Incarto n. 12.97.00126
Lugano 22 settembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.326 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 4 marzo 1992 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 13’311.30 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario, domanda ridotta a fr. 10’724.50 oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 18 marzo 1997 ha accolto per fr. 10’724.50 oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 25 aprile 1997 postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 2 giugno 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. L’attore sostiene di essere stato incaricato dai convenuti, e per essi dall’arch. __________, di effettuare i calcoli statici e del cemento armato in relazione ad una prevista edificazione sul loro fondo n. __________ di __________.
Per tali prestazioni, rimaste impagate, egli sarebbe creditore di complessivi fr. 13’311.30 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
I convenuti affermano per loro parte di non avere mai conferito incarico alcuno all’attore, sia direttamente che per il tramite dell’arch. __________, che comunque non avrebbe avuto la facoltà di rappresentarli a tale scopo.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra l’attore e i convenuti, in ciò validamente rappresentati dall’arch. __________ si sia effettivamente perfezionato un contratto di appalto, in conseguenza del quale il procedente potrebbe pretendere una mercede di fr. 10’724.50, somma per la quale, oltre agli interessi moratori, egli ha accolto la petizione.
C. Con l’appello i convenuti chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi secondo cui tra le parti non sarebbe venuto in essere alcun rapporto contrattuale.
Nelle osservazioni del 2 giugno 1997 l’attore postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. In linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
Inoltre, la parte che adduce l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, deve portare la prova delle circostanze fattuali che permettono di ammetterne la sussistenza (II CCA 29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T. SA).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
La facoltà dell’architetto di rappresentare il committente nella conclusione di contratti con artigiani o altri professionisti soggiace evidentemente anch’essa alle predette regole, e questo -contrariamente alle tesi dei ricorrenti- indipendentemente dal tipo di contratto che lega l’architetto al committente, dipendendo appunto la facoltà di rappresentare unicamente dal sussistere delle due predette condizioni cumulative, e non anche dall’esistenza di un contratto d’architetto comprendente progettazione e direzione lavori, e quindi assoggettabile nel suo complesso alle norme sul mandato, piuttosto che di un contratto limitato alla sola progettazione, e pertanto assoggettabile alle norme sul contratto di appalto (Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. edizione, n. 801 e 802, titolati appunto “Die Unerheblichkeit des Qualifikationsstreites”).
L’avvenuta comunicazione del rapporto di rappresentanza dall’arch. __________ all’attore è nel caso di specie del tutto pacifica, e del resto chiaramente desumibile dalle circostanze, potendo e dovendo l’attore inferire dalle concrete circostanze, segnatamente dal riferimento ad un fondo appartenente a terze persone, che il progettista non intendeva richiedere le sue prestazioni per sé, ma nell’ambito di un mandato del quale era investito (II CCA 12 febbraio 1993 in re F. SA/D.G.).
Litigiosa è perciò in definitiva unicamente l’esistenza della facoltà per l’arch. Schmidt di rappresentare i convenuti con effetto per loro vincolante nella conclusione del contratto con l’attore.
La risposta al quesito deve essere affermativa.
Nonostante l’invocazione da parte degli appellanti dei doveri di diligenza dell’architetto, della necessità di “poteri speciali” per assumere impegni finanziari in loro nome, e dell’esigenza di proteggerli in quanto parte debole ed inesperta nel contratto con il progettista, non può essere sovvertita la realtà dei fatti secondo cui quello dell’ingegnere incaricato dei calcoli statici è un caso addirittura scolastico in cui -anche senza necessità del conferimento di un’esplicita procura- l’architetto ha la facoltà di concludere il contratto in nome e per conto dei committenti, essendo tale facoltà implicita nel mandato di progettazione, del quale l’operato dell’ingegnere costituisce il necessario corollario (Rep. 1981, pag. 185 e segg., in part. pag. 189, che benché ritenuta datata dagli appellanti mantiene tutta la sua validità; Schwager, opera citata, n. 801, esplicito per il caso di “Beizug von Spezialplanern” nella fase progettuale).
Di conseguenza, dal solo conferimento all’arch. __________ del mandato (o dell’appalto) per la progettazione della casa, si poteva ritenere, stante una necessità che non viene realmente contestata, la facoltà per lui di contrattare in nome e per conto dei committenti con l’attore, onde ottenere la soluzione di problemi -come quelli relativi alla statica dell’edificio- necessitanti il ricorso ad uno specialista, senza che siffatta facoltà dovesse essergli conferita in forma esplicita, e senza necessità di una successiva ratifica (cfr. DTF 118 II 316, che parla di “für die Auftragsausführung notwendigen Rechtshandlungen”),
Divengono pertanto superflui ai fini del giudizio i pur significativi elementi ulteriori, rimarcati a ragione dal Pretore (consid. 3.3) e a torto contestati dai convenuti, dai quali è comunque desumibile la successiva ratifica da parte dei resistenti del contestato conferimento contrattuale.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 aprile 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario