Incarto n. 12.95.00308
Lugano 3 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6991 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 23 luglio 1993 da
__________rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18’237.65 oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore e onorario dell’architetto;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 24 ottobre 1995 ha accolto per fr. 15’795.65 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 14 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 21 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1987 il convenuto ha incaricato l’attore della progettazione, della direzione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della sua casa di cui al fondo n. __________di __________.
Ritenendo di avere diritto a un saldo di onorari di capomastro di fr. 11’237.65, a fr. 1’000.-- da lui anticipati ad un ingegnere e ad onorari di architetto per fr. 6’000.--, l’attore procede con la petizione in rassegna.
B. Nella risposta del 18 ottobre 1992 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione sostenendo che le parti avrebbero pattuito una mercede a corpo di fr. 77’000.--, somma già versata dal convenuto.
Ritenuto poi che i lavori sarebbero stati eseguiti male e non sarebbero stati terminati, nulla sarebbe dovuto all’attore.
C. La parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato, ha considerato che il convenuto avrebbe chiesto all’attore il completo rifacimento dei piani esistenti allorché i lavori erano già iniziati, il che giustificherebbe una retribuzione aggiuntiva di fr. 3’000.--.
Sarebbero inoltre dovuti i fr. 1’000.-- pagati dall’attore all’ing. __________, nonché, sempre per effetto delle richieste modifiche progettuali, la maggiore mercede di appaltatore di fr. 11’795.65, con il che la petizione sarebbe da accogliere per complessivi fr. 15’795.65 oltre interessi.
E. Con tempestivo gravame datato 14 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Le prestazioni di progettista fornite dall’attore si sarebbero limitate alla modifica di piani forniti dal convenuto, prestazioni che, come la direzione lavori, sarebbero state pattuite come gratuite a condizione che all’attore venisse conferito appalto per i lavori di impresario costruttore. Di conseguenza sarebbe errata la decisione di riconoscere all’attore fr. 3’000.-- a tal titolo.
Quo alla mercede per i lavori di costruzione, il Pretore avrebbe omesso di considerare che l’opera non è stata terminata, con il che la richiesta mercede non sarebbe esigibile e l’attore risulterebbe inadempiente.
In ogni caso, l’ammontare della pretesa non sarebbe stato adeguatamente dimostrato dall’attore, che vi era tenuto.
F. Nelle osservazioni del 21 dicembre 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non è contestato che i lavori di ristrutturazione non sono stati portati termine: lo stesso attore nel proprio interrogatorio formale ha pacificamente ammesso di essere stato incaricato dell’esecuzione di tutti i lavori di capomastro necessari alla ristrutturazione della casa (risposta 1), e di avere lasciato l’opera nelle condizioni risultanti alle foto in atti sub doc. 3 (risposta 12), condizioni che a prima vista non corrispondono a quelle di un’opera compiuta.
Non sono invece chiare le circostanze per le quali i lavori non sono stati completati.
La questione non è di secondaria importanza: se il mancato compimento dell’opera fosse ascrivibile al convenuto, il committente dovrebbe pagare il lavoro eseguito e tenere indenne l’appaltatore da ogni danno (art. 377 CO); se invece la responsabilità fosse dell’appaltatore, si dovrebbe ritenere che egli non ha compiuto e consegnato la propria opera e che perciò la sua mercede non è divenuta esigibile (art. 372 cpv. 1 CO; II CCA 23 agosto 1995 in re B. & Co/F., 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 789, 790).
Stante la contestazione del convenuto sul tema, l’onere di provare l’esigibilità della mercede da lui richiesta spetta all’attore (art. 8 CC; II CCA 12 gennaio 1995 citata).
L’impedimento costituito dall’ordine dell’autorità comunale è però venuto meno già dopo un paio di mesi (cfr. nell’incarto richiamato la raccomandata 12 novembre 1987 del Municipio di __________, che comunica “di sbloccare il fermo lavori per la costruzione in oggetto”).
Secondo l’ordinario andamento delle cose, ci si sarebbe dovuti attendere una pronta continuazione dei lavori, ma in realtà gli stessi non sono mai più stati ripresi.
Negli allegati introduttivi egli si è invece limitato alla laconica affermazione secondo la quale “il signor __________ praticamente si disinteressava della riattazione della sua casa” (petizione, punto 2, pag. 2; cfr. anche la replica, pag. 4, dove si parla del “sorprendente disinteresse” del convenuto).
Le eventuali implicazioni pratiche di tale asserito “disinteresse” del committente non sono state chiarite dall’attore, ragione per cui, anche volendo interpretare tale rimprovero nel senso di una possibile mora del creditore nella ricezione della prestazione dell’appaltatore, non è possibile stabilire se e in quale misura il committente avrebbe disatteso dei propri eventuali doveri di collaborare al compimento dell’opera (Gauch, opera citata, n. 896 e segg.).
Ne deve necessariamente conseguire che nessun rimprovero può essere mosso al committente per il mancato compimento dell’opera, circostanza che deve di conseguenza essere ascritta all’appaltatore, che risulta aver omesso il compimento dell’opera promessa.
Ne segue che a torto il Pretore ha attribuito all’attore il saldo della sua mercede di appaltatore di fr. 11’237.65, trattandosi di credito che -a prescindere da ogni altra riserva sull’esattezza dell’importo- non è mai divenuto esigibile in seguito della mancata completazione dell’opera.
Il convenuto, che sopporta l’onere della prova per l’esistenza dell’asserito accordo sulla gratuità delle prestazioni dell’attore (art. 8 CC), ritiene di aver fornito la prova di quanto affermato per mezzo della deposizione del teste __________ (appello, pag. 4), il quale ha effettivamente riferito che l’attore si sarebbe impegnato a modificare gratuitamente i piani già in possesso del convenuto qualora avesse potuto eseguire i lavori di capomastro (verbali, pag. 6).
Il Pretore (consid. 3), pur ritenuta la suddetta pattuizione, ha applicato la clausola rebus sic stantibus ritenendo che la prestazione eseguita dall’attore su richiesta del convenuto esulasse da quella promessa come gratuita, e ha valutato in fr. 3’000.-- il valore dell’opera del progettista.
In realtà non si pone alcun problema di clausola rebus sic stantibus -ovvero di circostanze di fatto esterne che mutano nell’ambito di un contratto che non prevede tale circostanza (cfr. II CCA 12 gennaio 1996 in re C. SA/G.)- ma piuttosto un caso in cui occorre interpretare alla luce del principio dell’affidamento le rispettive volontà contrattuali, in particolare la promessa dell’attore di effettuare prestazioni gratuite, e verificare, sempre secondo il principio della buona fede, se non vi sia stata una successiva modifica del contenuto del contratto, in particolare a seguito di eventuali richieste di prestazioni supplementari da parte del convenuto.
Considerate tutte le circostanze, ed in particolare il comportamento dell’attore dopo la stipulazione (II CCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA), questa Camera ritiene di condividere la tesi del convenuto, secondo cui le prestazioni dell’architetto non dovrebbero essere remunerate, essendogli stato conferito l’appalto delle opere da impresario costruttore.
In effetti, quale punto di partenza è del tutto ovvia la considerazione secondo cui se l’attore non avesse dovuto modificare i piani consegnatigli dal convenuto, non vi sarebbe stata necessità di pattuire la gratuità della sua prestazione. Ne consegue perciò che l’attore era di principio disponibile ad effettuare una certa quantità di prestazioni di progettista senza retribuzione.
Con questa premessa, dal solo fatto di aver richiesto drastiche modifiche dei progetti esistenti, oppure l’esecuzione di varianti, il convenuto non poteva ancora dedurre la cessazione della gratuità delle prestazioni dell’attore.
Spettava piuttosto all’attore, se si riteneva confrontato con richieste della controparte eccedenti la sua iniziale disponibilità, farsi parte diligente e chiarire i rapporti di diritto, nel senso di esplicitare al convenuto che a partire da un certo momento le sue prestazioni venivano effettuate a titolo oneroso.
Ciò non risulta però essere stato il caso, ed anzi l’attore ha atteso fino al 20 gennaio 1989 per presentare la sua nota onorari di fr. 6’000.-- (cfr. plico doc. U), dopo che il saldo delle prestazioni di capomastro era già stato più volte sollecitato (doc. M1, M2, N1, N5), ed in concomitanza con la presentazione di un’improbabile fattura di fr. 2’937.60 per il nolo del ponteggio lasciato sul cantiere (doc. O del 20 gennaio 1989), fattura di cui l’attore non ha peraltro nemmeno tentato l’incasso.
Da simili situazioni in cui l’architetto all’inizio rinuncia ai propri onorari (o ne richiede in misura ridotta), salvo poi tornare sui propri passi quando i rapporti con il committente si sono deteriorati, questa Camera ha costantemente dedotto l’abuso di diritto da parte del richiedente (II CCA 16 agosto 1993 in re S./F., 28 aprile 1993 in re P./C.) e non ne ha perciò protetto le pretese.
Ciò avviene anche in questo caso, ritenuto anche che il valore in termini assoluti della pretesa dell’attore (fr. 6’000.--) non era ancora tale da impedire al convenuto di pensare in buona fede che la relativa prestazione fosse avvenuta a titolo gratuito, stante il conferimento da parte sua di un importante appalto per opere da costruttore.
Né risulta in proposito provvista di buon diritto l’eccezione di compensazione addotta dal convenuto, che vorrebbe estinguere il suo denegato debito con il proprio credito per il risarcimento dei danni causatigli dall’attore (appello, punto 11).
Da un lato le multe inflitte al convenuto (fr. 5’200.--), a prescindere da ogni discorso sul rapporto di causalità tra la loro emanazione e il comportamento dell’attore, hanno per loro natura un carattere strettamente personale e non costituiscono pregiudizio risarcibile (DTF 115 II 72 e segg.; II CCA 1° aprile 1993 in re R./B.).
L’asserito danno per mancati canoni di locazione è per sua parte rimasto allo stadio di mero parlato, così che trattasi di pretesa che non può essere accolta nemmeno in parte.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 novembre 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 ottobre 1995 della Pretura di Locarno- Campagna è riformata nel modo seguente:
è condannato a pagare a __________ l’importo di fr. 1’000.-- oltre interessi al 5% dall’11 novembre 1992.
Per tale importo è tolta l’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/15,e per il resto sono a carico dell’attore, che gli verserà fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario