Incarto n. 12.96.00241
Lugano 8 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.717 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 27 dicembre 1990 da
e per esso ora l'erede
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 54’558.65 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 novembre 1996 ha accolto per fr. 23’890.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 12 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 28 gennaio 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Con la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dal convenuto nel 1984 della progettazione di una casa unifamiliare per il fondo n __________di __________, in vista dell’edificazione della medesima.
Egli avrebbe svolto le proprie prestazioni fino allo stadio dell’approvazione del progetto da parte dell’autorità, dell’allestimento dei preventivi e di alcuni piani di dettaglio.
Il convenuto avrebbe però continuato a rinviare l’inizio della costruzione, così che nel 1987 l’attore gli avrebbe inviato la nota onorari per le prestazioni eseguite, rimasta impagata.
Stante il versamento di un unico acconto di fr. 30’000.--, il convenuto sarebbe debitore dell’importo dedotto in causa.
B. Nella risposta del 4 marzo 1991 il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli avrebbe incaricato l’attore unicamente dell’allestimento di un progetto di massima necessario all’ottenimento della licenza edilizia e della presentazione della relativa domanda all’indirizzo dell’autorità competente.
Ulteriori prestazioni, in particolare quelle attinenti l’edificazione della casa come l’allestimento dei progetti di dettaglio e dei preventivi, sarebbero state subordinate alla vendita dell'immobile all’epoca abitato dal convenuto, la quale non sarebbe però avvenuta.
A saldo delle prestazioni effettuate dall’attore, il convenuto avrebbe già pagato fr. 30’000.-- così che nulla più sarebbe dovuto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore dopo aver rilevato la pacifica esistenza di un incarico del convenuto all’attore fino alla fase del rilascio della licenza edilizia, ha stabilito che sarebbero dovuti gli onorari anche per le successive prestazioni dell’architetto, avendo il convenuto esplicitamente espresso il desiderio di conoscere con esattezza il costo di costruzione della casa progettata, il che avrebbe comportato anche la necessità di allestire i piani di dettaglio 1:50 figuranti in atti.
Avendo il perito quantificato in fr. 52’640.-- il valore delle prestazioni dell’attore secondo la norma SIA 102 edizione 1984, da ritenere applicabile nella specie, e considerate le spese vive di fr. 1’250.-- e l’acconto versato di fr. 30’000.--, la pretesa dell’attore risulterebbe fondata per fr. 23’890.-- oltre interessi.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. A questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che tra le parti è intercorso un contratto, al quale sono applicabili le norme del CO sull’appalto, avente per oggetto almeno le prestazioni di architetto necessarie al conseguimento della licenza edilizia per il fondo n. __________di __________.
E’ inoltre incontestato che le spettanze dell’attore sono da commisurare applicando la norma SIA 118, edizione 1984, nei termini indicati dal perito giudiziario, ovvero valutando in fr. 32’722.-- le prestazioni compiute per l’ottenimento della licenza edilizia (perizia, pag. 3), e in fr. 19’918.-- quelle oggetto di contestazione in questa sede (perizia, pag. 4).
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare.
La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA 12 dicembre 1989 in re M./H.).
In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in re C./C.).
Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 15 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
Il teste ha dichiarato di essersi personalmente occupato della progettazione e di avere trattato in prima persona con il committente.
Egli in un’occasione avrebbe conferito con il convenuto, giunto nel suo ufficio unitamente alla moglie per discutere la scelta di determinati materiali quali i pavimenti, i rivestimenti interni e le porte, mentre in seguito il convenuto avrebbe espresso il desiderio di conoscere con esattezza i costi relativi alla costruzione della sua nuova villa (cfr. sentenza, consid. 2, pag. 3).
Il convenuto contesta la valutazione da parte del primo giudice di questo mezzo di prova.
L’asserito desiderio di conoscere il costo di realizzazione della casa non costituirebbe ancora circostanza comprovante una manifestazione di volontà contrattuale del convenuto nei confronti dell’attore. L’esistenza di una simile volontà sarebbe in realtà frutto di una deduzione del teste, che avrebbe concluso in tal senso per il fatto di essere stato incaricato dall’attore di procedere al computo dei costi di costruzione.
Altrettanto ininfluente sarebbe l’episodio relativo alla scelta dei materiali, essendo tale discussione avvenuta ancora nella prima fase del rapporto contrattuale, ovvero durante la progettazione, e non costituendo comunque tale discussione elemento che possa far ragionevolmente inferire l’esistenza di un incarico.
4.1 Non vi è contestazione sul fatto che -a prescindere da calcoli di verosimiglianza effettuabili in base alla volumetria dell’edificio- l’esatto costo di una costruzione può essere calcolato solo in base alle risultanze dei vari capitolati d’opera, per il cui allestimento può risultare necessario l’allestimento di piani di dettaglio 1:50, e comunque questo è quanto è avvenuto nel caso concreto (deposizione __________, pag. 4).
Ne consegue che la richiesta del convenuto di “conoscere con esattezza quanto gli sarebbe venuta a costare la nuova villa” (ibidem), implica l’esecuzione di quelle prestazioni effettuate dall’attore e ora contestate dal convenuto.
Questi tenta di sminuire la portata della dichiarazione del teste, asserendo -con evidente forzatura dei contenuti della deposizione- che egli non avrebbe avuto conoscenza diretta dell’eventuale volontà contrattuale del convenuto, ma avrebbe unicamente dato seguito ad una richiesta in tal senso dell’attore, dalla quale avrebbe a torto dedotto le intenzioni del convenuto.
In realtà, dalla deposizione risulta che, a prescindere dal colloquio iniziale avvenuto (come è del resto normale secondo il comune andamento delle cose) con l’attore in quanto titolare dello studio e conoscente diretto del convenuto per essere cliente del negozio della di lui madre, il progetto è stato curato in prima persona dal teste, che all’inizio della deposizione ha precisato di aver trattato personalmente con il committente.
In un simile contesto, se il teste durante la deposizione riferisce senza particolari precisazioni che il convenuto chiese di conoscere l’esatto costo della costruzione, è da presumere secondo l’ordinario andamento delle cose che la richiesta sia stata formulata nei suoi confronti in quanto suo interlocutore nello sviluppo del progetto, e non nei confronti dell’attore, tesi per la quale il verbale non permette del resto di concludere, né esplicitamente e nemmeno per deduzione.
4.2 Anche l’episodio relativo alla scelta dei materiali è, contrariamente all’opinione del convenuto, assai significativo della sua volontà di proseguire nel rapporto contrattuale oltre lo stadio della progettazione.
E’ in effetti innegabile -e il convenuto non contesta la circostanza- che la fase della scelta dei materiali prelude direttamente a quella della definizione dei costi, sui quali tale scelta può pesantemente incidere, e perciò a quella della realizzazione vera e propria.
Il fatto che tale scelta sarebbe avvenuta -a mente del convenuto- ancora nella prima fase del contratto, ovvero durante la progettazione, nulla toglie alla validità del rilievo, potendosi benissimo ammettere che il convenuto abbia consentito ad ulteriori prestazioni quando ancora la fase progettuale non era terminata.
4.3 Va infine rilevato, ad ulteriore comprova del consenso del convenuto, che egli non ha reagito e non si è opposto allorché nel settembre del 1984 l’attore gli ha inviato il preventivo di tutte le opere d’artigiano (doc. I), prestazione esulante con ogni evidenza da quelle che il convenuto afferma di avere autorizzato.
Orbene, questa Camera in tale comportamento ravvisa per costante giurisprudenza un forte indizio dell’esistenza del consenso del committente all’esecuzione della prestazione medesima (II CCA 15 luglio 1996 in re V. SA/C., 12 aprile 1994 in re B. SA/S.), indizio che sommato ai predetti elemento porta a concludere nei termini di cui al giudizio impugnato.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 dicembre 1996 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attore fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario