Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.07.1997 12.1997.58

Incarto n. 12.97.00058

Lugano 15 luglio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1030 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 26 febbraio 1992 da


rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di U$ 195’800.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di compravendita;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 febbraio 1997 ha accolto;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 4 marzo 1997 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di accoglierla per U$ 62’300.-- oltre interessi;

Mentre l’attrice con osservazioni del 14 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attrice sostiene con la petizione di avere venduto alla convenuta il 9 luglio 1990, accettando una sua richiesta, 1’780 tonnellate di carne di manzo argentina al prezzo di U$ 1’750.-- per tonnellata.

La convenuta avrebbe rifiutato l’adempimento del contratto, dal che la presente causa in cui, in applicazione dell’art. 215 CO, l’attrice ne postula la condanna al pagamento di U$ 110.-- per tonnellata, ovvero la differenza tra il prezzo pattuito e quello di mercato nel giorno del contratto, il tutto per U$ 195’800.-- oltre interessi.

B. La convenuta si è opposta alla petizione negando l’acquisto da parte sua della merce, dal momento che essa avrebbe unicamente inteso agire quale mediatrice, nel senso che l’attrice l’avrebbe incaricata di trovare un acquirente per la carne in questione.

C. Nel giudizio impugnato il Pretore, contrariamente alle tesi della resistente, ha ritenuto che nella fattispecie entrambe le parti avrebbero agito come commissionarie per conto di terze persone, ma che nei rapporti tra di loro si sarebbe effettivamente perfezionato un vincolante contratto di compravendita, così come sostenuto dall’attrice.

Questa potrebbe pertanto esigere la differenza tra il prezzo di vendita convenuto e quello di mercato ai sensi dell’art. 215 cpv. 2 CO, dal che l’accoglimento della petizione.

D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla limitatamente a U$ 62’300.-- oltre interessi.

In primo luogo non vi sarebbe contratto per vizio di forma, avendo l’attrice risposto oralmente ad un’offerta scritta e dovendosi ammettere la pattuizione di tale forma ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 CO.

Il Pretore avrebbe inoltre ammesso a torto l’esistenza di un contratto di compravendita tra le parti nel contesto di un duplice rapporto di commissione, dal momento che l’attrice medesima avrebbe dichiarato nelle trattative contrattuali di non agire quale venditrice, così che dovrebbe essere ammesso che entrambe le parti hanno in realtà svolto funzione di mediatore.

Anche volendo ammettere la tesi del contratto di compravendita, il danno subito dall’attrice sarebbe minore rispetto a quanto rivendicato in petizione, avendo questa unicamente perso una commissione del 2%, per un totale di U$ 62’300.--.

E. Nelle osservazioni del 14 aprile 1997 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Secondo l’art. 184 cpv. 1 CO la compravendita di cose mobili è il contratto in cui il venditore si obbliga a consegnare l’oggetto venduto al compratore e a procurargliene la proprietà, e il compratore a pagare al venditore il relativo prezzo.

L’offerta per la stipulazione del contratto può indifferentemente provenire dal venditore come dall’acquirente, e il contratto, per cui la legge non prevede alcuna forma particolare, viene in essere dal momento in cui dalle rispettive manifestazioni di volontà contrattuale si può dedurre il consenso sul prezzo e sull’oggetto della vendita, che ne costituiscono gli elementi oggettivamente essenziali.

  1. Nel caso di specie è addirittura manifesto, contrariamente all’opinione della convenuta, che il suo telefax del 9 luglio 1990 (doc. C) non può che essere inteso quale un’offerta (testualmente: “Gebot”) per l’acquisto di 1’780 tonnellate carne di manzo argentina al prezzo di U$ 1’750.-- per tonnellata, offerta la cui validità era limitata nel tempo fino alle 12.00 di quel giorno.

Alla luce di questa chiara offerta, divengono prive di rilevanza tutte le antecedenti trattative, nelle quali le parti possono benissimo aver desiderato la stipulazione di un diverso tipo di contratto, senza tuttavia concluderlo.

La tesi della convenuta, secondo cui essa avrebbe inteso agire quale mediatrice, rimane perciò -per quanto soggettivamente fondata- allo stadio di irrilevante intenzione, ma dall’offerta da lei esplicitata, come si è detto, si può e si deve trarre l’unica possibile soluzione dell’offerta per la stipula di un contratto di compravendita.

Non meno inconferente è l’obiezione secondo cui non vi sarebbe contratto per il motivo che l’attrice avrebbe ripetutamente ammesso di non essere la venditrice e di non agire in nome proprio.

E’ in effetti addirittura manifesto che, dal punto di vista giuridico, l’attrice è la venditrice della carne per il semplice motivo di avere stipulato in nome proprio -non risulta alcun rapporto di rappresentanza- il relativo contratto con l’accettazione dell’offerta della convenuta.

Stante questa situazione di diritto, è del tutto irrilevante il fatto che nella successiva corrispondenza (p. es. il doc. E) l’attrice abbia indicato quale venditore una terza persona, intendendo in realtà con ciò, in forma impropria, il proprietario della carne, dal quale essa ben poteva procurarsi anche successivamente alla stipula con la convenuta -nessuna norma lo vieta- la disponibilità della merce venduta, così da poter adempiere al proprio obbligo di consegna.

  1. A questo stadio della causa la convenuta non contesta più l’avvenuta tempestiva accettazione da parte dell’attrice della suddetta offerta, ma ne contesta la validità per il fatto che essa è stata espressa in forma orale.

3.1 L’art. 16 cpv. 1 CO prevede che la parti possono decidere di sottomettere i loro accordi contrattuali a dei precetti di forma anche se questi non sono imposti dalla legge per quel tipo di contratto.

Se ciò avviene, la validità del contratto dipende dal rispetto delle formalità pattuite, dovendosi ritenere che in caso contrario le parti non hanno inteso obbligarsi.

L’esistenza di una siffatta pattuizione non è da presumere, e non va confusa con il caso, in pratica assai più frequente, in cui le parti si servono di una determinata forma (di regola la forma scritta semplice) al solo scopo di assicurarsi un mezzo di prova del contenuto di pattuizioni oramai acquisite (DTF 112 II 326), senza che però dal rispetto della forma debba dipendere l’esistenza del contratto.

L’onere della prova per l’esistenza di una valida riserva in favore di una particolare forma contrattuale incombe alla parte che invoca il vizio di forma (II CCA 3 dicembre 1996 in re C./V. e R.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 12 ad art. 16 CO).

Se dall’allestimento di un contratto in due esemplari da firmare in originale si deduce di regola una valida riserva in favore della forma scritta (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 5 ad art. 16 CO), si deve per contro in linea generale ritenere che la semplice aspettativa di un futuro contratto scritto non equivalga ancora alla stipula (o alla riserva di una parte) della forma contrattuale ex art. 16 cpv. 1 CO (DTF citato).

Ne discende che dal solo invio di un’offerta in forma scritta, priva tuttavia -come nella specie (cfr. doc. C)- di un’esplicita riserva in favore di quella forma, non può ancora essere dedotta l’applicabilità della predetta norma (cfr. Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 10 e segg. ad art. 16 CO).

3.2 Nel caso di specie, la convenuta in sede di risposta (pag. 8) ha affermato che le parti avrebbero (preventivamente) stabilito “che un eventuale contratto di compra-vendita avrebbe dovuto soggiacere, considerata l’importanza della trattazione il cui importo ammontava a USD 3’115’000.--, ad una precisa forma scritta”, ma tale asserita pattuizione (cfr. anche la risposta, pag. 9) è rimasta allo stadio di vuota allegazione di parte.

Con l’appello (punto 4, pag. 3) la convenuta sostiene invece che l’imprescindibile esigenza della forma scritta risulterebbe dal fatto che la dipendente dell’attrice __________ in occasione della telefonata della ditta attrice con cui essa dichiarava di accettare l’offerta doc. C richiese una conferma scritta.

A prescindere dall’irricevibilità procedurale di questa nuova versione dei fatti (art. 321 CPC), anche la conseguenza giuridica che la convenuta ne trae è errata: si ritiene infatti che la riserva di una data forma deve essere formulata prima della conclusione del contratto (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 4 ad art. 16 CO; Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 13 ad art. 16 CO), di modo che la richiesta di una conferma scritta, avanzata dopo che la controparte ha già informalmente ma validamente accettato l’offerta, non può più costituire la premessa ex art. 16 CO per la validità del consenso già intervenuto.

  1. La convenuta, infine, contesta anche l’ammontare del danno, così come calcolato dal Pretore, sostenendo che all’attrice dovrebbe unicamente essere rifusa la commissione del 2% sul prezzo di vendita pattuito.

Anche questa argomentazione, oltre che infondata, è irricevibile, dal momento che proprio la convenuta nel suo allegato responsivo (pag. 11) aveva correttamente esposto i diritti accordati al venditore dall’art. 215 CO, contestando quanto fatto valere dall’attrice per il solo motivo che non vi era la prova dell’acquisto della merce da parte dell’attrice e dell’esistenza di una quotazione di mercato per quel tipo di prodotto.

Solo con le conclusioni, e perciò tardivamente (art. 78 CPC), la convenuta ha avanzato per la prima volta la tesi secondo la quale il danno sarebbe limitato al 2% del prezzo di vendita che l’attrice avrebbe ottenuto a titolo di provvigione.

E’ perciò a titolo abbondanziale che si può rilevare che -nonostante l’intenzione iniziale (peraltro espressa nei confronti di __________ e non della convenuta) di agire quale commissionaria, risultante dal doc. A- ben si può ammettere che l’attrice vista l’offerta d’acquisto di cui al doc. C abbia (o avrebbe) modificato la propria attitudine, acquistando in proprio la carne da rivendere alla convenuta -nessun elemento in atti depone contro questa possibilità-, così da poter conseguire un’utile superiore a quello della sola provvigione, prevista peraltro per l’ipotesi iniziale, non verificatasi, in cui __________ avesse trovato un terzo acquirente per la carne in questione.

La perizia ha confermato la correttezza della pretesa dell’attrice, mentre di nessuna rilevanza, trattandosi di un rapporto tra commercianti, è il fatto che l’attrice non abbia effettivamente proceduto all’acquisto della carne da rivendere alla convenuta, essendo il risarcimento del danno ex art. 215 cpv. 2 CO dovuto in base ad un suo calcolo astratto, dipendente unicamente dall’esistenza di un prezzo di mercato e non anche dalla reale effettuazione dell’acquisizione prima, e della rivendita a terzi poi, della merce rifiutata dal compratore inadempiente (Giger, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 215 CO).

Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

Le spese della presente procedura seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 4 marzo 1997 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 3’000.--

già anticipati dall’appellante restano a suo carico.

La convenuta rifonderà all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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