Incarto n. 12.95.00078
Lugano 15 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 12/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 6 febbraio 1991 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ (già rappr. dall’avv. __________)
che il Pretore, con sentenza 20 gennaio 1995, ha accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 114'600.- oltre interessi al 5% a far tempo da varie scadenze.
Appellante la società convenuta la quale, con atto di appello 13 febbraio 1995, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione o, subordinatamente, di accoglierla limitatamente all'importo di fr. 92'400.-.
Mentre la parte attrice, con osservazioni 21 marzo 1995, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
La __________ (in seguito __________) é una ditta attiva nell'ambito della fornitura di servizi editoriali che é stata a suo tempo contattata, per il tramite di terze persone, dalla , interessata alla pubblicazione di tali servizi sul suo nuovo settimanale "".
Con lettera del 19 dicembre 1989 la __________ inviava alla __________ la trascrizione di un accordo stipulato il giorno precedente, durante un incontro con l’amministratore unico dell’anonima signor __________: la __________ si impegnava a fornire alla __________, per la pubblicazione, delle pagine di giochi, oroscopo e di varia cultura (scienza, medicina, spettacolo), a cadenza settimanale rispettivamente quindicinale per il periodo da marzo 1990 a fine 1991, per un prezzo complessivo di Fr. 117’600.- da pagarsi in 21 rate mensili di Fr. 5’600.-, la prima volta al 31 marzo 1990.
In un successivo incontro dell’ 8 gennaio 1990 veniva discussa la possibilità di ridurre i servizi della __________, in particolare riportando a scadenze mensili le pagine di varia cultura, con un adeguamento del valore complessivo delle forniture a Fr. 93’600.-, sempre da pagarsi in 21 rate mensili di Fr. 4’457.-.
Con lettera 23 marzo 1990 il signor , direttore de "", comunicava alla __________ che il materiale inviato non valeva il prezzo richiesto e non si addiceva in ogni caso al giornale e che, di conseguenza, avevano deciso, lui e l’editore di “rompere il contratto”.
Con la risposta di causa la convenuta ha postulato l'integrale reiezione della petizione eccependo, in ordine, l'incompetenza territoriale della Pretura di Lugano e osservando, nel merito, che le trattative del dicembre 1989 non potevano essere considerate quale accordo vincolante. Un eventuale contratto potrebbe semmai essere stato concluso solo successivamente, a seguito delle discussioni dell’ 8 gennaio 1990, con riduzione del prezzo delle forniture. In ogni caso avrebbe avuto il diritto di rescindere unilateralmente il contratto dal momento che ciò gli era permesso l’eventuale accordo tra le parti configurandosi giuridicamente quale appalto o mandato.
Negli ulteriori allegati di causa le parti hanno mantenuto le loro posizioni di fatto e di diritto. L'attrice, con le conclusioni di causa e dopo aver evidenziato come tutte le scadenze per la fornitura fossero ormai trascorse e come la convenuta avesse sempre rifiutato di ricevere il materiale, ha completato la propria domanda chiedendo la condanna della convenuta al versamento dell'intero credito di fr. 114'600.- oltre accessori (tenuto conto di un versamento di Fr. 3’000.-), contro la consegna del materiale su specifica richiesta della convenuta.
Dopo essersi dichiarato competente, per territorio, a giudicare della lite ha ritenuto perfetto e vincolante l'accordo intervenuto il 18 dicembre 1989 senza che il successivo incontro tra le parti dell’inizio di gennaio 1990 l’avesse, in qualche modo, modificato poiché quelle trattative non si concretizzarono. Ha qualificato giuridicamente l’accordo quale contratto di licenza con le caratteristiche del contratto di compravendita per consegne successive. Ha considerato che la rescissione anticipata del contratto da parte della convenuta sarebbe stata possibile unicamente in presenza di giusti motivi che, nel caso di specie, non ricorrevano e che, per la mora della parte convenuta, la pretesa di esecuzione del contratto era fondata.
Ritiene inoltre che, siccome la prestazione della __________ consisteva in un’opera di revisione e traduzione delle singole notizie o servizi forniti, si sia in presenza di un contratto di appalto con la conseguenza che il recesso da lei espresso era legittimo.
Qualora poi le sue argomentazioni di merito non venissero accolte chiede che il pagamento da parte della __________ alla __________ sia subordinato all’effettiva consegna del materiale editoriale ed all’idoneità alla pubblicazione dello stesso.
Con le osservazioni all’appello la parte appellata postula la reiezione del gravame nel senso della conferma del giudizio pretorile e ritiene inoltre improponibile la richiesta della controparte relativa alla consegna ed alla verifica d'idoneità alla pubblicazione del materiale editoriale, essendo stata formulata unicamente in sede di appello.
La convenuta non eccepisce più in questa sede che il contratto di fornitura di servizi editoriali non sarebbe mai stato perfezionato ma ritiene che gli accordi validi e vincolanti siano quelli del gennaio 1990 per complessivi Fr. 93’600.-.
A torto. Ai sensi dell'art. 1 CO il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà sugli elementi essenziali del contratto (art. 2 CO).
A prescindere dalla qualifica del contratto in questione è evidente che le parti abbiano raggiunto un accordo sui suoi elementi essenziali già in data 18 dicembre 1989. A questa conclusione si giunge inevitabilmente con l'analisi del documento manoscritto, datato e firmato da entrambi le parti (Doc. D). Da questo documento emergono chiaramente le prestazioni dell’attrice con precisazioni inerenti al tipo di servizi editoriali, alla durata della fornitura, al prezzo globale e dettagliato per ogni singolo servizio editoriale, al prezzo complessivo e alle modalità di pagamento parziale e totale. Le parti hanno espressamente manifestato le loro concordi volontà e il contratto deve quindi essere considerato perfezionato già a questo momento.
D'altronde diverse espressioni utilizzate della convenuta nell'ambito della corrispondenza intervenuta tra le parti suffragano quest'ultima tesi. In particolare nella lettera 22 dicembre 1989 (doc. F) la __________ sostiene che " a seguito del colloquio telefonico odierno e in considerazione che l'accordo del 18 dicembre 1989, da parte vostra, non è suscettibile di modifica alcuna vi invitiamo a voler sospendere il tutto con effetto immediato" (Doc. F).Se si parla di accordo e di sua modifica é evidente che la convenuta era consapevole di aver stipulato un contratto già in occasione di quel primo incontro.
In queste circostanze la dichiarazione del teste __________ non può essere considerata quale elemento rilevante al fine di giungere alla conclusione inversa. Infatti oltre ad essere l'unico elemento contrastante con la tesi sopracitata, la dichiarazione è anche contraddittoria. Se inizialmente il teste ha affermato che lo scritto era di carattere "indicativo e orientativo", ha poi d'altro canto sostenuto che riconosceva nel comportamento del __________, la volontà di concludere, qualora fosse riuscito a ridurre i prezzi richiesti dalla controparte, prezzi che, per lo stesso teste __________, __________ riuscì a ridurre nettamente.
Resta quindi ancora da analizzare se l'accordo del 18 dicembre 1989 sia stato successivamente modificato, con la riduzione dell'importo totale dei servizi editoriali a fr. 93'600.-, nell'ambito delle ulteriori trattative avvenute tra le parti in data 8 gennaio 1990.
Dagli atti non risulta affatto che tra le parti si sia perfezionato un accordo vertente sulle trattative avvenute in data 8 gennaio 1990; infatti l'unico elemento probatorio riguardante queste trattative è la lettera del 10 gennaio 1990 nella quale l'attrice riassume le proposte verbali e conclude che, se controfirmato, il contenuto della lettera comporterebbe l'annullamento e la sostituzione dell'accordo precedente. Dall'istruttoria non risulta però che la __________ abbia mai accettato l'offerta 10 gennaio 1990 controfirmandola e se ne deve quindi dedurre che tra le parti non si sia perfezionata una modifica dell'accordo del 18 dicembre 1990.
9.1. La concessione del diritto ad un editore di giornale, da parte dell’autore o dei suoi aventi causa (come sembra essere la __________, licenziataria di quei contributi), di pubblicare e ripubblicare articoli di giornale e contributi di poca estensione per riviste può essere qualificata quale contratto d’edizione, proprio od improprio, per la norma dell’art. 382 cpv. 2 CO (DTF 101 II 102) oppure essere considerata, dal momento che non vi é trasferimento dei diritti d’autore, quale contratto di semplice licenza di pubblicazione (Mario M. Pedrazzini, Le contrat d’édition in TDPS vol. VII, tome I,3 pag. 77; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 1971, pag. 901).
Non può modificare questa impostazione giuridica il fatto che chi si obbliga a fornire il materiale da pubblicare proceda, se del caso, anche alla sua traduzione. In primo luogo ciò vale nel caso specifico poiché non appare che tra le parti vi siano stati particolari accordi riguardanti i servizi editoriali da fornire: l’elemento essenziale era la fornitura dei contributi, evidentemente in lingua italiana, indipendentemente a sapere chi si occupasse della traduzione. Era questa una questione che non caratterizzava assolutamente il rapporto tra le parti dal momento che, come visto, era chiesta una fornitura di contributi editoriali e non la loro traduzione. Ma anche in linea generale, pur ammettendo che un bene immateriale possa essere oggetto di un contratto d’appalto, la traduzione di un testo non tende a garantire un risultato dal momento che comporta la modifica del testo originale per quanto riguarda il corso delle idee e le sfumature della lingua e quindi l’attività di un traduttore non può rientrare nella qualifica giuridica propria all’appalto (Mario M. Pedrazzini, Le contrat d’entreprise in op. cit., pag. 11).
La critica della parte appellante non può così essere condivisa e le conclusioni pretorili, con riferimento alle conseguenze del recesso unilaterale della convenuta, devono essere confermate perché corrette e perché al proposito delle stesse, in appello, non si spende una parola né in fatto né in diritto sui motivi per i quali non dovrebbero valere; su questo punto l’appello sarebbe anche da considerare inammissibile per l’assenza dei requisiti minimi posti dall’art. 309 cpv. 2 litt. f) CPC (Rep. 1989, 140 e 1985, 93; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 3).
9.2. Ma l’appellante dimentica che, fosse anche stato applicabile la normativa sul contratto d’appalto come da lei voluto, le conseguenze del suo recesso sarebbero state identiche a quelle postulate dalla controparte. Infatti l’art. 377 CO permette al committente di recedere dal contratto prima del compimento dell’opera ma tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno nel quale, nella sua accezione positiva, é compreso l’interesse all’esecuzione completa del contratto (DTF 96 II 192).
L’appellante vorrebbe far dipendere l’adempimento del dispositivo di condanna al pagamento all’effettiva consegna del materiale ed alla verifica della idoneità alla pubblicazione dello stesso. A parte il fatto che queste domande vengono formulate per la prima volta in appello e sono quindi inammissibili (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC) va rilevato che é stata la stessa convenuta ad opporsi persino al deposito del materiale che l’attrice aveva offerto dimostrando così la propria disponibilità ad adempiere. La sua attuale richiesta si rivela anche abusiva ma in ogni caso é giuridicamente infondata. La sua situazione di mora nel non versare gli importi delle rate pattuite nell’accordo permette alla __________ di rifiutare di effettuare la propria prestazione sin al momento che la __________ non ha adempiuto il suo obbligo e per il quale é in mora (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome II, 2. ed., n. 1742). La __________ non deve così essere condannata all’esecuzione della controprestazione ma vi resta tenuta non appena la __________ avrà fatto fronte agli obblighi di sentenza.
Ne consegue la reiezione del gravame e l’addebito di tasse, spese e ripetibili alla parte appellante interamente soccombente.
Per i quali motivi
richiamati, per le spese, l’ art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 13 febbraio 1995 della __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'450.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 2'500.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
La __________ rifonderà alla ____________________ fr. 3'500.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario