Incarto n. 12.97.00187
Lugano 14 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.96.79 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con istanza 25 giugno 1996 da
__________ rappr. da__________ __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’864.95 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr. 11’762.35 oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 5 giugno 1997 ha accolto per fr. 9’270.35 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 19 giugno 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Appello sul quale l’istante non si è espressa.
Richiamato il decreto 25 giugno 1997 del Presidente di questa Camera che ha concesso effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante ha iniziato a lavorare per la convenuta il 18 gennaio 1995 in qualità di cameriera contro un salario mensile di fr. 2’650.-- lordi, previsto dal contratto doc. B.
Il 18 aprile 1996 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto prevedente un salario lordo di fr. 2’459.25 (doc. C).
Il 13 giugno 1996 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 luglio addebitandole gravi mancanze nella condotta professionale (doc. E).
Il 21 giugno 1996 il legale della convenuta, ritenendosi ora certo della sussistenza degli addebiti, ha pronunciato il licenziamento con effetto immediato (doc. F).
B. Ritenendo ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’864.95 oltre interessi, corrispondenti al salario per il periodo di disdetta, alla quota parte della tredicesima mensilità e alla differenza sul salario pattuito per il periodo dal gennaio 1995 all’aprile del 1996, domanda poi estesa a fr. 11’762.35 oltre interessi sulla base del conteggio doc. I.
C. All’udienza di discussione del 18 luglio 1996 la convenuta si è opposta all’istanza, confermando gli addebiti di cui alla lettera di licenziamento.
Sarebbero comunque contestate le pretese dell’istante, che, per quanto fondate, andrebbero inoltre compensate con contropretese della convenuta conseguenti alle gravi inadempienze dell’istante.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta.
Essa avrebbe da tempo conosciuto le asserite inadempienze dell’istante, ma non avrebbe provato di averla precedentemente ammonita, mentre senza riscontro sarebbe rimasta l’affermazione di cui alla lettera di licenziamento in tronco, secondo cui essa avrebbe nel frattempo acquisito le prove certe dell’inadempienza dell’istante.
Contro la di lei pretesa, che sarebbe di principio da ammettere in toto, la convenuta potrebbe opporre in compensazione unicamente fr. 2’492.--, e perciò l’istanza sarebbe da accogliere per la differenza di fr. 9’270.35 oltre interessi, mentre non si giustificherebbe di attribuire alla procedente anche un’indennità fondata sull’art. 337c cpv. 3 CO.
E. Con tempestivo gravame datato 19 giugno 1997 la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l’istante sarebbe stata debitamente e ripetutamente richiamata al riguardo delle sue violazioni contrattuali, da ultimo con la raccomandata del 31 maggio 1996, ma senza risultato.
Sarebbe inoltre errato affermare che la convenuta ha integralmente riconosciuto le pretese dell’istante, avendole essa ammesse solo per fr. 4’554.80 e fr. 1’119.70.
A torto sarebbe poi stata negata la pretesa risarcitoria di fr. 582.-- per il biglietto aereo, avendo la convenuta fornito la prova del fatto che essa non intendeva regalare l’importo in questione all’istante, tanto più che l’onere della prova graverebbe l’istante.
Pure a torto sarebbero infine state respinte le pretese compensatorie relative alla sottrazione dei gettoni della slot-machine e al tempo che l’istante dedicava al gioco, dal momento che il Pretore stesso avrebbe ammesso siffatto comportamento anticontrattuale della dipendente.
F. L’istante non ha presentato osservazioni all’appello della convenuta.
Considerato
in diritto:
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146, 75 II 322, 69 II 311; II CCA 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kanael, opera citata, n. 17 ad art. 337 CO).
Alla situazione della ritardata pronuncia del licenziamento in tronco deve necessariamente essere parificata la fattispecie in cui la parte che disdice il contratto con effetto immediato sulla base della medesima situazione aveva dapprima pronunciato una disdetta ordinaria (II CCA 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA) oppure continua per qualche tempo nel rapporto di lavoro dopo la pronuncia della licenziamento in tronco (II CCA 15 luglio 1996 in re S./A. SA), dovendosi ammettere anche in simili situazioni l’evidenza della possibilità di proseguire il rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta.
La convenuta, apparentemente in piena conoscenza delle mancanze contrattuali che essa addebitava all’istante, il 13 giugno 1996 ha nondimeno pronunciato una disdetta ordinaria (cfr. doc. E), sottintendendo con ciò la propria disponibilità, nonostante i gravi addebiti, a protrarre il rapporto di impiego fino alla successiva scadenza contrattuale.
L’istante ha preso posizione sulla lettera di licenziamento solo il 21 giugno per contestare gli addebiti a lei mossi (doc. G), ma la sua risposta si è incrociata con la comunicazione del licenziamento in tronco, inviata quello stesso 21 giugno (doc. F), mentre già il 26 giugno 1996 è stata introdotta l’istanza che ci occupa.
Come si è detto, la disponibilità inizialmente manifestata dalla convenuta a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31 luglio ha influenza decisiva sul giudizio sulla liceità del licenziamento in tronco che, contrariamente all’opinione della resistente (appello, punto 11, pag. 9), risulta ingiustificato già solo per questo motivo.
La convenuta nella lettera di licenziamento in tronco, non a caso redatta da un legale, si è indubbiamente avveduta dell’incongruenza del proprio comportamento, e ha tentato di giustificarla adducendo che solo nell’intervallo tra la disdetta ordinaria e quella in tronco (“ora”) essa sarebbe venuta “in possesso di prove inconfutabili attestanti i comportamenti rimproverateli nella raccomandata 13 giugno 1996”.
Siffatta tesi è tuttavia rimasta allo stadio di affermazione di parte: la stessa convenuta ancora con l’appello la invoca a più riprese (punto 4, pag. 4; punto 11, pag. 9), ma in maniera del tutto apodittica, senza cioè sapere indicare le risultanze istruttorie da cui emergerebbe il suo fondamento, ed infatti dall’istruttoria nulla risulta in tal senso, così che si deve ritenere che si sia unicamente trattato di un artifizio volto a giustificare un licenziamento in tronco delegittimato già in partenza dal fatto che per quegli stessi motivi pochi giorni prima si era deciso di agire in maniera meno incisiva.
4.1 E’ in primo luogo da rettificare la data di decorrenza degli interessi di mora, che è quella del 22 giugno 1996 e non 1995 come indicato nel giudizio impugnato.
4.2 E’ invece infondata la censura con cui la convenuta tenta di sminuire l’accertamento pretorile della sostanziale ammissione da parte della convenuta delle pretese dell’istante, sostenendo che queste sarebbero state riconosciute solo per fr. 4’554.80 e fr. 1’119.70.
E’ infatti vero che la convenuta ha esplicitamente riconosciuto unicamente detti importi (memoriale di risposta, pag. 4), ma è altrettanto vero -e le due cose non vanno confuse- che non vi è per il resto alcuna circostanziata contestazione delle maggiori richieste dell’istante, così che a giusta ragione il Pretore ha concluso che anch’esse erano da ritenere sostanzialmente ammesse dalla resistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 2 e 3).
In aggiunta a ciò non si può che rilevare che la convenuta neppure in questa sede avanza particolari contestazioni su quanto richiesto dalla controparte, limitando le proprie argomentazioni sul tema ad un’irrilevante questione di rettifica di pretesi errori di scritturazione (pag. 11), il che evidentemente non inficia la globale ammissione ritenuta dal primo giudice.
4.3 E’ per contro irricevibile, prima ancora che infondata, la censura relativa al mancato accoglimento della pretesa compensatoria di fr. 582.-- relativa al biglietto aereo pagato dalla convenuta, essendosi l’appellante limitata ad affermare che “contrariamente a quanto stabilito dal Pretore (cfr. sentenza, cons. 7c, p. 6), l’appellante ha prodotto durante l’istruttoria di causa le prove necessarie, atte a suffragare le proprie asserzioni, vale a dire che il biglietto aereo pagato dall’appellante e utilizzato dall’appellata non rappresenta affatto un regalo” (punto 14, pag. 11).
Il fatto di limitarsi a contestare il giudizio pretorile e ad affermare la verità della propria tesi, senza tuttavia indicare i motivi di fatto e di diritto che giustificherebbero siffatta opinione, non costituisce infatti valida argomentazione di un appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lit. f CPC (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 3).
E’ perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che nessun elemento istruttorio ha confermato la tesi della convenuta, che essa (e non l’istante) è gravata dell’onere della prova sull’argomento per il semplice motivo che è lei e non l’istante a volere trarre diritto dalla circostanza, che in assenza di migliori evidenze non vi è alcuna presunzione di onerosità o di gratuità per un episodio del genere, di modo che la pretesa appare infondata anche nel merito.
4.4 Analoghe considerazioni valgono infine anche per la pretesa compensatoria di fr. 13’000.-- relativa al fatto che l’istante nel tempo di lavoro avrebbe giocato con le slot machines utilizzando gettoni prelevati dal fondo cassa.
Infatti, a fronte di un giudizio di reiezione per il motivo che la pretesa non sarebbe stata provata e addirittura sarebbe stata abbandonata in sede di conclusioni (consid. 6, pag. 5 e 6), l’appellante si limita ad argomentare che l’importo sarebbe sufficientemente motivato per il fatto che l’istruttoria avrebbe stabilito che l’istante giocava alle slot machines prelevando i gettoni dalla cassa (appello, pag. 12), il che, come si è detto, non costituisce valida confutazione in fatto ed in diritto del pronunciato pretorile.
Infondata è per contro l’invocazione della massima ufficiale ai fini dell’accertamento “dell’esatto ammontare di tale pretesa” e della “partita quantificazione di questo importo”, non avendo questa, per consolidata giurisprudenza, lo scopo di sanare le lacune della parte astretta all’adduzione di fatti e prove (in concreto addirittura manifeste) nell’amministrazione del processo di prima sede (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 417, n. 1 e 4).
Inoltre va rilevato che l’argomentazione pretorile secondo cui la pretesa in questione sarebbe stata abbandonata dalla convenuta, che non l’avrebbe riproposta in sede di conclusioni, è rimasta del tutto incontestata, cosa che, a ben vedere, rende superflua in questa sede ogni altra considerazione in proposito.
Ne consegue il parziale accoglimento dell’appello, limitatamente alla decorrenza degli interessi di mora, senza che ciò influisca sulle altre parti del dispositivo della sentenza impugnata.
Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili all’istante, che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 giugno 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 5 giugno 1997 della Pretura del distretto di Riviera è riformato nel modo seguente:
II. Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario