Incarto n. 12.95.00243
Lugano 21 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 90/95 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 aprile 1995 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ __________
in materia di contestazione della graduatoria che il Pretore, con sentenza 29 agosto 1995, ha accolto facendo ordine all’UEF di Bellinzona quale amministratore del fallimento della __________ di modificare la collocazione in graduatoria di un credito della __________.
Ed ora sull’appello 15 settembre 1995 dell’Amministrazione del fallimento che chiede “l’annullamento” della sentenza impugnata;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che nelle motivazioni d’ordine dell’appello si afferma che lo stesso “é nei termini legali, avendo ricevuto il decreto il 31 agosto 1995 e cadendo i termini nelle ferie esecutive”;
che al contrario l’appello é tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;
che infatti le cause di contestazione della graduatoria sono condotte secondo la procedura accelerata (art. 250 cpv. 4 LEF) di cui agli art. 389 e seg. CPC le quali norme prevedono che il termine per l’appellazione é di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza il termine per proporre l’appello, dal momento che la sentenza é stata ricevuta il giorno 31 agosto 1995, scadeva l’11 settembre 1995 (giorno feriale immediatamente successivo all’ultimo giorno utile che cadeva in domenica);
che le sospensioni dei termini previste dal codice di procedura (art. 132 e 133 CPC) non si applicano in procedura accelerata (art. 398bis CPC);
che nemmeno si applicano, nella fattispecie concreta, le ferie esecutive degli art. 56 e seg. LEF poiché le stesse sono esplicitamente riferite agli atti esecutivi e una sentenza in procedura giudiziaria, seppur accelerata, così come l’atto di appello nei suoi confronti non sono atti esecutivi (DTF 81 III 133) rispettivamente le ferie esecutive non si applicano ai termini delle procedure giudiziarie regolate dal diritto cantonale (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 56 n. 3, pag. 143);
che, in ogni caso, le ferie esecutive non sono per di più applicabili nell’ambito della procedura di fallimento (DTF 96 III 47);
che ne discende l’insanabile tardività dell’appello con il carico della tassa di giustizia e delle spese alla parte appellante;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
é irricevibile, siccome tardivo.
Fr. 220.-) sono a carico della parte appellante.
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario