Incarto n. 12.97.00010
Lugano 10 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.147 (inc. n. 7431) della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 18 settembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
Contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’000.-- oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 1996 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 15 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 14 febbraio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore nel periodo 1993/1994 si è adoperato con successo per ottenere una consistente riduzione dell’imposta sul maggior valore immobiliare relativa all’acquisto da parte della convenuta del fondo n. __________di __________, precedentemente di proprietà della __________.
Sarebbe stata pattuita la ripartizione della nota onorari dell’attore di fr. 21’246.-- in ragione di fr. 6’246.-- a carico di __________, che ha puntualmente pagato, e di fr. 15’000.-- a carico della convenuta, che non vi avrebbe tuttavia provveduto.
Dal che la presente causa.
B. Nella risposta del 6 novembre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione.
Essa avrebbe partecipato solo come firmataria del rogito, e pertanto acquirente del fondo, nel contesto però di un affare completamente gestito dal di lei marito.
Questi non avrebbe in alcun modo inteso assumersi costi supplementari, e perciò nemmeno quello relativo alle prestazioni dell’attore, al quale non avrebbe conferito mandato alcuno.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra l’attore e la convenuta, in ciò rappresentata dal marito che aveva la facoltà di rappresentarla, si sia effettivamente perfezionato un contratto di mandato, in virtù del quale la convenuta si sarebbe assunta parte dei costi della procedura avente per oggetto la riduzione dell’imposta sul maggior valore immobiliare relativa alla vendita in oggetto, di modo che la petizione meriterebbe integrale protezione.
D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore, che avrebbe male apprezzato le prove offertegli, avrebbe disatteso le norme in materia di onere probatorio, giungendo all’errato risultato di dare per ammessa l’esistenza di un contratto di mandato tra le parti, e la disponibilità della convenuta a pagare fr. 15’000.-- sulla nota di onorari dell’attore.
E. Nelle osservazioni del 14 febbraio 1997 l’attore postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
L’art. 90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre 1989 in re M./H.).
In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in re C./C.).
Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
In altri termini, la convenuta invocando a torto l’art. 8 CC disattende che tale norma si limita a stabilire chi debba fornire la prova di un determinato fatto, ma non stabilisce affatto in che modo le prove assunte debbano essere apprezzate (ICCTF 20 febbraio 1997 in re H./P.; DTF 114 II 289).
3.1 L’appellante sostiene innanzitutto che tali lettere sarebbero un mezzo di prova inammissibile, assimilabile ad una mera dichiarazione scritta, dal momento che il loro estensore poteva essere assunto nelle forme testimoniali.
Il rilievo è del tutto infondato.
Secondo la giurisprudenza indicata dalla stessa convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 16 e 20), una dichiarazione è irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l’esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l’intento di fornirne la prova.
Ciò non è invece il caso se un documento, pur se dichiarativo nella sua forma, viene allestito in un contesto differente e con altre finalità, come ad esempio il certificato medico, al quale la giurisprudenza per principio riconosce la piena efficacia probatoria (da ultimo: II CCA 10 marzo 1997 in re G./B.).
Le lettere in questione, ed in particolare la prima di esse che contiene la descrizione dei fatti rilevanti (doc. AA), non possono, a non averne dubbi, essere considerate alla stregua di irrituali dichiarazioni scritte.
Esse sono state allestite ben prima dell’inizio della presente causa, e comunque non ai fini della stessa. Vi figura una descrizione di fatti rilevanti nell’ottica del contenzioso in esame, ma non vi è alcun intento dichiarativo del loro estensore, prova ne è la circostanza che esse sono state indirizzate al marito della convenuta, alla quale tale descrizione dei fatti non poteva in alcun modo giovare, con il diverso fine di sollecitare il pagamento dell’importo ora dedotto in causa.
Se ne deve perciò ritenere l’ammissibilità formale di tali lettere quale mezzo di prova, ritenuto che a questo stadio della causa la convenuta ha di fatto rinunciato all’ulteriore argomento formale, peraltro infondato, costituito dalla presunta inammissibilità del mezzo di prova per motivi deontologici, individuati dalla convenuta nella natura del rapporto tra l’avv. __________ e lei medesima o il suo patrocinatore.
3.2 A ragione la convenuta rileva che l’avv. __________ poteva essere sentito come testimone, ma l’argomentazione non riduce l’effetto probatorio delle cennate lettere, e si presta comunque ad una duplice lettura.
Ci si può in effetti chiedere se toccava all’attore chiedere la deposizione dell’avv. __________ allorché egli, pur gravato dell’onere della prova, già disponeva delle sue probanti lettere, o se era piuttosto compito della convenuta, che confutava la descrizione dei fatti ivi contenuta, far deporre l’estensore degli scritti per avvalorare le proprie contestazioni.
Non spetta a questa Camera, eccezion fatta per l’abuso di diritto, trarre conclusioni sull’esistenza di un fatto dal solo comportamento processuale delle parti, di modo che ci si deve limitare alla tangibile constatazione che la convenuta, a prescindere da pretestuose eccezioni di natura formale, nulla ha intrapreso -e il ragionamento può essere esteso al mezzo di prova dell’interrogatorio formale della controparte, anch’esso omesso- per inficiare le affermazioni contenute nelle note lettere.
3.3 Quo al contenuto materiale delle lettere, ed in particolare della prima di esse (doc. AA), non vi è dubbio, a dispetto delle apodittiche affermazioni del contrario della convenuta, sul fatto che l’avv. __________ risulta avere assistito in prima persona ad un colloquio avvenuto il 19 luglio 1993, in occasione del quale il di lei marito si è dichiarato disponibile al pagamento di onorari d’avvocato, incontestatamente riferiti alla persona e alle prestazioni dell’attore, fino a concorrenza di fr. 15’000.--.
Dall’istruttoria, come si è detto, non è emerso elemento alcuno a detrimento di questa versione dei fatti, di modo che essa, a conferma dell’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, può valere per acquisita anche in questa sede.
La risposta deve essere positiva.
La premessa per l’applicazione di questa norma costituita dal fatto di agire in nome del rappresentato si è indubbiamente verificata, dal momento che l’avv. __________ nella lettera del 17 giugno 1994 a due riprese ha esplicitamente riferito la circostanza (“Sie, für Ihre Frau, haben durchsetzen können, dass....” e “...__________ hat aber den Wunsch geäussert, dass __________ die Kosten ......übernehme: Sie haben sich einverstanden erklärt...”).
Ci si deve ancora chiedere se il marito della convenuta disponesse di una corrispondente procura della rappresentata, ma anche a questo deve essere data risposta positiva.
Annessa al rogito (doc. A), quale suo inserto A, vi è la procura conferita dalla convenuta al marito, dalla quale risulta che nell’ambito del negozio giuridico per il quale essa è stata conferita, ovvero l’acquisizione del fondo n. __________ di __________ al prezzo di fr. 2’400’000.--, il procuratore era esplicitamente autorizzato a concludere contratti (“Verträge abzuschliessen”) e, più in generale, aveva facoltà di condurre l’affare affidatogli con le prerogative di un procuratore generale (“mit den Kompetenzen eines Generalbevollmächtigten”).
Tanto basta a questa Camera per ritenere inclusa anche la facoltà di promettere a nome della rappresentata un importo di fr. 15’000.-- a copertura dei costi legali della procedura tendente alla riduzione dell’IMVI, dovendosi ammettere che essa costituisce questione sicuramente connessa con lo scopo per il quale è stata conferita la procura.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 gennaio 1997 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario