Incarto n. 12.97.00237
Lugano 30 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.133 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 20 marzo 1990 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________ e __________ rappr. dall’ avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 20'123,25 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 1987, con protesta di spese e ripetibili e che il Pretore, con sentenza 1° settembre 1997, ha accolto nei confronti di __________ e respinto, per incompetenza territoriale, nei confronti di __________ a.
Ed ora sugli appelli 22 settembre 1997 di __________ e 23 settembre 1997 di __________ __________ con i quali il primo chiede che la sentenza venga annullata, rispettivamente ammessa la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva o subordinatamenrte accolta per un importo di Fr. 4’000.- mentre la seconda postula l’accoglimento della sua domanda anche nei confronti del convenuto __________
Domande d’appello che __________, con le osservazioni 30 ottobre 1997 al gravame di __________ e __________ osservazioni 30 ottobre 1997 a quello di __________ chiedono di respingere a conferma della decisione di prima istanza.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. La __________ ha convenuto in giudizio, avanti al pretore di Locarno-Città, __________ ed il di lui figlio __________ per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di Fr. 20.123.25 oltre interessi; tale somma è pari all’onorario ed alle spese, fatturati in data 16 dicembre 1987, per lo studio di un progetto di creazione di una holding di partecipazione con sede in Ticino avente come scopo l'investimento in varie società ticinesi e di una società commerciale avente lo scopo di commercializzare i prodotti delle società partecipate dalla __________ e per la presentazione, a nome di __________ di un'istanza di massima per l'ottenimento di un permesso di dimora e di lavoro.
B. __________ ha sollevato, in via preliminare, l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Locarno-Città a conoscere della causa nei suoi confronti poiché non domiciliato in quella giurisdizione siccome residente all’estero e non legato da alcun vincolo di solidarietà e quindi di litisconsorzio con l’altro convenuto.
__________ ha pure sollevato una eccezione preliminare argomentando che nei suoi confronti non era data la legittimazione passiva per essere convenuto in causa poiché mai aveva incaricato di alcuna prestazione la società attrice.
C. Il Pretore, a retro delle rispettive risposte dei convenuti, ha citato le parti a comparire all’udienza preliminare limitata alle eccezioni, udienza che ha avuto luogo l’ 8 novembre 1990 proprio “limitatamente all’eccezione di carenza di legittimazione passiva per __________ e incompetenza di foro per __________ ” così come appare dall’intestazione del verbale d’udienza.
Dopo l’audizione di alcuni testi notificati in occasione di questa udienza e la rinuncia delle parti all’audizione di altri il Pretore, con ordinanza 3 aprile 1997, ha ritenuto chiusa l’istruttoria e ha convocato le parti per l’udienza di dibattimento finale. Le parti vi hanno rinunciato presentando conclusioni scritte.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione nei confronti di __________ per incompetenza territoriale del giudice adito mentre l’ha accolta nei confronti di __________ condannandolo a versare all’attrice l’importo fatto valere con la petizione.
E. La __________ con il suo appello, chiede che l’eccezione di incompetenza territoriale di __________ respinta ed anche lui condannato al pagamento.
__________, a sua volta, chiede l’annullamento della sentenza poiché il primo giudice si è espresso sul merito della controversia quando invece l’udienza preliminare e la relativa istruttoria erano state limitate alla discussione delle eccezioni preliminari, in particolare a quella da lui sollevata relativamente alla sua legittimazione passiva; il giudice avrebbe dovuto quindi esprimersi su tale eccezione senza però, nel caso di sua reiezione, poter esaminare la domanda di merito, di condanna al pagamento, per la quale le parti ancora non avevano proceduto ad istruttoria. Inoltre, contrariamente alle conclusioni del pretore, riconferma la sua carenza di legittimazione passiva.
Degli argomenti delle parti si dirà per quanto necessario nel seguito delle motivazioni di diritto.
Considerato
in diritto
1.1. Il dispositivo della sentenza impugnata che condanna __________ al pagamento dell’importo di Fr. 20’123.25 oltre interessi dal 5% dal 16 dicembre 1987 è evidentemente nullo poiché attorno al merito della causa non è stata svolta l’udienza preliminare e le parti non sono state messe in condizione di poter procedere alla relativa istruttoria. Infatti la svolta udienza preliminare è stata espressamente limitata alle sole eccezioni proposte di carenza di legittimazione passiva e di incompetenza territoriale del giudice adito ed il processo deve poter continuare unicamente su questi temi di giudizio sino a loro decisione definitiva (art. 181 cpv. 2 CPC) senza che si possa decidere, nel caso di non ammissione delle eccezioni, sul merito della domanda. La nullità di quel pronunciato del Pretore è data perché alle parti è stato negato il diritto di essere sentite (art. 4 Cost.; art. 142 cpv. 1 litt. b CPC), in particolare non sono state messe nella condizione di offrire prove per quel tema della lite. Ed ancora la pronuncia sul merito dovrebbe ugualmente essere annullata perché sorretta da una procedura contraria al codice di rito la cui violazione ha arrecato alla parte convenuta __________ un pregiudizio - quello di poter proporre prove - che non si può riparare altrimenti (art. 143 CPC).
L’appello di __________ deve così essere accolto.
1.2. La nullità della sentenza per quel che riguarda il convenuto __________ impone il rinvio della causa promossa nei suoi confronti al Pretore (art. 326 CPC) per nuovo giudizio. Per l’impostazione che è stata data alla causa, convocando le parti all’udienza preliminare limitata alle eccezioni, il Pretore dovrebbe nuovamente ed unicamente pronunciarsi sull’accoglimento o sulla reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Tuttavia ci si può domandare se, per economia di giudizio e tenuto conto che la legittimazione è una questione di diritto materiale, non convenga al Pretore ed alle parti soprassedere alla decisione preliminare e, convocata un’udienza preliminare sul merito, istruire completamente la causa e decidere l’eccezione con la pronuncia finale.
2.1. L'appellante contesta l'accoglimento dell'eccezione processuale riguardo all'incompetenza territoriale della Pretura di Locarno-Città nei confronti del convenuto __________. Sostiene che __________, mandante assieme a __________ per le prestazioni professionali delle quali si chiede il pagamento, può essere convenuto al foro di __________ in applicazione dell’art. 17 CPC sul litisconsorzio facoltativo, poiché entrambi hanno un foro nel Canton Ticino: __________ quello della residenza e __________ quello del luogo dell’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 13 LDIP.
2.2. Alla fattispecie dei rapporti tra __________ e __________ si applica, per determinare il diritto applicabile ed il giudice competente, la LDIP dal momento che si è in presenza di un elemento di estraneità all’ordinamento svizzero, ossia il domicilio all’estero di __________. Per l’art. 113 LDIP, nell’ambito delle relazioni contrattuali, se il convenuto non ha domicilio o dimora abituale in Svizzera ma la prestazione dev’essere quivi eseguita, l’azione può essere proposta al tribunale svizzero del luogo dell’adempimento. Il luogo dell’adempimento va determinato secondo la legge applicabile al rapporto tra le parti: nel caso del mandato secondo la legge della parte alla quale compete la prestazione più caratteristica (art. 117 LDIP), quindi quella del mandatario (DTF 112 II 450) e quindi, in concreto per la __________, quella svizzera. Secondo l’art. 74 CO il luogo di adempimento della prestazione in danaro, che è quella richiesta a __________, è, in mancanza di patti contrari, al luogo di domicilio del creditore: nel nostro caso a Lugano.
__________ avrebbe così potuto essere convenuto a Lugano. Non invece a Locarno anche se la sua posizione è quella di litisconsorte facoltativo dell’altro convenuto poiché nei suoi confronti non è applicabile l’art. 17 litt. e) CPC. Questa norma che consente di promuovere azione contro i litisconsorti al foro di uno di essi non è infatti applicabile sul piano internazionale dal momento che in questo contesto la competenza dei tribunali svizzeri è retta dalla LDIP che prevale sul diritto cantonale di procedura (art. 1 cpv. 1 litt. a LDIP; Vischer/Volken, Bundesgesetz über das internationale Privatrecht, Gesetzesentwurf der Expertenkommision und Begleitbericht, Zurigo 1978, pag. 59 in alto; DTF 116 II 622 e citazioni dottrinali a pag. 624 in alto; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 17 n. 1). Nessuna disposizione della LDIP, se si esclude la regolamentazione per quanto riguarda gli atti illeciti (art. 129 cpv. 3 LDIP) che qui non interessano, riguarda la determinazione del foro nel caso di litisconsorzio e di conseguenza l’attrazione al foro di Locarno-Città del convenuto __________ è indebita. Diversa avrebbe potuto essere la conclusione se fosse stata applicabile la Convenzione di Lugano - ma non lo è perché entrata in vigore successivamente all’introduzione della causa - la quale prevede, al suo art. 6, la possibilità di convenire una pluralità di convenuti davanti al giudice di domicilio di uno di essi.
La decisione al Pretore che ha negato la propria competenza è quindi corretta e l’appello di __________ respinto.
Spese e ripetibili sono a carico di __________ che risulta soccombente, in appello, nei confronti di entrambi i convenuti.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 22 settembre 1997 di __________ è accolto e di conseguenza i dispositivi 2., 2.1. e 3. prima e terza frase della sentenza 1 settembre 1997 del Pretore di Locarno-Città sono annullati e l’incarto ritornato al Pretore ai sensi dei considerandi.
II. La tassa di giustizia di Fr. 300.- e le spese di Fr. 30.- per la procedura d’appello promossa da __________, già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ che rifonderà a controparte Fr. 700.- per ripetibili.
III. L’appello 23 settembre 1997 di __________ è respinto e di conseguenza sono confermati i dispositivi 1. e 3. seconda frase della sentenza 1 settembre 1997 del Pretore di Locarno-Città.
IV. La tassa di giustizia di Fr. 300.- e le spese di Fr. 30.- per la procedura d’appello promossa da __________, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
V. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario