Incarto n. 12.96.00002
Lugano 12 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.69 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 14 marzo 1994 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della ditta convenuta al versamento dell’importo di Fr. 16’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992 e che il Pretore, con sentenza 24 novembre 1995, ha integralmente respinto.
Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria pretesa così come alla domanda di petizione; mentre la parte convenuta, con osservazioni 14 febbraio 1996, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
La convenuta contesta di dovere qualsiasi importo poiché non esiste nessuna decisione al proposito dell’assemblea generale e solleva l’eccezione di prescrizione della maggior parte delle pretese annue.
Con la decisione impugnata il Pretore ha respinto ogni pretesa dell’attore poiché non è stato dimostrato in causa che gli statuti della convenuta prevedessero il versamento di tantièmes o indennità periodiche fisse ai membri del consiglio di amministrazione. Neppure risulterebbero dagli atti l’esistenza di utili a bilancio tali da poter autorizzare il prelievo di tantièmes o specifici incarichi affidati all’attore tali da generare una sua retribuzione per il lavoro svolto.
Con l’appello l’attore critica la motivazione e la conclusione della sentenza pretorile che, partendo da premesse di fatto e di diritto estranee alla fattispecie concreta (come le considerazioni attorno ai tantièmes e alle prestazioni di lavoro), non ha riconosciuto che l’onorario si giustifica per il sol fatto di essere membro del consiglio di amministrazione e la sua quantificazione, del resto adeguata quella di Fr. 2’200.- annui richiesta, sta nelle facoltà di libero apprezzamento del giudice.
Con le osservazioni all’appello la controparte si limita a ribadire, senza però esplicitarle, le tesi sostenute in prima sede.
Non necessariamente trattasi di tantièmes per i quali vanno ossequiati determinati presupposti (672 cifra 2 e 677 CO) ma l’indennità relativa può consistere in un onorario fisso la cui determinazione può dipendere da diversi fattori tra i quali l’estensione dell’impegno, il risultato della conduzione societaria e la situazione economica della società (OR-Wernli, art. 710 N. 10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 130 e 132).
Nella prassi si riscontra che nelle piccole società l’onorario annuo del consigliere di amministrazione varia tra Fr. 1’000.- e Fr. 10’000.- e che la media svizzera per società attive nella produzione, come é la convenuta, si situa attorno ai Fr. 18’000.- annui (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 133 e nota 73a).
Per queste considerazioni l’attore, quale consigliere di amministrazione, può senz’altro pretendere un’indennità dall’anonima e la sua pretesa di Fr. 2’200.- annui, così come corrispostogli all’inizio del suo mandato (cfr. doc. C), é senz’altro giustificata se sol si confrontano l’attività imprenditoriale di una ditta di produzione di sfere di precisione in miniatura con un capitale sociale di Fr. 500’000.- (doc. A) e gli onorari medi svizzeri sopra indicati.
La convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione del credito dell’attore. Gli onorari da mandato si prescrivono in 10 anni (127 CO; OR-Weber, art. 394 N. 42) nulla mutando la qualifica professionale di avvocato dell’attore. Il primo atto interruttivo della prescrizione agli atti di causa è il PE del febbraio 1994 e di conseguenza solo l’onorario d’amministrazione per l’anno 1983 risulta prescritto.
Per 5 anni (1984/1988) e quattro mesi (fino all’aprile 1989) di appartenenza al consiglio di amministrazione della convenuta l’attore deve così ricevere, per arrotondamento, Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992 (data dell’interpellazione doc. M).
Per i quali motivi,
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 gennaio 1996 del dr. __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 24 novembre 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformata:
La petizione é parzialmente accolta e la __________ G è condannata a versare al dr. __________ l’importo di Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto
La tassa di giustizia fissati in Fr. 1’000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attore per 1/4 e della convenuta per 3/4; quest’ultima rifonderà al dr.__________ ____________________ l’importo di Fr. 900.- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 550.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 600.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico per 1/4 e per i rimanenti 3/4 sono a carico della controparte che, inoltre, verserà alla controparte Fr. 500.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario