Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.01.1996 12.1995.274

Incarto n. 12.95.00274

Lugano 24 gennaio 1996/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario:

Petrini, segretario

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 14/1993 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1° febbraio 1993 da



(rappr. dall’avv. __________)

contro


(rappr. dall’avv. __________)

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di complessivi fr. 19’326.30 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 settembre 1995 ha accolto;

Appellanti i convenuti, che con atto di appello dell’11 ottobre 1995 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;

Mentre gli attori con osservazioni del 10 novembre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto: A. Il 2 giugno 1992 la Mercedes 500 SL condotta dall’attore __________, che percorreva via __________ a __________ nell’unica direzione consentita, è entrata in collisione con la Mazda 626 condotta dal convenuto __________ che stava eseguendo o aveva eseguito -la questione è controversa- la manovra di immissione su via __________ provenendo da uno dei posteggi laterali esistenti sul lato sinistro della stessa via.

B. Con petizione del 1° febbraio 1993 gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del convenuto __________, il quale avrebbe violato il diritto di precedenza del prioritario __________, che avrebbe per sua parte circolato a debita velocità e avrebbe tentato in ogni modo di evitare la collisione che però sarebbe stata inevitabile.

All’attrice __________ sarebbe derivato un danno di fr. 12’336.30, pari al costo di riparazione del veicolo del __________, da lei assunto in virtù dell’assicurazione casco totale, mentre l’attore __________ avrebbe subito un danno di fr. 6’990.--, di cui fr. 2’000.-- per franchigia contrattuale, fr. 2’720.-- per il deprezzamento della vettura, fr. 1’120.-- per il nolo di un veicolo sostitutivo e fr. 1’150.-- per il patrocinio preprocessuale.

C. Nella risposta del 22 febbraio 1993 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione ritenendo che l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dal comportamento del __________, che avrebbe circolato a velocità eccessiva, abusando cosi del proprio diritto di precedenza.

D. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che la perizia giudiziaria non sarebbe riuscita a fornire elementi oggettivi tali da permettere di stabilire con certezza la dinamica del sinistro.

Dal sopralluogo sarebbe invece risultato che la vettura dell’attore __________ avrebbe iniziato a sfregare il muro sul lato destro della strada dopo un metro o un metro e mezzo dal posteggio dal quale è uscito il convenuto __________, e che questi disponeva di una visibilità posteriore di 43 metri.

Non essendo stato provato che il __________ procedesse ad una velocità inadeguata alle circostanze, e potendosi evincere dal danno della sua vettura che la collisione ha avuto luogo allorché il __________ stava eseguendo la manovra di immissione, e non dopo che egli l’aveva eseguita, ne conseguirebbe che questi ha violato il diritto di precedenza dell’attore __________, e che egli sarebbe perciò l’unico responsabile del sinistro.

Essendo state sufficientemente provate le poste di danno, ne seguirebbe l’integrale accoglimento della petizione.

F. Con tempestivo gravame datato 11 ottobre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

Il Pretore avrebbe male valutato le risultanze istruttorie, in particolare misconoscendo le chiare risultanze peritali, giungendo perciò all’errato risultato di negare le responsabilità dell’attore __________.

Il convenuto __________ avrebbe per sua parte effettuato una corretta manovra di immissione, e sarebbe stato urtato dal __________, sopraggiunto a velocità eccessiva, allorché già si trovava su via __________.

G. Nelle osservazioni del 10 novembre 1995 gli attori hanno chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto: 1. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS un detentore risponde verso un altro dei danni materiali solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del debitore convenuto.

Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA).

  1. In questa causa risulta problematico accertare correttamente il reale svolgimento dei fatti. Le prove assunte in causa non rendono facile tale compito a causa della loro parziale contraddittorietà.

E’ innanzitutto incontestabile:

  • che il conducente __________ intendeva immettersi su via __________ provenendo da un posteggio laterale posto sulla stessa via, mentre il conducente __________ proveniva da tergo rispetto al __________, dato egli si trovava già su via __________;

  • che l’urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra della vettura condotta dal __________ e la fiancata destra di quella del __________, e che la vettura del __________ ha altresì riportato danni alla fiancata destra, avendo essa strisciato contro il muro che delimita il margine destro della carreggiata;

  • che la larghezza della carreggiata è inferiore alla somma delle larghezze dei veicoli protagonisti del sinistro.

  1. Date queste premesse, la perizia privata dell’ing. __________ (doc. N) non è di particolare aiuto nell’accertamento della dinamica dell’incidente per il fatto che essa, fondata comunque in massima parte su mere ipotesi, parte dall’errata premessa secondo cui il sinistro sarebbe un “tamponamento classico” (doc. N, pag. 1), ovvero -secondo l’ordinaria accezione del termine- quel tipo di incidente in cui la parte anteriore del veicolo proveniente da tergo collide con la parte posteriore di quello che lo precede.

Non a caso la perizia non si confronta seriamente con i danni subiti dai veicoli coinvolti.

  1. La sintetica perizia allestita per conto della __________ (doc. O) non è di maggiore utilità, dato che anch’essa è basata in buona parte su ipotesi relative alla velocità del veicolo __________, ed è tesa a dimostrare l’evitabilità del sinistro, con il che esso sarebbe dovuto alla ritardata reazione del conducente attore.

La perizia, nella sua brevità non spiega tuttavia quali sono gli elementi oggettivi posti in concreto a base delle affermazioni fatte, né come siano stati calcolati i valori indicati, così che la stessa deve in definitiva essere accettata o rifiutata in toto, non essendo nemmeno dati gli estremi per una valutazione critica delle sue risultanze.

  1. Nemmeno la perizia giudiziaria ha consentito l’accertamento di tutti gli aspetti della dinamica dell’incidente in questione.

Secondo il perito, la mancanza di tracce non ha consentito di ricostruire la manovra del veicolo condotto dall’attore __________ prima dell’urto (perizia, punto 4.4, pag. 6), del quale non è di conseguenza stato possibile accertare la velocità iniziale, tanto che il perito si è dovuto limitare alla formulazione di mere ipotesi.

Proprio dall’enorme differenza tra le velocità ipotizzate (41,5 km/h oppure 68 km/h, perizia, pag. 20), e quindi ritenute verosimili, si deduce che lo stesso perito non ha alcuna certezza circa la velocità del veicolo condotto dal __________.

Parimenti, il perito non ha potuto stabilire con certezza (“in modo inequivocabile”) la dinamica dell’urto tra i due veicoli (perizia, pag. 14), e di conseguenza nemmeno il punto in cui le vetture sono entrate in collisione (perizia, pag. 16).

  1. Oltre a non aver saputo rispondere in modo definitivo a parte dei quesiti posti -il che non è ancora motivo di critica al perito, ma può essere conseguenza della scarsità di elementi oggettivi-, si riscontra un’importante incongruenza tra gli accertamenti di fatto eseguiti dal perito giudiziario e le risultanze del sopralluogo.

L’incongruenza riguarda il punto in cui il veicolo condotto dal __________ ha iniziato a lasciare tracce sul muro posto sulla destra della carreggiata, punto che secondo il perito si situerebbe a 7 metri dal termine del posteggio occupato dal __________ (complemento di perizia, pag. 3), mentre dal verbale del sopralluogo esso risulta situarsi a solo un metro/un metro e mezzo dopo il posteggio in questione.

Il perito in nessun punto dei propri referti afferma di avere effettuato un sopralluogo e di avere preso conoscenza in prima persona delle tracce lasciate dalla Mercedes sul muro di via __________ (il che del resto è comprensibile se si pensa che la perizia è dell’aprile 1994, a quasi due anni di distanza dall’incidente), sostenendo invece di avere basato il proprio referto unicamente sugli atti messi a sua disposizione (perizia, pag. 2).

La risultanza del sopralluogo è per contro frutto dell’osser-vazione diretta effettuata dal Pretore e dai patrocinatori delle parti.

Trattandosi con ogni evidenza di una discrepanza su un elemento di fatto constatabile con una semplice misurazione, ma senza alcuna necessità di possedere le specialistiche nozioni dell’uomo dell’arte, si deve necessariamente concludere per la fedefacenza dell’accertamento diretto del primo giudice, che è perciò prevalente nei confronti di quello verosimilmente indiretto del perito.

  1. L’errore del perito sul punto in cui la Mercedes ha urtato il muro determina anche l’errore sul presumibile punto in cui le vetture sarebbero entrate in collisione, essendo il primo a mente del perito corrispondente al secondo (complemento alla perizia, pag. 4, risposta 2).

Da tali errori deriva pure la totale inutilità delle ipotesi peritali, in quanto fondate su premesse erronee.

Ne consegue che lo svolgimento del sinistro non è stato quello ipotizzato dal perito, peraltro difficilmente compatibile con l’ordinario andamento delle cose alla luce della natura della strada e dei danni riportati dai veicoli.

Nell’esame della pretesa dedotta in causa si deve perciò ammettere, così come rettamente ritenuto dal Pretore, che l’incidente è avvenuto nelle immediate vicinanze del posteggio occupato dal __________.

  1. Secondo l’art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo, o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza

Egli deve dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario, e non deve venire meno a questa accresciuta attenzione nemmeno durante l’esecuzione della manovra di immissione (DTF 85 IV 146).

Prima di iniziare la sua manovra egli deve valutare la distanza alla quale si trova il veicolo prioritario e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84 IV 111), ritenuto che egli non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un veicolo procedente a velocità manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita (Jdt. 1976, pag. 428, n. 37; 1974, pag. 427, n. 52; Rep. 1985, pag. 393; II CCA 16 luglio 1993 in re P./B. e W.).

Se dei veicoli prioritari si stanno avvicinando, il non prioritario deve attendere il loro passaggio (DTF 105 IV 341) per non costringerli all’esecuzione di pericolose manovre quali una brusca frenata o un repentino cambio di direzione (DTF 99 IV 173; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 2. edizione, n. 3.4.1 e 3.4.2 ad art. 36 LCS).

In conseguenza di dette regole, e secondo il principio della fiducia dedotto dall’art. 26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 104 IV 30 consid. 3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid. 2; Rep. 1985, pag. 27 e segg.; II CCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi, opera citata, n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281, 96 IV 132, II CCA 9 aprile 1993 in re M. e R. SA/M. e Z.).

Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancora di più la sicurezza della circolazione impongono un certo rigore nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza.

La giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non sottovalutarle (DTF 93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi, opera citata, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).

  1. Vista la dinamica dell’incidente, ricondotto ad una collisione all’uscita di un parcheggio, quale possibile colpa del conducente convenuto è ipotizzabile la violazione del diritto di precedenza del prioritario __________ ai sensi dei principi enunciati nel precedente considerando.

In una simile situazione, il giudizio sul comportamento del conducente non prioritario dipende eminentemente dalla distanza alla quale si trovava il veicolo prioritario allorché il non prioritario ha deciso di iniziare la manovra di immissione, e dalla velocità tenuta dal prioritario.

In altre parole, se il non prioritario inizia la sua manovra allorché il prioritario si trova già in prossimità del punto di immissione, egli lede manifestamente il di lui diritto di precedenza ed è colpevole per l’incidente che ne deriva.

Se invece la manovra viene iniziata ad una distanza adeguata alla situazione di un prioritario che circoli correttamente, e viene eseguita nei dovuti modi, non vi sarà per principio una violazione del diritto di precedenza, e l’eventuale incidente sarà piuttosto ascrivibile ad un’inadeguata reazione del prioritario o ad una sua velocità ampiamente eccessiva, in misura che il non prioritario non era tenuto ad aspettarsi (DTF 120 IV 282).

  1. Il convenuto ha in effetti rimproverato al conducente __________ di aver circolato a velocità superiore a quella consentita o comunque inadeguata alle circostanze.

Questi ha per sua parte dichiarato di aver circolato ad una velocità “regolare” (interrogatorio del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A), dovendosi con ciò intendere una velocità “adeguata”, o nella per lui peggiore delle ipotesi la velocità massima consentita di 50 km/h.

Nessun elemento oggettivo in atti, come ad esempio le tracce di frenata del suo veicolo (inesistenti), o l’entità dei danni ai veicoli, contraddice questa affermazione, e neppure le ipotesi del perito giudiziario la escludono, così che si deve ammettere che l’attore non circolava a velocità eccessiva o anche solo inadeguata alle circostanze.

  1. L’altra incognita di questa causa, dalla quale dipende il giudizio sul comportamento delle parti, è costituita dalla distanza alla quale si trovava il prioritario al momento in cui il non prioritario ha deciso di effettuare la manovra di immissione e dalla distanza (che non è necessariamente identica) alla quale è stato riconoscibile per il prioritario che convenuto __________ aveva iniziato la manovra di immissione.

L’attore ha affermato a caldo che “improvvisamente mi trovai la strada sbarrata dalla controparte” e che “la sua distanza da me era troppo limitata per evitare l’impatto” (interrogatorio del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A), tesi sostanzialmente ribadita nel corso della causa (cfr. risposta 1 all’interrogatorio formale).

Il convenuto ha per sua parte sostenuto che il suo tratto di visibilità (di 43 m) era libero allorché ha iniziato la manovra.

L’insanabile contraddizione tra le opposte tesi deve essere risolta a sfavore della parte gravata dall’onere della prova, ovvero della parte attrice.

In assenza di testimoni, o di altre emergenze oggettive probanti, sulla distanza del prioritario al momento dell’inizio della manovra di immissione, non può essere senz’altro condivisa la soluzione adottata dal Pretore secondo cui il prioritario sarebbe responsabile dell’incidente.

Benché vi siano indizi che lascerebbero pensare ad un’intempestiva manovra di immissione del __________, tale da ostacolare il prioritario __________ (assenza di tracce di frenata del prioritario, impossibilità assoluta di un tentativo di sorpasso da parte sua a causa della larghezza insufficiente della strada, sua manovra di sterzata contro il muro dettata dall’impulso di evitare la collisione), indizi da ammettere più che altro in base al normale andamento delle cose e all’istinto di conservazione, tali indizi non sono sufficienti a fondare il pieno convincimento del giudice.

Questo perché agli indizi favorevoli alla tesi attorea se ne contrappongono altri che danno invece credito alle tesi opposte: dalla posizione finale dei veicoli lontana dal posteggio del __________, dal fatto che la prima vettura parcheggiata dopo quella del convenuto non è stata danneggiata (come invece sarebbe di certo avvenuto se la collisione avesse avuto luogo all’inizio della manovra di immissione), dagli stessi danni sulla vettura del __________ -che iniziano nella parte posteriore della sua fiancata- si potrebbe parimenti dedurre che al momento dell’impatto la manovra del non prioritario era pressoché terminata, e che perciò l’incidente è in parte o del tutto riconducibile alla velocità eccessiva o alla tardiva reazione del prioritario, anche se l’impatto è di certo avvenuto a velocità moderata.

Se ne deve concludere che la contrapposizione degli indizi non permette il verificarsi quella situazione di completa concordanza degli elementi indiziari, tale da far ritenere provata una determinata circostanza anche in assenza della prova certa (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7).

Ne consegue che allo stesso modo in cui il non prioritario __________ nella causa da lui intentata non ha saputo dimostrare la colpa del prioritario __________ (IICCA di data odierna in re __________ /__________ e __________), nemmeno il prioritario __________ ha saputo fornire la prova certa ex art. 61 cpv. 2 LCS della colpa del non prioritario __________, con il che la petizione deve essere respinta.

L’appello è di conseguenza accolto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 11 ottobre 1995 di __________ e __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 21 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:

“1. La petizione è respinta.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1’100.-- e le spese so- no a carico degli attori in solido, i quali rifonde- ranno ai convenuti complessivi fr. 1’500.-per ri- petibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 680.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 700.--

già anticipati dagli appellanti, sono a carico degli attori in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno ai convenuti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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