Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.09.1996 12.1996.36

Incarto n. 12.96.00036

Lugano 3 settembre 1996/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 2250 della Pretura del distretto di Leventina promossa con petizione 31 marzo 1993 da


rappr. dall’ avv. __________

contro


rappr. dall’ avv. __________

con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 150’900.-, oltre interessi e fr. 503.- di commissione, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. no__________del 26 agosto 1991 dell’UEF di Faido, il tutto con protesta di spese e ripetibili;

Domanda avversata dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 18 gennaio 1996, ha integralmente respinto.

Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 5 febbraio 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua petizione, caricando spese e ripetibili alla controparte.

Mentre la convenuta, con osservazioni 7 marzo 1996, chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Ritenuto

in fatto: A. In data 13 giugno 1990 è stata emesso a nome della ditta __________ un vaglia cambiario per l’importo di FF. 600’000.-- all’ordine della __________, di __________. La firma dell’emittente è stata falsificata dal signor __________, gerente della __________, il quale ha contemporaneamente avallato con propria firma e timbro della __________ la cartavalore.

La __________ (__________di __________ ha scontato in data 5 luglio 1990 il titolo alla __________ l, dopo che il signor __________ le aveva garantito tramite telefax, su carta intestata della __________ di sua gerenza, la solida situazione economica della __________ (doc. F). L’istituto bancario parigino è di conseguenza subentrato nella posizione creditoria della __________, fallita pochi mesi dopo (doc. 3).

Alla scadenza del vaglia cambiario, inizialmente prevista al 14 settembre 1990 e successivamente prorogata fino al 30 ottobre 1990, la __________ si è opposta al pagamento del vaglia presentato per l’incasso asserendo primariamente che l’avallo era privo di validità visto che il suo gerente è unicamente competente a vincolare la propria banca con firma collettiva a due (cfr. estratto del registro di commercio, doc. E).

B. La __________ ha promosso istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 15 novembre 1991, respinta dal Pretore. In sede di appello la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha confermato la decisione del giudice di prime cure osservando che il vaglia cambiario non costituisce nella fattispecie un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per carenza di potere di rappresentanza del signor __________.

C. Con la petizione che ci occupa l’attrice ha promosso azione creditoria nei confronti della __________ chiedendo da un lato il pagamento di fr.150’900.--, oltre interessi al 6% dal 30 ottobre 1990, e fr. 503.-- di commissione e d’altro lato il rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto esecutivo.

Il Pretore ha respinto la petizione sottolineando la carente facoltà di rappresentanza del signor __________Ha giudicato che tale difetto non è stato sanato dalla buona fede di parte attrice, non avendo questa agito con l’attenzione che le circostanze le imponevano.

D. Con tempestivo appello l’attrice postula la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente la sua petizione.

Ribadisce la propria buona fede riguardo il potere di rappresentanza del signor __________; chiede pertanto che questa trovi protezione nella fattispecie con conseguente validità del vaglia cambiario.

In via subordinata postula l’applicazione dell’art. 899 cpv. 3 CO, che statuisce la responsabilità della società cooperativa per atti illeciti commessi dai propri organi.

E. Delle osservazioni 7 marzo 1996 della parte appellata, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto: 1. Bisogna innanzitutto esaminare se il signor __________ abbia validamente vincolato la convenuta mediante l’avallo da lui firmato.

1.1. Il gerente della __________ è organo formale della società cooperativa __________ (cfr. statuti del 1974, artt. 1 e 11). Ad esso trovano applicazione analogica le disposizioni sulla rappresentanza di cui agli art. 32 e seg. CO ed in particolare quelle concernenti la protezione di terzi in buona fede (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §21, N. 8).

È accertato che il signor __________ aveva solo avuto facoltà di rappresentanza collettiva a due e che nel caso concreto non era legittimato a rappresentare individualmente la convenuta.

Esclusa la ratifica a posteriori dell’avallo da parte della convenuta (art. 38 CO), bisogna esaminare se l’assenza di autorizzazione sia stata sanata giusta l’art. 33 cpv. 3 CO, secondo cui, se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza, in realtà inesistente, ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.

1.2. Tale norma presuppone la comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato al partner contrattuale. Questa può essere esplicita oppure tacita, può manifestarsi mediante comportamento attivo o anche passivo. Indispensabile è comunque che la controparte contrattuale abbia potuto interpretare l’atteggiamento del rappresentato, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), come una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui concessa al rappresentante (Giger, Vollmachtsmitteilunge Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen für den Vertrauensschutz, in: Recht 1995, s. 31; cfr. anche la recensione di Künzle, in: AJP 1994, p. 1464 s.). Occorre in altri termini sottolineare che l’interpretazione oggettiva del partner contrattuale in favore dell’autorizzazione a rappresentare individualmente non può basarsi sul solo comportamento del rappresentante; è bensì necessario che questa poggi su elementi oggettivi attribuibili al rappresentato.

Innanzitutto va analizzato se l’assunzione quale dirigente implichi normalmente l’autorizzazione a concedere avalli individualmente e se ciò costituisca di conseguenza una indiretta comunicazione a terzi di tale facoltà del dirigente.

Per il caso concreto si evidenzia che la rappresentanza collettiva a due costituisce la prassi nel mondo bancario elvetico (Zäch, Commentario bernese, ad art. 33 CO, N. 64). Del resto questa consuetudine elvetica, nel caso non fosse stata nota all’attrice, trova conferma nell’iscrizione a registro fondiario della convenuta. In proposito si osserva che in base al principio della pubblicità positiva del registro di commercio, vige la finzione legale secondo cui ogni persona, compresi gli stranieri (OR-Eckert, art. 933 CO, N. 6), è a conoscenza di quanto iscritto a registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO). Se ne deduce che la sola assunzione di un gerente non può in ogni caso venire interpretata, secondo il principio dell’affidamento (art. 2 CC), come una comunicazione alla controparte contrattuale della facoltà di rappresentanza concessa al gerente.

1.3. È ipotizzabile che il partner contrattuale abbia inteso il comportamento del rappresentato come una comunicazione di una autorizzazione alla rappresentanza speciale e specifica che superi quella concessa abitualmente dagli istituti bancari.

Ma non avendo le parti avuto rapporti contrattuali precedenti l’indifferenza della convenuta non può costituire una tacita comunicazione di facoltà di rappresentanza. Il comportamento passivo in una sola circostanza non è in grado di creare la buona fede nella parte attrice (DTF 120 II 254 ). L’attrice non poteva sapere se la concessione di avalli o l’obbligarsi del signor __________ per la sua banca con firma individuale costituiva comportamento abituale, indisturbato e di conseguenza accettato da parte della convenuta.

Inoltre l’iscrizione a registro di commercio del potere di rappresentanza collettiva a due riduce la libertà d’interpretazione del partner contrattuale. Questi deve infatti, secondo il principio della buona fede, essere leggermente più attento e valutare in particolare se l’indicazione del ridotto potere di rappresentanza indicata a registro non corrisponda al vero.

Anche l’uso di timbri della società convenuta non è parimenti in grado di generare la buona fede dell’attrice ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO poiché si tratta di materiale di libero accesso a tutti gli impiegati di una società ed in particolar modo ad impiegati subalterni (DTF 120 II 206, con rimando a DTF 39 II 91). La possibilità d’utilizzo dei timbri concessa dalla società al signor __________ non può perciò avere significato particolare agli occhi dell’attrice.

Le singole circostanze dell’atteggiamento di parte convenuta, come del resto la sua valutazione complessiva (DTF 120 II 206), non legittimano di conseguenza il sorgere della convinzione da parte dell’attrice che la convenuta abbia dato al __________ una competenza maggiore di quella risultante dal registro di commercio.

Se ne conclude che l’art. 33 cpv. 3 CO non trova applicazione nella fattispecie con conseguente invalidità dell’avallo.

1.4. A titolo abbondanziale si osserva che l’art. 33 cpv. 3 CO presuppone, oltre alla comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato a terzi, la buona fede del partner contrattuale ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 CC (DTF 120 II 202; Zäch, op. cit., ad art. 33 CO, N. 155 s.). Questa norma statuisce infatti una parziale protezione della buona fede del partner contrattuale nel senso di una distribuzione del rischio per la mancante facoltà di rappresentanza (DTF 120 II 201).

Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa è incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da chi se ne prevale (art. 3 cpv. 2 CC). Nel caso concreto, ritenuto che la __________ non si è minimamente preoccupata della validità dell’avallo apposto sul vaglia cambiario presentatole da scontare, limitandosi a richiedere via telefax informazioni circa la solidità della __________, e che la __________ di __________ è un’istituto bancario poco noto, non si può far altro che concludere nel senso che l’attrice si è comportata negligentemente con conseguente negazione della sua buona fede (art. 3 cpv. 2 CC) e inapplicabilità, anche per questo motivo, dell’art. 33 cpv. 3 CO.

  1. Stabilita l’invalidità dell’avallo, resta da esaminare la seconda argomentazione sollevata dall’appellante, solo in sede di appello, con la quale postula la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 899 cpv. 3 CO. Dal punto di vista procedurale va sottolineato che - indipendentemente a sapere se tale nuova domanda sia ammissibile o meno a dipendenza del fatto che, tra l’altro , non ha fatto oggetto di contraddittorio in prima sede - la controparte nulla ha eccepito al proposito, anzi l’ha ritenuta ammissibile, e di conseguenza deve essere esaminata e decisa. Infatti l'inammissibilità di una nuova richiesta di giudizio che non soddisfa le formalità dell'art. 74 CPC e dell'art. 76 CPC non può essere sollevata d'ufficio dal giudice poiché i motivi di nullità sono esaustivamente elencati nell'art. 142 CPC ma, per essere sanzionata con l'annullabilità dell'art. 143 CPC, deve essere censurata dalla parte (II CCTF 3 novembre 1994 Ruf-Hoegstedt c. Ruf).

2.1. La disposizione dell’art. 899 cpv. 3 CO, che statuisce la responsabilità di società cooperative, quale la __________ (cfr. statuti del 1974, art. 1), per danni che una persona a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali, corrisponde all’art. 722 CO valido per le società anonime (OR-Watter, art. 899 CO, N. 4) e riprende la normativa più generale della responsabilità della persona giuridica derivante dalla conclusione dei negozi giuridici o da altri atti o omissioni dei suoi organi di cui all’art. 55 cpv. 2 CC.

La responsabilità della società presuppone che sia soddisfatto il nesso di occasionalità ossia il requisito particolare del cagionamento del danno da parte del responsabile nell’adempimento delle sue incombenze (OR-Watter, art. 722 CO, N. 1), che nel caso concreto appare pacifico (cfr. per il caso simile della falsificazione della firma del secondo rappresentante collettivo OR-Watter, art. 722 CO, N. 10) per il fatto che il tutto è stato possibile per posizione di tale soggetto rivestita all'interno della cassa. Non è necessario che l’organo sia autorizzato a rappresentare la società e nemmeno che abbia agito nell’interesse di quest’ultima (DTF 105 II 289).

Per il resto devono essere soddisfatti i presupposti della responsabilità delittuale di cui all’art. 41 CO. Non torna però conto chinarsi su questi problemi poiché l’attività illecita del gerente, che per attuarla si è servito della propria posizione lavorativa, esorbitava dai limiti delle sue competenze in maniera tale da essere oggettivamente riconoscibile all’attrice (cfr. consid. 1.2 e 1.4) la cui negligenza al proposito ha contribuito a rendere possibile la produzione del danno con la conseguenza che ogni eventuale obbligo di risarcimento a carico della convenuta decade (art. 44 cpv. 1 CO; OR-Watter, art 722 CO, N. 10).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG e la TOA

dichiara e pronuncia:

I. L'appello del 5 febbraio 1996 della __________ è respinto.

II. La tassa di giustizia di fr. 2’950.-- e le spese di fr. 50.-- per la procedura di appello, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 3’000.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione a :


Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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