Incarto n. 12.97.00291
Lugano 9 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.95.180 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con istanza 25 agosto 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 15’415.50 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 10 ottobre/19 novembre 1997 ha accolto l’istanza e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 1° dicembre 1997 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni del 15 dicembre 1997 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Richiamato il decreto 3 dicembre 1997 del Presidente di questa Camera, che ha conferito effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante fin dal 1979 ha lavorato per la convenuta, ditta di trasporti internazionali che si occupa in prevalenza del trasporto di fiori, prima in qualità di addetto alle operazioni doganali, ed in seguito quale responsabile dell’agenzia di __________.
Il 23 marzo 1995 l’istante ha disdetto il rapporto di lavoro per il termine del 31 maggio 1995, mentre il 3 aprile 1995 la convenuta lo ha licenziato in tronco, addebitandogli comportamenti sleali in relazione alla costituzione di una nuova società agente per la convenuta a __________.
B. Ritenendo ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 20’000.-- oltre interessi, corrispondenti a pretese salariali per il periodo di disdetta, alla quota parte della tredicesima mensilità, alle ferie non godute, al mancato uso della vettura aziendale e ad un’indennità di fr. 6’891.-- ex art. 337c cpv. 3 CO.
C. All’udienza di discussione del 12 ottobre 1995 la convenuta si è opposta all’istanza, motivando la sanzione nei confronti del dipendente con il fatto che egli senza autorizzazione avrebbe costituito una società recante la medesima ragione sociale allo scopo di danneggiarla e di profittare della di lei reputazione.
La convenuta sarebbe intervenuta e il 30 marzo 1997 avrebbe ottenuto la cessione dell’intero pacchetto azionario della costituita società italiana, ma l’istante nelle more di questa operazione, percependo che i rapporti con la datrice si erano incrinati, avrebbe disdetto il contratto di lavoro, sorprendendo così i responsabili della convenuta e peggiorando il clima di sfiducia che si era venuto a creare.
Stante l’esistenza di gravi motivi a sostegno del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto all’istante, che dovrebbe per contro risarcire l’esborso avuto per l’acquisizione della società italiana di fr.15’415.50, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto tardivo e ingiustificato il licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta, non costituendo gravi motivi quelli da lei addotti, che comunque le erano da tempo noti.
Dal che l’accoglimento dell’istanza e la reiezione della riconvenzionale.
E. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Il Pretore avrebbe erroneamente valutato le ragioni che l’hanno condotta a pronunciare il licenziamento in tronco, non risiedendo esse nella costituzione di una società di diritto italiano recante la sua stessa ragione sociale, questione in effetti irrilevante.
La situazione sarebbe in realtà molto più complessa, e la convenuta avrebbe perciò dovuto mettere in atto tutta una serie di indagini, verifiche e accertamenti per capire il contesto nel quale il dipendente si era mosso.
Accertato che questi si proponeva di dare luogo ad un’attività identica a quella della convenuta, ovvero una volta giunta a conoscenza di tutti i dati a conforto del comportamento sleale del dipendente, essa ne ha tosto pronunciato il licenziamento immediato. Non sarebbe del resto stato possibile dapprima licenziare l’istante ed in seguito convincerlo alla cessione delle sue quote della società italiana.
F. Delle osservazioni 15 dicembre 1997 dell’istante, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 17 ad art. 337 CO).
Si tratta di conclusioni che devono senz’altro essere confermate.
Sui motivi del licenziamento in tronco l’appellante propone infatti una nuova quanto personale e generica versione dei fatti, secondo cui per la pronuncia del licenziamento in tronco sarebbero state necessarie tutta una serie di imprecisate indagini, verifiche e accertamenti (che non hanno riscontro alcuno negli atti), e che quindi il provvedimento sarebbe stato prontamente notificato dopo la loro ultimazione.
Per sconfessare questa versione dei fatti basta rammentare alla convenuta quanto da lei stessa esposto nel memoriale di risposta (pag. 4 e 5), ovvero che il “macchinoso disegno” dell’istante a suo danno le era già noto fin dal 27 febbraio 1995, in quanto “esplicitamente ammesso dallo stesso signor __________ ” nel suo scritto doc. 3, e che al più tardi al 23 marzo 1995, con l’invio della lettera di licenziamento da parte dell’istante, i responsabili della convenuta “avevano già sufficienti motivi per allontanare l’istante dal posto di lavoro” (pag. 5).
Anche se così fosse stato, la convenuta ha atteso 10 giorni per licenziare in tronco l’istante, il che costituisce un periodo senz’altro superiore a un breve periodo di riflessione -la stessa convenuta indica come adeguato un periodo di 3 o 4 giorni nelle proprie conclusioni (pag. 10)- , ma comunque così non è stato, visto che a ben vedere la stessa lettera di licenziamento in tronco (doc. B) costituisce la migliore prova della tardività dell’infondato provvedimento: “Die Gründe sind Ihnen schon längst bekannt”.
In realtà il vero motivo della disdetta con effetto immediato, la cui causalità è peraltro implicitamente ammessa dalla convenuta (risposta, pag. 5), è la disdetta ordinaria pronunciata il 23 marzo 1995 dal dipendente, nei confronti della quale il licenziamento in tronco ha costituito a mente di questa Camera una sanzione ritorsiva da parte della convenuta.
Non essendovi nel gravame alcuna censura relativa alle conseguenze economiche del licenziamento in tronco, la sentenza pretorile va confermata anche su questo punto.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
____________________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario