Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.1995 12.1995.71

Incarto n. 12.95.00071

Lugano 16 maggio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 4256 della Pretura di Locarno-Città, promossa con istanza 22 dicembre 1992 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro


con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7’400.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;

Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 11’014.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;

Il Pretore con sentenza 16 gennaio 1995 ha accolto l’istanza per fr. 6’400.--oltre interessi e ha respinto la riconvenzionale;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale;

Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo del 23 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con il quale postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso di accogliere integralmente l’istanza.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • se deve essere accolto l’appello adesivo
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. Nel luglio del 1990 __________ ha appaltato all’istante la sostituzione del cambio automatico e l’effettuazione di un servizio di manutenzione sulla vettura Saab targata __________ di proprietà di __________ e posseduta dal convenuto in forza di un contratto leasing stipulato con la proprietaria.

B. __________ ha pagato all’istante solo un acconto di fr. 3’000.--, motivo per cui essa, esercitando il proprio diritto di ritenzione, ha rifiutato la restituzione della vettura.

Non avendo il __________ ritirato la vettura, l’istante si è rivolta alla polizia, che l’ha informata che la vettura risultava denunciata come rubata al convenuto.

C. L’istante ha esercitato il diritto di ritenzione anche nei confronti del convenuto.

Questi per ottenere la restituzione della vettura ha promesso la prestazione di una garanzia e il pagamento della fattura dell’istante dopo verifica della vettura da parte di un esperto (cfr. doc. A).

Il convenuto ha prestato la richiesta garanzia (doc. C), ma rifiuta il pagamento della pretesa dell’istante, oggetto della presente causa.

D. Nella risposta del 5 febbraio 1993 il convenuto ha rilevato che l’istante non avrebbe effettuato verifica alcuna circa i rapporti di diritto sulla vettura prima di prestare la propria opera, peraltro non effettuata a regola d’arte.

Per il convenuto non vi sarebbe comunque alcun obbligo, né contrattuale, né extracontrattuale, di onorare la pretesa dell’istante.

Sarebbe invece l’istante ad essere debitrice del convenuto per avere illecitamente trattenuto la vettura per 12 mesi, periodo in cui il convenuto ha dovuto continuare a pagare il canone leasing, l’assicurazione e l’imposta di circolazione, il tutto per fr. 11’014.--, somma richiesta in via riconvenzionale.

E. L’istante si è opposta alla riconvenzionale negando qualsivoglia violazione dei propri obblighi di diligenza, come pure l’esistenza di un pregiudizio per il convenuto in conseguenza del suo comportamento.

Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

F. Il Pretore nel giudizio impugnato ha rilevato l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, ma ha ritenuto che con il suo scritto del 17 giugno 1991 il convenuto abbia inteso assumersi il debito del __________ nei confronti dell’istante, il cui importo sarebbe peraltro di fr. 6’400.-- come da fattura 18 aprile 1991, e non di fr. 7’400.-- come da fattura 17 giugno 1991.

Avendo l’istante in buona fede e lecitamente esercitato il diritto di ritenzione sulla vettura affidata dal convenuto al __________, essa non potrebbe essere ritenuta responsabile del danno derivatone al convenuto.

Da ciò l’accoglimento dell’istanza per fr. 6’400.-- oltre interessi e la reiezione della riconvenzionale.

G. Con tempestivo gravame datato 6 febbraio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale.

Il Pretore avrebbe a torto tratto la conclusione secondo cui il convenuto avrebbe assunto il debito del __________ solo in base alla lettera 17 giugno 1991 del convenuto (doc. A), omettendo invece di considerare le determinanti deposizioni dei testi __________ e __________, e il resto della documentazione.

Sarebbe inoltre erronea l’ammissione della corretta esecuzione dei lavori fatturati, non avendo in particolare l’istante assunto le necessarie informazioni sull’esistenza o meno di una garanzia di fabbrica sul cambio, e dell’importo fatturato, tempestivamente contestato.

Quo alla riconvenzionale, il Pretore avrebbe a torto ritenuto l’istante creditore o possessore in buona fede, avendo essa omesso qualsivoglia verifica sui rapporti di diritto sulla vettura in questione, nonostante che la situazione si presentasse a prima vista come anomala.

H. Delle osservazioni 23 marzo 1995 dell’istante, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Nel medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva contro la sentenza pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere integralmente l’istanza.

Il convenuto non si sarebbe assunto solo l’importo della prima fattura, ma anche quello della seconda, aumentato dei costi di parcheggio nel frattempo maturati, questione peraltro espressamente riservata nella prima fattura.

I. Con osservazioni del 9 maggio 1995 il convenuto ha chiesto che l’appello adesivo venga respinto in base ad argomentazioni delle quali, se necessario, si dirà più avanti.

Considerato

in diritto

  1. Nella sua lettera del 17 giugno 1991 all’istante (doc. A), il convenuto facendo esplicito riferimento alla fattura n. __________del 18 aprile 1991 dell’istante al convenuto medesimo (e per esso al suo rappresentante -cfr. doc. F-) ha affermato la propria intenzione di fornire una garanzia a copertura dell’importo richiesto allo scopo di poter immediatamente ritirare il veicolo.

Quo al pagamento della fattura, il convenuto, contrariamente a quanto da lui ora sostenuto, si è espresso in termini che potevano essere interpretati secondo il principio dell’affidamento (art. 1 e 18 CO) unicamente nel senso di una chiara promessa di pagamento della stessa, condizionata unicamente al controllo della vettura da parte di un esperto il che, sempre secondo il principio dell’affidamento, andava inteso nel senso di condizionare il pagamento alla corretta esecuzione dei lavori fatturati.

Non è per contro ravvisabile nello scritto in esame riserva alcuna circa l’importo fatturato, peraltro verificabile già solo in base alla fattura, visti gli espressi e ripetuti riferimenti al pagamento dell’importo “da lei richiesto”.

  1. Tale lettera va perciò intesa come l’atto con il quale il convenuto, seppure ad una ben precisa condizione, si dichiara debitore dell’istante di quanto da lui fatturato.

In altri termini, agli occhi dell’istante tale lettera costituisce un riconoscimento di debito da parte del convenuto ai sensi dell’art. 17 CO e non un’assunzione di debito ex art. 175 e segg. CO, come ritenuto dal Pretore, dato che da una parte non vi è menzione della volontà o della consapevolezza di assumersi il precedente debito di un’altra persona (cioè del __________) nei confronti dell’istante, e che d’altra parte il riconoscimento è esplicitamente riferito ad una pretesa vantata nei confronti del convenuto stesso, così come risulta dall’intestazione della fattura doc. F.

Si tratta perciò di un “kausaler Schuldbekenntnis”: “causale” perché ne viene esplicitata la causa, ma comunque valevole e, in quanto contratto unilaterale, fonte per l’istante di sufficiente motivo per procedere nei confronti del convenuto nel caso si verificasse la condizione posta (II CCA 2 maggio 1995 in re O./A.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO).

  1. Il convenuto rimprovera al Pretore di non avere considerato tutte le circostanze del caso, ma unicamente la predetta lettera, ma la censura è manifestamente priva di fondamento.

Eventuali colloqui e discussioni precedenti detto scritto del convenuto non potrebbero infatti valere che alla stregua delle trattative sfociate proprio nel suddetto impegno, mentre eventuali dichiarazioni contrarie del convenuto successive a detto impegno, che come si è detto ha natura contrattuale, non potrebbero valere ai fini di sopprimerlo unilateralmente.

Ad ogni buon conto, né “dall’insieme delle trattative intercorse”, alle quali fa genericamente riferimento il convenuto (appello, pag. 3), né dalle deposizioni __________ e __________ da lui invocate o dall’altra documentazione in atti emerge alcunché atto a far ritenere che gli accordi tra le parti fossero diversi da quanto riportato dal doc. A, o a far desumere il consenso dell’istante alla soppressione o anche solo alla modifica dell’impegno assunto nei suoi confronti dal convenuto (in senso contrario alle tesi del convenuto: deposizione __________ pag. 6; irrilevante per raffronto al testo del doc. A il contenuto delle precedenti trattative riportato dal teste __________, pag. 12).

Il convenuto stesso, del resto, non sa andare oltre lo stadio della generica critica all’apprezzamento probatorio del Pretore, e non è perciò in grado di indicare alcun elemento concreto che giustificherebbe una soluzione contraria.

  1. Ciò premesso, l’obbligo di pagamento del convenuto risultava essere condizionato solo dal buon esito della verifica tecnica sull’operato dell’istante.

A non averne dubbi, l’esito di tale verifica è stato positivo.

Infatti, non nuoce all’istante il montaggio di una batteria diversa da quella prevista per quel tipo di vettura, prestazione non inclusa nella fattura in esame, e separatamente retribuita con fr. 100.-- dal convenuto medesimo (deposizione __________ pag. 6).

Né può essere opposto all’istante il generico rimprovero concernente la mancata verifica di un’ipotetica garanzia di fabbrica sul cambio della vettura: posto che il convenuto non ha affatto dimostrato (e del resto nemmeno seriamente sostenuto) l’esistenza di siffatta garanzia, peraltro da non presumere secondo l’ordinario andamento delle cose (la vettura aveva all’epoca più di 3 anni -doc. 1-; lo stesso referto doc. D parla della garanzia in termini di eventualità), non si vede quale possa essere all’atto pratico la conseguenza della mancata verifica della sua esistenza.

In assenza di altre e più fondate censure circa l’opera fornita dall’istante, si deve ritenere verificata la condizione alla quale il convenuto ha inteso subordinare il proprio obbligo di pagamento.

  1. Il convenuto contesta anche la decisione sulla riconvenzionale.

Premesso che l’azione, data l’inesistenza di precedenti rapporti contrattuali tra le parti, si dovrebbe fondare sull’atto illecito dell’istante costituito dall’immotivata ritenzione della vettura, la decisione del Pretore merita invece conferma già solo per l’assenza di illecito.

E’ in effetti pacifico che il fatto che l’oggetto ritenuto sia proprietà di un terzo non osta per principio all’esercizio del diritto di ritenzione da parte del creditore (DTF 106 II 42), a patto che si verifichi un caso di applicazione dell’art. 895 cpv. 3 CC, ovvero che il creditore sia stato in buona fede al momento dell’esercizio del diritto di ritenzione.

Per essere in buona fede non è però necessario credere che il debitore sia proprietario dell’oggetto ritenuto, ma è invece sufficiente poter ritenere in buona fede che il debitore, ancorché non proprietario, poteva disporre dell’oggetto (II CCA 19 ottobre 1994 in re G./S. SA; Oftinger, Zürcher Kommentar, n. 131-136 ad art. 895 CC).

Considerato che il convenuto ha volontariamente affidato la propria vettura __________ nell’ambito di una trattativa volta alla ripresa da parte sua del contratto di leasing stipulato dal convenuto con __________ A, e che egli solo il 25 settembre 1990 ha promosso l’azione civile per ottenere dal __________ la restituzione della vettura e solo il 27 novembre 1990 l’ha denunciato per il titolo di appropriazione indebita (cfr. incarti richiamati), circostanze di cui l’istante ha avuto conoscenza solo entrando in contatto con il convenuto, non solo l’istante al momento dell’esercizio del diritto di ritenzione poteva ritenere in buona fede il __________ autorizzato a disporre della vettura, ma questi in quel periodo era da ritenere effettivamente autorizzato a disporne.

Tanto basta a destituire da ogni fondamento la pretesa del convenuto.

Ne consegue la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto.

  1. L’istante nel proprio gravame adesivo contesta la decisione del Pretore di non accordargli il maggior importo previsto dalla successiva fattura 17 giugno 1991.

La censura è parzialmente fondata.

E’ infatti da ammettere (cfr. considerandi 1 e 2) che il convenuto si è dichiarato debitore dell’istante di quanto previsto nella fattura doc. F. Egli era perciò cosciente (e consenziente) del fatto che la custodia della vettura avveniva contro pagamento di fr. 200.-- al mese.

Essendosi prolungata la custodia di due mesi nell’intervallo tra le due fatture, la maggiore pretesa dell’istante risulta fondata per fr. 400.--, mentre sono prive di fondamento -l’istante non le ha suffragate in alcun modo- le ulteriori pretese di fr. 350.-- per “Zins-Verlust” e di fr. 250.-- per “Spesen und Umtriebe”.

E’ per contro infondata la tesi dell’istante di un’assunzione globale da parte del convenuto della seconda fattura, assunzione non desumibile dal testo della sua successiva lettera datata 19 giugno 1991 (doc. B) e per cui l’importo della fideiussione (doc. C) costituisce unicamente un indizio, e non la prova certa.

Ne consegue la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza per fr. 6’800.-- oltre interessi, riforma che non comporta però la modifica del riparto di spese e ripetibili operato dal Pretore.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 6 febbraio 1995 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 780.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 800.--

già anticipati dal convenuto, restano a suo carico.

Il convenuto rifonderà all’istante fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.

III. L’appello adesivo 23 marzo 1995 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 16 gennaio 1995 della Pretura di Locarno-Città è riformato nel modo seguente:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza __________ r, __________ è condannato a pagare alla __________, l’importo di fr. 6’800.-- oltre interessi al 5% a partire dal 13 agosto 1991.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 330.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 350.--

già anticipati dall’istante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico del convenuto.

L’istante rifonderà al convenuto fr. 50.-- per ripetibili parziali d’appello.

V. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente il segretario

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