Incarto n. 12.96.00117
Lugano 27 agosto 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria inc. n. 12’586 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 13 settembre 1994 da
(avv. __________)
contro
(avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto l’annullamento del contratto di compravendita stipulato dalle parti l’8 giugno 1993 e la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 66’508.-- oltre interessi;
Domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 6 maggio 1996 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 7’519.-- e alla restituzione di una vettura Opel Corsa;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 maggio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni 3 luglio 1996 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. L’8 giugno 1993 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “contratto di compra-vendita” (doc. A) mediante il quale l’attore ha dichiarato di acquistare dal convenuto una vettura Jeep Grand Cherokee nuova al prezzo di fr. 55’000.-- al netto dello sconto e della ripresa di una vettura Opel Corsa, da pagare con un primo versamento dell’attore di fr. 7’519.-- (cauzione e prima quota leasing), e per la rimanenza per mezzo della stipulazione di un contratto leasing, che l’attore ha sottoscritto il 16 giugno 1993 (doc. B).
B. Lamentando gravi difetti di funzionamento della vettura, l’attore con la petizione, invocando le norme legali sulla compravendita, ha in sostanza esercitato l’azione redibitoria, chiedendo l’annullamento invocando le norme legali sulla compravendita del contratto, la restituzione dei canoni leasing da lui pagati e il risarcimento delle spese avute in relazione al contratto, quantificate in fr. 2’500.--.
C. Nella risposta del 28 ottobre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione, negando l’esistenza di un contratto di compravendita e sostenendo invece l’esistenza di un contratto leasing tra l’attore e la finanziatrice del leasing __________, alla quale il convenuto avrebbe ceduto ogni diritto e che perciò sarebbe l’effettiva controparte dell’attore.
Non sarebbero comunque riscontrabili i gravi difetti denunciati dal procedente, con il che la sua petizione sarebbe da respingere.
D. Con le conclusioni l’attore ha quantificato in fr. 51’508.-- la pretesa di restituzione dei canoni leasing e in fr. 15’000.-- le altre spese sopportate.
Il convenuto ha per sua parte confermato le proprie tesi e domande, contestando quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che il rapporto instauratosi tra le parti non sia qualificabile né come compravendita ai sensi degli art. 184 e segg. CO e neppure come contratto leasing, ma che esse, unitamente alla __________, abbiano in sostanza perseguito uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita rateale, così che risulterebbero applicabili le norme sulla vendita a rate.
Ne conseguirebbe la nullità dei due contratti sottoscritti dall’attore per il mancato adempimento dei requisiti di forma di cui all’art. 226a CO, e perciò il convenuto in base alle norme sull’indebito arricchimento dovrebbe restituire all’attore quanto da lui ricevuto, ovvero la vettura Opel Corsa avuta in parziale pagamento, la cauzione contrattuale di fr. 6’100.-- e la prima rata di fr. 1’419.--, mentre le altre domande del procedente non potrebbero essere accolte in quanto non formulate anche o esclusivamente nei confronti di __________.
F. Con l’appello il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza tra le parti di un regolare contratto di leasing, e misconosciuto che il convenuto, con il consenso dell’attore, avrebbe ceduto alla __________ i diritti derivantigli da tale contratto.
In ogni caso il Pretore avrebbe tratto conseguenze errate dalla decisione di ritenere nulla per vizio di forma l’intera costruzione contrattuale, condannando il convenuto a restituire tutto quanto ricevuto dall’attore, ma senza computare i vantaggi da lui tratti dal contratto nullo.
Inoltre, le pretese dell’attore in quanto fondate sull’indebito arricchimento sarebbero prescritte, e mai l’attore avrebbe chiesto la restituzione della vettura Opel Corsa, che neppure fu mai trasmessa all’attore, avendo le parti modificato quanto previsto dal contratto doc. A nel senso della concessione all’attore di uno sconto supplementare corrispondente al valore di quella vettura, così come risulterebbe dal doc. 4.
G. Delle osservazioni 3 luglio 1996 dell’attore, che chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per la medesima fattispecie vengono ipotizzate tre differenti soluzioni giuridiche:
a) tra le parti è venuto in essere un valido contratto di compravendita, così come sostiene l’attore;
b) tra le parti è venuto in essere un valido contratto di leasing, ceduto dal convenuto alla __________, così come addotto dal convenuto medesimo;
c) tra le parti non esiste alcun valido contratto, di modo che i rapporti di dare e avere sono da regolare in base alle norme sull’indebito arricchimento, così come deciso dal Pretore;
A ben vedere, tutte le soluzioni conducono al medesimo risultato pratico della reiezione delle pretese dell’attore.
2.1 In primo luogo va rilevato che le parti con il contratto doc. A risultano aver derogato all’ordinamento legale -di natura dispositiva (art. 199 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, Vorbemerkungen zu art. 197-210 CO, n. 4)- in materia di garanzia per difetti dell’oggetto venduto, pattuendo che “per veicoli nuovi: il veicolo gode della garanzia di fabbrica, ciò significa che la venditrice accorda la medesima garanzia al compratore. Ogni altra pretesa, particolarmente per danni diretti o indiretti, è esclusa”.
L’attore non si è premurato di sottoporre al giudice le condizioni della garanzia di fabbrica. E’ comunque probabile, come è del resto usuale nel settore delle automobili, che tale garanzia non preveda il diritto allo scioglimento del contratto, ma semmai quello alla riparazione gratuita o, quale estrema ratio, alla sostituzione del veicolo.
2.2 La questione può tuttavia restare aperta in considerazione del fatto che l’attore non ha saputo dimostrare l’esistenza di difetti di tale gravità da giustificare la rescissione del contratto in caso di teorica applicazione dell’art. 205 CO, da lui invocato.
L’attore ha infatti unicamente addotto difetti di secondaria importanza, riguardanti l’errata geometria delle ruote anteriori (responsabile dello sterzo che “tirava” verso destra, nonché di vibrazioni e usura dei pneumatici), il montaggio dei sedili anteriori e l’imperfetta chiusura delle porte (doc. D, E, G, H).
Il convenuto è intervenuto per eliminare i difetti esistenti e la ditta produttrice del veicolo, dopo verifica, ha confermato l’avvenuta eliminazione degli stessi, con fornitura gratuita di due nuovi pneumatici (doc. T, U, V, Z, A1).
La stessa perizia commissionata dall’attore all’ing. __________ ed eseguita nel febbraio 1994, dopo gli interventi di garanzia, non ha drammatizzato la portata di tali difetti, per quanto riscontrati (doc. I; cfr. in tal senso anche la deposizione dell’esperto __________).
L’irregolarità della geometria delle ruote si è ripresentata nel corso del 1994 (doc. E’), e potrebbe essere in relazione con un difetto dello sterzo. La casa produttrice ha perciò offerto all’attore la possibilità di modificare gratuitamente questo elemento meccanico (doc. H1), facoltà che l’attore non afferma di aver esercitato (replica, pag. 4), come del resto si desume dalla presenza nell’incarto in calce al doc. H1 del tagliando da presentare per ottenere la prestazione.
Dovendosi ammettere, in assenza di perizia giudiziaria, che questo è l’unico difetto residuo del veicolo che si può ritenere proceduralmente accertato, che esso non è di per sé tale da giustificare la rescissione del contratto (cfr. deposizione __________, che lo considera eliminabile, mentre l’ing. __________ lo considera un difetto legato al tipo di veicolo), e che inoltre l’attore ha di fatto rinunciato alla sua riparazione gratuita, non si potrebbe che concludere per la reiezione di ogni pretesa redibitoria o di minor valore, come pure di quella di risarcimento di un preteso danno di fr. 15’000.-- (conclusioni, pag. 8), rimasta per sua parte allo stadio di puro parlato.
Tale contratto (clausola 6.1, a retro del contratto doc. B) mette infatti il conduttore al beneficio delle prestazioni di garanzia spettanti al proprietario del veicolo nuovo nei confronti del venditore, con l’esplicita esclusione di ogni altra responsabilità (“Jede weitere Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden wird wegbedungen”), così come è usuale in questo tipo di contratti (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, Einleitung vor art. 184 ff. CO, n. 98).
Sarebbe pensabile che l’esistenza di difetti tali da giustificare lo scioglimento della compravendita posta a monte del contratto leasing giustifichi anche il venir meno dello stesso contratto leasing (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., loc. cit.), ma tali difetti, come si è già detto (consid. 2.2), non sono emersi, così che anche nell’ipotesi dell’esistenza di un contratto leasing le pretese dell’attore sarebbero da respingere integralmente.
4.1 Va premesso che tale soluzione, per quanto formalmente corretta (DTF 122 III 160), non appare in concreto equa nel risultato pratico (così anche in: DTF 110 II 244 e segg.), e nemmeno rispondente ai desideri delle parti.
Il contratto ritenuto nullo per vizio di forma risulta infatti essere stato per ampia parte adempiuto dalle parti: il qui attore ha regolarmente fruito della vettura fin dal 1993 ed ha, nonostante le comprensibili contestazioni, finora pagato il corrispettivo.
Inoltre nessuna delle parti ha eccepito in corso di causa la nullità formale del contratto, e comunque l’eventuale eccezione -stante il volontario adempimento del contratto per lungo tempo- avrebbe dovuto essere vagliata con attenzione alla luce del divieto dell’abuso di diritto da parte dell’eccipiente (DTF 115 II 338 e riferimenti; II CCA 9 agosto 1996 in re R./Z.).
In un caso come quello di specie si dovrebbe perciò semmai ritenere l’esistenza di un “faktisches Vertragsverhältnis” (DTF 110 II 249: “contrat de fait”; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 19 ad art. 226a CO), con la conseguenza che il procedente è tenuto a computare nel proprio diritto alla restituzione delle prestazioni effettuate il valore di quelle ricevute, nel senso di un equo canone di locazione per l’uso della vettura durante un lungo periodo (DTF 110 II 249).
4.2 Con queste premesse, non è sicuramente corretto affermare, come ha fatto il Pretore (pag. 9), che il convenuto si sia indebitamente arricchito nei confronti dell’attore di fr. 7’519.-- e che egli debba rendere la Opel Corsa avuta a parziale pagamento del prezzo.
In primo luogo si deve considerare che dal profilo economico il convenuto non si è affatto arricchito di tutte le suddette prestazioni: la cauzione di fr. 6’100.-- era infatti chiaramente destinata alla __________ (doc. B, clausola 4.4 a retro), e anche il primo canone, benché incassato dal convenuto (doc. B, clausola 4.2), era in realtà destinato alla società finanziatrice, che l’ha computato nei propri rapporti contabili con il convenuto (doc. 3). Vero è piuttosto che l’interesse del convenuto ai contratti con l’attore era costituito dalla differenza tra quanto globalmente incassato dalla finanziatrice __________ (doc. 3), che ha pagato per mezzo della __________ (doc. 4), e il minor importo da lui pagato per l’acquisizione della vettura alla __________, importo che peraltro non è dato di conoscere.
Inoltre la soluzione adottata dal Pretore è completamente dimentica delle prestazioni fatte dal convenuto all’attore, ovvero la fornitura della vettura, che perciò da una parte dovrebbe essere restituita, il conseguente godimento della medesima da parte dell’attore, che dovrebbe essere posto in compensazione, e la riduzione della parte di prezzo di acquisto da finanziare in corrispondenza del valore del veicolo Opel Corsa consegnato dall’attore.
La corretta valutazione di tutti questi elementi non consente in definitiva di affermare che sarebbe riscontrabile e quantificabile un arricchimento del convenuto a danno dell’attore, con il che le sue richieste risultano infondate anche da questo punto di vista.
Ne deve seguire l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, con conseguente riforma della sentenza del Pretore nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 28 maggio 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 maggio 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’300.-- e le spese di fr. 300.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 5’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dal convenuto, sono a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario