Incarto n. 12.98.00126
Lugano 5 novembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle congiunte cause ordinarie appellabili OA.96.536 e OA.97.14 della Pretura del distretto di Bellinzona, promosse con petizione 17 settembre 1996 di
(rappr. __________)
contro
(rappr. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75’496.50 oltre interessi, domanda aumentata a fr. 84’955.-- oltre interessi in corso di causa;
e petizione 17 gennaio 1997 di
rappr. dall'avv.
contro
(rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 20’000.-- oltre interessi, domanda precisata in fr. 26’434.40 oltre interessi in corso di causa;
Domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione delle petizioni e che il Pretore con sentenza 11 maggio 1998 ha accolto condannando la convenuta a pagare fr. 40’954.10 oltre interessi a __________ e fr. 26’434.40 oltre interessi alla __________;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 25 maggio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le petizioni;
Appello sul quale __________ l’istante non si è espressa, mentre __________ con osservazioni e appello adesivo del 6 luglio 1998 ha chiesto la reiezione dell’appello avversario e la riforma della sentenza impugnata nel senso di ammettere la sua petizione per fr. 58’333.10 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. __________ ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° gennaio del 1995 in qualità di rappresentante, responsabile per le vendite per la Svizzera tedesca.
Il 22 agosto 1996 la convenuta l’ha licenziato con effetto immediato ai sensi dell’art. 337 CO “per cause gravi rilevate nell’oggetto __________ cantiere __________ ” (doc. B).
B. Con la petizione in rassegna il lavoratore, ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del salario del mese di agosto e del (fr. 5’793.-- + fr. 34’758.-- lordi), delle spese dell’abbonamento per il telefono mobile (fr. 187.50), e di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per il licenziamento ingiustificato corrispondente a 6 mensilità di salario, il tutto per fr. 75’496.50 oltre interessi.
La __________ ha a sua volta presentato una petizione nei confronti della convenuta, chiedendo la sua condanna alla rifusione degli importi versati al dipendente durante il periodo di disoccupazione seguito al licenziamento in tronco, pretesa quantificata in fr. 26’434.40 in sede di conclusioni.
C. La convenuta si è opposta alle richieste avversarie affermando la legittimità del licenziamento in tronco da lei pronunciato, dato che dopo la primavera del 1996 i rapporti con il dipendente si sarebbero via via incrinati, ledendo irreparabilmente il rapporto di fiducia.
Questi avrebbe commesso una prima mancanza nel maggio del 1996, dimenticando di affidare ad un legale la procedura di iscrizione di ipoteca legale a tutela di un credito di oltre fr. 54’000.--, mentre una verifica sui lavori in corso da lui gestiti avrebbe rivelato altri problemi, quali la mancata o insufficiente formalizzazione delle ordinazioni della clientela e carenze nell’elaborazione e nella compilazione di capitolati d’appalto.
Il problema più grave, ossia quello “che ha fatto traboccare il vaso”, sarebbe sorto al riguardo del cantiere di __________, menzionato nella lettera di licenziamento, per il quale la convenuta avrebbe dovuto fornire circa 1300 serramenti. Il dipendente, contrariamente alle istruzioni ricevute, avrebbe infatti accettato di ritirare un appartamento da fr. 500’000.-- circa a valere sulla mercede di circa fr. 900’000.-- spettante alla convenuta. La committente avrebbe poi annullato l’ordinazione a seguito dell’ambiguità dello __________ il che avrebbe obbligato la convenuta ad annullare la corrispondente ordinazione presso la propria fornitrice __________ che avrebbe per questo avanzato delle pretese risarcitorie. Ciò avrebbe reso la relazione di lavoro tra le parti “pesante ed ingovernabile” e il 22 agosto 1996, dopo una riunione in cui il dipendente sarebbe stato incapace di difendere il proprio operato, sarebbe stato deciso il licenziamento in tronco, il cui fondamento escluderebbe ogni pretesa delle controparti.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificata la rescissione immediata del contratto pronunciata dalla convenuta, osservando che la stessa non sarebbe avvenuta a causa della sottoscrizione del contratto contemplante il ritiro dell’appartamento, circostanza a lei nota già prima della fine di luglio, ma per il motivo che la ditta __________ aveva avanzato una pretesa risarcitoria in conseguenza dell’annullamento dell’ordinazione relativa al cantiere di __________. Ciò sarebbe tuttavia avvenuto per colpa della convenuta medesima e non dello __________, avendo la convenuta ordinato i serramenti prima di avere avuto la certezza del conferimento in suo favore dell’appalto.
Stante la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, il dipendente potrebbe esigere il salario di agosto 1996 e del periodo di disdetta, la quota parte della tredicesima mensilità e il rimborso della cauzione pagata per il leasing della vettura di servizio, il tutto per fr. 50’009.50, importo che per i fr. 26’434.40 da lei anticipati sarebbe però da attribuire alla __________. Si giustificherebbe inoltre di attribuire al dipendente un’indennità pari a 3 mensilità di salario, ovvero fr. 17’379.--, dal che l’integrale accoglimento della petizione dell’ente assicurativo e il parziale accoglimento, per fr. 40’954.10 oltre interessi, di quella del lavoratore.
E. Con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere le petizioni.
Essa avrebbe dimostrato di avere avvertito il dipendente per la prima volta a seguito della firma del contratto con cui si accettava in parziale pagamento un appartamento, mentre in seguito il contratto di fornitura per il cantiere di __________ sarebbe stato disdetto dalla committente per il motivo che la convenuta non era in grado di fornire tutti i serramenti entro la fine del mese di agosto del 1996, visto che la di lei fornitrice __________ non era a sua volta in grado di osservare questo termine.
Dopo il 13 agosto 1996, data in cui la convenuta ha annullato la riservazione di produzione presso la __________ la direzione avrebbe iniziato a porsi la questione del licenziamento immediato del dipendente, e il quadro generale sarebbe stato appesantito il 20 agosto dalla comunicazione da parte di __________ di riservarsi la facoltà di chiedere il risarcimento del danno dovuto al mancato contratto. Di conseguenza, il 22 agosto sarebbe stata indetta una riunione con il dipendente, e stante il suo comportamento in quell’occasione e l’assenza di giustificazioni sarebbe stato deciso sui due piedi il licenziamento in tronco.
Non si potrebbe pertanto affermare, come a torto ritenuto dal Pretore, la tardività del provvedimento, essendo questo stato determinato dalle gravi e successive conseguenze della sottoscrizione del contratto per il cantiere di __________. Qualora dovesse tuttavia essere confermata la decisione di ritenere ingiustificato il licenziamento in tronco, non si giustificherebbe l’attribuzione al dipendente di un’indennità, ed inoltre sarebbe da riformare il giudizio sugli interessi moratori.
F. Con l’appello adesivo __________ chiede a sua volta la riforma della sentenza pretorile nel senso di aumentare a fr. 34’758.--, pari a sei mensilità salariali, l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, censurando inoltre anche il riparto di spese e ripetibili, non potendo egli essere ritenuto soccombente al 50%.
G. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è postulata la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. In base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi”.
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
– commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
– gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
Inoltre, il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- deve essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall’ultima) violazione contrattuale commessa dal partner.
Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 17 ad art. 337 CO).
Dalla narrazione della convenuta risulta infatti che il motivo del licenziamento in tronco non è stato quello della sottoscrizione del contratto di appalto per il cantiere __________ e questo ancorché l’acquisizione della commessa -fatto sicuramente positivo per la convenuta e da lei auspicato (cfr. risposta, pag. 4)- fosse stata connessa all’impegno al ritiro di un appartamento, potendo questo aspetto negativo essere superato dalla committente (appello, pag. 5; doc. Q). Contrariamente a quanto (implicitamente) afferma la convenuta, la questione non era però in alcun modo legata a quella dei termini di consegna, non è in particolare vero che il superamento della questione relativa alle modalità di pagamento aveva richiesto una riduzione dei termini di consegna.
Dalla documentazione in atti (p. es. doc. M, N, S, V) emerge infatti che il problema dei termini di consegna era a mente della stessa convenuta stato causato dal ritardo con cui la committente aveva firmato il contratto e costituito le necessarie garanzie di pagamento, e che la risoluzione del contratto è in definitiva stata causata dal fatto che la convenuta il 5 agosto 1996 non ha saputo assicurare la consegna dei serramenti entro la fine del mese, e questo nonostante che il contratto di appalto fosse stato da lei ricevuto al più tardi già il 25 luglio 1996, che essa avesse in precedenza riservato un periodo di produzione presso la sua fornitrice __________ (appello, pag. 3 e 4) e che essa avesse sempre dichiarato di essere in grado di fornire entro 3/4 settimane (plico doc. 2, pag. 2/doc. S).
Se ne deve concludere, così come ha fatto il Pretore, che la perdita del contratto del cantiere __________ e i successivi problemi con la fornitrice __________ non sono addebitabili allo __________ ma alla convenuta stessa o semmai alla sua fornitrice, e che di conseguenza il licenziamento in tronco pronunciato al manifestarsi di tali problemi non è solo ingiustificato, ma riveste addirittura natura ritorsiva e vessatoria.
3.1 In base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze.
Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO; II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA).
In caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 18 aprile 1996 in re T./F., 18 luglio 1995 in re R./A.; JAR 1991, pag. 276; Rehbinder, opera citata, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, n. 3 ad art. 337c CO).
3.2 Nel caso di specie è chiaro che alla datrice di lavoro convenuta va sicuramente rimproverata una notevole responsabilità nell’episodio, per cui un’esenzione dalla pronuncia dell’indennità non può assolutamente entrare in linea di conto.
Delle circostanze evocate dall’appellante -durata del rapporto di lavoro, concolpa del dipendente- il giudice ha in ogni caso già tenuto conto al momento della commisurazione dell’indennità stessa (consid. 7, pag. 6), con il che non vi è motivo alcuno per modificare in favore della datrice di lavoro l’ampio potere di apprezzamento di cui il giudice gode nella determinazione dell’indennizzo, e la corrispondente censura della convenuta deve pertanto essere disattesa.
Anche questa censura è manifestamente priva di fondamento, dal momento che essa disattende il fatto che per effetto del licenziamento in tronco la pretesa del dipendente è una pretesa risarcitoria e non pretesa salariale (art. 337c cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 3 ad art. 337, CO), con il che gli interessi sono dovuti già dal momento dell’evento che ha causato il danno, ovvero dal licenziamento in tronco, e non alle normali scadenze delle singole mensilità di salario.
Ne segue la reiezione dell’appello principale, infondato in ogni suo punto.
5.1 La determinazione dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO è lasciata al libero apprezzamento del giudice, che deve tenere conto di tutte le circostanze, ed in particolare del comportamento del datore di lavoro in connessione con il licenziamento immediato, la leggerezza rispettivamente la sconsideratezza con la quale si è determinato il provvedimento, e il modo con il quale l’ha comunicato al dipendente, senza dimenticare la gravità della violazione dei diritti della personalità del lavoratore (DTF 116 II 300; II CCA 8 marzo 1996 in re C./T. SA, 5 ottobre 1992 in re G./G. SA; Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art. 337c CO; Brunner/Bühler/
Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, n. 10 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 8 ad art. 337c CO).
Tuttavia, trattandosi di una valutazione resa nell’ambito del libero apprezzamento ed in applicazione delle regole del diritto e dell’equità, l’autorità d’appello può riesaminare liberamente una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (II CCA 20 maggio 1998 in re N./M. SA, 8 marzo 1996 citata, 6 aprile 1994 in re J./B. SA).
5.2 In concreto, la decisione impugnata non appare particolarmente ingiusta o iniqua, essendosi il ricorrente limitato nel proprio gravame ad enfatizzare le conseguenze subite a seguito del licenziamento e le modalità del medesimo -senza che vi sia peraltro una concreta critica al giudizio pretorile, che pure ha considerato questi aspetti- e a criticare la decisione di ritenere una concolpa a suo carico -pacifica almeno in merito all’episodio della sottoscrizione del contratto contenente la clausola relativa al ritiro dell’immobile-, senza tuttavia esporre argomentazioni eccedenti il rilievo per cui “l’appellante adesivo non può concordare con il Pretore circa le sue conclusioni in merito all’eventuale concolpa di questi” (pag. 10).
Ne deve seguire la conferma dell’indennità pronunciata dal primo giudice.
Si tratta di un’argomentazione non sostenibile: l’art. 29 LADI comporta infatti la cessione legale della pretesa nei confronti del datore di lavoro nella misura in cui il dipendente percepisce prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione. Non occorreva pertanto alcuna indagine circa le intenzioni della Cassa compensazione in questione per il semplice motivo che percependo le prestazioni l’attore aveva perso la stessa legittimazione attiva necessaria a far valere in giudizio le corrispondenti pretese, dal che la sua piena soccombenza per gli importi pretesi a torto e la correttezza del riparto adottato dal Pretore.
Ne consegue la reiezione anche dell’appello adesivo, a sua volta del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo 6 luglio 1998 di ___________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
–__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario