Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.05.2005 10.2005.10

Incarto n. 10.2005.10 rinvio TF

Lugano 3 maggio 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, astenuta

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da

AT 1 rappr. da RA 2

contro

CV 1 rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 110'000.- (pari a fr. 168'575.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________ LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;

Ed ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con sentenza 31 agosto 2004 (inc. n. 10.1999.21) la scrivente Camera ha accolto la petizione per US $ 66'666.66 oltre interessi, caricando le spese giudiziarie per 2/5 all’attore e per la rimanenza alla convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili;

che la Prima Corte Civile del Tribunale federale, con decisione 25 febbraio 2005 (4C.359/2004), ha riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione è stata accolta per US $ 48’000.- oltre interessi, rinviando la causa a questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;

che la determinazione delle spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti, salvo che giusti motivi -che nella fattispecie non ricorrono- impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC);

che la convenuta è risultata vittoriosa nella lite per ca. 4/7, mentre l’attore lo è stato per i rimanenti ca. 3/7, per cui è in definitiva in base a queste proporzioni che dev’essere stabilita la ripartizione delle spese e delle ripetibili della sede cantonale;

che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

  1. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 5'000.- (tassa di giustizia di fr. 4’800.- e spese di fr. 200.-), già anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 4/7 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, a cui l’attore rifonderà fr. 2’000.- a titolo di ripetibili parziali.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.

  3. Intimazione:

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

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