Incarto n. 12.96.00170
Lugano 25 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.1033 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 16 marzo 1993 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto che gli venga riconosciuta la proprietà sull'importo di ca. fr. 96'640.- depositato presso la __________, conto no. __________, e che detto importo venga dimesso dalla procedura esecutiva no. __________susseguente al sequestro no. __________dell'UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 31 luglio 1996 ha accolto.
Appellante il convenuto, che con atto di appello 20 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attore con osservazioni 17 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto A. Il convenuto dr. __________ ha chiesto ed ottenuto il sequestro del conto no. __________ presso la __________, intestato a __________.
B. Con la petizione in esame l'attore rivendica, nell’ambito della procedura degli art. 106 e seg. LEF, la proprietà della somma di ca. US$ 64'000.- ancora depositata sul quel conto bancario.
Il suo diritto di proprietà è fondato sul fatto che quell’importo sarebbe la parte residua di un mutuo di US$ 200’000.- concessogli dalla società __________ la quale, dietro suo ordine, ha versato la somma mutuatagli sul conto intestato al _________ presso la __________. Quest'ultimo sarebbe intervenuto mettendo a disposizione la sua relazione bancaria a titolo fiduciario, poiché a quel momento l'attore non era titolare di alcun conto bancario in Svizzera.
Queste circostanze, che confermerebbero il suo buon diritto, sarebbero del resto già emerse in occasione di un procedimento penale contro il __________, dove gli averi depositati sul conto in questione erano stati in un primo tempo sequestrati dal magistrato competente ed in seguito, dopo gli accertamenti del caso, dissequestrati perché di proprietà dell'attore.
C. Nella risposta 11 maggio 1993 il convenuto si è opposto alla petizione eccependo innanzitutto la carenza di legittimazione attiva dell'attore. Il convenuto inoltre ha contestato che i magistrati penali, ordinando il dissequestro dei fondi depositati, si siano pronunciati sulla loro titolarità, bensì si sarebbero limitati ad accertare che i fondi non fossero di provenienza delittuosa. Il contratto di mutuo sulla base del quale l'attore fonda il suo diritto di proprietà sulla somma sequestrata sarebbe una montatura orchestrata dal __________ per sottrarre l'importo ai creditori procedenti nei suoi confronti. Infine il convenuto ha rilevato come i beni depositati su un conto bancario diventino di proprietà della banca e non del titolare del conto. In concreto non potrebbe quindi essere rivendicato un diritto di proprietà sul denaro.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto integralmente la petizione.
Il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, non sussistendo dubbi che l'attore, rispettivamente la persona che ha chiesto il dissequestro penale del noto conto, nonché quella che ha rivendicato la proprietà di quanto depositato sul conto sequestrato siano la stessa identica persona.
Il Pretore ha ritenuto che l'attore, nonostante abbia rivendicato la proprietà sull’importo depositato in conto, ha postulato in pratica che venisse accertato che quanto depositato sul conto bancario presso la __________ non era di spettanza del titolare del conto stesso bensì di sua esclusiva spettanza
A mente del Pretore l’esistenza del contratto di mutuo che ha dato origine al versamento dell’importo sul conto della __________ non può essere, per le prove acquisite agli atti, minimamente messa in dubbio e ciò sta a dimostrare che quanto rimane sul conto __________ è dell'attore; circostanza questa anche confermata dal titolare stesso del conto __________.
Per il primo giudice in definitiva, se stesse la tesi del convenuto, sarebbe infatti impossibile rivendicare con successo la proprietà di un bene ogni qualvolta si tratta di averi bancari.
E. Con l'appello il convenuto insorge contro la sentenza pretorile, postulando la reiezione integrale della petizione.
In sostanza l'appellante ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ed asserisce altresì come il contratto di mutuo stipulato dall'attore con la __________ fosse puramente fittizio, concluso allo scopo di mascherare un semplice trasferimento di denaro a favore del __________.
L'appellante ribadisce altresì che gli accertamenti e le considerazioni effettuate dai magistrati in occasione del sequestro penale, con il conseguente dissequestro del conto, non permetterebbero di concludere, sul piano civilistico, che l'appellato sia titolare della somma depositata sul conto stesso. I magistrati penali infatti si sarebbero limitati ad appurare che la somma depositata non era di provenienza delittuosa.
L'appellante osserva ancora come la formulazione della domanda di causa dovrebbe portare, indipendentemente da ogni altra considerazione, alla sua reiezione poiché un'azione di rivendicazione di proprietà non sarebbe infatti proponibile poiché proprietaria degli averi depositati in conto sarebbe, per l’art. 481 CO, la _________ e non mai il _________ l’appellato. Conseguentemente il Pretore avrebbe quindi interpretato e completato in modo inammissibile la domanda di causa.
F. Le contrarie motivazioni di cui alle osservazioni 17 ottobre 1996 della parte appellata, così come ulteriori fatti ed allegazioni delle parti, verranno ripresi, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'appellante è priva di fondamento.
Non sussiste infatti alcun ragionevole dubbio che colui il quale con scritto 10 febbraio 1993 (doc. L), per il tramite del suo patrocinatore, ha rivendicato la proprietà della la somma sequestrata ed al quale l'UE di Lugano ha assegnato il termine per agire in giudizio giusta l'art. 107 LEF (doc. A) e l'attore della presente vertenza siano la medesima persona la quale, per motivi di lavoro, risiede in luoghi diversi. Infatti, già in sede di replica, l'attore viene indicato come domiciliato a __________. Ma del resto il confronto tra il verbale d'interrogatorio del sig. __________, __________, nell'ambito del sequestro penale dei beni del _________ (doc. V) e il verbale d'audizione dello stesso _________ nella presente vertenza, il quale riferisce in merito ai suoi rapporti con l'attore, indicato a verbale come __________, non lascia spazio ad alcun dubbio che si tratti di un'unica persona. Infine si rileva che nel contratto di mutuo (doc. Q) menzionato dall'attore nell'interrogatorio penale (doc. V) figura proprio _________ quale sede della __________, società da lui amministrata.
Alla tesi dell'appellante, basata per lo più su semplici congetture e sulla mancata produzione di determinati documenti da parte della controparte (avvisi di scadenza, richieste di rimborso, diffide, esecuzioni,...) si contrappongono le prove concrete fornite dall'appellato, quali il contratto di mutuo concluso con la __________ (doc. Q), l'avviso di accreditamento dell'importo mutuato sul conto no. J6-301.367.1 presso la __________ (doc. P, AA), la lettera 20 agosto 1992 di conferma all'avv. __________ (doc. R), l'estratto conto della __________ (doc. S), nonché la testimonianza del __________. Anche a voler prescindere dalla testimonianza del __________, sulla cui credibilità l'appellante esprime delle riserve, sarebbe arbitrario, di fronte ad una tale offerta probatoria, accogliere la tesi di simulazione del contratto di mutuo che, come tale, è rimasta allo stadio di semplice allegazione.
3.1 Con l'accreditamento dell'importo mutuato di US$ 200'000.- sul conto bancario del mandatario presso la __________, quest'ultima, trattandosi di denaro e quindi di cosa fungibile di regola non più identificabile, ne è diventata proprietaria giusta l'art. 481 CO (OR-Koller, ad art. 481 CO n. 4). Il saldo del conto corrente costituisce infatti un credito ordinario del titolare nei confronti della banca (DTF 116 III 84; Guggenheim, Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis, pag. 226) ed il sequestro non riguarda il danaro in sè ma il saldo del conto, ossia la pretesa creditoria del cliente nei confronti della banca (DTF citata).
La domanda dell'attore intesa così come letteralmente espressa non può di conseguenza essere accolta già per il fatto che egli rivendica la proprietà dell'importo mentre che, semmai, avrebbe potuto rivendicare solamente di esserne creditore nei confronti della banca.
3.2. È questa, se ben si comprende, l’interpretazione data dal Pretore al petitum dell’attore nel senso che quest'ultimo non ha rivendicato la proprietà dell'importo bensì ha preteso che esso fosse di sua spettanza con conseguente riconoscimento della sua titolarità del credito nei confronti della __________.
Anche volendo seguire questa tesi del Pretore - ancor più opinabile se si considera che il petitum è stato redatto da un giurista il quale, oltretutto, di fronte alle contestazioni della controparte non ha nemmeno ritenuto opportuno rettificarne la formulazione in sede di replica o di conclusioni - la domanda non può comunque venire accolta.
È infatti pacifico che il titolare del conto no. __________ presso la __________ è il __________. Soltanto quest'ultimo può quindi vantare -a tale titolo- delle pretese creditorie nei confronti della __________. L'appellato, che non è parte del rapporto contrattuale di conto corrente, non può evidentemente pretendere nulla nei confronti della banca. Diverso il caso se il titolare del conto gli avesse regolarmente ceduto il suo credito: ma ciò non è né preteso né provato. La pretesa dell’attore può allora essere rivolta unicamente nei confronti di colui che, come espressamente ammesso, ha agito fiduciariamente acconsentendo che l’importo del mutuo venisse accreditato in un primo tempo sul suo conto corrente presso la __________. Le conseguenze del rapporto fiduciario sono quelle del mandato e si riducono, per il fiduciante, in un credito nei confronti del fiduciario senza alcun diritto di rivendicazione e senza possibilità, nel caso concreto, di beneficiare del privilegio dell’art. 401 CO (applicabile anche al rapporto fiduciario: DTF 99 II 393; 115 II 468 e non solo nel caso di fallimento ma anche di pignoramento e sequestro: Fellmann, Berner Kommentar, ad art. 401 CO n. 133 e 134) per il quale i crediti che il mandatario abbia acquistato verso terzi in nome proprio per conto del mandante passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. Infatti questa disposizione non trova applicazione quando il fiduciante ha rimesso lui al fiduciario i valori patrimoniali (DTF 117 II 429; GVP 1989, 78) ed altrettanto deve valere quando, come nella fattispecie all’esame, è stato il fiduciante a dare ordine ad un terzo di versare al fiduciario beni a lui destinati. E nemmeno la si può invocare a proposito del saldo di un conto chèque postale - e quindi analogamente di un conto corrente bancario - intestato al fiduciario sul quale affluiscono pagamenti eventualmente destinati al fiduciante (ZR 1979, 198 n. 82; Fellmann, op. cit., ad art. 401 CO n. 107).
Da quanto precede risulta infine che le considerazioni dei magistrati penali sono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 20 settembre 1996 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 31 luglio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 3, viene così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- (duemilacinquecento) e le
spese, da anticipare dall'attore, restano suo carico, con
l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 4'000.- (quattromila) a
titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 1'550.-
b) spese Fr. 50.-
Totale Fr. 1'600.-
già anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell'appellato, che rifonderà a controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario