Incarto n. 12.97.00001
Lugano 28 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria 7.1994.GR della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizioni 4 luglio 1994 da
rapp. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha proposto a giudizio le seguenti domande:
“1. La petizione è integralmente accolta e di conseguenza la massa della spettabile __________ concordataria è condannata a pagare al signor __________ la somma di fr. 43’393.25 oltre interessi al 5% a partire dal 1.6.1992.
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 dicembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 23 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 27 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 28 giugno 1994 è stata depositata la graduatoria relativa alla __________ concordataria.
L’attore, direttore dell’attrice dal 1° novembre 1991 al 21 febbraio 1992, data in cui è stato licenziato in tronco (doc. A e C), ha insinuato in prima classe un credito di fr. 92’799.85 (doc. L), integralmente contestato dalla massa (doc. M).
B. Con la petizione l’attore sostiene la mancanza di fondamento del licenziamento in tronco pronunciato nei suoi confronti.
La disdetta avrebbe perciò potuta avere effetto solo per il 30 maggio 1992, dal che un credito in suo favore di complessivi fr. 43’393.25, così come dal conteggio di cui a pag. 3 della petizione.
C. Nella risposta del 14 luglio 1994 la convenuta ha sostenuto l’esistenza di gravi manchevolezze da parte dell’attore, tali da giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato. Egli non potrebbe perciò accampare alcuna pretesa per il periodo successivo alla data del licenziamento.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto ritenuto che la posizione dirigenziale assunta dall’attore nell’ambito della ditta __________ non consentirebbe di ammettere l’esistenza di un effettivo rapporto di subordinazione, così che il suo credito non potrebbe essere privilegiato ai sensi dell’art. 219 cpv. 4 lit. a LEF.
In ogni caso l’asserito credito non sussisterebbe, potendosi ammettere in base alle testimonianze in atti che l’agire dell’attore avrebbe compromesso la necessaria fiducia reciproca al punto da non potersi più esigere dalla convenuta la continuazione del rapporto di lavoro sino al prossimo termine di disdetta.
Dal che la reiezione della petizione.
E. Con l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione. Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, nulla deporrebbe in favore dell’esistenza di gravi motivi ascrivibili all’attore e giustificanti il suo licenziamento in tronco, ed in particolare le motivazioni addotte con l’allegato responsivo non avrebbero trovato conforto nell’istruttoria della causa.
Sarebbe altresì errata la decisione di ritenere il credito dell’attore non collocabile in prima classe per difetto di rapporto di subordinazione, questione che oltretutto la stessa convenuta non avrebbe contestato.
F. Delle osservazioni 27 gennaio 1997 della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
“Dall’esame della documentazione in mio possesso risulta infatti che lei ha commesso atti a detrimento della società (svendita stock veicoli occasione); inoltre ha diramato al personale, senza preavvisarmi, istruzioni che nuocciono alla conduzione della società.
Inoltre ho appreso che in data 18.02.92 lei si è assentato arbitrariamente dal lavoro senza nessun preavviso.”
L’attore ha prontamente contestato i motivi addotti a sostegno del licenziamento (doc. D), e sul tema non risulta essere intercorsa ulteriore corrispondenza.
Nell’allegato di risposta (punto 2, pag. 3) sono invece stati formulati i seguenti addebiti:
“- abuso di potere in relazione alla gerarchia imposta dalla liquidazione della convenuta;
falsa fatturazione di veicoli a terze persone non identificabili con minore introito per la datrice di lavoro;
confezione di documenti (duplicati di licenze di circolazione) ed istruzioni di pagamento senza autorizzazione e pregiudizievoli per la convenuta;
abuso di fiducia e assenteismo;
negligenza grave nell’ambito della vertenza __________i.”
3.1 I documenti versati in atti dalle parti, come pure quelli richiamati, sono del tutto ininfluenti ai fini del giudizio circa eventuali mancanze dell’attore.
3.2 Il teste __________, diretto superiore dell’attore (circostanza non contestata dalla controparte), si è espresso sull’asserita svendita dello stock di vetture usate, dichiarando di avere esplicitamente autorizzato l’attore alla conclusione del contratto, con il che l’attore è evidentemente stato sollevato da una sua eventuale responsabilità.
E’ inoltre da rilevare che lo stesso fatto che si sia trattato di una svendita, cioè di un atto pregiudizievole per le finanze della datrice di lavoro, è rimasto allo stadio di puro parlato, in assenza di elementi oggettivi di giudizio quali l’esatto numero e modello delle vetture vendute, e il loro valore di rivendita al dettaglio, elemento quest’ultimo da stabilire se del caso in via peritale.
Il teste ha per il resto smentito ogni addebito a carico dell’attore, in specie quelli di assenteismo e falsificazione di documenti e quello relativo alla “questione __________ ”, così che nel complesso la deposizione va ritenuta favorevole e non contraria alle tesi dell’attore.
3.3 Il teste __________, contabile della datrice di lavoro dell’attore, ha dapprima espresso dubbi sulla fedefacenza dell’importo di fr. 4’800.--, risultante quale salario dell’attore dal contratto di lavoro doc. A, ma ha in seguito precisato di non poter escludere che l’importo di fr. 4’000.--, da lui ritenuto esatto in base a indicazioni del __________ (che ha invece confermato la cifra di fr. 4’800.--), fosse in seguito stato modificato.
Sulla vendita delle vetture, il teste ricorda che la stessa sarebbe avvenuta ad un importo di molto inferiore al valore risultante dal bilancio.
Come indicato al punto precedente, in assenza di prove oggettive ciò non depone ancora per l’esistenza di una manchevolezza dell’attore.
Da un lato non si può ammettere che il valore di bilancio dovesse necessariamente corrispondente a quello effettivo, potendosi ipotizzare una sopravvalutazione degli attivi a bilancio per evitare di doverlo depositare al giudice del fallimento; d’altro lato anche in caso di rispondenza del valore di bilancio con quello reale, la necessità di mezzi liquidi avrebbe potuto anche giustificare, entro certi limiti, la vendita ad un prezzo inferiore.
Infine, non vi è nemmeno la prova che la questione sia stata trattata dal solo attore (in senso contrario: deposizioni __________ e dell’acquirente __________), ma in ogni caso decisivo è il fatto, come si è detto, che gli addebiti all’attore non sono in concreto quantificati, e perciò nemmeno verificabili.
Quo alle asserite false fatturazioni, il teste ha riferito che parte delle vetture in questione, verosimilmente su desiderio dell’acquirente, furono fatturate in forma anonima, mentre alcune furono fatturate a nome di un garage.
Tale atteggiamento è sicuramente indice di una certa disinvoltura, e denota a prima vista mancanza di serietà. Tuttavia, in assenza della prova del contrario, non può essere ritenuto, come pretende la convenuta, che ciò abbia comportato un minore introito per la datrice di lavoro, di modo che la manchevolezza dell’attore su questo punto non giustificava ancora il suo licenziamento in tronco.
Sempre al riguardo della vendita di queste vetture, si evince dalle dichiarazioni del teste che almeno parte di esse sarebbe stata in costituita in pegno manuale presso istituti bancari mediante consegna delle licenze di circolazione, il che avrebbe dovuto impedire la vendita a terzi senza il consenso del detentore della licenza, e che tale garanzia sarebbe stata elusa mediante la richiesta di duplicati delle licenze di circolazione, di modo che alle banche non sarebbe infine stato riversato il provento della vendita di queste vetture.
Tale comportamento costituisce indubbiamente una grave scorrettezza e non è a prima vista privo di connotazioni penali.
Non vi è tuttavia la prova del fatto che l’autore della manovra sia stato l’attore e non il __________, ed in effetti il teste non è a conoscenza di questo particolare.
Va inoltre considerato che dal punto di vista della datrice di lavoro questo modo di agire -sicuramente censurabile- non ha causato danni dal momento che il provento della vendita, sia pure a danno delle banche creditrici, è stato immesso nella società per consentire il pagamento di debiti scaduti (verbale, pag. 2).
Quo alla “negligenza grave nell’ambito della vertenza __________ ”, il teste ha genericamente riferito che l’attore avrebbe incassato delle provvigioni che non sono state riversate alla datrice di lavoro.
Ammesso e non concesso che questa sia la “vertenza __________ ” (ma in realtà dovrebbe trattarsi di una vertenza tra la datrice dell’attore e l’importatore di questa marca: cfr. doc. 1, pag. 2, dove nell’ambito del concordato con abbandono dell’attivo è stato ritenuto un credito di fr. 14’885.--), va rilevato che l’attore ha correttamente dato atto nei propri conteggi di quanto incassato (doc. F), così che non può essere ritenuta la sua intenzione di appropriarsi indebitamente ai danni della datrice di lavoro.
3.4 Il teste __________, precedente proprietario economico di __________, ha lamentato il fatto di essere di fatto stato estromesso dal controllo della società dal __________, al quale aveva venduto il proprio pacchetto azionario senza però incassarne mai il corrispettivo.
Il teste ha per contro esplicitamente ammesso di non poter riferire alcunché sul contenuto del rapporto di impiego dell’attore con __________, pur se indicativa dei rapporti interni in seno alla società, si rivela pressoché inutilizzabile ai fini della causa.
3.5 Il teste avv. __________, che ha funto da commissario del concordato, ha ammesso di non avere conoscenza diretta della fattispecie, ma di conoscerla unicamente per voce del liquidatore __________, estensore della lettera di licenziamento, cosi che anche la sua deposizione risulta del tutto ininfluente (per tante: II CCA 27 aprile 1995 in re H./G.).
3.6 Il teste __________, assunto per rogatoria, ha riferito dell’acquisto da parte sua di un certo numero di vetture d’occasione di __________ al prezzo di fr. 120’000.-- o 126’000.--.
Dalla sua deposizione si rileva che la questione venne seguita soprattutto dal __________ piuttosto che dall’attore, e comunque -come era ovvio attendersi- non emerge che le vetture sarebbero state acquisite ad un prezzo di molto inferiore al loro valore effettivo.
Anche da questa deposizione non può pertanto essere dedotto addebito alcuno a carico dell’attore. In ogni caso, viste le riserve della convenuta nei confronti delle dichiarazioni di questo teste, qualora tale testimonianza non dovesse essere presa in considerazione non vi sarebbe conclusione piuttosto gioverebbe alla tesi dell'attore ma nemmeno situazione contraria: la convenuta, come si vedrà anche nel seguito, non ha assolutamente provato, e gliene incombeva l'onere, l'esistenza di fatti gravi a carico dell'attore e tali da giustificarne il licenziamento in tronco.
3.7 In definitiva l’esame degli atti permette a questa Camera di giungere alla conclusione che il licenziamento in tronco dell’attore sia avvenuto quale diretta reazione alla lettera di lamentela da lui inviata al liquidatore solo il giorno prima, e/o nell’intento di evitare interferenze da parte dell’attore con il liquidatore medesimo nella conduzione dell’azienda ai fini della liquidazione (in tal senso dunque i rimproveri di “abuso di potere in relazione alla gerarchia imposta dalla liquidazione della convenuta” e di avere “diramato al personale, senza preavvisarmi, istruzioni che nuocciono alla conduzione della società”, rimasti comunque senza riscontro).
Dalla deposizione del teste __________ emergono sicuramente dei dubbi circa l’atteggiamento dell’attore, ma non in misura tale da giustificare il licenziamento in tronco, che si rivela perciò ingiustificato alla luce delle circostanze emerse in causa.
4.1 L’attore reclama fr. 112.40 a saldo delle sue spettanze per il 1991, e fr. 2’700.-- per il mese di gennaio del 1992.
Tali pretese non sono esplicitamente state contestate dalla convenuta, che non ha ritenuto di dover produrre la quietanza degli avvenuti pagamenti per i mesi in questione e che si è invece limitata a sostenere che egli “non ha diritto ad alcuna pretesa salariale per il periodo successivo al 21 febbraio 1992” (risposta, punto 4, pag. 3), e devono perciò valere come ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC).
Il credito è perciò di fr. 2’812.40.
4.2 Per il mese di febbraio 1992 l’attore chiede fr. 7’500.--, ovvero fr. 4’800.-- di salario e fr. 2’700.-- di rimborso spese (doc. A, pag. 3).
Per il salario la richiesta è fondata, mentre per il rimborso spese lo è solo fino al giorno del licenziamento, essendo evidente che con la cessazione del lavoro sono cessate anche le spese per le quali l’indennità è stata riconosciuta, e l’attore non ha del resto affermato il contrario in proposito.
Il credito è perciò di complessivi fr. 6’825.--.
4.3 Per i mesi di marzo, aprile e maggio 1992 il credito dell’attore, limitato come si è detto al solo salario, è di fr. 4’800.-- al mese, ovvero complessivi fr. 14’400.--.
4.4 Non può essere riconosciuto il richiesto importo di fr. 680.-- a titolo di assegni familiari, avendo l’attore omesso di fornire qualsivoglia indicazione circa gli elementi fattuali costitutivi dell’asserito diritto.
4.5 A titolo di quota parte della tredicesima devono essere riconosciuti 5/12 di fr. 4’800.--, ovvero fr. 2’000.--.
4.6 Nulla può invece essere riconosciuto per le ferie non godute, dovendosi ammettere la possibilità per l’attore di usufruirne durante il periodo di disdetta di quasi 3 mesi e mezzo (II CCA 5 marzo 1996 in re S./A.).
4.7 Le asserite spese professionali possono essere ammesse per i fr. 429.70 di cui al doc. F, con i relativi giustificativi.
L’ulteriore pretesa di fr. 1’800.90 verte su spese che in primo luogo potevano essere rivendicate solo in costanza di rapporto di lavoro, cioè fino al 21 febbraio 1992, e comunque sono prive di qualsivoglia elemento probatorio, così da esistere solo all’irrilevante stadio di affermazioni di parte.
4.8 Anche la pretesa di fr. 15’000.--, pari a due mensilità di salario, a titolo di indennità per il licenziamento in tronco ingiustificato deve essere respinta.
In primo luogo il salario dell’attore era di fr. 4’800.--, così che due mensilità corrisponderebbero semmai a fr. 9’600.--.
Ciò premesso, è necessario considerare che il comportamento dell’attore non va esente da censure, ed anzi egli poteva legittimamente essere sospettato di avere compiuto gravi atti in danno di creditori dell’azienda, o comunque di averli conosciuti siccome compiuti dal __________ e di non esservisi opposto e di non averne dato notizia ai vertici della ditta.
Va inoltre sottolineato che l’attore al momento del licenziamento lavorava per __________ da solo poco più di tre mesi, e che il periodo di prova era scaduto da meno di tre settimane.
La ditta, inoltre, aveva a quel momento già nominato un liquidatore, circostanza che all’attore era nota (cfr. deposizione __________), di modo che essa stava in pratica pianificando la cessazione dell’attività e di conseguenza non può essere ammesso che sia stata disattesa una legittima aspettativa dell’attore di una lunga attività presso quella datrice di lavoro.
Il libero apprezzamento dell’insieme di queste circostanze giustifica perciò, secondo questa Camera, di non attribuire alcuna indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.
4.9 Dal credito dell’attore, di complessivi fr. 26’467.10, vanno dedotte le provvigioni percepite dal garage __________ e le prestazioni erogate dall’assicurazione disoccupazione, per complessivi fr. 12’376.30.
Il saldo in favore dell’attore è perciò di fr. 14’090.80 al netto dei contributi sociali, trattandosi di importi pattuiti al netto degli stessi (doc. A, punto 7).
Gli interessi al 5% su questa somma possono decorrere dal 17 giugno 1992, data dell’insinuazione del credito nell’ambito del concordato richiesto da __________ (doc. L).
Si tratta di un’opinione che non può essere condivisa.
Infatti, secondo la giurisprudenza citata dal primo Giudice, nella valutazione delle circostanze non ci si deve limitare alla considerazione di elementi di mera apparenza, quali la qualifica di direttore, ma occorre esaminare se il lavoratore sia da identificare con la persona che regge le redini della ditta (Rep. 1986, pag. 118).
In concreto ciò non può assolutamente essere ammesso.
L’attore, pur se provvisto di mansioni dirigenziali, era infatti l’ultimo arrivato in ditta. Egli non era membro del consiglio di amministrazione, il che deporrebbe contro l’ammissibilità del privilegio del credito (DTF 118 III 52), e la sua posizione era comunque subordinata a quella del __________, che l’aveva assunto e che deteneva la quota maggioritaria delle azioni.
Non si può di conseguenza ammettere, né risulta dagli atti, che l’attore dovesse determinare la linea di condotta dell’azienda e prendervi le decisioni più importanti, verosimilmente riservate all’amministratore unico sig. __________ al __________.
Comunque, anche a prescindere dalle funzioni dell’attore in seno alla ditta, la sua presenza è stata talmente breve da non potersi ritenere che egli abbia di fatto potuto assumere una posizione identificabile con quella del datore di lavoro.
L’appello è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza nella graduatoria relativa alla liquidazione concordataria di __________, è ammesso in prima classe un credito di __________, di fr. 14’090.80 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1992.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3, mentre per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 600.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario