Incarto n. 10.2005.8 rinvio TF
Lugano 3 maggio 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, astenuta
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da
AT 1 rappr. da RA 2
contro
CV 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 330'000.- (pari a fr. 505'725.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________ LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;
Ed ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 31 agosto 2004 (inc. n. 10.1999.22) la scrivente Camera ha accolto la petizione per US $ 180'000.- oltre interessi, caricando le spese giudiziarie per 5/11 all’attore e per la rimanenza alla convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili;
che la Prima Corte Civile del Tribunale federale, con decisione 25 febbraio 2005 (4C.365/2004), ha riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione è stata accolta per US $ 133’200.- oltre interessi, rinviando la causa a questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;
che la determinazione delle spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti, salvo che giusti motivi -che nella fattispecie non ricorrono- impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC);
che la convenuta è risultata vittoriosa nella lite per ca. 3/5, mentre l’attore lo è stato per i rimanenti ca. 2/5, per cui è in definitiva in base a queste proporzioni che dev’essere stabilita la ripartizione delle spese e delle ripetibili della sede cantonale;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 12'000.- (tassa di giustizia di fr. 11’750.-, indennità per testimoni di fr. 80.- e spese di fr. 170.-), già anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 3/5 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, a cui l’attore rifonderà fr. 4’000.- a titolo di ripetibili parziali.
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
3.Intimazione:
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario