Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.12.1996 12.1996.168

Incarto n. 12.96.00168

Lugano 3 dicembre 1996/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa civile appellabile OA.95.648 (inc. no. 1117) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 6 giugno 1991 da


(studio legale __________)

contro



(avv. __________)

con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 35'000.-- oltre interessi a titolo di atto illecito e/o indebito arricchimento;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 17 luglio 1996 ha respinto;

Appellante l'attore, che con atto di appello del 20 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre i convenuti con osservazioni del 6 novembre 1996 postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.- se deve essere accolto l'appello

2.- tassa di giustizia e ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. L'attore nel gennaio del 1991 ha versato ai convenuti fr. 35'000.-- a valere su un prezzo complessivo di fr. 55'000.-- per acquisire una quota di partecipazione del pacchetto azionario della __________, proprietaria del __________.

Ritenendo l'avvenuta pattuizione di un prezzo eccessivo, l'attore, invocando le norme sull'indebito arricchimento e sull'atto illecito, chiede la restituzione dei fr. 35'000.-- oltre interessi da lui pagati.

B. Nella risposta del 9 settembre 1991 i convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo che l'attore avrebbe pagato parte del prezzo pattuito in piena consapevolezza del valore delle azioni. Non vi sarebbe perciò stata alcuna scorrettezza da parte dei convenuti, che pertanto nulla dovrebbero all'attore.

Sarebbe piuttosto l'attore ad essere debitore del saldo di fr. 20'000.-- oltre interessi, somma da loro richiesta in via riconvenzionale.

C. L'attore si è opposto alla riconvenzionale, sostenendo di aver inteso acquistare congiuntamente agli attori il __________, e non una singola quota di partecipazione di una società anonima.

La domanda riconvenzionale è stata stralciata dai ruoli con decreto 29 novembre 1991 a seguito del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie.

Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

D. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che l'attore non sarebbe riuscito a provare la propria tesi dell'esistenza di un accordo in virtù del quale egli avrebbe dovuto pagare unicamente fr. 35'000.--, e neppure quella secondo cui egli sarebbe stato indotto alla conclusione del contratto da affermazioni false o inesatte dei convenuti.

E. Con l'appello l'attore chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione.

Il contratto con cui l'attore ha acquistato le azioni sarebbe inefficace in difetto della forma scritta, pattuita dalle parti.

Il contratto sarebbe inoltre viziato da lesione, errore essenziale e dolo.

L'attore, del resto, non sarebbe mai stato considerato azionista della società dai venditori, e questo a riprova dell'inesistenza del contratto di compravendita delle azioni.

F. Nelle osservazioni del 6 novembre 1996 i convenuti postulano la reiezione del gravame sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto: 1. L'attore ribadisce la tesi, addotta per la prima volta con la replica (punto 2, pag. 2), secondo cui l'asserito contratto di compravendita sarebbe inefficace in difetto della forma scritta, che le parti avrebbero stabilito di utilizzare.

1.1 L'art. 16 cpv. 1 CO prevede che le parti possono decidere di sottomettere i loro accordi contrattuali a dei precetti di forma anche se questi non sono imposti dalla legge per quel tipo di contratto.

Se ciò avviene, la validità del contratto dipende dal rispetto delle formalità pattuite, dovendosi ritenere che in caso contrario le parti non hanno inteso obbligarsi.

L'esistenza di una siffatta pattuizione non è da presumere, e non va confusa con il caso, in pratica assai più frequente, in cui le parti si servono di una determinata forma (di regola la forma scritta semplice) al solo scopo di assicurarsi un mezzo di prova del contenuto di pattuizioni oramai acquisite (DTF 112 II 326), senza che però dal rispetto della forma debba dipendere l'esistenza del contratto.

L'onere della prova per l'esistenza di una valida riserva in favore di una particolare forma contrattuale incombe alla parte che invoca il vizio di forma (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 12 ad art. 16 CO).

In linea generale si ritiene tuttavia che la semplice aspettativa di un futuro contratto scritto non equivalga ancora alla stipula della forma contrattuale ex art. 16 cpv. 1 CO (DTF 112 II 326), mentre dall'allestimento di un contratto in due esemplari da firmare in originale si deduce di regola una valida riserva in favore della forma scritta (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 5 ad art. 16 CO).

1.2 Nel caso di specie, l'esistenza di un accordo per il quale le parti avrebbero inteso vincolarsi solo in caso di rispetto della forma scritta è rimasta allo stadio di mera allegazione della parte attrice, essendo in proposito del tutto silenti gli interrogatori formali dei convenuti.

Tale pattuizione non può per il resto venire dedotta, come ritiene a torto l'attore, dalla sola esistenza di un progetto di convenzione (doc. F), il cui testo non contiene peraltro alcuna indicazione in tal senso.

Vero è semmai che proprio dall'atteggiamento dell'attore si deve dedurre la soluzione contraria alla sua tesi: se le parti avessero realmente pattuito il rigoroso rispetto della forma scritta per i loro accordi contrattuali, non avrebbe avuto luogo alcuna prestazione da parte sua prima della loro formalizzazione.

In realtà, in assenza di qualsivoglia indicazione in senso contrario, non si può che ritenere che l'accordo contrattuale si sia perfezionato nel senso di un reciproco consenso circa la vendita al prezzo di fr. 55'000.-- di una quota di partecipazione al pacchetto azionario di __________, e che tale accordo abbia trovato parziale adempimento da parte dell'attore prima (e senza necessità) di essere formalizzato.

  1. L'attore sembra altresì sostenere che non esisterebbe contratto, con la conseguenza che la parte di prezzo pagata gli dovrebbe essere restituita, per il fatto che le azioni acquistate non gli sarebbero mai state consegnate, e lui non sarebbe mai stato considerato azionista dai venditori.

La tesi è manifestamente destituita da fondamento alcuno: in assenza usi o accordi contrari -nemmeno addotti dall'attore-, la consegna delle azioni doveva avvenire contemporaneamente all'integrale pagamento del prezzo pattuito (art. 184 cpv. 2 CO). In difetto di ciò -lo stesso attore ammette che il prezzo pattuito era di complessivi fr. 55'000.-- (appello, punto 3, pag. 3)- i convenuti potevano validamente rifiutare la consegna delle azioni all'attore (cfr. anche l'art. 82 CO), che di conseguenza non ha potuto divenire azionista della __________.

  1. L'attore incentra per il resto il proprio gravame (punti 11-15) sulle eccezioni di errore essenziale (art. 23 CO), lesione (art. 21 CO) e dolo contrattuale (art. 28 CO).

3.1 Il processo civile ticinese è di regola retto dal principio attitatorio, che trova la sua concretizzazione nell'art. 78, secondo il quale i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto devono essere proposti esaustivamente già nell'ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 2, 4, 7, 8).

Da ciò segue che, a maggior ragione, le argomentazioni che non sono proponibili nella seconda fase del processo di prime cure non possono trovare udienza neppure in sede di appello (Cocchi/Trezzini, ad art. 78, n. 13; ad art. 321, n. 5, 7, 10, 18).

3.2 Nella petizione l'attore ha sostenuto la propria pretesa invocando la culpa in contraendo dei convenuti, e sostenendo di essere stato "tratto in inganno fraudolentemente" (punto 10, pag. 3), il che può essere inteso nel senso di un'eccezione di dolo ex art. 28 CO.

Nella replica, assai scarna, queste argomentazioni non sono state sviluppate, né l'attore ha proposto altre eccezioni, riservandosi, secondo una consueta ma irrituale formula di stile, "ogni più ampio sviluppo in fatto ed in diritto in sede di istruttoria" (pag. 4).

Con le conclusioni l'attore ha riproposto l'eccezione di dolo (punto 10.4), e ha sollevato per la prima volta quelle di errore essenziale (esplicito: punto 12, pag. 6) e ha implicitamente addotto anche quella di lesione ("sfruttamento nei confronti di una persona semplice e commercialmente ingenua", punto 10, pag. 6).

3.3 Da tale comportamento processuale si deve necessariamente ritenere l’irritualità a questo stadio della causa delle eccezioni di lesione ed errore essenziale, di modo che la sola eccezione di dolo può venire esaminata.

  1. Essa si rivela tuttavia del tutto infondata.

E’ infatti evidente che l’attore identifica l’aspetto a mente sua illecito del contratto in questione (e in ciò individua anche il preteso errore essenziale e la supposta manifesta sproporzione delle rispettive prestazioni), unicamente nel fatto che i convenuti avrebbero pagato per acquistare il grotto in questione un prezzo nettamente inferiore di quello praticato nei suoi confronti al momento della rivendita delle azioni (esplicito: petizione, punti 6 e 7, pag. 3), e avrebbero inoltre fruito di importanti finanziamenti da parte di ditte fornitrici.

A prescindere dal fatto che il solo intento di voler trarre un utile, anche consistente, da un contratto non è di per sé assimilabile ad una fattispecie di dolo, l’attore incorre nell’errore di calcolare il valore delle azioni a lui vendute in base al prezzo d’acquisto del grotto. Tale paragone, per quanto rilevante, sarebbe in effetti teoricamente proponibile solo nel caso in cui il denaro pagato dall’attore non fosse stato investito nella società e fosse confluito nel patrimonio personale dei convenuti.

Essi hanno invece impiegato i soldi dell’attore in favore della società, finanziando con essi i lavori di ristrutturazione (cfr. deposizione __________, che ne stima il costo in fr. 30’000.--) o parte di tali lavori (IF __________, risposte 3 e 6, che ne stima il costo in fr. 72’500.--), il che ha di riflesso accresciuto il valore delle azioni che l’attore si era impegnato ad acquistare, circostanza che non depone in favore dell’esistenza di una volontà truffaldina dei qui convenuti.

A ciò si aggiunga che l’attore non ha in alcun modo saputo suffragare con elementi oggettivi la pretesa discrepanza in suo sfavore tra il prezzo pattuito e il controvalore che ne avrebbe ricevuto, né si può in definitiva ritenere provato che la sua decisione di acquistare sia stata influenzata dall’evocazione da parte dei convenuti di circostanze inveritiere, o dal loro consapevole silenzio su circostanze di cui erano in buona fede tenuti a rendere partecipi l’attore (DTF 116 II 434; Honsell/Vogt /Wiegand, opera citata, n. 3 e segg. ad art. 28 CO), circostanze che del resto l’attore nemmeno tenta di indicare (cfr. appello, punto 13, pag. 7) .

Non può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L'appello 20 settembre 1996 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.--

b) spese fr. 50.--

Totale fr. 750.--

già anticipati dall'attore, restano a suo carico.

L'attore rifonderà ai convenuti complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili d'appello.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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