Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1996 12.1996.65

Incarto n. 12.96.00065

Lugano 3 aprile 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL. 95.42 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con istanza 7 aprile 1994 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’146.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 5 marzo 1996 ha accolto per fr. 5’163.-- oltre interessi;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 18 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;

Mentre l’istante nelle osservazioni del 26 marzo 1996 con richiesta di gratuito patrocinio postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello

tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’istante fin dal 1986 ha lavorato per la convenuta in qualità di responsabile della boutique “__________ ” in via __________ a __________.

Il 25 novembre 1993 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro per il termine del 31 gennaio 1994 (doc. D), prorogato a causa della malattia dell’istante, e l’11 marzo 1994 ha pronunciato il licenziamento in tronco (doc. Q).

B. Ritenendo ingiustificato tale provvedimento, l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’146.-- lordi oltre interessi, corrispondenti alla tredicesima mensilità del 1993 e al salario di febbraio e di marzo del 1994.

C. All’udienza di discussione del 1° febbraio 1995 la convenuta si è opposta all’istanza, motivando la sanzione nei confronti della lavoratrice con il fatto che essa durante un periodo di malattia avrebbe svolto lavoro retribuito in favore del __________, e con la mancata ripresa del lavoro dopo il 31 gennaio 1994, data in cui è terminata la malattia.

Non vi sarebbe comunque diritto alla tredicesima mensilità, e l’istante avrebbe già percepito dall’assicurazione contro la disoccupazione fr. 4’983.30 a valere sui salari di febbraio e marzo del 1994.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco pronunciato dalla convenuta.

L’attività accessoria dell’istante per il __________ sarebbe stata nota da lungo tempo alla convenuta. Avendo il medico dell’istante autorizzato la ripresa dell’attività accessoria prima di quella principale, ne conseguirebbe che l’istante non avrebbe commesso alcuna violazione contrattuale.

Né potrebbe esserle rimproverata la mancata ripresa del lavoro presso la convenuta alla fine del periodo di malattia, avendo la convenuta stessa esentato l’istante dal fornire la prestazione lavorativa.

Dovendosi ammettere che, per effetto della malattia dell’istante, la disdetta ordinaria avrebbe messo fine al rapporto di lavoro per il 31 marzo 1994, l’istante potrebbe vantare un credito complessivo di fr. 10’146.--, da ridurre a fr. 5’163.-- in conseguenza dei pagamenti effettuati all’istante dall’assicurazione disoccupazione.

E. Con tempestivo gravame datato 18 marzo 1996 la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza.

Il Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza del diritto dell’istante alla tredicesima mensilità, applicando in maniera insostenibile le norme in materia di apprezzamento e onere della prova.

Pure a torto sarebbe stata riconosciuta l’inesistenza di motivi gravi a sostegno del licenziamento in tronco, motivi risiedenti nel lavoro svolto per il __________ e nella mancata ripresa del lavoro presso la convenuta al termine del periodo di malattia.

F. Delle osservazioni con richiesta di assistenza giudiziaria 26 marzo 1996 dell’istante, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. La convenuta ribadisce in questa sede la tesi secondo cui l’attività di donna delle pulizie svolta dall’istante presso __________ giustificherebbe il licenziamento in tronco

Su questo tema occorre innanzitutto precisare l’effettiva natura del rimprovero mosso dalla convenuta alla dipendente, ritenuto che l’atteggiamento della convenuta al riguardo non è stato univoco.

Infatti, nella lettera di licenziamento in tronco dell’11 marzo 1994 (doc. Q) si adduce che “durante il periodo 3-19 dicembre 1993 la signora __________ ha lavorato presso il __________, benché ella si trovasse in malattia”, dal che non si evince ancora se il rimprovero verte sull’attività svolta in favore di terzi o sulla simulazione dello stato di malattia.

All’udienza di discussione (cfr. verbale, pag. 2) la datrice di lavoro ha argomentato che “La convenuta venne inoltre a sapere che durante il periodo di malattia l’istante aveva continuato a lavorare presso il __________Per questo motivo il contratto venne disdetto ai sensi dell’art. 337 CO”, frase che sembra dover essere interpretata nel senso che il rimprovero è quello di essere stata malata per un datore di lavoro e abile per l’altro, visto che in caso contrario il rimprovero sarebbe stato semplicemente quello di avere lavorato per altro datore.

Questa interpretazione risulta rafforzata alla lettura delle osservazioni formulate dalla convenuta in sede di dibattimento finale, ove si parla chiaramente di “declamato periodo di malattia”.

Con l’appello (punto 3, pag. 7 e 8), si rimprovera invece al Pretore di non aver sanzionato il “fatto che la signora __________ lavorava contemporaneamente presso il __________ ”, con il che l’addebito mosso alla dipendente non è più quello di aver simulato una malattia, ma è manifestamente quello di aver avuto un’occupazione accessoria.

Si tratta perciò con ogni evidenza di una nuova argomentazione, la quale è in primo luogo irricevibile in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC -norma che vale anche nell’ambito della procedura per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 321, n. 4)- ed è comunque ampiamente infondata nel merito, visto che l’esercizio di un’attività accessoria non concorrenziale che non incida sul rendimento del dipendente -nulla in tal senso è stato addotto dalla convenuta o emerge dagli atti- non costituisce motivo di licenziamento in tronco (II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).

  1. La convenuta, a torto, ripropone anche il motivo grave di licenziamento in tronco costituito dalla mancata ripresa del lavoro al termine del periodo di malattia.

Si deve in effetti condividere la motivazione del Pretore -che del resto nemmeno è stata seriamente messa in discussione dall’appellante- secondo cui dal comportamento della convenuta, che pur non avendo visto comparire l’istante al lavoro dopo la fine del periodo di malattia (il che le è stato noto al più tardi l’11 febbraio 1994, cfr. doc. I), nulla ha eccepito fino all’11 marzo, si può ritenere senz’altro ritenere l’esistenza di una tacita volontà di esentarla dal lavoro fino alla fine del periodo di disdetta ordinaria.

Questa considerazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta (appello, punto 4, pag. 8), non è evidentemente suscettibile di modifiche a seguito delle tardive contestazioni sollevate per esigenze di causa nel corso della procedura, il che è del resto ovvio, dovendosi sul tema ritenere tardiva dal profilo della buona fede già la lettera di licenziamento in tronco.

Non è perciò per mancata contestazione procedurale, come sembra intendere a torto la convenuta, ma per consenso sostanziale, che deve essere ammessa l’esenzione dal lavoro dell’istante per il rimanente periodo di disdetta.

  1. Per il caso, verificatosi, di conferma della mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, la convenuta contesta comunque l’ammontare del risarcimento dovuto, sostenendo che il periodo di disdetta, sospeso per la malattia del dipendente, si sarebbe compiuto il 27 e non il 30 marzo, con il che non sarebbero dovuti 3/30 del salario di marzo.

A prescindere dalla dubbia ricevibilità dell’argomentazione -mai in precedenza la convenuta ha contestato che il danno dell’istante sarebbe stato costituito anche dall’intero salario di marzo-, la stessa è comunque destituita da ogni fondamento, dovendosi ammettere che i rapporti di lavoro prendono necessariamente fine per la fine di un mese (art. 336c cpv. 3 CO; DTF 121 III 107; II CCA 16 agosto 1994 in re S./S. SA).

  1. La convenuta, indipendentemente dalla liceità e dagli effetti del licenziamento, contesta il diritto dell’istante alla tredicesima mensilità del 1993.

4.1 Secondo l’appellante (punto 1 del gravame), il Pretore avrebbe in primo luogo ammesso la pretesa in conseguenza delle risultanze di un’edizione di documenti che non avrebbe dovuto essere pronunciata.

Si tratta di doglianza che non merita udienza alcuna per la sua irrimediabile tardività, dovuta al fatto che il decreto di edizione (art. 213 bis CPC) è rimasto inimpugnato (art. 96 CPC), e non può più di conseguenza essere messo in discussione in questa sede.

4.2 A mente della convenuta (appello, punto 2), la pretesa non sarebbe provata nemmeno considerando la contestata edizione di documenti, visto che altre risultanze processuali (segnatamente il contratto di lavoro doc. C e l’attestato per l’assicurazione contro la disoccupazione doc. W) dimostrerebbero il contrario.

Anche questa tesi è ampiamente infondata.

A prescindere dal fatto che l’ingiustificato rifiuto della convenuta di ottemperare all’ordine di edizione è di per sé sufficiente a far valere per vero il fatto che l’istante intendeva provare (art. 210 CPC), ovvero l’avvenuto pagamento della tredicesima negli anni dal 1986 al 1993, i documenti ai quali essa si appiglia (e tanto meno le contestazioni sollevate in corso di causa), contrariamente a quanto essa sostiene, non forniscono la prova del contrario.

Infatti, dal contratto di lavoro doc. C si evince solo che al momento dell’assunzione la tredicesima non è stata espressamente pattuita, ma ovviamente nulla impedisce che questo accordo iniziale sia stato in seguito informalmente superato dal regolare pagamento di questa parte del salario.

Il modulo doc. W è invece una dichiarazione fatta dalla convenuta stessa a terze persone, ed è perciò in sostanza una mera affermazione di parte, priva di forza probatoria.

  1. E’ infine litigiosa anche l’attribuzione di ripetibili all’istante da parte del Pretore, stante una reciproca soccombenza in parti uguali che avrebbe imposto di compensarle.

La convenuta soccombe anche su questo punto.

Va in effetti esente da critica la decisione del primo giudice, che in materia gode di un ampio potere di apprezzamento, di ritenere sostanzialmente soccombente la convenuta anche a fronte del solo parziale accoglimento delle pretese dell’istante, potendosi ravvisare un giusto motivo ai sensi dell’art. 148 cpv. 2 CPC nell’atteggiamento della convenuta, che a torto ha rifiutato qualsivoglia concessione alla controparte, costringendola a procedere in giudizio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 30).

La decisione del Pretore sulle ripetibili è inoltre ancora a maggior ragione sostenibile se si considera che la parziale reiezione delle pretese dell’istante non è stata causata dal buon diritto delle tesi della convenuta, ma dal fatto che la cassa di disoccupazione ha anticipato soldi che in sostanza erano dovuti all’istante, e che la convenuta potrebbe di conseguenza essere chiamata a rifondere a chi li ha anticipati.

Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e al limite del temerario.

Non si prelevano tasse o spese.

Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che le stesse dovranno essere computate nella nota del patrocinatore dell’istante (art. 159 cpv. 1 lit. b CPC), che può qui essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in base alla documentazione già in atti.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA

dichiara e pronuncia

I. L’appello 18 marzo 1996 di __________ è respinto.

II. Non si prelevano tasse o spese.

La convenuta rifonderà all’istante fr. 600.-- per ripetibili di appello.

III. L’istanza di assistenza giudiziaria 26 marzo 1996 di __________ __________ per la procedura di appello è accolta.

IV. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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