Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.1995 12.1995.9

Incarto n. 12.95.00009

Lugano 21 febbraio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa inc. no. 1076 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 3 aprile 1991 da


rappr. da: avv. __________

Contro


rappr. da: avv. __________

con cui l'attrice ha chiesto che sia fatto ordine alla convenuta di modificare la propria ragione sociale;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 29 settembre 1994 ha accolto;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 ottobre 1994 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;

Mentre l'attrice con osservazioni 30 novembre 1994 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l'appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. __________ con sede a __________o, ha per scopo il commercio ed altre attività dirette all'utilizzazione di prodotti in materiali ceramici. Essa è nata dalla divisione delle attività della __________, che nel 1966 ha fondato la __________ e la __________.

__________, con sede anch’essa a Lugano, è invece stata costituita nel 1988 ed è attiva nella fabbricazione e nel commercio della ceramica.

B. Con petizione 3 aprile 1991 __________ ha chiesto che sia fatto ordine a __________ di modificare la propria ragione sociale affinché si distingua chiaramente da quella dell'attrice, nonché di apportare le conseguenti modifiche nella propria gestione, in quanto esisterebbe possibilità di confusione fra le due ragioni sociali.

Nella risposta 2 maggio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, asserendo che nelle due ragioni sociali gli elementi distintivi sono più significativi dei loro elementi comuni, e che quindi non vi è alcun pericolo di confusione.

Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

C. Nel giudizio impugnato il Pretore ha accolto le richieste dell'attrice, rilevando che dai documenti prodotti e dalle testimonianze risulterebbe un reale rischio di confusione delle due ragioni sociali, rischio accentuato dal fatto che le due società hanno la loro sede nel medesimo luogo e si rivolgono ad analoga cerchia di clienti.

Le due ragioni sociali avrebbero inoltre nel loro senso e nella loro sonorità due elementi di rischio di confusione che, come è emerso dall'istruttoria, avrebbero di fatto portato il pubblico a confondere le due ditte. Non solo i termini "Handel" e "Nuova" non sarebbero elementi distintivi, ma l'aggettivo "Nuova" aiuterebbe addirittura ad alimentare il pericolo di confusione inducendo a ritenere che vi siano dei legami fra le due società.

Da ciò l'imposizione alla convenuta, di più recente costituzione, dell’obbligo di inserire nella propria ragione sociale un elemento chiaramente ed inequivocabilmente distintivo.

D. Con l'appello in rassegna la convenuta chiede la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere la petizione.

Essa sostiene che in passato sono esistite due ditte quali la __________ e la __________, entrambe con sede a __________ e che, nonostante la loro maggiore somiglianza con la ragione sociale dell'attrice, quest'ultima le ha tollerate per lungo tempo. Appare perciò ora in malafede l'attrice nel chiedere la modifica della ditta della convenuta, ritenuto che in ogni caso i due elementi delle ragioni sociali "Nuova" e "Handel" non solo non comportano rischio di confusione, bensì sono individualizzanti. Il fatto che vi siano invii postali recapitati all'attrice anziché alla convenuta, e persone che si rivolgono all'una credendo di rivolgersi all'altra, costituirebbe circostanza di portata affatto marginale, limitata a casi sporadici e perciò irrilevanti.

E. Nelle osservazioni 30 novembre 1994 l'attrice chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto

  1. Secondo l'art. 950 cpv.1 CO le società anonime possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte, ovvero la ragione sociale scelta deve contenere un richiamo alla natura del negozio o un rimando ad un nome di fantasia, a patto che tali aggiunte siano conformi alla verità, non traggano in inganno e non ledano nessun interesse pubblico (art. 944 cpv. 2 CO; art. 38 ORC).

L'art. art. 951 cpv. 2 CO prevede inoltre specificamente che le ditte delle società anonime devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera. Tale obbligo di distinzione mira a proteggere una ditta precedentemente iscritta a registro di commercio nella sua personalità e a difendere i suoi interessi d'affari, nonché a proteggere il pubblico dall'essere indotto in errore e a evitare così ogni rischio di confusione (DTF 100 II 226; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, Berna, 1993, pag. 137 e segg.; Honsell/Vogt/Watter, OR II, n. 1 ad art. 951 CO).

Ai sensi dell’art. 956 cpv. 2 CO, chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso di una ditta può quindi procedere affinché cessi l'abuso.

  1. Il pericolo di confusione tra due ragioni sociali dipende in primo luogo dall'attenzione che viene prestata usualmente dalle persone facenti parte della cerchia di coloro con cui le due ditte intrattengono relazioni d'affari (DTF 118 II 323, 92 II 98). Tra il pubblico vanno però annoverati anche terzi, quali ad esempio persone alla ricerca di un impiego, autorità, servizi pubblici (PTT), ecc. (DTF 118 II 324, 100 II 226). Non è richiesto che la cerchia di coloro che entrano in contatto con le due ditte esegua un attento confronto fra le stesse, bensì va appurato se nella memoria dell'individuo (“Erinnerungsbild”) rimane impressa una chiara distinzione fra le due ragioni sociali (DTF 97 II 155; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 6 ad art. 951 CO).

Le ditte di società di capitali (società anonima, società cooperativa, società a garanzia limitata che contiene nomi di persone) sottostanno ad esigenze più restrittive che non le

società di persone (DTF 100 II 226) e i criteri di valutazione sono ancora più rigidi quando si tratta di due società attive nello stesso luogo (DTF 95 II 458 e segg.; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 139, n. 166), o sono attive nello stesso ramo o hanno lo stesso scopo sociale (DTF 118 II 324; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 11 ad art. 951 CO).

La chiara distinzione fra le ditte di società anonime cui fa esplicito riferimento l'art. 951 cpv. 2 CO, non prevede inoltre che colui che si prevale dell'esclusiva della ragione sociale debba provare che con la creazione di quella nuova si sono verificate delle confusioni, è infatti sufficiente la semplice esistenza del rischio di confusione (DTF 88 II 35; Rep. 1978, pag. 145; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 138, n. 161; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 5 ad art. 951 CO).

Il pericolo di confusione non è però riconosciuto solo quando la ragione sociale di un'impresa può essere confusa con quella di un'altra: è sufficiente il pericolo che per terzi sorga l'impressione che la ditta in questione sia giuridicamente o economicamente legata ad un'altra (DTF 118 II 324, 90 II 202; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 138, n. 162).

  1. Il giudice si pronuncia sull’esistenza del rischio di confusione secondo il proprio libero apprezzamento in base all’insieme delle circostanze (art. 4 CC; DTF 118 II 324; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 139, n. 163).

Il giudizio sul rischio di confusione deve fondare sul confronto delle due ragioni sociali nel loro complesso, basandosi però soprattutto su quelle parti costitutive che danno alle stesse l'impronta caratteristica. Importanti sono dunque quelle parti che colpiscono per la loro sonorità e per il loro senso. Ci si trova quindi davanti ad un rischio di confusione quando la ragione sociale più recente contiene parti uguali oppure simili ma che hanno la stessa forza di quelle contenute in quella più vecchia (Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 7-9 ad art. 951 CO). Per determinare se vi sia o no rischio di confusione, bisogna fare astrazione delle espressioni che vengono normalmente omesse nelle relazioni d'affari, e stabilire per le rispettive ragioni sociali quali sia il termine decisivo e caratteristico (Rep. 1978, pag. 143).

  1. In concreto, si rileva che __________ e __________ sono due società anonime con sede a Lugano.

Gli elementi che accomunano le ragioni sociali delle due società in questione sono perciò le parole "__________" e "Lugano", mentre quelli per cui si differenziano sono "nuova" rispettivamente "Handel".

Le parole "__________" e "Lugano" presenti nelle due ragioni sociali sono termini comuni.

La parola "nuova" non ha una forza distintiva sufficiente che aiuti la ragione sociale della convenuta a distinguersi da quella dell'attrice. I termini che più insistentemente si inseriscono nel pensiero del pubblico e che sono più facili da ricordare per ogni persona che faccia uso della normale attenzione e che non abbia prevenzioni (Rep. 1978, pag. 144) sono nel caso specifico le parole "__________" e "Lugano". Tanto più che le nelle due ragioni sociali in questione non troviamo un solo termine caratteristico identico, bensì due. Queste due parole hanno una tale forza caratterizzante che prese sia singolarmente che assieme neutralizzano i termini "nuova" e "Handel".

Come giustamente ha rilevato il giudice di prime cure, la presenza dell'aggettivo "nuova" non fa per sua parte che confermare l'esistenza di un pericolo di confusione in merito all'esistenza di possibili relazioni economico-giuridiche tra le due società e fa presumere che vi sia un legame con la ditta attrice, con il che è ben lungi dall'avere un carattere individualizzante.

La stessa cosa dicasi per la parola "Handel", che nonostante sia una parola straniera e per questo potrebbe attirare l'attenzione del pubblico, non assurge a carattere individualizzante della ditta. D'altra parte ciò è emerso chiaramente dall'istruttoria, dove la confusione è risultata proprio dal fatto che ad esempio nella mente dei clienti, dei bancari e dei portalettere rimanevano impresse le parole "__________" o "Lugano", mentre le altre venivano in pratica ignorate.

Dette analogie, unite all’estrema vicinanza geografica sono un primo chiaro elemento di confusione, e portano istintivamente ad ammettere l’esistenza di un qualche legame tra le due ditte, così da poter certo in parte spiegare i numerosi errori commessi dalle PTT.

  1. Le ditte sono inoltre attive nello stesso ramo ed entrambe hanno uno scopo sociale pressoché identico. Come ha rilevato giustamente il Pretore, esse si rivolgono più o meno alla medesima cerchia di clienti, fatto questo che accentua il pericolo di confusione.

Dall'istruttoria è risultato chiaramente che in particolare nella cerchia di persone che hanno rapporti d'affari con l'attrice sono sorti a più riprese degli equivoci relativi alle due ragioni sociali. Clienti, banche e le stesse PTT hanno a in più occasioni inviato rispettivamente recapitato della corrispondenza all'attrice, che invece era destinata alla convenuta, così come è stato ampiamente documentato (doc. E1-E24).

Sintomatica è pure la testimonianza di __________, segretaria di direzione presso l'attrice, la quale afferma che "...a più riprese ho potuto constatare dei disguidi di corrispondenza di ordinazioni che riguardavano la __________ e che erano viceversa recapitate a noi" ..(omissis)..."Per altre ditte che commerciano in piastrelle e similari come la ditta attrice io non ho mai avuto alcun problema al riguardo...".

In senso analogo il teste __________, rappresentante per la Svizzera dell'attrice, il quale dichiara che "...In relazione all'oggetto della vertenza io posso affermare che diversi nostri clienti grossisti si sono rivolti a me per sapere se la nostra ditta aveva rapporti con la __________, nel senso che mi chiedevano se le due ditte fossero un tutt’uno...".

  1. Va d’altro canto osservato che proprio perché i termini “__________” e “Lugano” sono comuni, essi non sono per principio protetti

Ne discende pertanto, per la ditta più giovane, il diritto di usare nella propria ragione sociale i termini con significato comune, sempre che detti termini siano accompagnati da uno o più elementi complementari aventi una forma distintiva sufficiente (DTF 94 II 130; Rep. 1978, pag. 143).

Si deve inoltre considerare che il crescente numero di ditte rende più difficile creare nuove denominazioni, per cui si tende a permettere sempre meno che vecchie ditte monopolizzino determinate parti costitutive della ditta stessa, come ad esempio le parole di uso comune e la natura dell'impresa. Anche in questo caso si deve però avere particolare riguardo a che la nuova ditta scelta si distingua sufficientemente da quella di imprese concorrenti (Rep. 1982, pag. 40; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 12 e 13 ad art. 951 CO), requisito che la convenuta non adempie per i motivi sopraindicati.

  1. Si rileva da ultimo che la questione sollevata dalla convenuta se non sia ravvisabile nell'atteggiamento dell'attrice un abuso di diritto, non può avere che risposta negativa. L'attrice ha infatti tollerato in passato la coesistenza di altre due società aventi le ragioni sociali __________ e __________, ma va precisato che le stesse facevano parte dello stesso gruppo dell'attrice. In ogni caso il fatto che l'attrice le abbia tollerate, nulla toglie alla sua facoltà di chiedere la modifica della ragione sociale della convenuta, se ne esistono gli estremi.

Un abuso di diritto da parte dell'attrice sarebbe ravvisabile solo nel caso in cui questa avesse tollerato per lungo tempo l'uso di una determinata ragione sociale simile alla sua da parte della convenuta, ritenuto che è però ammissibile che l’avente diritto attenda qualche tempo nell’esercizio dei propri diritti per verificare se la nuova ditta le arreca realmente un pregiudizio (DTF 117 II 575 e segg., in particolare consid. 5 bb alla pag. 582), e quando la convenuta avesse durante questo periodo conseguito risultati significativi così da fare assurgere ad una certa rinomanza la propria ragione sociale (DTF 109 II 340).

Nel caso specifico l'attrice ha però sin dall'inizio e a più riprese invitato espressamente la convenuta a modificare la propria ragione sociale (doc. C1-C5), fatto questo che esclude qualsivoglia abuso di diritto.

Se ciononostante la convenuta ha fatto grossi investimenti e ha espanso la propria attività sotto la ragione sociale __________, lo ha fatto ben sapendo a che cosa sarebbe potuta andare incontro.

Il fatto che siano esistite in passato altre società con una ragione sociale simile a quella dell'attrice e che quest'ultima le abbia tollerate, non ha pertanto alcuna rilevanza essendo stata la convenuta, per quanto la riguarda, invitata sin dall'inizio ad apportare le modifiche necessarie.

Del resto, proprio dal profilo dell’abuso di diritto appare maggiormente censurabile il comportamento della convenuta, che ha dapprima spostato la propria sede a Taverne senza però togliere la dicitura “Lugano” dalla propria ragione sociale, dicitura ormai inveritiera (cfr. art. 944 CO; art. 38 e 46 cpv. ORC; DTF 113 II 179; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 24 ad art. 944 CO), e che piuttosto di modificare detta ragione sociale come richiesto dalla competente autorità ha in breve tempo riportato a Lugano la sede sociale mantenendo però uffici propri a Taverne, così come risulta dall’indagine effettuata d’ufficio da questa Camera presso il Registro di Commercio di Lugano (art. 322 lit. a CPC).

Ne consegue la reiezione del gravame.

Tasse di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L'appello 20 ottobre 1994 di __________ è respinto.

  2. Le spese della procedura d'appello consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 1’000.-- per ripetibili d'appello.

  1. Intimazione a: __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano-sezione 2 e al Registro di Commercio di Lugano

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il Presidente Il segretario

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