Incarto n. 12.97.00039
Lugano 4 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00220 (già 12'733) della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 26 aprile 1995 da
arch.
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 283’796.- oltre interessi, somma ridotta in replica a fr. 256’903.25 (pretesa derivante da un contratto di architetto);
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Ed ora sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dal convenuto con la risposta 25 settembre 1995, che il Pretore, limitata l’udienza preliminare e l’istruttoria a queste problematiche (art. 181 CPC), ha respinto con sentenza 28 gennaio 1997;
appellante la parte convenuta con atto di appello 18 febbraio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che, in accoglimento delle eccezioni, la petizione sia respinta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni 14 marzo 1997 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Con petizione 26 aprile 1995 l’arch. __________ a ha chiesto la condanna dell’Ente Ospedaliero Cantonale (in seguito: EOC) al pagamento di fr. 283’796.- oltre interessi.
L’attore asserisce che, nell’ambito di un contratto SIA da lui sottoscritto il 20 settembre 1969 con il Consiglio direttivo dell’Ospedale __________ quale organo dell’associazione __________ (in seguito: __________) e avente per oggetto la sistemazione e l’ampliamento di quel nosocomio in due tappe (doc. A), le sue due note professionali del 28 aprile 1978 di fr. 148’400.- (doc. E) e del 27 luglio 1989 di fr. 13’980.- (doc. F) relative alla seconda tappa non sono state completamente onorate, se si eccettuano due acconti di complessivi fr. 60’000.- versati il 25 luglio 1978 ed il 24 settembre 1980 (doc. AA); oltre al saldo delle due note d’onorario, egli chiede la rifusione degli interessi di mora maturati nel frattempo sulla fattura del 1978, pari a fr. 65’843.-, nonché un’indennità di fr. 111’447.- per il fatto che nel 1994 il convenuto ha infine deciso di incaricare un altro architetto della continuazione della progettazione, il che costituirebbe una revoca per atti concludenti del contratto concluso nel 1969.
B. Con la risposta di causa, per quanto qui interessa, il convenuto ha eccepito in via preliminare la sua carente legittimazione passiva e la prescrizione delle pretese attoree.
La prima censura si fonda sul fatto che al momento dell’assunzione dell’ospedale italiano da parte dell’EOC l’attore non risultava registrato tra i creditori dell’ospedale, per cui l’eventuale credito vantato da quest’ultimo, per altro nemmeno cedibile -tanto meno inconsciamente- trattandosi di un impegno di carattere personale, andava semmai fatto valere nei confronti dell’, soggetto giuridico esistente ancor’oggi. Quanto alla seconda eccezione, il convenuto ritiene senz’altro prescritte le due note d’onorario di cui si chiede il pagamento: le relative prestazioni risalivano infatti al più tardi al 1979 ed erano esigibili già a quel momento; il PE n. __________ dell’UE di Lugano, Circ. 1, spiccato il 28 agosto 1989 (doc. L), non poteva d’altro canto avere un effetto interruttivo della prescrizione, sia in quanto emesso nei confronti dell’, sia per il fatto che tra la nota d’onorario 28 aprile 1978 ed il precetto stesso erano comunque trascorsi più di 10 anni.
C. L’attore ritiene del tutto infondate le eccezioni sollevate.
Quanto alla legittimazione passiva del convenuto, osserva che per legge l’assunzione da parte dell’EOC concerneva tutti gli attivi ed i passivi dell’ospedale, senza alcuna condizione o riserva. In merito alla prescrizione, che nel caso di specie è quella decennale, assevera che la stessa ha iniziato a decorrere solo alla fine del 1994, cioè al momento della revoca del contratto per atti concludenti; si volesse per ipotesi ammettere che la stessa fosse invero iniziata al più presto il 23 settembre 1980, data del versamento dell’ultimo acconto, è comunque chiaro che sarebbe stata interrotta dall’inoltro del PE, il quale nonostante l’erronea indicazione del debitore concerneva senza alcun dubbio il convenuto.
D. Con sentenza 28 gennaio 1997 il Pretore ha respinto entrambe le eccezioni.
Il giudice di prime cure, con riferimento all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha innanzitutto appurato che le prestazioni svolte e fatturate dall’attore concernevano l’Ospedale __________ vero e proprio: il 1. gennaio 1984 con l’assunzione di quest’ultimo da parte dell’ente convenuto, il debito verso l‘attore -poco importa se ammesso o contestato- era perciò stato pure assunto, non potendosi ritenere obbligata ancora l’__________ per una questione che riguardava l’edificio ceduto; al proposito, risultava applicabile, quale diritto privato suppletivo, l’art. 181 CO.
In merito all’eccezione di prescrizione, il Pretore ha ritenuto che il termine di prescrizione decennale avrebbe iniziato a decorrere il 19 dicembre 1985, cioè dal momento in cui l’attore era stato reso edotto dell’assunzione dell’ospedale da parte dell’ente convenuto (doc. 15), soluzione quest’ultima preferibile rispetto a quella di una decorrenza a far tempo dal 23 luglio 1992, data della rescissione del contratto per atti concludenti (doc. 19): in entrambi i casi, comunque, la prescrizione non sarebbe ancora intervenuta.
E. Con appello 18 febbraio 1997 la parte convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le eccezioni e che di conseguenza la petizione sia respinta; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante contesta in via preliminare la competenza giurisdizionale del giudice civile a statuire sulla vertenza in esame, ritenendo che la problematica dell’assunzione di un ospedale da parte di un ente pubblico, regolata da una specifica legge, sia in realtà retta dal diritto pubblico. La legittimazione passiva del convenuto è pure nuovamente contestata: l’art. 181 CO, ritenuto applicabile dal Pretore, non concerne infatti l’assunzione di debiti, di modo che proprio non vede in virtù di quale norma il convenuto possa essere divenuto debitore dell’attore; tanto più che il rapporto contrattuale in questione, di carattere personale, non era nemmeno cedibile a terzi e il convenuto stesso a quel momento neppure era a conoscenza della sua esistenza. Quanto all’eccezione di prescrizione, escluso innanzitutto che il 19 dicembre 1985 possa essere intervenuta una revoca del contratto, l’appellante pretende che le due fatture fossero già esigibili alla data della loro emissione: era perciò da quel momento che iniziava a decorrere la prescrizione, ritenuto però che la seconda fatturazione avvenuta a distanza di oltre 10 anni dall’esecuzione dei lavori era comunque tardiva; ora, non potendosi attribuire effetto interruttivo al PE di cui al doc. L, in quanto spiccato nei confronti di un terzo e in quanto le relative prestazioni risalivano ad oltre 10 anni, ne discendeva la bontà dell’eccezione.
F. Delle osservazioni 14 marzo 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva e l'eccezione di prescrizione sono eccezioni di merito che possono essere oggetto di un giudizio giusta l'art. 181 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, N. 2 e 4 ad art. 181 CPC; IICCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.).
Anche in questa sede -se si fa astrazione all’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata per la prima volta dall’appellante, ma comunque rilevabile d’ufficio- la vertenza è sostanzialmente limitata a questi temi.
L’appellante sostiene innanzitutto di esser stato convenuto in lite a torto, siccome le eventuali pretese fatte valere dall’attore concernerebbero una terza persona e meglio l’__________.
La censura è manifestamente infondata.
È pacifico che a far tempo dal 1° gennaio 1984 l’EOC con sede in Bellinzona, ente avente personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 LOsp.), ha assunto gli attivi e i passivi dell’Ospedale __________ di __________ (art. 1 DL concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’EOC e art. 6 cpv. 2 LOsp., ove in particolare è detto che “l’ente succede ai precedenti proprietari nella totalità dei rapporti giuridici relativi all’ospedale assunto”).
In tali circostanze è chiaro che anche il contratto concluso tra l’attore e l’__________ nel 1969, con i rispettivi diritti e doveri, è stato assunto ex lege dall’ente convenuto: si trattava in effetti di un contratto che concerneva la struttura ospedaliera (“patrimonio destinato direttamente o indirettamente agli scopi dell’ospedale”, art. 6 cpv. 1 LOsp.) ed in particolare lo stabile stesso, per cui la questione non poteva più riguardare l’. Che l’assunzione concernesse anche i rapporti con l’attore è altresì provato dal fatto che nel bilancio presentato dall’Ospedale al momento della sua assunzione (cfr. doc. richiamati), alla posizione “altri creditori” curiosamente l’attore risultava non-creditore per un importo di “./. fr. 10’000.-” (cfr. teste M.i p. 7; verosimilmente si trattava dell’acconto versatogli nel 1980), la sua mancata indicazione quale creditore per le rimanenti prestazioni essendo unicamente dovuta al fatto che i dirigenti dell’ contestavano ogni pretesa dell’architetto (teste M. p. 5 e 6): nondimeno, il credito dell’attore, esistente o meno, è senz’altro passato all’ente convenuto.
Pure a torto l’appellante ritiene che nel caso di specie, avendo a che fare con l’assunzione di un ospedale da parte di un ente pubblico in base ad una normativa di diritto pubblico, il giudice civile non sia competente a statuire sulla fattispecie, dovendosi invece far capo alla giurisdizione amministrativa.
È innanzitutto pacifico che il contratto di architetto concluso nel 1969 tra due privati, l’__________ e l’attore, è retto dal diritto privato.
Ora, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nel caso -come quello che qui ci occupa- in cui un ente pubblico subentra nella posizione di un privato non potrà far valere i suoi diritti in base al diritto pubblico, ma dovrà rivolgersi al giudice civile (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Vol. I, Basilea 1986, p. 288; ZBl 1964 p. 497; IICCA 27 novembre 1995 in re E./C.).
In via abbondanziale e indipendentemente da quanto precede, è comunque unanimemente riconosciuto che nella misura in cui un ente pubblico conclude contratti di mandato o di appalto (e di conseguenza anche un contratto di architetto) dovrà far capo al diritto privato (Imboden/Rhinow, op. cit., p. 287; Moor, Droit administrativ, Vol. I, Berna 1994, p. 136, il quale fa pure esplicito riferimento ai contratti per la costruzione di opere pubbliche).
Indipendentemente dalla qualifica giuridica attribuibile in concreto al contratto sottoscritto dalle parti -sia esso un mandato o un appalto- la retribuzione dall’architetto si prescrive in 10 anni (art. 127 CO; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 1123; DTF 98 II 184; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, Friborgo 1989, N. 151-158; in caso di contratto di mandato: Gmür, Die Vergütung des Beauftragten, Friborgo 1994, N. 310; in caso di contratto di appalto: Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1292), termine che decorre a far tempo dalla sua esigibilità (art. 130 cpv. 1 CO; Gauch/Tercier, op. cit., ibidem; Gmür, op. cit., ibidem; Gauch, op. cit., N. 1297).
Il momento dell’esigibilità della pretesa assume pertanto un’importanza decisiva: essa interviene di regola quando l’architetto ha consegnato la propria opera (in caso di appalto: art. 372 cpv. 1 CO; Gauch/Tercier, op. cit., N. 1091; Gauch, op. cit., N. 1151 e segg.; IICCA 30 aprile 1993 in re G. & Co/P e G. SA, 23 agosto 1995 in re B. & Co/F., 3 aprile 1996 in re R./F., 26 agosto 1997 in re C. SA/B.) rispettivamente ha compiuto l’ultima prestazione concordata (in caso di mandato: Gauch/Tercier, op. cit., N. 1094 e segg.), o al momento della singola consegna o prestazione nel caso in cui sia stata invece pattuita una consegna dell’opera in parti (art. 372 cpv. 2 CO; Gauch, op. cit., N. 1157); essendo tale regolamentazione di carattere dispositivo, le parti possono tuttavia derogarvi stabilendo che la retribuzione del professionista sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori, oppure ancora prevedendo la facoltà per l’architetto di allestire delle note intermedie (Gauch/Tercier, op. cit., N. 1102 e 1123; Gmür, op. cit., N. 285 e 310; Gauch, op. cit., N. 1162 e segg. e 1298; IICCA 27 agosto 1997 in re C. SA/B.). In ogni caso la revoca del contratto comporta automaticamente l’esigibilità della remunerazione che a quel momento non era ancora esigibile (Gmür, op. cit., N. 304; Gauch, op. cit., N. 1156).
4.1 Nel caso di specie è pacifico che l’architetto non ha concluso le prestazioni previste dal contratto; nemmeno risulta d’altro canto -e il convenuto cui incombeva l’onere della prova (art. 8 CC) non l’ha provato- che le parti si siano accordate nel senso che le prestazioni oggetto delle due fatturazioni intermedie costituissero un’opera da consegnarsi in parti e da remunerarsi a rate.
Ne discende che la data della conclusione degli interventi da parte dell’attore non è in concreto determinante per l’esigibilità della sua remunerazione.
4.2 L’art. 9 della norma SIA 102 (edizione 1951, con le modifiche del 1956 e 1958), la cui applicabilità è stata richiamata all’art. 3 del contratto (doc. A), prevede che “gli onorari saranno versati per acconti, in relazione alle prestazioni fornite ...” (doc. CC).
Tale norma, del tutto simile per contenuto all’art. 1.13.3 SIA 102 (edizione 1984) ove si ha che “l’architetto ha diritto ad acconti pari .... delle prestazioni fornite”, va interpretata, come del resto quest’ultima, nel senso che l’architetto ha il diritto di rendere esigibile, con una semplice dichiarazione unilaterale, le prestazioni parziali da lui eseguite fino a quel momento (Gauch/Tercier, op. cit., N. 1117): in altre parole, la sua pretesa parziale diviene esigibile già con la richiesta di pagamento della nota intermedia (Gauch/Tercier, op. cit., ibidem, Gmür, op. cit., N. 289; Hess, Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Zurigo 1986, N. 1 e 17 ad art. 1.13 e N. 13 ad art. 1.8).
4.3 Prima di stabilire se in base alla considerazioni che precedono le due note intermedie (doc. E , F) siano o meno prescritte, va ancora esaminato se eventualmente le due fatture non siano state rese esigibili prima dell’emissione della rispettiva richiesta d’acconto: ciò potrebbe essere avvenuto se la revoca del contratto fosse avvenuta prima della fatturazione.
Nel caso di specie non risulta che il contratto, per lo meno fino al 27 aprile 1985, sia stato oggetto di una revoca da parte dell’__________ (prima del 1° gennaio 1984) o del convenuto (dopo tale data).
Mentre l’esistenza del contratto almeno fino a novembre 1981 non può seriamente essere messa in dubbio (teste S. p. 3; cfr. pure i doc. DD e GI che attestano l’esistenza del contratto nel dicembre 1979 e nel maggio 1980), è senz’altro a torto che l’appellante intravede un atto di revoca nel fatto che nel 1982 il Consiglio di Stato possa aver comunicato all’__________ di dover sospendere il sussidiamento dei lavori presso l’ospedale __________ (doc. 17) e nella circostanza che ciò sia poi stato riportato all’attore (doc. 16 e teste M. p. 5): in realtà, non vi è ragione per ritenere che il mancato sussidiamento da parte dello Stato -per altro in misura limitata di fr. 1.5 mio (su un investimento di fr. 8.2 mio)- costituisse un motivo essenziale per la revoca del contratto e comunque dalla presa di posizione dell’associazione di cui al doc. 16 non risulta che tale provvedimento sia effettivamente stato preso. D’altro canto nemmeno risulta che l’entrata in vigore della LOsp. abbia comportato una revoca ope legis dei mandati allora in essere, atteso al contrario che il proseguimento della ristrutturazione costituiva un’esplicita condizione per la cessione dell’ospedale (teste M. p. 8).
Per il resto, non vi sono agli atti altri scritti o prese di posizione -né l’appellante lo pretende- che hanno provato l’avvenuta revoca del contratto prima del 27 aprile 1985, data limite per ammettere la prescrizione delle pretese (in effetti la petizione è stata inoltrata il 26 aprile 1995).
Stando così le cose, è chiaro che la nota intermedia del 27 luglio 1989 di fr. 13’980.- (doc. F) non è assolutamente prescritta, indipendentemente dalla circostanza, del tutto ininfluente ai fini della prescrizione, che le prestazioni ad essa relative risalissero a più o meno di 10 anni prima: in effetti la petizione è stata inoltrata il 26 aprile 1995, cioè entro il termine di 10 anni da che la pretesa è stata resa esigibile.
Diverso è invece il discorso per quanto attiene alla nota di fr. 148’400.- (doc. E), esigibile, come si è visto, dal 28 aprile 1978 (e ne è cosciente lo stesso attore che da quella data fa decorrere gli interessi moratori, che ha quindi capitalizzato: cfr. Rep. 1963 p. 266).
6.1 È ben vero che il pagamento da parte dell’__________ di un acconto di fr. 50’000.- il 25 luglio 1978 e di fr. 10’000.- il 23 settembre 1980 (doc. AA) ha interrotto a due riprese la prescrizione (art. 135 cifra 1 CO): nondimeno è altrettanto vero il nuovo termine di prescrizione, decorrente a quest’ultima data (art. 137 CO), se non sono intervenuti altri atti interruttivi dopo il 27 aprile 1985, sarebbe in ogni caso scaduto.
6.2 L’attore afferma che l’inoltro il 28 agosto 1989 del PE n. __________ dell’UE di Lugano, Circ. 1 (doc. L) abbia comportato l’interruzione della prescrizione.
6.2.1 Ora, che un atto di esecuzione possa avere un effetto interruttivo, è di per sé pacifico (art. 135 cifra 2 CO); ciò presuppone tuttavia che l’atto sia stato spiccato nei confronti del vero debitore e non nei confronti di un terzo (Brügger, SchKG - Schweizerische Gerichtspraxis Nachträge 1984-1991, N. 17 ad art. 67 LEF), ritenuto inoltre che la designazione inesatta, impropria, equivoca, incompleta o totalmente errata del debitore è ininfluente unicamente se la stessa non è di natura tale da indurre in errore le parti interessate e se in realtà non le ha indotte in errore, il tutto, senza dimenticare che l’esecuzione verrà però annullata se il creditore poteva avere dubbi sulla persona del debitore o se quest’ultimo è stato leso nei suoi interessi (DTF 114 III 62 con rif., 120 III 11; PKG 1991 nr. 27; GVP 1986 Nr. 23; Brügger, SchKG - Schweizerische Gerichtspraxis 1946-1984, N. 48 ad art. 67 LEF, N. 16, 18, 19, 24, 25, 26 e 27 ad art. 69 LEF).
Nel caso di specie, al momento dell’inoltro del PE debitore delle prestazioni a favore dell’architetto era indiscutibilmente l’ente convenuto.
6.2.2 Il PE in questione (doc. L) indicava alla rubrica debitore “OSPEDALE __________ - Presidente __________ in __________ ”.
Atteso che a quel momento la denominazione ufficiale dell’AOI, risultante dal registro di commercio (doc. 1), era per l’appunto di “Ospedale __________ ”, che la sua sede era “__________ ” e meglio in “viale __________ ” e che “__________, di naz. italiana in __________ ” ne era il “presidente”, non vi è dubbio alcuno -e specialmente per l’attore- che il PE è stato spiccato proprio nei confronti di questa associazione e non dell’ente convenuto, che non è menzionato, né è in alcun modo riconoscibile: stante la chiarezza della situazione, non vi era possibilità di confusione tra EOC e __________.
Che la denominazione corrente ed usuale dell’ospedale fosse “__________ ” non toglie che l’attore abbia voluto rivolgersi proprio all’associazione, tanto è vero che a quel momento non ha mancato di indicarne con esattezza il presidente. Ma non solo: sia in precedenza (doc. H, I), sia in epoche successive (doc. 20, 22, 23), egli ha continuato a rivolgersi all’__________ o a suoi organi, evidenziando ancora una volta, se ancora non bastasse, che il precetto esecutivo concerneva per l’appunto l’associazione; è inoltre evidente che il PE era stato intimato in conseguenza del fatto che l’__________ non aveva provveduto a pagare gli importi richiesti entro il termine di 3 settimane, assegnatole il 28 luglio 1989 (doc. I). Non va altresì dimenticato che già con lo scritto del 19 dicembre 1985 l’attore era stato reso edotto del fatto che per quanto riguardava i lavori di progettazione del nosocomio avrebbe semmai dovuto rivolgersi all’ente convenuto a Bellinzona (doc. 15), per cui era evidente che se avesse voluto escutere quest’ultimo avrebbe senz’altro formulato il PE in modo diverso.
Irrilevanti sono infine sia la circostanza che nel PE fossero menzionati quali titoli di credito le due note intermedie, sia il fatto che il PE sia stato consegnato a un impiegato dell’ospedale (il quale ha pure interposto l’opposizione), che in quanto tale è un dipendente del convenuto: in merito alla prima censura, si osserva che nulla impedisce di escutere un terzo per un qualsiasi titolo, anche se lo stesso non dovesse sussistere; la seconda circostanza non ha il significato che vorrebbe l’attore, cioè che in tal modo il PE debba essersi considerato validamente notificato al convenuto: in realtà, il PE risulta con ciò notificato all’__________, la giurisprudenza ritenendo possibile che la notifica dell’atto esecutivo avvenga a un impiegato che non è dipendente dell’escusso, ma di un’altra società che esercita la sua attività nel medesimo ufficio (DTF 96 III 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 104).
6.2.3 Non potendosi con ciò riconoscere alcun effetto interruttivo al PE di cui al doc. L, siccome spiccato nei confronti di un terzo, ne discende che la fattura 25 luglio 1978 è prescritta.
La prescrizione della fattura comporta pure automaticamente la prescrizione degli interessi maturati sulla stessa (fr. 65’843.-, doc. I), che l’attore ha provveduto a capitalizzare (art. 133 CO).
Appurato ai considerandi precedenti (sub cons. 4.3) che il contratto non è stato revocato prima del 27 aprile 1985, è invece chiaro che l’indennità per revoca intempestiva, in virtù della quale l’attore ha chiesto in causa il pagamento di fr. 111’447.-, non è assolutamente prescritta.
Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 febbraio 1997 dell’Ente Ospedaliero Cantonale è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 gennaio 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
L’eccezione di prescrizione è parzialmente accolta, per cui nella misura in cui è postulato il pagamento della nota d’onorario del 28 aprile 1978 e i relativi interessi di mora capitalizzati la petizione è respinta.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario