Incarto n. 12.97.00224
Lugano 8 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.313 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 9 settembre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 17’010.-- oltre accessori a titolo di onorario per prestazioni professionali;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 agosto 1997 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 17 settembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 27 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1991 il convenuto ha incaricato l’arch. __________ della progettazione e della direzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della villa di sua proprietà a __________ o, mandato poi revocato nel 1992.
In quell’ambito l’arch. __________ ha ritenuto di far capo alle prestazioni dell’attore per l’esame delle strutture portanti e del muro di sostegno.
Ritenendo l’esistenza di un legame contrattuale con il convenuto, l’attore con la presente causa procede per l’incasso del proprio onorario di fr. 17’010.-- oltre interessi, rimasto impagato.
B. Nella risposta del 19 ottobre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione affermando di non avere mai conferito mandato all’arch. __________ di incaricare l’attore, le cui prestazioni sarebbero perciò sconosciute al convenuto e pertanto prudenzialmente contestate.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto la petizione ritenendo che il convenuto avesse autorizzato l’arch. __________ a far capo alle prestazioni di un terzo specialista, così che questi avrebbe contrattato con l’attore in qualità di valido rappresentante del convenuto, che sarebbe perciò vincolato all’attore e ne dovrebbe retribuire gli incontestati servigi.
D. Con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione. Al contratto da lui concluso con l’arch. __________ sarebbero applicabili le norme sul contratto di appalto che, contrariamente a quelle sul mandato, non permetterebbero all’appaltatore di contrattare con terzi in rappresentanza del committente.
L’eventuale esistenza di un rapporto contrattuale tra l’attore e il convenuto dipenderebbe perciò dall’esistenza dei requisiti posti dalle norme generali sulla rappresentanza diretta, ma la questione sarebbe da risolvere in senso negativo, non potendosi affermare, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, che il convenuto abbia conferito all’arch. __________ la facoltà di rappresentarlo nella conclusione di un contratto con l’attore.
A torto, inoltre, il Pretore avrebbe ritenuto incontestato l’ammontare della pretesa dell’attore, mentre vero sarebbe che a fronte delle circostanziate riserve di cui all’allegato di risposta l’attore nulla avrebbe intrapreso per provare il fondamento della propria pretesa.
Per il denegato caso della reiezione delle tesi del convenuto il giudizio impugnato sarebbe da riformare almeno quo alla data di decorrenza degli interessi di mora, che potrebbero essere concessi solo dal momento dell’introduzione della petizione.
E. Delle osservazioni 27 ottobre 1997 dell’attore, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Inoltre, la parte che sostiene che il contratto si sarebbe perfezionato per mezzo dell’intervento di una terza persona, deve portare la prova delle circostanze fattuali la cui valutazione giuridica conduce a tale risultato (II CCA 29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T. SA).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
E’ fatto ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
La facoltà dell’architetto di rappresentare il committente nella conclusione di contratti con artigiani o altri professionisti soggiace evidentemente anch’essa alle predette regole, e questo indipendentemente dal tipo di contratto che lega l’architetto al committente, dipendendo appunto la facoltà di rappresentare unicamente dal sussistere delle due predette condizioni cumulative -tesi condivisa dallo stesso appellante (punto 7, pag. 4)-, e non anche dall’esistenza di un contratto d’architetto comprendente progettazione e direzione lavori, e quindi assoggettabile nel suo complesso alle norme sul mandato, piuttosto che di un contratto limitato alla sola progettazione, e pertanto assoggettabile alle norme sul contratto di appalto (II CCA 22 settembre 1997 in re ing. C./C.; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. edizione, n. 801 e 802, titolati appunto “Die Unerheblichkeit des Qualifikationsstreites”).
L’avvenuta comunicazione del rapporto di rappresentanza dall’arch. __________ all’attore è nel caso di specie del tutto pacifica, e del resto chiaramente desumibile dalle circostanze, potendo e dovendo l’attore inferire dalle concrete circostanze, segnatamente dal riferimento ad un fondo appartenente a terze persone, che il progettista non intendeva richiedere le sue prestazioni per sé, ma nell’ambito di un mandato del quale era investito (II CCA 12 febbraio 1993 in re F. SA/D.G.).
Litigiosa è perciò in definitiva unicamente l’esistenza della facoltà per l’arch. __________ di rappresentare il convenuto con effetto per lui vincolante nella conclusione del contratto con l’attore.
La risposta al quesito deve essere affermativa.
Nonostante la contraria opinione dell’appellante, fondata peraltro essenzialmente sull’assenza di contatti diretti con l’attore e sulle irrilevanti modalità temporali della sua fatturazione, non può essere sovvertita la realtà dei fatti secondo cui quello dell’ingegnere incaricato dei calcoli statici è un caso addirittura scolastico in cui -anche senza necessità del conferimento di un’esplicita procura- l’architetto ha la facoltà di concludere il contratto in nome e per conto del committente, essendo tale facoltà implicita nel mandato di progettazione, del quale l’operato dell’ingegnere costituisce il necessario corollario (Rep. 1981, pag. 185 e segg., in part. pag. 189; II CCA 22 settembre 1997 citata; Schwager, opera citata, n. 801, esplicito per il caso di “Beizug von Spezialplanern” nella fase progettuale).
Di conseguenza, dal solo conferimento all’arch. __________ del mandato (o dell’appalto) per la progettazione della casa e la direzione dei lavori, si poteva ritenere, stante una necessità che non viene realmente contestata, la facoltà per lui di contrattare in nome e per conto del committente con l’attore, onde ottenere la soluzione di problemi -come quelli relativi alla statica dell’edificio- necessitanti il ricorso ad uno specialista, senza che siffatta facoltà dovesse essergli conferita in forma esplicita, e senza necessità di una successiva ratifica (cfr. DTF 118 II 316, che parla di “für die Auftragsausführung notwendigen Rechtshandlungen”),
6.1 Si deve dare atto al ricorrente che è senz’altro a torto che il Pretore nel giudizio impugnato (pag. 4) ha ritenuto incontestata nel suo ammontare la pretesa dell’attore.
Il convenuto ha infatti tempestivamente sollevato delle contestazioni nell’allegato responsivo (punto 4, pag. 3 e 4), esprimendo dubbi sia al riguardo dell’effettuazione delle prestazioni fatturate, che della correttezza della fatturazione e dell’applicabilità delle norme SIA. Lo stesso attore nelle osservazioni all’appello (pag. 11) riconosce la lacuna del giudizio impugnato, condividendone tuttavia l’esito in considerazione della tardività delle contestazioni, mai espresse nella fase preprocessuale e perciò in buona fede non sostenibili.
6.2 Posto che l’ammontare della mercede dell’attore deve in caso di contestazione essere stabilito dal prudente criterio del giudice, e questo sia nel caso di un contratto di mandato che di uno di appalto (art. 374, 394 cpv. 3 CO; II CCA 20 novembre 1997 in re T./P.), le pur motivate censure dell’appellante all’omessa disamina da parte del Pretore delle sue contestazioni alla fattura non conducono ad una modifica del giudizio, dovendosi ammettere in base agli elementi conoscitivi agli atti l’adeguatezza della pretesa dell’attore.
Le prestazioni indicate dall’attore nella nota d’onorario del 2 giugno 1993 (doc. C) sono tutte, contrariamente all’opinione del convenuto, prestazioni d’ingegnere, e trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta dall’attore sub doc. N, O, P, ad eccezione delle “Opere da capomastro” di cui alla dicitura, ma che non risultano nella fattura come eseguite dall’attore, il che non è del resto da presumere, e che sono verosimilmente da intendere con riferimento all’usuale capitolato d’opera allestito dall’attore (doc. P).
La fatturazione è avvenuta secondo il dispendio orario e, a prescindere da qualsiasi discorso circa la natura e l’applicabilità delle norme SIA, questa Camera ritiene senza dubbio adeguati alla natura dell’incarico e alle qualifiche e responsabilità dei mandatari i costi unitari esposti di fr. 150.-- all’ora per l’ingegnere titolare dello studio, fr. 80.-- all’ora (ad eccezione di 1 ora fatturata a fr. 100.--) per un ingegnere STS, e di fr. 70.-- e fr. 57.-- per il tecnico assistente e il disegnatore.
Quo al numero di ore indicato, la documentazione prodotta depone a favore della complessità dell’incarico, così che non vi è motivo di dubitare della correttezza dell’indicazione, ritenuto in particolare che in proposito il convenuto non ha in definitiva espresso riserve eccedenti il generico sospetto di inesattezza.
L’importo della nota onorari dell’attore può in definitiva essergli riconosciuto anche alla luce delle labili contestazioni mosse dalla parte avversaria.
A torto.
La messa in mora avviene infatti per mezzo di un’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) per la quale non vi sono particolari requisiti formali, trattandosi di una semplice comunicazione del creditore al debitore, con la quale il primo chiede al secondo l’adempimento immediato dell’obbligazione scaduta (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 5 e 7 ad art. 102 CO).
Lo scritto doc. E contiene la chiara ed inequivocabile richiesta di pagamento del lavoro eseguito, con implicito riferimento all’importo della fattura, e costituisce perciò messa in mora ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO.
Contrariamente all’opinione del convenuto, è irrilevante il fatto che non vi sia l’indicazione di un termine per il pagamento, essendo la fissazione del termine significativa unicamente ai fini dell’esercizio delle facoltà previste per il creditore dall’art. 107 cpv. 2 CO -norma a torto invocata dall’appellante- ma non anche per l’insorgere della situazione di mora. Risulta del resto dal solo tenore dell’art. 107 cpv. 1 CO che la fissazione del termine al quale si riferisce il convenuto avviene allorché il debitore si trova già in mora, che non dipende pertanto da detto termine ma unicamente dalla precedente interpellazione.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 settembre 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario