Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.05.1996 12.1996.47

Incarto n. 12.96.00047

Lugano 8 maggio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 2564 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 1 marzo 1991 da

__________ rappr. dall’ avv. __________

contro

__________ c/o Ufficio __________

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 149’066 oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1991 e che il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato dai ruoli, per mancanza d’interesse della lite, caricando all’attore la tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 60.- .

Appellante l’attore il quale, con atto di appello 18 gennaio 1996, chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso che la causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta con conseguente sua formale condanna al pagamento dell’importo fatto valere in giudizio, delle tasse e spese di giudizio e delle ripetibili.

Mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che la vertenza giudiziaria riguardante una pretesa creditoria, derivante da contratto di lavoro, di __________ nei confronti della __________ è rimasta sospesa, in virtù degli art. 207 LEF e 106 CPC, a seguito della dichiarazione di fallimento della società convenuta;

che la sospensione ha preso fine dieci giorni dopo la seconda adunanza dei creditori (art. 207 cpv. 1 LEF) che ha avuto luogo il 7 dicembre 1994;

che, in quell’occasione, i creditori hanno deciso di rinunciare a proseguire la causa in oggetto (cfr. lettera 4 gennaio 1995 dell’UEF di Riviera alla Pretura);

che, a seguito di ciò, il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato la causa dai ruoli “essendo venuto meno ogni interesse nella lite”, caricando le spese all’attore;

che con l’appello all’esame l’attore chiede invece che il decreto di stralcio venga pronunciato per acquiescenza con la conseguente condanna della convenuta al pagamento del credito oggetto della causa, alle spese ed alle ripetibili;

che il motivo per il quale il Pretore ha stralciato la causa si rifà a quelli previsti dall’art. 351 cpv. 1 CPC e l’appellabilità di una tale decisione è pacifica diversamente da quanto avviene per lo stralcio dovuto a intervenuta transazione, ritiro dell’azione e acquiescenza (art. 352) che ha portata meramente dichiarativa (Rep. 1985, 145) ma che dovrebbe, anche questo tipo di decisione, rendere ricevibile un gravame quando la contestazione riguarda l’esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio (ICCA 13 ottobre 1994 G. c. B.);

che quando la massa fallimentare rinuncia a proseguire il processo nel quale il fallito è parte convenuta (e quindi debitore) il credito litigioso è considerato come riconosciuto nell’ambito del fallimento ed i creditori non hanno più la possibilità di contestarne l’ammissione nella graduatoria anche se la causa rimane formalmente ancora pendente (DTF 109 III 31; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, ed. 1993, pag. 299);

che per quanto concerne la sorte del processo in corso vengono sostenute due teorie contrapposte: la rinuncia della massa pone fine al processo equivalendo a riconoscimento della pretesa del creditore oppure, al contrario, il fallito può riprendere il suo ruolo di convenuto nel processo poiché la rinuncia della massa pone fine alla perdita del potere di disporre dei suoi beni da parte dello stesso fallito ( vedi per la problematica Gilliéron, op. cit., loc. cit.; DTF 61 III 170 consid. 1; BlZR 1970 n. 28 pag. 84);

che, trattandosi di fallimento di una società che conduce alla dissoluzione della stessa ed alla sua liquidazione con conseguente radiazione dal registro di commercio (art. 736 e seg. CO, art. 746 CO), mal si concilia la possibilità concreta per la fallita di continuare nella procedura giudiziaria percui si deve concludere che il processo dev’essere stralciato dai ruoli per acquiescenza;

che tale conclusione porta a modificare in tal senso l’impugnato decreto del Pretore con il conseguente addebito di tasse, spese e ripetibili (da calcolare a seconda del valore di causa e tenuto conto che la procedura, per quanto riguarda l’intervento del patrocinatore dell’attore è giunta a termine con la presentazione delle conclusioni) a carico della società convenuta e non dell'attore, né della massa fallimentare che ha rinunciato ad intervenire in causa;

che per la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse o spese di giudizio di seconda sede;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. L’appello è accolto e di conseguenza il decreto 29

dicembre 1995 del Pretore di Riviera è così modificato:

  1. La causa inc. no. 2564 è stralciata dal ruolo per

acquiescenza.

  1. La tassa di Fr. 100.- e le spese in Fr. 60.- sono a carico

della parte convenuta che rifonderà a controparte Fr.

9’000.- per ripetibili.

II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello;

l’appellata verserà all’appellante Fr. 300.- per ripetibili

d’appello.

III. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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