Incarto n. 12.95.00133
Lugano 8 giugno 1995/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 39/1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 17 marzo 1994 da
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23’463.50 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 15 marzo 1995 ha respinto per carenza di legittimazione attiva;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23 marzo 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 21 aprile 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Con petizione del 17 marzo 1994 l’attrice, in quanto cessionaria delle pretese di __________, a sua volta cessionaria delle pretese di __________, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 23’463.50 oltre interessi, importo che essa dovrebbe al __________ in conseguenza della sua incapacità al lavoro nel periodo compreso tra il 23 aprile 1991 e il 28 gennaio 1992 (petizione, pag. 5).
B. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo l’incompetenza del giudice adito in quanto l’azione riguarderebbe prestazioni assicurative, materia di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ed osservando inoltre che la pretesa in questione sarebbe già stata decisa dal Tribunale federale delle assicurazioni, che l’avrebbe respinta con decisione 3 agosto 1990.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima ammesso la propria competenza materiale, osservando che la causa discenderebbe dal contratto di fusione tra le casse malati __________.
Egli ha tuttavia negato la legittimazione attiva dell’attrice, rilevando che la cessione di __________ in favore __________ (poi a sua volta cessionaria in favore dell’attrice) risale al 21 dicembre 1989, mentre il credito del __________ sarebbe sorto solo nel periodo 1991/1992, così da essere necessariamente escluso dalla predetta cessione.
D. Con tempestivo gravame datato 23 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione.
Il Pretore avrebbe a torto verificato d’ufficio la legittimazione attiva dell’attrice, atteso che la stessa convenuta non avrebbe sollevato obiezioni in tal senso.
In ogni caso la cessione di __________, pur se risalente al 1989, riguarderebbe ogni credito presente o futuro, e perciò anche quello dedotto in causa.
E. Nelle osservazioni del 21 aprile 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili in base ad argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
La procedura esclude inoltre la possibilità per l’appellante di replicare alle osservazioni all’appello (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 314, n. 1).
Ne conseguono l’estromissione dall’incarto dei documenti 1 a 4 prodotti dalla convenuta unitamente alle osservazioni all’appello, e degli scritti 13 e 28 aprile 1995 dell’attrice e di quanto ad essi allegato.
L’attrice disattende in effetti che secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione attiva della parte procedente deve essere accertata d’ufficio dal giudice siccome elemento di diritto sostanziale e requisito per la proponibilità materiale dell’azione, e quindi oggetto di esame in virtù del diritto federale (DTF 96 II 123 e segg.; II CCA 31 maggio 1995 in re W./P., 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 17 e 18).
E’ perciò a giusta ragione che il Pretore ha esaminato il tema della titolarità dell’attrice per rapporto al diritto da lei vantato in causa.
Anche questo rilievo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, dal testo della cessione doc. B non si evince affatto l’intenzione di __________ di cedere crediti futuri, ma al contrario la cessione è espressamente limitata ai crediti oggetto dell’azione di rivendicazione incoata il 20 novembre 1989 avanti alla Pretura di Lugano, con espresso riferimento della causale costituita alla “inopinata rescissione del rapporto di lavoro” e fino a concorrenza dell’importo massimo di fr. 680’000.-- oltre interessi.
Già solo in base a queste indicazioni, si può giungere all’ovvia conclusione secondo cui il credito vantato in questa causa non è compreso in quelli ceduti, senza che più occorra disquisire sulla dubbia validità dell’asserita cessione globale di ogni credito futuro (DTF 112 II 433 e segg.).
Ne discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Le persone giuridiche possono compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC) se hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 38 cpv. 1 CPC), ossia quando ne sono costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge e agli statuti (art. 54 CC).
Nel caso concreto nulla risulta dell’incarto a proposito della natura giuridica della federazione attrice, per altro non iscritta a Registro di commercio di Lugano, dove parrebbe avere la sua sede.
Qualora si trattasse di un’associazione, nulla risulta a proposito dei suoi statuti, rispettivamente della valida costituzione di organi che la possano rappresentare, in particolare del suo presidente, __________, già direttore della convenuta
A dipendenza dell’esito del presente processo la questione -che necessiterebbe di ulteriori indagini- può restare aperta.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, dovute anche alla parte non rappresentata, seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 marzo 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario