Incarto n. 12.97.00230
Lugano 9 dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.45 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 8 aprile 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35’023.45 oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
E ora sull’eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva, eccezione che il Pretore con sentenza 29 luglio 1997 ha respinto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 22 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre gli attori con osservazioni del 18 ottobre 1997 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione in rassegna gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35’023.45 oltre accessori a titolo risarcimento del danno subito a seguito di errati interventi di riparazione da lei eseguiti su un veicolo __________
B. Nella risposta del 3 giugno 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli attori per il fatto che tutte le fatture da lei emesse, così come la licenza di circolazione, sarebbero intestate alla __________, mentre la fattura della ditta __________, riguardante il medesimo veicolo, sarebbe intestata alla __________.
La parte attrice ha per sua parte sostenuto che il contratto di appalto in questione si sarebbe perfezionato tra le parti in causa, con il che l’eccezione avversaria sarebbe infondata e perfino abusiva.
C. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che gli attori non avrebbero mai palesato la volontà di agire quali rappresentanti di terzi, né tale volontà potrebbe essere ammessa dall’intestazione delle fatture o da altri elementi concreti.
D. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di ammettere la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Il Pretore, in sintesi, avrebbe disatteso il contenuto della voluminosa documentazione in atti, da cui risulterebbe che la convenuta avrebbe in buona fede potuto ritenere di avere contratto con la __________ e non con gli attori.
E. Delle osservazioni 18 ottobre 1997 degli attori, che postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’eccezione di carenza di legittimazione attiva è in sostanza fondata su di un asserito rapporto di rappresentanza, in virtù del quale gli attori, o piuttosto il solo __________ avrebbero contrattato con la convenuta in nome e per conto della ditta __________
Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
E’ comunque evidente che il requisito di agire in nome del rappresentato deve sussistere già al momento della conclusione del contratto (art. 32 cpv. 2 CO prima frase; Zäch, opera citata, n. 54 ad art. 32 CO), in difetto di che l’effetto del contratto interverrà nel rappresentato solo per mezzo di una cessione o di un’assunzione di debito (art. 32 cpv. 3 CO), mentre rimane ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
3.1 Nella petizione (punto 1, pag. 2) gli attori hanno affermato di essersi recati presso l’autofficina della ditta convenuta il 12 agosto 1993 e di avere conferito l’incarico di riparare il veicolo di cui trattasi.
Sulla base di questa descrizione dei fatti la tesi degli attori è pertanto manifestamente quella del conferimento congiunto da parte loro dell’appalto delle opere di riparazione al camper Iveco.
Nella risposta al suddetto punto (ad 1, pag. 2) la predetta descrizione dei fatti è stata ammessa dalla convenuta, la quale si è limitata a precisare circostanze estranee al conferimento contrattuale.
Vi è perciò dal profilo procedurale (art. 170 CPC) l’ammissione della convenuta del perfezionarsi tra lei e gli attori di del contratto di appalto, così che già solo per questo motivo l’eccezione di carente legittimazione attiva deve essere respinta.
3.2 E’ quindi a titolo meramente abbondanziale che si rileva che la sola intestazione della fattura a nome di una terza persona, e questo quand’anche ciò fosse stato richiesto dagli attori (circostanza nella specie comunque non comprovata), non è un elemento di giudizio decisivo in favore dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza (II CCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G.), così come irrilevante è il fatto che la convenuta in buona fede, ma senza una valida motivazione viste le circostanze, abbia ritenuto di avere contrattato con terzi, o che terze ditte abbiano anch’esse emesso fatture a nome di terzi oppure ancora che tali fatture non siano state contestate.
Del resto, a questi elementi di mera apparenza si contrappone un indizio contrario di ben altra rilevanza, a torto misconosciuto dal Pretore (consid. 6.1), costituito dal fatto che la convenuta sulla base del medesimo rapporto contrattuale di appalto, esplicitamente negato con l’eccezione in esame, si è sentita in diritto di presentare una domanda riconvenzionale per postulare la condanna degli attori al pagamento della mercede, il che costituisce la più lampante ammissione dell’esistenza del contratto in questione e nel contempo una grossolana contraddizione, lesiva del principio della buona fede.
E’ quindi a giusta ragione che il Pretore ha respinto la pretestuosa eccezione della convenuta.
Non può che conseguirne la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 settembre 1997 di __________ __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dalla parte appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli attori complessivi fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: