Incarto n. 12.96.00202
Lugano 27 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.96.120 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 maggio 1996 da
contro
rappr. dall’ avv. dott. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'405.40 oltre accessori in virtù del contratto di lavoro (licenziamento immediato);
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'azione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'istante al pagamento di fr. 2'956.80 a titolo di risarcimento danni;
mentre il Pretore, con sentenza 15 ottobre 1996, ha respinto l'istanza ed ha accolto l'azione riconvenzionale limitatamente all'importo di fr. 800.- oltre interessi.
Appellante l'istante che, con atto di appello 23 ottobre 1996, chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l'istanza e respingere la riconvenzionale mentre il convenuto, con osservazioni 6 novembre 1996, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto di lavoro 29 luglio 1994 __________, titolare dello __________, ha assunto __________ in qualità di decoratore a far tempo dal 2 agosto 1994.
Il negozio giuridico in questione prevedeva un salario mensile lordo di fr. 3'000.-, in seguito aumentato a fr. 3'250.- (doc. B), e un periodo di prova di 3 mesi (doc. A).
Successivamente, nel corso del 1995, il convenuto ha assunto alle sue dipendenze __________, apprendista decoratore, della cui formazione si occupava l'istante.
B. Il 6 febbraio 1996 l'istante, accompagnato dal collega __________ e dall'apprendista, si è recato al __________ di __________ poiché incaricato dell'allestimento di alcuni stand per un' esposizione. Questi ultimi dovevano essere terminati e consegnati ai committenti entro il venerdì successivo, il 9 febbraio, alle ore 10.00.
Il giorno dopo l'arrivo a __________ verso le 17.00-17.30, è però insorta una lite tra l'istante e l'apprendista, in occasione della quale ambedue sono stati colpiti agli occhi dallo spirito da ardere contenuto nella bottiglia che l'istante teneva in mano.
L'istante, essendo chiusa l'infermeria del centro esposizioni, ha chiamato l'ambulanza è si è fatto trasportare in ospedale per le cure del caso. L'apprendista __________ se l'è invece cavata risciacquandosi abbondantemente gli occhi con acqua corrente. Rientrato al posto di lavoro verso le ore 20.00-21.00, l'istante ha telefonato al convenuto informandolo dei dissapori avuti con l'apprendista. In seguito l'istante ha chiuso il furgone della ditta ed ha abbandonato l'area del __________, rifiutandosi di accompagnare in albergo i due colleghi di lavoro, che hanno comunque trovato un passaggio da parte di altri operai che lavoravano all'esposizione.
Il giorno successivo agli eventi l'istante si è presentato sul lavoro soltanto verso le 9.00, essendosi precedentemente recato in polizia a sporgere denuncia contro l'apprendista __________.
Il convenuto nel frattempo aveva deciso di recarsi personalmente a __________ per dirimere la controversia sorta fra i suoi dipendenti. Giuntovi verso mezzogiorno di giovedì 8 febbraio ha richiamato all'ordine il __________, minacciando di licenziarlo se simili fatti si fossero ripetuti.
L'ultimo giorno di lavoro al __________o l'istante è partito da __________ verso le 9.00-10.00 di mattina, rientrando in Ticino per conto suo a mezzo ferrovia.
C. Con lettera 10 febbraio 1996 l'istante ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 maggio successivo a causa degli avvenimenti di __________ e dei disaccordi con i colleghi di lavoro (doc. G).
Da parte sua il convenuto, con scritto 12 febbraio 1996, ha licenziato in tronco l'istante, riferendosi in particolare agli accadimenti di __________ e ad altri fatti avvenuti in precedenza (doc. M).
D. Con l'istanza in esame il __________ postula la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'405.40 oltre accessori, importo corrispondente ai salari lordi per i mesi di febbraio (parzialmente già versato), marzo ed aprile 1996, conformemente all'art. 335 c cpv. 1 CO, che prevede, per la disdetta ordinaria nel caso di specie, un preavviso di 2 mesi per la fine di un mese.
A mente dell'istante la disdetta immediata intimatagli dal convenuto sarebbe del tutto ingiustificata e costituirebbe un tentativo di eludere gli obblighi contrattuali previsti dalle norme sul contratto di lavoro. In particolare l'istante sottolinea la totale assenza di un motivo grave che non permetterebbe per ragioni di buona fede di continuare il rapporto di lavoro fino a scadenza del termine di disdetta ordinario.
E. Con memoriale di risposta presentato all'udienza 24 giugno 1996 il convenuto postula l'integrale reiezione dell'istanza, ravvisando nel comportamento dell'istante una grave violazione del contratto di lavoro.
Quest'ultimo avrebbe abbandonato due volte il posto di lavoro e non avrebbe obbedito alle direttive impartitegli di terminare gli stand entro venerdì 9 febbraio 1996 alle ore 10.00, malgrado la minaccia di licenziamento comunicatagli verbalmente l'8 febbraio 1996.
In via riconvenzionale il convenuto chiede la condanna dell'istante al risarcimento del danno causatogli giusta l'art. 321 e CO, costituito dalle spese di trasferta sino a __________ (fr. 600.-), dalle spese di pernottamento (fr. 356.80) e dalla perdita di guadagno per i giorni 8 e 9 febbraio 1996 (fr. 2'000.-), per un totale di fr. 2956.80.
F. Nelle successive allegazioni ed in sede di discussione finale le parti hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive tesi contestando quelle avversarie ed in particolare opponendosi l'istante integralmente alla pretesa riconvenzionale, ridotta in sede di udienza a fr. 1'800.-.
G. Il Pretore, con la sentenza querelata, ha respinto integralmente l'istanza, ammettendo la pretesa riconvenzionale limitatamente a fr. 800.- (spese di trasferta e pernottamento).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che sebbene il primo allontanamento dell'istante dal luogo di lavoro poteva essere giustificato dalla necessità di sottoporsi ad un controllo medico, la seconda assenza per sporgere denuncia nei confronti dell'apprendista __________ non lo era, poiché a tale scopo l'istante avrebbe dovuto usufruire del suo tempo libero. Del tutto ingiustificata sarebbe stata la partenza anticipata del venerdì mattina, allorquando i lavori erano ancora in corso e gli stand avrebbero dovuto essere terminati entro le 10.00. Ciò sarebbe avvenuto malgrado il __________ fosse già stato ammonito dal datore di lavoro, che qualora fatti analoghi si fossero ripetuti avrebbero provocato un licenziamento immediato.
In relazione alla domanda riconvenzionale, ridotta in sede di discussione a fr. 1'800.-, il Pretore ha ritenuto comprovate soltanto le spese di viaggio e pernottamento per fr. 800.-, non avendo il convenuto, cui incombe l'onere della prova, documentato la posta di danno concernente il mancato guadagno.
H. Con atto di appello 23 ottobre 1996 l'appellante insorge contro il giudizio pretorile negando l'esistenza di gravi motivi che giustificherebbero un licenziamento in tronco. Egli si sarebbe assentato dal lavoro con dei validi motivi, la prima volta per farsi curare e la seconda per denunciare il suo aggressore. In relazione alla partenza anticipata del venerdì mattina l'appellante sostiene di aver deciso di rientrare in Ticino 4-5 ore prima dei colleghi per recuperare le ore straordinarie accumulate, conformemente ad una prassi comune in ditta. Inoltre, al momento della sua partenza, i lavori sarebbero già stati ultimati.
I. Delle osservazioni 6 novembre 1996, con le quali l'appellato postula la reiezione del gravame, così come delle ulteriori tesi ed allegazioni delle parti, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Le fotografie prodotte dall'istante in questa sede con lettera 5 novembre 1996 non possono pertanto venire ammesse agli atti e di conseguenza non vengono considerate ai fini del presente giudizio. Peraltro dette fotografie non forniscono alcun ulteriore elemento rilevante rispetto a quelle tempestivamente prodotte sub doc. S e T.
Le circostanze invocate per lo scioglimento del contratto con effetto immediato devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le "cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
ravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche "schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere considerate causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il Giudice non deve però prendere in considerazione la sensibilità soggettiva di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, ibidem), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 337 CO, n. 2), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, ibidem).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, op. cit., pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27). A seconda delle circostanze possono essere necessari più avvertimenti (Rehbinder, ibidem).
In altre parole dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T.K. SA).
3.1 Come visto sopra, la vertenza trae origine dal dissidio intercorso tra l'istante e l'apprendista __________, sul quale l'istruttoria non è stata in grado di stabilire un'eventuale responsabilità preponderante.
Il primo allontanamento dell'appellante dal posto di lavoro, onde recarsi in ospedale per farsi prestare le cure del caso, non soltanto poteva essere giustificato, come ritenuto dal Pretore, ma lo era a pieno titolo. Irrilevante il fatto che per l'apprendista __________ sia stato sufficiente un abbondante risciacquo degli occhi con acqua, poiché le due persone coinvolte nella lite potevano essere state colpite in modo diverso dalla sostanza irritante e, in ogni caso, un controllo medico non era per nulla inopportuno. Inoltre va rilevato che i fatti sono accaduti verso la fine della giornata lavorativa, alle 17.00-17.30, che l'appellante si è ripresentato sul posto di lavoro verso le 20.00-21.00 e, infine, che la sera dei fatti il lavoro non sarebbe comunque stato proseguito a causa dell'ora tarda (teste __________, pag. 3; teste __________ pag. 5).
3.2 All'appellante viene altresì rimproverato di aver chiuso a chiave il furgone nel quale sarebbe rimasto bloccato parte del materiale necessario per la continuazione dei lavori, causando un grave ritardo nella consegna degli stand. Tale allegazione viene chiaramente smentita dalle risultanze istruttorie, le quali testimoniano come il materiale fosse già stato scaricato in precedenza e come durante l'assenza dell'appellante non fossero mai mancati i mezzi per lavorare (interrogatorio formale __________ ad 5; teste __________ pag. 6; teste __________, pag. 3).
3.3 La seconda assenza per la quale vengono mosse delle critiche all'appellante ha avuto luogo il giorno successivo alla lite, allorquando egli si è presentato verso le 9.00 sul posto di lavoro (interrogatorio formale __________ ad 5; teste __________ pag. 5), essendosi precedentemente recato in polizia per sporgere denuncia contro il presunto aggressore. Anche questa assenza del __________ non può essere considerata ingiustificata o sintomo di cattiva volontà. Infatti, se è ben vero che egli avrebbe potuto usufruire del suo tempo libero per sporgere denuncia, è pur vero che la natura degli eventi ed in particolare la costrizione a lavorare faccia a faccia con colui che riteneva essere stato suo aggressore poteva senz'altro giustificare dei provvedimenti immediati. Diversa sarebbe stata la situazione se il __________ si fosse allontanato nel bel mezzo della giornata lavorativa.
3.4 L'avvenimento principale, che a mente del Giudice di prime cure giustificherebbe il licenziamento immediato, è costituito dalla decisione del convenuto di rientrare in Ticino per conto suo, malgrado gli stand non fossero ancora terminati e nonostante l'avvertimento impartitogli il giorno precedente dal datore di lavoro.
Orbene, innanzitutto si osserva che la decisione dell'appellante di non rientrare al domicilio con i colleghi di lavoro non era priva di buon senso. Così facendo il __________ ha infatti evitato che il rapporto con i colleghi di lavoro, e segnatamente con l'apprendista __________ si inasprisse ulteriormente.
Circa la questione a sapere se i lavori al momento della partenza del __________ fossero terminati o meno le versioni divergono. A mente dell'appellante gli stand erano completamente ultimati, avendo egli personalmente effettuato la pulizia con stracci ed alcol; restavano soltanto da riporre gli attrezzi da lavoro (interrogatorio formale __________, ad 5). Secondo l'appellata invece i lavori si sarebbero conclusi soltanto verso le 13.00 di quel giorno (teste __________ pag. 4; teste __________ pag. 6). Dalle fotografie scattate dall'appellante alla partenza (doc. S, T) sembrerebbe risultare che gli stand, se proprio non completamente terminati, necessitavano soltanto delle ultime rifiniture. Ma seguendo la tesi più svantaggiosa all'appellante, non emerge comunque la pretesa gravità del ritardo nella consegna dell'opera. Un ritardo di 3 ore per un lavoro effettuato sull'arco di 3-4 giorni non può di regola essere considerato tale, ritenuto altresì che l'expo sarebbe cominciata, come sembrerebbe risultare indirettamente dal doc. 3, soltanto il lunedì successivo e che i clienti dovevano giungere in loco circa verso le 10.30 (doc. 3). Agli atti non risultano delle lagnanze da parte dei committenti, così come non risulta neppure che i colleghi di lavoro dell'appellante, ed in particolare il __________, abbiano sollevato delle obiezioni, circa la sua decisione di partire per il Ticino già il venerdì mattina, obiezioni che sarebbero state sicuramente mosse in caso di grave ritardo nei lavori.
Ne consegue che il comportamento dell'istante, seppur biasimevole, non costituisce certo una grave violazione contrattuale.
3.5 Accertata l'esistenza di una violazione soltanto marginale del contratto di lavoro da parte del __________ la quale, secondo la succitata dottrina e giurisprudenza, non giustifica di regola un licenziamento in tronco, va di seguito esaminato se la rescissione immediata del rapporto di lavoro possa essere legittimata dal preventivo ammonimento dato dal datore di lavoro.
Dalle tavole processuali risulta che l'avvertimento in questione era stato dato in relazione al fatto che l'appellante aveva chiuso il furgone lasciando i colleghi senza il materiale per continuare il lavoro (teste __________, pag. 3). Come visto poc'anzi il rimprovero era infondato. Ma anche volendolo considerare un avvertimento generico, riferito più in generale ai fatti connessi al litigio con l'apprendista __________ non si può, date le circostanze ed in particolare considerata l'assenza, per quanto risulta dagli atti, di una responsabilità preponderante del __________, ritenerlo sufficiente per un licenziamento immediato. Inoltre giova rilevare che il __________ era solito alzare la voce con i dipendenti e minacciarli di licenziamento (teste __________, pag. 7), motivo per cui l'avvertimento dato all'appellante avrebbe dovuto essere preso sul serio e di conseguenza avrebbe potuto giustificare il licenziamento in tronco soltanto qualora esso fosse stato successivamente rinnovato, sbollita l'agitazione del particolare momento (Rehbinder, ibidem; JAR 1987, pag. 211).
Ne discende che nemmeno l'ammonimento del datore di lavoro è sufficiente a qualificare la lieve violazione dei doveri contrattuali commessa dal __________ quale causa di licenziamento immediato.
Abbondanzialmente si osserva infine che pur essendo ammissibile una disdetta immediata anche durante il decorso del termine ordinario di disdetta, la circostanza che l'appellato abbia licenziato in tronco l'appellante immediatamente dopo che questi aveva regolarmente inoltrato la disdetta ordinaria, senza che ulteriori avvenimenti avessero turbato ulteriormente il rapporto di lavoro, costituisce perlomeno un indizio circa le probabili intenzioni del datore di lavoro, segnatamente l'elusione delle disposizioni di legge a tutela del lavoratore (cfr. art. 335 c cpv. 1 CO).
L'appellato è quindi tenuto a versare all'appellante lo stipendio fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, e meglio fr. 8'405.40 oltre interessi al 5 % dal 13 febbraio 1996 (cfr. art. 339 cpv. 1 CO; doc. L), corrispondenti al salario lordo ancora dovuto per le mensilità di febbraio, marzo ed aprile 1996.
Ad ogni buon conto questa Camera ritiene equo considerare un'eventuale corresponsabilità dell'appellante per il licenziamento ingiustificato e per il danno fatto valere in giudizio dall'appellato ampiamente compensata dalla sua rinuncia a postulare il pagamento di un'indennità ex art. 337 c cpv. 3 CO (Rehbinder, Commentario basilese, ad art. 337 c, n. 3).
Non si prelevano tasse o spese (art. 417 litt. e CPC).
Le ripetibili di prima sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Considerato inoltre che l'appellante in questa sede non è più patrocinato, non vengono assegnate ripetibili d'appello, bensì un'equa indennità a compensazione del dispendio di tempo subìto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello 23 ottobre 1996 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 15 ottobre 1996 del Pretore di Bellinzona viene così riformata:
§ Di conseguenza __________, __________, è condannato a versare a __________, __________ l'importo di fr. 8'405.40 oltre interessi al 5 % dal 13 febbraio 1996.
Tasse e spese a carico dello Stato. Il convenuto rifonderà all'istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
L'azione riconvenzionale è respinta.
Tasse e spese a carico dello Stato. L'attore riconvenzionale rifonderà a controparte fr. 300.- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese nella procedura d'appello. La parte appellata verserà all'appellante fr. 200.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario