Incarto n. 12.98.00134
Lugano 12 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. no. DI.97.341 della Pretura del distretto di Bellinzona), dipendente da istanza 1. dicembre 1997 di
(__________)
contro
(rappr. __________)
intesa a ottenere dalla convenuta il pagamento a __________ di fr. 10'804.56 in seguito a licenziamento abusivo e alla __________ di fr. 7'681.20;
mentre __________, in via riconvenzionale, postula la condanna di __________ a un risarcimento danni di fr. 10'000.-, ridotto in sede di conclusioni a fr. 2'000;
domande cui le parti reciprocamente si sono opposte e che il pretore, con sentenza 25 maggio 1998 ha accolto parzialmente, condannando la convenuta a versare all'istante 1. la somma complessiva di fr. 11'482.55 e all'istante 2. fr. 5'075.25, mentre ha respinto la riconvenzionale;
appellante __________ che, in riforma del giudizio impugnato, postula la reiezione delle domande principali e l'accoglimento della riconvenzionale;
preso atto che gli istanti non hanno preso posizione all'appello;
letti gli atti e i documenti della causa;
considera
in fatto e in diritto:
era dipendente della convenuta in qualità di autista di autocarro. All'inizio di settembre del 1997 è stato protagonista di un incidente sul lavoro: trasportato un carico di miscela bituminosa sulla piazza di __________, dove dovevano essere eseguiti rappezzi al manto stradale, ha fermato il veicolo e ha proceduto ad alzarne automaticamente il ponte per scaricare il materiale. Il caposquadra che era salito sul medesimo, perso verosimilmente l'equilibrio, scivolava sul terreno insieme alla miscela che aveva una temperatura di oltre 200° e si provocava ustioni tali da esigere, dapprima, la sua medicazione ambulatoria e, in seguito, la sua assenza dal lavoro per due settimane. Il 2 settembre la convenuta rescindeva con effetto immediato il contratto di lavoro con il signor __________ (doc.C), adducendo quale motivo fatti "ben noti" all'istante. In causa la convenuta mette in rilievo la gravità dell'episodio, tale di far cessare il necessario rapporto di fiducia nei confronti del lavoratore; inoltre rileva l'indifferenza di questi di fronte all'accaduto, nonché una generica negligenza nell'uso dell'autocarro affidatogli che avrebbe ripetutamente danneggiato in modo più o meno grave.
L'istante contesta l'esistenza dei presupposti per il suo licenziamento immediato. Per quanto riguarda il calcolo del credito, ritiene che non sia determinante l'inizio del rapporto di lavoro con la convenuta, instauratosi soltanto a partire dal 23 ottobre 1995, ma anche il precedente rapporto di lavoro con la ditta fallita __________, con la quale era stato legato -nella stessa funzione e alle medesime condizioni- per circa vent'anni; ciò in virtù dell'art. 333 CO. Ne deduce che il periodo di disdetta è di tre mesi (per la fine di un mese): quindi il suo credito per il licenziamento ingiustificato deve equivalere al salario fino alla fine di dicembre, con l'aggiunta di un'indennità per licenziamento abusivo, lasciata all'apprezzamento del giudice.
In via riconvenzionale la convenuta postula che __________ sia condannato a risarcirle i danni corrispondenti alla riparazione dell'autocarro.
Per quanto concerne i precedenti danneggiamenti al veicolo, il primo giudice ha considerato rilevanti unicamente la rottura delle balestre e la rottura del cambio: il primo guasto rientrerebbe nei rischi connessi con l'uso dei veicoli nel ramo dei trasporti, mentre il secondo -contestato dal lavoratore- non sarebbe stato provato. In generale, l'istruttoria non ha accertato che la datrice di lavoro abbia mai avvertito l'istante o l'abbia minacciato di licenziamento in caso di ulteriori danneggiamenti. Concludendo per l'inesistenza di motivi gravi per il licenziamento immediato, ha considerato inapplicabile alla fattispecie l'art. 333 CO, onde il periodo di preavviso viene ridotto a soli due mesi. Ha stimato l'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO in fr. 4'000.-
Ripropone la propria domanda riconvenzionale, richiamando le prove a sostegno della stessa.
Nel caso concreto, la valutazione dev'essere operata sul solo episodio centrale, ossia sull'incidente sul lavoro che si pretende causato dall'istante. Ogni altro argomento appare infatti, fin dall'inizio privo di rilevanza. In particolare, se può apparire verosimile che il signor __________ abbia usato il veicolo con una certa disinvoltura (cfr. IF dell'istante, sub 4.2 e teste __________), non v'è alcuna prova che la datrice di lavoro l'abbia rimproverato per tale atteggiamento, né -soprattutto- che l'abbia avvertito delle conseguenze giuridiche di un'eventuale ripetizione di un suo agire anticontrattuale, ossia che ripetuti danneggiamenti avrebbero comportato il suo licenziamento in tronco. Ciò che discende dal principio secondo il quale la disdetta immediata deve costituire l'unica via d'uscita possibile, circostanza che dev'essere provata dalla parte che recede con effetto immediato (Rehbinder M., Comm. di Berna, ed. 1992, art. 337 CO, n. 2). L'affermazione dell'appellante in tal senso non trova conferma negli atti; è peraltro sintomatico che anche in questa sede essa non indichi quale sia la prova rivelatrice del proprio comportamento di fronte alle pretese mancanze del lavoratore.
Per quanto riguarda l'incidente descritto, purtroppo l'istruttoria non offre spunti di giudizio rilevanti: basti pensare che il caposquadra signor __________, vittima dell'accaduto, non è stato sentito come teste. Inoltre, i testi __________ e __________ non erano presenti al momento in cui è stato eseguito lo scarico del materiale e quindi non hanno potuto riferire nulla sulla dinamica dei fatti. E' tuttavia pacifico che la persona rimasta ferita è salita sul ponte del veicolo per facilitare lo svuotamento del ponte con l'aiuto di una pala (IF ), che si trattava di persona cognita del mestiere, in particolare trattandosi di un caposquadra della ditta di pavimentazioni stradali __________ (teste __________ e che quindi doveva conoscere i rischi connessi con un simile suo intervento. Né risulta che egli abbia dato seguito a un ordine dell'istante, anzi -in sede di interrogatorio formale ha deposto: "L'operaio si trovava sul ponte dell'autocarro e da dove era mi disse di alzare il ribaltabile". Questa prova, chiesta dall'appellante, non ha motivo di essere messa in dubbio, già perché non è contraddetta da nessun'altra emergenza processuale. Ma nemmeno l'appellante ha provato che responsabile del buon esito del lavoro di scarico della miscela bituminosa fosse l'autista del veicolo e non il caposquadra stesso, ciò che potrebbe essere immaginabile: l'affermare la responsabilità del primo non equivale a fornire elemento sufficiente di giudizio, né a riferire un fatto notorio. A queste condizioni, l'apprezzamento del giudice non appare certamente arbitrario e può essere condiviso. Da ultimo, il fatto, provato, che l'istante non si sia preoccupato di soccorrere il ferito ha di per sé rilevanza del tutto abbondanziale, dal momento che comunque questi è stato tempestivamente e adeguatamente soccorso da altri (teste __________).
In tal senso va confermata la decisione del primo giudice di considerare ingiustificato il licenziamento in tronco dell'istante.
Sennonché il pretore si è basato su riscontri oggettivi: in particolare sull'interrogatorio formale dell'istante che ha affermato di essere stato retribuito a ore e che l'orario usuale di lavoro era di 8,5 o 9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e sull'attestato della datrice di lavoro che indica la durata normale del lavoro in 45 ore settimanali in estate e 42 in inverno (doc. A, n. 4) e il salario base in fr. 24.54 all'ora (doc. A, n. 19); ciò che contrasta manifestamente con la tesi dell'appellante. Né è possibile affermare che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della retribuzione relativa al primo giorno del mese di settembre 1997; infatti, mentre l'indicazione delle ore di lavoro dei mesi di ottobre e di novembre, operata dal pretore a p. 9 della sentenza, corrisponde all'analogo dato figurante sui conteggi della __________ di quegli stessi mesi, per il mese di settembre il giudice ha indicato 21 giorni lavorativi da retribuire, mentre ne risultano 22 (17 + 5) dal rispettivo conteggio AD. Per quanto riguarda il successivo impiego presso __________, la censura d'appello è incomprensibile dal momento che il pretore ha correttamente tenuto conto di ciò che risulta dagli atti, ossia che quel rapporto di lavoro è durato esclusivamente i giorni del 4 e 5 settembre (doc. E).
Giacché nessun'altra censura è stata sostanziata in merito al conteggio del credito principale, non v'è motivo perché questo giudice verifichi il complesso dei calcoli effettuati dal pretore.
Nel caso concreto il pretore ha esposto le sue considerazioni per giungere a stabilire questa indennità che la dottrina considera imprescindibile nel caso di assenza di motivi sufficientemente gravi per un licenziamento in tronco; in particolare egli ha considerato una certa concolpa del lavoratore. La cifra di fr. 4'000.- supera di poco la sua retribuzione mensile e può pertanto essere definita di entità minore rispetto alle competenze riservate al giudice. L'appellante, d'altra parte, non critica l'importo come tale, ma il principio del riconoscimento di un'indennità, come se il giudizio sulla stessa rappresentasse un'effettiva possibilità da verificare di caso in caso: sennonché, contrariamente alla lettera della norma ("Il giudice può obbligare il datore di lavoro ..."), la dottrina ne nega il carattere facoltativo (cfr. al proposito cfr. Rehbinder, op.cit., ibidem, n. 8).
Per quanto riguarda gli interessi di mora è vero che l'istante si è limitato a chiedere "interessi" senza specificarne il tasso né la data di calcolo. È vero però anche che a questa domanda generica ha corrisposto il totale silenzio della convenuta. Il giudice, dovendo dar seguito alla domanda accessoria, ha fissato il tasso degli interessi indicato dalla legge e ha determinato la data di computo a dipendenza dell'esigibilità del credito principale, ossia in virtù dell'art. 339 cpv. 1 CO (sentenza, consid. 4 in fine). Anche la decisione su questo punto è corretta: anche questa censura dell'appellante dev'essere respinta.
Per quanto riguarda la reiezione della domanda riconvenzionale, l'appellante fa riferimento a tre fatture da lei prodotte in causa e sicuramente concernenti un autocarro __________. La stessa parte convenuta non si è però preoccupata di proporre e di far compiere prove idonee in merito all'identificazione del veicolo, nonché alla responsabilità del signor __________ per i difetti che hanno richiesto le riparazioni indicate. E' vero che in sede di interrogatorio formale questi ha ammesso determinati danneggiamenti al veicolo, ma non se ne è assunto la responsabilità; né sarebbe possibile mettere in relazione quegli inconvenienti con la descrizione dei lavori figuranti sulle fatture (plico doc. 1): la fattura __________ non reca indicazioni di sorta; la fattura __________ risale al maggio 1997 e potrebbe riferirsi al difetto (alla sponda posteriore) descritto dall'istante, ma non a un danneggiamento ad opera sua; la fattura __________ infine si riferisce all'esecuzione di un servizio, alla riparazione dell'impianto di scarico e alla sostituzione di pezzi delle balestre posteriori, laddove l'istante si è limitato a indicare genericamente (con eventuale riferimento a quest'ultimo inconveniente): "Le balestre si rompono percorrendo strade dissestate o entrando nelle cave" (IF, ad 4). Né va dimenticato che, nell'ipotesi che le fatture concernessero il veicolo usato dall'istante, comunque il medesimo "era un po' malandato" (teste __________), ciò che giustificherebbe un ricorso regolare alle officine meccaniche.
L'appello deve quindi essere respinto. In assenza di risposta al gravame, non si attribuiscono ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
Richiamato per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. L'appello 5 giugno 1998 di __________ è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario