Incarto n. 12.95.00194
Lugano 3 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 12'018 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 30 settembre 1992 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 150’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 23 maggio 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 14 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la parte convenuta con osservazioni del 1° settembre 1995 chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore in data 7 dicembre 1988, unitamente ad altre persone, ha sottoscritto un atto pubblico con il quale ha dichiarato alla convenuta di costituirsi quale fideiussione solidale per gli impegni nei di lei confronti della __________ fino a concorrenza dell’importo di fr. 150’000.-- (doc. C).
B. In base a detta fideiussione la convenuta ha ottenuto con sentenza 22 settembre 1992 del Pretore del distretto di Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore per fr. 150’000.-- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 1992.
C. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti della convenuta.
La fideiussione sarebbe stata prestata in relazione alla concessione a __________ da parte della convenuta di un mutuo di fr. 150’000.--.
In seguito la convenuta avrebbe concesso a __________ un nuovo mutuo di fr. 800’000.--, con il quale sarebbe stato novato o estinto per pagamento il debito precedente, con la conseguenza che anche la fideiussione a suo tempo concessa sarebbe oramai inefficace.
La convenuta non avrebbe inoltre mai avvertito l’attore dei ritardi nei pagamenti da parte di __________, così che essa avrebbe perso l’azione nei confronti del fideiussore in virtù dell’art. 505 cpv. 3 CO.
Vi sarebbe infine nullità della fideiussione ex art. 494 cpv. 1 e 497 cpv. 3 CO per l’avvenuta liberazione di un altro fideiussore e per la mancanza del consenso della moglie dell’attore a detta liberazione.
D. Nella risposta del 2 marzo 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, negando l’avvenuta estinzione del debito e rilevando che l’attore si sarebbe impegnato al pagamento anche per il caso del momentaneo rimborso del mutuo.
L’attore avrebbe inoltre perfettamente conosciuto la situazione di __________, di cui era azionista, e la convenuta avrebbe per il resto osservato tutti i disposti di forma applicabili.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che con la fideiussione in esame l’attore avrebbe validamente garantito tutti i debiti in conto corrente di __________ nei confronti della convenuta fino a concorrenza di fr. 150’000.--.
L’aumento del limite di credito da fr. 150’000.-- a fr. 800’000.-- non avrebbe comportato novazione, non essendoci stata l’intenzione delle parti di estinguere il debito precedente.
L’attore, in qualità di azionista di __________, sarebbe stato informato circa la situazione economica di detta società, così che non potrebbe essere ammessa violazione dell’obbligo di informazione.
Non essendo rilevanti le obiezioni dell’attore circa la validità della liberazione di un cofideiussore ai fini dell’efficacia del suo impegno, ne dovrebbe conseguire la reiezione della petizione.
F. Con tempestivo gravame datato 14 giugno 1995 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.
La fideiussione, così come formulata, sarebbe valida solo se riferita al debito di fr. 150’000.-- di __________ di cui al cc __________, mentre sarebbe nulla ex art. 19 e 20 cpv. 2 CO e 27 CC se riferita anche al successivo debito di __________ di fr. 800’000.--.
Ciò premesso, il Pretore avrebbe male apprezzato le prove in atti, giungendo all’errata conclusione secondo cui il debito garantito non si sarebbe estinto per effetto della concessione del nuovo mutuo.
Vi sarebbe inoltre stata la lamentata violazione dell’obbligo di informazione e quella dei precetti di forma in occasione della liberazione del cofideiussore __________.
G. Delle osservazioni 1° settembre 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede che l’appello sia respinto con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La fideiussione, in conseguenza della sua natura accessoria, non può sussistere che per un obbligazione principale valida, sia essa presente che futura o condizionata (art. 492 cpv. 2 CO).
Dal principio dell’accessorietà si evince inoltre che il debito principale deve essere determinato o almeno determinabile alla conclusione del contratto: questo è il caso se il creditore può essere identificato e se la causa dell’obbligazione è conosciuta (DTF 120 II 37 e 38 e riferimenti; CEF 13 luglio 1994 in re U./B.).
Benché sollevata per la prima volta solo in questa sede, e perciò lesiva del disposto di cui all’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, l’eccezione può nondimeno essere esaminata in quanto censura di nullità, e come tale da esaminare d’ufficio in ogni stadio della causa (Rep. 1980, pag. 292).
A torto.
In primo luogo, contrariamente alla fattispecie descritta nella citata sentenza, nel caso in esame l’impegno assunto dal fideiussore è quantificabile con esattezza in fr. 150’000.-- e quindi il suo rischio, al momento della firma dell'impegno, era esattamente noto e circoscritto.
E’ vero che oltre alla causa del debito principale costituita dalle “somme che la ditta __________ (omissis) deve attualmente o potesse dovere in avvenire a detto istituto e derivanti dalle loro relazioni d’affari”, identificabile con chiarezza (e del resto esplicitamente indicata) in eventuali e future pretese della banca per mutui concessi e per spese e commissioni di mandatario, si menziona anche l’obbligo del fideiussore per non precisati impegni del debitore principale derivanti “da ogni altro motivo giuridico”.
Anche volendo ammettere l’inefficacia di tale vaga e indeterminata formulazione, si tratterebbe comunque di nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 CO, norma invocata dallo stesso appellante, la quale non inficia la validità della parte non viziata del contratto (così nel DTF citato, consid. 4b a pag. 41).
Essendo l’attore stato chiamato a rispondere per la causa del debito principale espressamente indicata nel contratto di fideiussione, e non per impegni di __________ derivati da “ogni altro motivo giuridico”, se ne deve concludere per la validità del contratto alla luce degli art. 20 CO e 27 CC, così che deve essere reietta questa prima eccezione liberatoria.
L’attore in realtà confonde l’irrilevante questione formale dell’estinzione di “una relazione bancaria”, ovvero della denominazione convenzionale con la quale le parti identificano il loro rapporto di dare e avere, con il problema sostanziale costituito dall’estinzione del debito.
4.1 E’ pacifico che la “chiusura” di un determinato conto bancario e la sua sostituzione con un nuovo conto appositamente “aperto”, sia pure presso un altro sportello della medesima banca (in concreto __________ invece di __________) non modifica di per sé la situazione debitoria o creditoria del cliente, ma solo la procedura di identificazione del rapporto in essere tra le parti.
La deposizione __________ alla quale si riferisce l’attore dimostra appunto che la pretesa “estinzione” di cui si parla concerneva il conto precedentemente utilizzato dalle parti, e non il debito di __________, che è rimasto inalterato, corrispondendo al fittizio bonifico effettuato per chiudere contabilmente in pareggio il vecchio conto un eguale addebito, pure fittizio (ovvero senza reale movimento di denaro), sul nuovo conto (doc. D), con la conseguenza di lasciare inalterato il saldo debitorio di __________.
La modifica del numero di conto di __________ non ha perciò comportato dal profilo materiale l’estinzione del suo debito con la convenuta.
4.2 Tale estinzione non ha avuto luogo nemmeno in conseguenza della concessione della linea di credito di fr. 800’000.--.
Siffatto contratto (doc. E), infatti, non ha comportato la consegna a __________ del corrispondente importo, con il quale essa ha poi saldato le precedenti pendenze con la convenuta, ma invece, in quanto “Krediteröffnungsvertrag”, ha unicamente comportato la certezza della disponibilità per la beneficiaria di uno o più crediti futuri fino a concorrenza del tetto massimo accordato (doc. M; II CCA 15 giugno 1992 in re M./__________; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, pag. 187 e 188).
5.1 Secondo l’art. 116 CO, la novazione comporta l’estinzione di un vecchio debito mediante creazione di un nuovo debito. Siffatta volontà delle parti non è presunta dalla legge (art. 116 cpv. 1 CO) e in particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria, l’erezione di un nuovo titolo di credito o di un atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito precedente, salvo patto contrario (art. 116 cpv. 2 CO).
Dalla novazione va invece distinta la semplice modifica del contenuto del credito senza mutazione della sua identità, il che è ad esempio il caso nell’eventualità dell’estensione o della riduzione della prestazione originaria, oppure nell’ipotesi della sostituzione dell’oggetto della prestazione. In questi casi, nonostante dette modifiche, continua a sussistere il credito originario, così che non si può parlare di novazione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 180; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, pag. 406).
5.2 L’applicazione di questi principi al caso di specie conduce a ritenere che si è in presenza di una semplice estensione del debito originario, che ha perciò continuato a sussistere, e questo indipendentemente dal suo trasferimento da un conto all’altro o da una filiale all’altra della banca convenuta, questioni -come si è detto (consid. 4)- puramente formali ma irrilevanti si fini del giudizio sull’esistenza dell’indispensabile e concorde “animus novandi” delle parti, del quale non vi è in concreto traccia alcuna.
Si deve perciò ammettere che la fideiussione in oggetto non si è estinta in conseguenza di novazione del debito originario, non avendo detta novazione avuto luogo.
6.1 Secondo l’art. 505 cpv. 1 CO, se il debitore principale è in ritardo di 6 mesi nel pagamento di capitale, dell’interesse per un semestre o di un ammortamento annuo, il creditore deve avvertire il fideiussore. A richiesta, egli deve inoltre in ogni tempo informare il fideiussore dello stato del debito principale.
L’art. 505 cpv. 3 CO sancisce che in caso di omissione il creditore perde le sue azioni contro il fideiussore fino a concorrenza del danno a questi derivato da detta omissione.
In sede di petizione (punto 6, pag. 7) l’attore ha invocato l’art. 505 CO unicamente per lamentare di non essere stato informato dei ritardi della debitrice principale nel pagamento dell’interesse e dell’ammortamento del capitale (cfr. anche le conclusioni, punto 6, pag. 5).
Nell’appello (pag. 6-8) egli sostiene invece che la violazione della norma risiederebbe nel mancato avviso dell’aumento a fr. 800’000.-- del limite di credito e nel mancato avviso dell’avvenuto superamento di quel limite.
L’art. 505 CO non prevede, contrariamente a quanto ritiene l’attore, l’obbligo del creditore di informare il fideiussore dell’aumento del debito principale, avendo piuttosto questi la facoltà di informarsi in proposito, in ogni tempo, presso il creditore stesso (art. 505 cpv. 1 CO, ultima frase).
L’obbligo di informazione sussiste per contro in caso di ritardo di 6 mesi nel pagamento di capitale, ammortamenti o interessi periodici. Anche se si volesse, per analogia, equiparare a queste fattispecie il superamento del limite massimo di credito concesso (Giovanoli, Berner Kommentar, n. 3 ad art. 505 CO), si dovrebbe constatare che l’attore non ha dimostrato il verificarsi di siffatta circostanza sull’arco di 6 mesi (cfr. doc. O), e comunque egli non ha dimostrato che da questa situazione gli sarebbe derivato un pregiudizio, e che lo stesso sarebbe inoltre in rapporto di causalità adeguata con la pretesa violazione dell’obbligo di informazione (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 24 e 25 ad art. 505 CO; Giovanoli, opera citata, n. 19 ad art. 505 CO), così che dalla norma di legge in questione l’attore non può derivare vantaggio alcuno.
6.2 Secondo l’art. 503 cpv. 1 CO, qualora il creditore diminuisca in pregiudizio del fideiussore diritti di pegno o altre garanzie, la responsabilità del fideiussore è ridotta in misura corrispondente, salvo che sia provato che il danno è meno elevato.
In sede di petizione l’attore non ha sostenuto alcuna violazione di questa norma e nemmeno -pur ritenuto che il diritto federale si applica d’ufficio (art. 87 CPC)- ha indicato con chiarezza i fatti che potrebbero portare alla sua applicazione, se non la liberazione del fideiussore __________ (cfr. per il resto il consid. 7), alla quale egli ha peraltro consentito (doc. N) e che perciò non entra in linea di conto.
Nell’appello (pag. 7) l’attore sostiene per la prima volta che il peggioramento della situazione del fideiussore risiederebbe nel fatto che al momento della costituzione della fideiussione il debito principale risultava coperto dalla possibilità di attingere ai crediti di __________ nei confronti dei propri debitori, mentre con l’aumento del credito a fr. 800’000.-- detti crediti di __________ sarebbero stati ceduti integralmente, così da far assurgere la fideiussione a “garanzia di primo rango”.
La tesi, per quanto comprensibile, è manifestamente infondata.
Da una parte l’attore si è impegnato indipendentemente dall’esistenza di altre garanzie (cfr. doc. C, punti 4, 5 e 6), e d’altra parte la menzionata cessione di cui all’atto di aumento del limite di credito (doc. E, pag. 2) ha di fatto rafforzato e non indebolito la posizione dei fideiussori, avendo per conseguenza l’integrale computo dei crediti di __________ in riduzione del debito nei confronti della convenuta, situazione che invece non era data prima di quel momento.
7.1 L’eccezione di vizio di forma dell’atto pubblico è infondata.
Contrariamente a quanto sostiene l’attore, l’art. 493 CO da lui invocato non trova applicazione nella specie, potendosi dedurre dall’art. 493 cpv. 5 CO la possibilità di liberare validamente un fideiussore solidale valendosi della forma scritta semplice (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 42 ad art. 493 CO; Giovanoli, opera citata, n. 44 ad art. 493 CO).
7.2 Secondo l’art. 494 cpv. 3 CO occorre il consenso del coniuge per le successive modifiche della fideiussione, se esse aumentano la somma garantita, se trasformano una fideiussione semplice in solidale, oppure se hanno l’effetto di diminuire notevolmente le garanzie.
La liberazione di un cofideiussore è di principio circostanza atta a diminuire le garanzie degli altri obbligati (DTF 106 II 164; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 11 ad art. 494 CO).
Per risolvere il quesito a sapere se sia stata ingiustificatamente omessa la richiesta del consenso della signora __________ si deve perciò esaminare se in concreto la diminuzione delle garanzie conseguente alla liberazione del fideiussore __________ sia da ritenere notevole ai sensi della predetta norma.
Si tratta di questione di apprezzamento (Honsell/Vogt/Wiegand, ibidem), che va risolta partendo dalla considerazione che il cofideiussore __________ era solo uno solo di altri quattro cofideiussori, di modo che anche dopo la sua liberazione vi erano comunque altre tre persone solidalmente obbligate come l’attore.
A fronte di un impegno complessivo di fr. 150’000.--, e ritenuta, in assenza di altre indicazioni, la possibilità dell’attore di prendere regresso nei confronti degli altri obbligati (art. 148 cpv. 1 CO), si deve ritenere che in conseguenza dell’uscita di un cofideiussore il suo impegno teorico sia aumentato da fr. 30’000.-- (fr. 150’000.-- : 5) a fr. 37’500.-- (fr. 150’000.-- : 4). Non avendo l’attore espresso dubbi sulla solvibilità degli altri fideiussori, non vi è motivo di dipartirsi da tale calcolo.
Ne consegue che questa Camera non ritiene che l’aggravio della posizione dell’attore in conseguenza della liberazione del __________ possa assimilarsi ad una notevole diminuzione delle garanzie ai sensi dell’art. 494 cpv. 3 CO.
Ne deriva che la modifica della fideiussione con cui il __________ è stato liberato dai suoi obblighi è da tenere per valida anche in assenza della firma della moglie dell’attore.
Può perciò essere lasciata aperta la questione a sapere se in caso contrario ne sarebbe derivata solo la nullità della liberazione del __________, oppure (in questo senso DTF 106 II 161) addirittura l’inefficacia dell’impegno dell’attore, con la sua conseguente totale liberazione da ogni impegno nei confronti della convenuta.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 14 giugno 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 4’000.-- per ripetibili di appello .
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario