Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.06.1997 12.1997.16

Incarto n. 12.97.00016

Lugano 27 giugno 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.456 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 15 aprile 1993 da


rappr. dall'avv. __________

Contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 48’986.30 oltre interessi e al rilascio di un attestato ex art. 330a cpv. 1 CO in conseguenza del contratto di lavoro;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 18 dicembre 1996 ha respinto;

Appellante l’attore, che con appello del 20 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre la convenuta nelle osservazioni del 13 febbraio 1997 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello

tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attore ha lavorato alle dipendenze della convenuta fin dal 1976 in qualità di commesso viaggiatore per i prodotti farmaceutici della convenuta.

L’11 novembre 1992 il diretto superiore dell’attore, signor __________ gli ha telefonato per stabilire un incontro, avvenuto il 17 novembre.

In quell’occasione il __________ ha sospeso l’attore dalle sue mansioni e gli ha consigliato di dimettersi per risparmiargli un licenziamento in tronco, che è però stato pronunciato il 24 novembre 1992.

B. Con la petizione l’attore contesta il fondamento del licenziamento in tronco e chiede di conseguenza il versamento di fr. 18’794.50 per il salario e la tredicesima del periodo di disdetta di 3 mesi, fr. 2’881.80 di rimborso di spese legate all’uso della vettura, fr. 7’000.-- in rimborso del costo dell’apparecchio telefonico Natel C, 3 mesi di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per fr. 20’310.-- e il rilascio di un attestato ai sensi dell’art. 330a CO.

C. La convenuta si è opposta alla petizione rilevando gravi inadempienze dell’attore, che avrebbe falsificato i rapporti relativi alle visite ai medici da lui effettuate, indicando visite che non avrebbero mai avuto luogo.

Dovendosi ammettere la liceità del licenziamento in tronco, nulla sarebbe dovuto all’attore.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’istruttoria avrebbe confermato l’avvenuta falsificazione da parte dell’attore dei formulari che era tenuto a compilare, sui quali avrebbe indicato visite a medici che non erano mai avvenute, o avrebbe qualificato come presentazioni di prodotti delle semplici visite di contatto.

Ciò costituirebbe motivo grave tale da giustificare il licenziamento in tronco, il quale sarebbe stato pronunciato tempestivamente dal momento che il ritardo di 7 giorni nella sua comunicazione sarebbe stato dovuto al fatto che al dipendente era stata offerta la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni.

Dal che la reiezione della petizione.

E. Delle argomentazioni dell’appellante -che ribadisce la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco e chiede perciò la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione- e di quelle della resistente -che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. In base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi”.

Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).

Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).

Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:

  • commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;

  • gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.

Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).

Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).

Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).

In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).

  1. Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- deve essere esercitato entro breve termine dalla (o dall’ultima) violazione contrattuale commessa dal partner.

Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146, 75 II 322, 69 II 311; II CCA 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kanael, opera citata, n. 17 ad art. 337 CO).

Alla situazione della ritardata pronuncia del licenziamento in tronco deve necessariamente essere parificata la fattispecie in cui la parte che disdice il contratto con effetto immediato sulla base della medesima situazione aveva dapprima pronunciato una disdetta ordinaria (II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA) oppure continua per qualche tempo nel rapporto di lavoro dopo la pronuncia della licenziamento in tronco (II CCA 15 luglio 1996 in re S./A. SA), dovendosi ammettere anche in simili situazioni l’evidenza della possibilità di proseguire il rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta.

  1. Nel caso in esame già solo le modalità e le circostanze il cui il licenziamento è stato pronunciato impongono di riformare il giudizio pretorile sulla legittimità dello scioglimento del contratto con effetto immediato.

Decisiva ai fini del giudizio è in effetti la circostanza secondo cui la convenuta, in piena conoscenza delle mancanze contrattuali che essa addebitava all’attore, gli ha nondimeno offerto, in considerazione di tutte le circostanze ed in particolare del fatto che l’attore da lungo tempo era alle sue dipendenze, la possibilità di disdire lui stesso il rapporto di impiego per la prossima scadenza contrattuale (risposta, punti 6 e 7, pag. 7; duplica, punto 6, pag. 15), dichiarandosi per tale eventualità disposta a rispettarne le modalità fino a quel momento (deposizione __________, pag. 3).

L’attore invece di aderire immediatamente alla proposta ha temporeggiato, inviando al direttore della convenuta dott. __________la lettera del 20 novembre 1992 (doc. G), con la quale pretendeva esplicite garanzie (“rechtsgültige Bestätitung”) sul rispetto del contratto da parte della convenuta fino al prossimo termine ordinario di disdetta e solo dopo aver visto tale scritto dell’attore, ritenuto “senza senso” (deposizione __________, pag. 3), la convenuta ne ha pronunciato il licenziamento in tronco (doc. H).

In simili circostanze si deve ammettere che le sole violazioni contrattuali dell’attore non avevano ancora indotto la convenuta a pronunciare il licenziamento in tronco, e che lo stesso è perciò la sanzione, illecita, per non avere ottemperato all’invito a disdire il contratto per il prossimo termine contrattuale, non potendo essere disatteso il rilievo secondo cui se questo, come sembra, era veramente il risultato auspicato dalla convenuta, essa lo poteva facilmente ottenere per mezzo di una disdetta ordinaria da lei stessa pronunciata.

  1. Stante la natura illecita della disdetta con effetto immediato, occorre esaminare le pretese risarcitorie dell’attore.

4.1 Il procedente rivendica in primo luogo fr. 18’794.50 per lo stipendio e la quota parte della tredicesima mensilità durante il periodo di disdetta (petizione, pag. 10; appello, pag. 6).

L’ammontare di questa pretesa non è in quanto tale contestato dalla convenuta, e meriterebbe perciò integrale accoglimento.

Risulta però dall’intervento in lite dell’Arbeitsamt del Canton Soletta (atto II) che all’attore sono già stati versati a questo titolo fr. 16’431.70, somma che egli non può di conseguenza più rivendicare (art. 29 LADI; II CCA 3 ottobre 1995 C./O.F. SA), e il cui recuperò spetterà semmai all’ente che l’ha anticipata.

La pretesa va perciò accolta unicamente per la differenza di fr. 2’362.80.

4.2 Le pretese relative all’uso del veicolo sono per contro state contestate dalla convenuta (risposta, pag. 8) e a fronte di queste contestazioni l’attore ha dimostrato solo parzialmente la base contrattuale delle sue rivendicazioni.

Dal contratto di lavoro in atti si evince in effetti unicamente che per l’uso della vettura era pattuito un rimborso forfetario di fr. 55.-- durante i giorni di lavoro e di fr. 20.-- durante gli altri giorni (doc. B, art. 7).

L’attore non ha dimostrato che successivi accordi abbiano comportato deroghe a questo sistema di rimborsi forfetari differenziati per i periodi lavorativi e non lavorativi, ed in particolare non ha per nulla dimostrato il diritto al rimborso integrale dei costi fissi rivendicati in petizione. mentre è senza dubbio possibile che, come del resto è avvenuto per il salario, l’ammontare del rimborso spese forfetario sia stato aumentato.

Dal doc. D si evince il pagamento dell’importo di fr. 1’550.-- per un mese tipico di lavoro (luglio 1992) con 21 giorni di lavoro e 10 di riposo, mentre che con gli importi di cui al contratto il totale avrebbe dovuto essere di fr. 1’355.-- (55 x 21 + 20 x 10).

Se ne deduce un aumento del 15% circa (1’455 + 15% = 1’558), dal che la deduzione che per giorni non lavorativi, come quelli dell’ipotetico periodo di disdetta in questione, sono dovuti fr. 23.-- al giorno, ovvero fr. 2’070.-- per 90 giorni.

4.3 Quo alla pretesa di fr. 7’000.-- per un telefono portatile, l’attore ha unicamente dimostrato il disborso (doc. S), ma non il diritto contrattuale alla sua rifusione, come del resto risulta dalla petizione medesima (pag. 7), dalla quale si deduce che la promessa verbale di principio in tal senso -non comprovata dall’istruttoria- necessitava ancora di accordi di dettaglio che non furono però mai raggiunti.

Nulla può perciò essere riconosciuto a tal titolo.

4.4 L’attore rivendica infine 3 mensilità di stipendio a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per il licenziamento in tronco ingiustificato.

In considerazione di tutte le circostanze del caso (DTF 121 III 68), ed in particolare l’età del lavoratore, la durata del rapporto d’impiego e la sua concolpa -innegabile e di una certa gravità nonostante le argomentazioni di cui al gravame- questa Camera ritiene adeguato accordare un indennizzo, da quantificare in fr. 5’000.--, ovvero poco meno di una mensilità di salario netto (analoga soluzione per un dipendente gravato da importante concolpa in: II CCA 18 aprile 1996 in re T./Fondazione G.).

In definitiva le pretese pecuniarie dell’attore risultano fondate limitatamente a fr. 9’432.80.

Gli interessi al 5% possono essere accordati dal 4 dicembre 1992 come richiesto dall’attore, che li fa decorrere dalla prima messa in mora (petizione, pag. 9), limitatamente alle pretese salariali di fr. 4’432.80.

Sull’importo dell’indennità non decorrono interessi prima della decisione giudiziale che riconosce l’indennità e che ne sancisce quindi l’esigibilità da quel momento.

  1. L’attore chiede anche che alla convenuta sia fatto ordine di rilasciargli un certificato ex art. 330a cpv. 1 CO.

Questa vi si oppone, sostenendo che il contenuto del certificato dipenderebbe dall’esito della causa (osservazioni all’appello, pag. 14), il che è tuttavia questione irrilevante ai fini del presente giudizio, essendo questa Camera unicamente chiamata ad esprimersi sull’esistenza del diritto del dipendente al certificato, in sé innegabile, e non sul contenuto del medesimo.

Ne consegue in tale misura il parziale accoglimento dell’appello.

Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 20 gennaio 1997 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 è riformata nel modo seguente:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

1.1 __________, è condannata a pagare a __________, fr. 9’432.80 oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 1992 su fr. 4’432.80.

1.2 A __________, è fatto ordine di rilasciare a __________, un certificato qualificato ai sensi dell’art. 330a CO.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1’800.-- e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 2'800.-- per parte di ripetibili.

II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 1’000.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’300.-- per ripetibili parziali d’appello.

III. Intimazione: - __________;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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