Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.06.1995 12.1995.54

Incarto n. 12.95.00054

Lugano 23 giugno 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire sull’azione di riconoscimento del credito e di convalida del sequestro -inc. no.16/1992 G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con petizione 13 luglio 1992 da


rappr. dall’avv. __________

contro


rappr. dall’avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 101’574.75 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e respinta dal Pretore con sentenza 27 dicembre 1994;

appellante la parte attrice con atto di appello del 20 gennaio 1995 con cui in riforma del querelato giudizio chiede nuovamente l’accoglimento della petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre la convenuta con osservazioni e con domanda di cauzione e di presentazione di garanzia del 6 marzo 1995 postula da un lato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili e dall’altro che a controparte sia fatto ordine di prestare una cauzione di fr. 10’000.- ex art. 316 CPC e una garanzia bancaria supplementare di fr. 22’000.- ex art. 273 LEF.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto

A. Dal 1989 al 1991 __________ è stato “presidente direttore generale” (__________) delle società di diritto ciadiano __________ e __________ la cui azionista maggioritaria era la __________ __________ con sede a __________ (in seguito: __________).

Precedentemente a questo impiego, il signor __________ era stato direttore commerciale della società camerunese __________, società pure facente parte del gruppo __________.

B. Nel corso del 1991 il consiglio di amministrazione della __________ decideva la vendita delle azioni delle due società ciadiane alla __________ and ____________________il che ha comportato tra l’altro il licenziamento del signor __________ dalle sue mansioni, per lasciare il posto di __________ ad un uomo di fiducia del nuovo gruppo acquirente.

Al fine di perfezionare il trapasso delle azioni dalla __________ alla __________ e nel contempo di regolare la posizione del signor __________ durante tale periodo, il 26 giugno 1991 quest’ultimo ed il signor __________ direttore della __________ (cfr. doc. O inc. 164 gr della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4), sottoscrissero un accordo (doc. A), in forza del quale il signor __________ si impegnava a versare a __________ tutta una serie di importi, a dipendenza dell’evoluzione dei loro rapporti.

C. Rilevando come parte degli importi concordati nel menzionato contratto non gli erano stati pagati e che alcuni suoi effetti personali lasciati in __________ non gli erano stati restituiti, il 6 maggio 1992 __________ di tutti i conti, conti correnti, depositi, azioni e simili, intestati alla __________ presso la __________ di __________ fino a concorrenza di fr. 101’754.75 oltre interessi (doc. E), pari all’importo asseritamente dovuto dalla controparte sulla base dell’accordo 26 giugno 1991 e a titolo di risarcimento del danno per la perdita degli effetti personali.

Al PE __________dell’UE di Lugano, intimato dal creditore, la __________ ha tempestivamente interposto opposizione (doc. F).

Di qui la presente vertenza.

D. Con petizione 13 luglio 1992 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 101’574.75 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano, ritenendo in sostanza che __________ aveva sottoscritto l’accordo di cui al doc. A a nome e per conto della convenuta, per cui quest’ultima era pacificamente tenuta a versare gli importi a tutt’oggi insoluti.

E. Nel proprio allegato responsivo la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, sollevando innanzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: a suo dire, il contratto 26 giugno 1991 era stato sottoscritto dal signor __________ a titolo personale e non in nome e per conto della convenuta, che non era quindi per nulla obbligata nei confronti dell’attore.

F. Nella replica e nella duplica, come pure in sede di conclusioni, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.

G. Con sentenza 27 dicembre 1994 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia e le spese di fr. 3’000.- e l’indennità per ripetibili di fr. 6’000.-.

Il giudice di prime cure ha in sostanza concluso che nel caso concreto dalle tavole processuali non risultava che la convenuta avesse conferito al signor __________ il mandato di assumere l’attore alle proprie dipendenze per assistere il nuovo __________ delle società __________ e __________ nelle operazioni di trapasso delle azioni dalla __________ alla __________ Ne discendeva che l’accordo di cui al doc. A, per altro sottoscritto dal signor __________ a titolo personale, non poteva in alcun modo vincolare la convenuta.

H. Con appello 20 gennaio 1995 l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.

L’appellante ritiene che il doc. A sia stato sottoscritto dal direttore della convenuta, a nome e per conto di quest’ultima: egli ricorda innanzitutto che il signor __________ era autorizzato a rappresentare la società, stante la sua incontestata qualità di direttore con firma individuale; inoltre, dato che il consiglio di amministrazione della convenuta aveva deciso di vendere le azioni delle società ciadiane, era logico, a suo dire, che la società stessa avesse incaricato il proprio direttore delle operazioni di trasferimento delle azioni e quindi anche di regolare le relazioni con l’attore; il signor __________, infine, a differenza della convenuta, non aveva motivo di impegnarsi personalmente nei confronti dell’attore.

Dovendosi, sempre a suo dire, respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, la convenuta era senz’altro tenuta a versare la somma oggetto del sequestro, relativa a salari, indennità di partenza e risarcimento danni, somma per altro non contestata nel suo ammontare dalla controparte.

I. Delle osservazioni 6 marzo 1995 della convenuta con cui da un lato si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili e dall’altro si chiede che l’appellante sia tenuto a versare una cauzione di fr. 10’000.- a garanzia delle tasse di giustizia e delle spese per la procedura di appello (art. 316 CPC), nonché una somma supplementare di fr. 22’000.- a garanzia di eventuali danni causati dal sequestro (art. 273 LEF) si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto

  1. Vanno preliminarmente esaminate le due istanze di presentazione di garanzia e di cauzione, che la parte appellata ha formulato con le osservazioni all’appello.

1.1 Con decreto 24 luglio 1992 il Segretario Assessore aveva ordinato all’attore di fornire una garanzia pari a fr. 38’000.- per gli eventuali danni provocati a controparte nel caso in cui il sequestro fosse risultato ingiustificato (art. 273 LEF). Con l’istanza in esame la parte appellata chiede che tale garanzia venga aumentata a fr. 60’000.-.

La domanda è irricevibile in questa sede poichè la competenza per fissare la cauzione (rispettivamente per la sua modifica) è sempre del giudice del sequestro anche dopo l'introduzione del processo ordinario a conferma del sequestro (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis 1946-1984, ad art. 273 LEF N. 7).

1.2 Ai sensi dell’art. 316 CPC, se sono date le condizioni previste all’art. 153 CPC, la parte appellata può esigere dall’appellante la prestazione di una cauzione che garantisca la copertura delle spese giudiziarie e delle ripetibili per la procedura di appello: in virtù di quest’ultima norma, ciò potrà essere il caso se la controparte si trova in stato di insolvenza (art. 153 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se la stessa è domiciliata all’estero e non beneficia delle disposizioni di un trattato internazionale (art. 153 cpv. 1 lett. b CPC).

In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra la Svizzera e la Francia fa stato la Convenzione relativa alla procedura civile, conclusa all’Aia il 1. marzo 1954, il cui art. 17 prevede che nessuna cauzione e nessun deposito possono essere imposti a causa della loro qualità di stranieri ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.

Atteso che l’appellante risulta pacificamente essere cittadino francese con domicilio in __________, è chiaro che in base alla norma appena citata egli non può essere astretto al pagamento di una cauzione per il solo fatto di essere straniero.

Che egli, come asserito -ma per nulla provato- dalla parte appellata, sia vicino o prossimo all’insolvenza, che non abbia beni propri e che abbia perseguito una politica defatigatoria nei confronti della controparte, è del tutto irrilevante per l’eventuale prestazione di una cauzione, non potendosi da ciò in ogni caso nemmeno ammettere l’esistenza di uno stato di insolvenza ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC.

1.3 La tassa di giustizia e le spese per le istanze di presentazione di cauzione e di garanzia supplementare seguono la soccombenza (art. 148 CPC), atteso che alla parte appellante che non ha presentato osservazioni in merito non vengono assegnate ripetibili.

  1. La legittimazione delle parti, da distinguere dalla capacità di essere parte che è presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC), attiene alla loro titolarità rispetto ai diritti e i doveri oggetto della causa.

Si tratta in altre parole di far sì che il processo si svolga tra le “parti giuste”.

Il problema deve essere esaminato d’ufficio dal giudice e risolto con un giudizio di merito (DTF 96 II 119, cons. 1 a p. 123; IICCA 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/ D.G.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e 18 con rif.; Häfliger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, Zurigo 1987, p. 5, 32 e segg.).

  1. Nella fattispecie la carenza di legittimazione passiva, eccepita dalla convenuta e accertata dal primo giudice, è nuovamente contestata in questa sede dall’appellante sulla base delle norme che regolano la rappresentanza (art. 32 e segg. CO).

Le premesse della rappresentanza diretta sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Commentario bernese, N. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, p. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, p. 348 e 349).

La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).

Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, op. cit., N. 33 ad art. 38 CO; Guhl, op. cit., p. 156 e 157; Von Thur/Peter, op. cit., p. 400).

Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.

Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.

Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 cons. 1b a p. 289; Zäch, op. cit., N. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., p. 152; Von Thur/Peter, op. cit., p. 386 e segg.).

Rimane ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; DTF 117 II 389; Rep. 1982 p. 38 e 39).

  1. Nel caso di specie si tratterà in pratica di stabilire se il doc. A, sottoscritto dal direttore della convenuta, sia o meno stato concluso a nome e per conto di quest’ultima, ovvero in ultima analisi se la stessa debba ritenersi vincolata dall’accordo medesimo.

Come correttamente deciso dal primo giudice, la risposta a tale quesito, tenuto conto sia del tenore letterale del doc. A sia delle particolari circostanze del caso, non può che essere negativa.

4.1 Innanzitutto, già dal tenore letterale della pattuizione del 26 giugno 1991 si evince chiaramente e senza alcun dubbio che __________ ha sottoscritto il doc. A a titolo personale e non in nome e per conto della società convenuta: il contratto risulta infatti inequivocabilmente essere intestato al signor __________; nell’accordo la __________ non è espressamente menzionata, né vi è alcun accenno al fatto che il signor __________ ne fosse il direttore o ancora che questi agisse in sua rappresentanza, in suo nome e per suo conto; d’altro canto, il contratto è stato firmato dal signor __________ senza che questi abbia fatto capo alla firma sociale della convenuta, che al contrario prevede l’aggiunta del timbro della società (cfr. i doc. L, M, 13, 14 e i doc. E e F inc. 164 gr. della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4).

Oltretutto, anche dal contenuto dell’accordo risulta chiaramente che lo stesso doveva obbligare il solo signor __________ e non la società __________

Nel doc. A, infatti, l’attore stesso ha operato una chiara distinzione tra quello che concerneva “votre groupe” (cfr. ad es. p. 1 riga 2 e p. 2 riga 7), formulazione dietro cui andava scorta la convenuta, e “Vous” (p. 1 riga 6, 8, 17, 34, p. 2 riga 1, 3, 7, 13, 21), termine per contro usato con riferimento al signor __________: ora, è con il termine “Vous” (p. 1 riga 8 e 9), e quindi con riferimento al signor __________, che è stata indicata la parte che ha sottoscritto l’accordo e che ne ha accettato il contenuto; nel medesimo modo è stata inoltre indicata la parte che era tenuta a versare le somme concordate (p. 1 riga 17 e 34) e la parte a cui tali importi avrebbero eventualmente dovuto essere restituiti (p. 2 riga 3 e 13).

Se, come ritenuto dall’attore appellante, l’accordo fosse stato concluso a nome e per conto della convenuta, è evidente che tale circostanza avrebbe dovuto risultare più o meno chiaramente dall’accordo stesso: ciò tuttavia non è assolutamente il caso.

Non si deve infine dimenticare il fatto che lo stesso venne redatto dall’attore: ne discende che per principio riconosciuto da dottrina e giurisprudenza l’eventuale mancanza di chiarezza del testo contrattuale deve andare a svantaggio della parte che l’ha allestito (DTF 82 II 452 e rif.; ZR 1982 N. 18; IICCA 23 marzo 1995 in re G./P.; Merz, Commentario bernese, N. 157 ad art. 2 CC), in concreto quindi a scapito dell’attore.

4.2 Altre circostanze ed indizi, oltre a quelli appena menzionati, concorrono ad escludere la legittimazione passiva della convenuta: da un lato il fatto che fino al febbraio 1992 (doc. B inc. 164 gr della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4) tutta la corrispondenza relativa all’accordo è stata indirizzata al signor __________ e non alla __________ (cfr. doc. C, 9); dall’altro il fatto che l’attore stesso nel doc. C ha pacificamente ammesso che quell’accordo era di carattere personale (“Je reçois ce jour votre lettre ... qui comporte de très nombreuses erreurs, et qui ne tient absolument pas compte des accords que nous avions signés le 26 juin 1991. Je suppose donc qu’il s’agit d’un document interne ..., sans tenir compte de nos accords personnels”) e che il signor __________ doveva onorare gli impegni assunti (cfr. doc. 9 p. 2 riga 3); infine il fatto che lo stesso signor __________ ha da parte sua confermato di aver pagato di tasca propria parte delle somme concordate e di volerne ancora pagare una parte in futuro (doc. N).

  1. Tanto basta, a giudizio di questa Camera, per ammettere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, atteso inoltre che l’attore, cui per altro incombeva l’onere della prova circa l’esistenza di un rapporto di rappresentanza (art. 8 CC; Rep. 1971 p. 301), non ha minimamente saputo provare che l’accordo di cui al doc. A fosse stato sottoscritto dal direttore __________ a nome e per conto della convenuta.

In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che parte dei versamenti relativi all’accordo siano avvenuti tramite __________ non può automaticamente significare che la stessa fosse la debitrice (tanto è vero che a p. 4 del verbale di audizione testimoniale il teste __________, sulla cui imparzialità non vi è invero motivo di dubitare, ha confermato che ciò è avvenuto solo per comodità e semplicità contabile); il fatto che la convenuta avesse un certo interesse a concludere un accordo con l’attore per poter portare a termine la vendita delle azioni, anche se quest’ultimo non risultava essere un suo dipendente -come correttamente rilevato dal primo giudice e non più contestato dall’appellante in questa sede- non è evidentemente sufficiente a creare un rapporto di rappresentanza ai sensi degli art. 32 e segg. CO, tanto più che l’eventuale interesse della società in ogni caso non sarebbe stato di molto superiore a quello dello stesso signor __________, il quale dalla buona riuscita dell’operazione di cessione delle azioni aveva pure tutto da guadagnare in quanto direttore della __________ ed azionista delle società __________ e __________ (cfr. doc. E e F inc. 164 gr della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4).

  1. L’appello, completamente infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere respinto con accollo di spese e ripetibili a carico dell’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 20 gennaio 1995 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 2’450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 2’500.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Le istanze di prestazione di cauzione e di prestazione di garanzia supplementare formulate dalla __________ sono respinte.

IV. La tassa di giustizia e le spese, relative alle istanze di prestazione di cauzione e di prestazione di garanzia supplementare, di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della parte appellata.

V. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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