Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.01.1999 12.1998.120

Incarto n. 12.98.00120

Lugano 19 gennaio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Zali, escluso)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01216 (già 1302) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 2 dicembre 1991 da


rappr.


contro


rappr.


con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’891.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 10’421.-;

domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 21 aprile 1998 ha integralmente respinto;

appellante l’attore con atto di appello 13 maggio 1998 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 10’421.- più interessi ed accessori, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 5 giugno 1998 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto

A. Nel febbraio - marzo 1991 , architetto di interni titolare della ditta individuale “ ”, ha allestito dei disegni preliminari, un preventivo indicativo e un progetto definitivo per la sistemazione interna della villa di __________.

B. Con la petizione in rassegna l’architetto procede in causa nei confronti del proprietario della villa per ottenere le sue spettanze professionali di complessivi fr. 11’891.-, somma ridotta in sede conclusionale a dipendenza dell’esito della perizia giudiziaria a fr. 10’421.-, facendo in sostanza rilevare che quegli importi si riferivano alle prestazioni svolte su incarico del convenuto, anche se quest’ultimo avrebbe poi deciso di non sottoscrivere il relativo contratto SIA sottopostogli in un secondo momento.

C. Il convenuto resiste in causa contestando innanzitutto di aver conferito all’attore l’incarico di eseguire quanto da lui fatturato, ed evidenziando che l’architetto avrebbe per contro svolto tali prestazioni di sua iniziativa nell’intento di farsi attribuire un formale mandato. In ogni caso le prestazioni da lui svolte rientravano nei cosiddetti lavori preparatori e come tali erano da ritenersi gratuiti.

D. Con la sentenza il Pretore ha respinto la petizione.

Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che le prestazioni svolte dall’attore per la loro entità costituissero semplici lavori preparatori ed ha pertanto ammesso il principio della loro onerosità. Atteso però che l’istruttoria di causa non aveva permesso di accertare il conferimento all’attore dell’incarico di effettuare le prestazioni per le quali è stata emessa la fattura in discussione, egli ha senz’altro concluso per l’infondatezza della pretesa attorea.

E. Con l’appello l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta per fr. 10’421.- più accessori.

A suo giudizio, l’assegnazione del mandato da parte del convenuto non poteva essere provata in via diretta, lo stesso essendo stato conferito personalmente e verbalmente da quest’ultimo; tale circostanza risultava tuttavia provata in via indiretta da tutta una serie di indizi, di cui il Pretore non aveva tenuto conto.

F. Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto

  1. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: IICCA 6 settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.). In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

L’art. 90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989 p. 440; IICCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).

Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.

La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974 p. 128, 1973 p. 138; IICCA 12 dicembre 1989 in re M./H.). In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; IICCA 28 aprile 1997 in re T.L./S.H. SA., 26 agosto 1997 in re O./N.). Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; IICCA 15 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 31 luglio 1995 in re F./T.N. SA, 11 agosto 1995 in re V./C., 20 febbraio 1998 in re G./Z.).

  1. Di principio nel fatto che un architetto allestisca di sua iniziativa degli schizzi o dei piani all’indirizzo di una terza persona, senza che quest’ultima abbia richiesto tali prestazioni rispettivamente le abbia -espressamente o tacitamente- accettate, non si può ravvisare l’esistenza di un contratto (Tercier, La formation du contrat et les clauses d’architecte, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Friborgo 1986, n. 153 e in particolare n. 155).

Diverso, evidentemente, è il caso se il terzo ha espressamente o tacitamente incaricato l’architetto di eseguire quelle prestazioni, oppure ancora se ha accettato quanto è stato allestito di sua iniziativa dall’architetto medesimo (Gauch/Tercier, op. cit., n. 148 e segg.).

  1. La questione a sapere se nel caso di specie l’attore si sia attivato di sua iniziativa oppure se egli sia stato interpellato dal convenuto o dalla figlia risulta difficile da provare già per il fatto che solo queste persone hanno direttamente preso parte al presunto conferimento verbale del mandato.

È perciò inevitabile che la risposta al quesito potrà e dovrà essere data unicamente in base agli indizi versati agli atti.

3.1 Nella fattispecie già il solo buon senso sembra parlare a favore dell’esistenza di un incarico all’architetto per l’esecuzione degli schizzi, del preventivo e del progetto definitivo.

È in effetti difficilmente pensabile che un architetto professionista possa venire a conoscenza del fatto che un privato sia intenzionato a ristrutturare internamente la sua abitazione e che soprattutto di sua iniziativa offra a costui, al di fuori di un formale incarico, delle prestazioni professionali di questa portata, tanto più che nel caso in rassegna quest’ultimo non ha assolutamente affermato che tale “trattamento di favore” sarebbe dovuto a un particolare legame d’affari o d’amicizia tra le parti (che avrebbe forse potuto giustificare un tale modo di procedere: cfr. per analogia Tercier, op. cit., nota 12 a p. 50) ed anzi ha tenuto a precisare che all’inizio del 1991 le figlie dell’attore e del convenuto -tramite le quali in definitiva le parti sono venute in contatto- non erano affatto amiche, ma tutt’al più semplici conoscenti (risposta p. 2); nemmeno è stato asserito o provato dal convenuto che tale anomalo modo d’agire da parte dell’architetto fosse eventualmente dovuto a problemi economici e meglio alla necessità di ottenere dei mandati, o ad altre circostanze simili.

3.2 Un primo concreto indizio a favore dell’effettivo conferimento dell’incarico all’architetto è dato dal teste __________ -della cui imparzialità non vi è motivo di dubitare, le riserve mosse nei suoi confronti dal convenuto in questa sede essendo per altro irricevibili siccome esposte per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- il quale ha dichiarato di sapere, pur non precisando come egli sia venuto a conoscenza della circostanza, che ancor prima che al convenuto fosse sottoposto il contratto SIA “le parti erano sostanzialmente d’accordo sui punti essenziali del contratto d’architetto” (verbale p. 2).

Dalle discussioni cui hanno partecipato, anche i testi _________ e _________ hanno a loro volta tratto l’impressione che l’incarico fosse già stato conferito all’architetto (ad 8).

3.3 Un ulteriore indizio è dato dal fatto che l’attore, ancor prima di sottoporre il contratto al convenuto, aveva già avuto modo di contattare diverse persone in vista dell’esecuzione del progetto (teste __________) ed in particolare aveva già dato incarico a un artigiano di eseguire “con urgenza” una scrivania speciale per il convenuto, precisando inoltre che la consegna doveva avvenire entro 15 giorni ed anticipando personalmente fr. 1’800.- per tale opera (doc. G).

Ora, valesse pure la tesi del convenuto, è assai difficile ipotizzare che un architetto che cerca di farsi attribuire un formale mandato agisca in tal modo: oltre a non ottenere l’onorario per le prestazioni da lui effettuate, egli correrebbe in effetti il rischio di perdere l’importo così anticipato ed anzi di dover ritirare ad un prezzo di fr. 5’280.- (cfr. doc. G) una scrivania di cui non saprebbe più cosa fare.

3.4 L’istruttoria di causa ha inoltre permesso di accertare che, in occasione di una cena, la figlia del convenuto ebbe modo di pronunciarsi in merito all’attività fino ad allora svolta dall’architetto (testi __________ ad 4 e __________ ad 4), in particolare insistendo a più riprese presso quest’ultimo affinché avesse a dar inizio senza indugi, anche senza disporre del contratto SIA firmato dal padre, alla fase esecutiva vera e propria (testi __________ ad 5 e __________ ad 5 e 7).

Atteso che la figlia del convenuto era certamente informata dell’intera faccenda, per aver tra l’altro partecipato con il padre ad un sopralluogo nella casa dell’attore (il teste __________ ha in effetti dichiarato di aver visto le loro macchine di fronte alla casa di quest’ultimo) e siccome interessata direttamente alla sistemazione interna della villa (nella quale, così riferiscono ancora i testi _________ e __________, ella voleva entrare al più presto rispettivamente voleva organizzare la propria festa di matrimonio), tanto è vero che era a conoscenza dei dettagli del progetto ed era perfino in grado di discutere in merito al tipo di tessuto da utilizzare (teste _________ ad 10 e in particolare _________ ad 10), le sue esternazioni durante la cena sono un chiaro indizio che le opere effettuate dall’attore fino a quel momento, se non già affidategli a suo tempo, erano quanto meno state ratificate per atti concludenti.

Al medesimo risultato si giungerebbe qualora si volesse ritenere che nell’occasione la figlia del convenuto abbia agito quale formale rappresentante del padre, ruolo che tutti i testi hanno per altro inteso attribuirle (il teste __________, a p. 3 del __________ riferisce che la figlia del convenuto faceva da “filtro” tra il padre e i signori __________, precisando che con questo termine intendeva il fatto che la figlia rappresentava il padre di fronte ai signori __________ tant’è che essa ripetutamente aveva affermato che “il padre aveva detto di fare ...”; il teste __________ ad 9, ricorda che la figlia del convenuto parlava come se fosse in grado di gestire in prima persona la cosa e che la stessa la interessasse personalmente; analogamente, sempre ad 9, la teste _________ riferisce come la figlia __________ parlava come diretta interessata all’esecuzione dei lavori).

La giurisprudenza ammette in effetti che se -come in casu- una figlia o un congiunto agisce in un affare del padre con la sua consapevolezza e senza che egli abbia avuto nulla da ridire, ben si può ammettere senza cadere nell’arbitrio che ciò sia avvenuto con l’accordo, quanto meno tacito, di quest’ultimo (SJZ 1935/1936 N. 121 p. 108; cfr. Zäch, Berner Kommentar, n. 44 ad art. 33 CO; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. I, Zurigo 1979, p. 356 nota 13a).

  1. L’invito a dare avvio alla fase esecutiva, espresso a più riprese dalla figlia del convenuto nel corso della menzionata cena, presuppone a rigor di logica che la fase preliminare effettuata dall’attore sia stata accettata dal convenuto.

Ne discende, senza necessità di ulteriori accertamenti in merito, che le prestazioni svolte dall’architetto e oggetto della fatturazione sono senz’altro state ratificate dal convenuto.

  1. Pacifico a questo stadio della lite che -come giustamente accertato dal Pretore- l’entità dei lavori svolti dall’attore comporti lo loro onerosità, si tratta ora di esaminare in quale misura le sue pretese possano essere ammesse.

La correttezza dell’onorario e delle spese di segreteria è stata confermata dal perito giudiziario in fr. 8’185.- rispettivamente in fr. 360.- (perizia p. 9). Le spese di annullamento dell’ordine per la scrivania in fr. 1800.- sono a loro volta state provate dal teste __________ (verbale p. 1). Non possono di contro essere attribuiti, in assenza dei relativi giustificativi, gli importi esposti per le eliografie (fr. 46.-) nonché quelli per telefonate e fax (fr. 30.-).

In definitiva, il credito a favore dell’attore ammonta a fr. 10’345.-, somma a cui vanno aggiunti gli interessi di mora al tasso legale del 5% a far tempo dal 25 aprile 1991, data della prima interpellazione (doc. I).

  1. Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché totale soccombenza del convenuto e appellato (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 13 maggio 1998 dell’arch. __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 21 aprile 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza il signor __________, __________ è condannato a pagare all’arch. __________, la somma di fr. 10’345.- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1991.

§§ In tale misura è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano.

  1. La tassa di giustizia di fr. 900.- (novecento) e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 1/8 e sono poste a carico del convenuto per 7/8. Quest’ultimo rifonderà inoltre all’attore fr. 900.- (novecento) a titolo di ripetibili parziali.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 500.-

da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 600.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.1998.120
Entscheidungsdatum
19.01.1999
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026