Incarto n. 10.2001.16
Lugano 6 aprile 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 10 maggio 2001, da
rappr. da
contro
rappr. da
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Lit. 327'550'000 (pari a Euro 169'165.45) oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2000 su Lit. 219'700'000 (Euro 112'465.58) e dal 9 gennaio 2001 su Lit. 107'850'000 (Euro 55'699.87);
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l'istruttoria di causa;
preso atto che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 15 gennaio 2003;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
La lite che qui ci occupa trae origine dal fatto che il cliente il 14 luglio e il 6 settembre 2000 passò alla banca due ordini di acquisto per complessivi US$ 3'000'000.- contro pagamento in Lit., il primo di US$ 2'000'000.- per il 15 dicembre 2000 al cambio di Lit. 2'051.95 per US$ (doc. _), il secondo di US$ 1'000'000.- per il 9 gennaio 2001 al cambio di Lit. 2'179.50 per US$ (doc. _), ritenuto che le due operazioni vennero in seguito chiuse, il 18 ottobre 2000, in forza di uno "stop-loss order" fissato ad un cambio di Lit. 2'300 per US$ (con chiusure effettive a Lit. 2'295.25 rispettivamente a Lit. 2'293.25, cfr. doc. _).
A suo giudizio, la convenuta, in base alle condizioni contrattuali (doc. _) -sempre che fossero valide- non era assolutamente legittimata ad inserirgli uno "stop-loss order": essa in precedenza, oltre a non avergli mai illustrato i parametri per mantenere l'operatività, non gli aveva in effetti chiesto di mettere urgentemente a disposizione ulteriori fondi, per altro neppure quantificati, tanto più che le garanzie già in possesso dell'istituto di credito a metà ottobre (valutate in Lit. 953'258'573, cfr. doc. _) erano ampiamente sufficienti e se del caso il loro valore d'anticipo avrebbe potuto essere aumentato da quest'ultimo, al beneficio di un mandato di gestione patrimoniale, mediante le necessarie smobilizzazioni oppure con la chiusura di una sola operazione. Rilevando che le operazioni in questione, se non fossero già state chiuse dalla banca (con una perdita di Lit. 600'350'000), lo sarebbero senz'altro state in data 14 dicembre 2000 (doc. _) ad un corso medio di Lit. 2'185.40 (con una perdita di soli Lit. 272'800'000), egli pretende ora il risarcimento della minor perdita che gliene sarebbe derivata.
Essa osserva innanzitutto che l'attore, perfettamente cognito in materia, aveva a suo tempo accettato di fissare uno "stop-loss order" a Lit. 2'300, sicché era assai malvenuto a contestarne ora l'esecuzione, oltretutto dopo essere rimasto silente per quasi un mese durante il quale la quotazione del dollaro era stata per lui sfavorevole; la chiusura delle operazioni sarebbe stata del resto possibile anche d'ufficio, in quanto il margine di copertura non era più sufficientemente garantito e l'attore, che non le aveva conferito alcun mandato di gestione, non aveva provveduto a metterle a disposizione ulteriori fondi nei successivi 5 giorni, nonostante fosse stato diffidato in più occasioni. Pure contestato era infine l'ammontare del danno e meglio il fatto che l'attore avrebbe effettivamente chiuso le operazioni il 14 dicembre 2000, tanto più che la banca avrebbe comunque esercitato il suo diritto di recesso allorché il dollaro, il 26 ottobre, aveva raggiunto una quotazione di Lit. 2'353, ciò che per il cliente avrebbe significato la perdita quasi totale del suo patrimonio.
Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande ed eccezioni con argomentazioni che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi.
Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, la petizione va dichiarata ammissibile.
Pacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, stante la sede della banca convenuta (cfr. art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c-d LDIP).
Per quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte della pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato, nella misura in cui l'istituto di credito svolge compiti di gestione d'affari per il cliente (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. __________).
Secondo l’art. 321e CO, al quale rinvia l’art. 398 CO, il mandatario è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al mandante. La responsabilità del mandatario è quindi subordinata a quattro condizioni e meglio: una violazione contrattuale, una colpa, un danno ed un nesso di causalità (Fellmann, op. cit., N. 332 ad art. 398 CO; II CCA 22 agosto 1996 inc. n. __________).
In tali circostanze, l'attore non può più contestare l'anticipata chiusura delle due operazioni, non avendo assolutamente preteso, ancor prima che provato, che il suo accordo allo "stop-loss" fosse eventualmente inficiato da un vizio di volontà ed in particolare da un errore essenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO (l'attore avrebbe cioè dato il suo assenso allo "stop-loss" nell'erronea convinzione che la convenuta fosse legittimata a chiudere le operazioni di sua iniziativa), tanto più che in ogni caso si sarebbe trattato di un semplice errore nei motivi, giuridicamente irrilevante (art. 24 cpv. 2 CO; II CCA 25 novembre 2003 inc. n. __________).
Ma, a prescindere da quanto precede, la convenuta sarebbe stata in ogni caso legittimata a chiudere le operazioni anche senza l'accordo dell'attore. In base all'art. 4.3 del contratto quadro per operazioni su divise over-the-counter (OTC) e opzioni call e put su divise e metalli preziosi (doc. _) -che, pur essendo stato controfirmato da un solo funzionario della convenuta pacificamente senza diritto di firma individuale, deve senz'altro essere considerato valido, anche perché, regolarmente sottoscritto dall'attore, è stato pacificamente adempiuto da entrambe le parti per diversi anni- l'inadempienza di un obbligo derivante da una transazione (con riferimento in particolare alla costituzione di garanzie o, come previsto dall'art. 7, di garanzie supplementari in caso di operazioni in corso) costituiva un motivo di recesso anticipato da singole, più o tutte le transazioni concluse in virtù del contratto quadro, sulla base di un diligente apprezzamento dei propri diritti da parte del contraente adempiente, a meno che la medesima non venisse sanata entro cinque giorni lavorativi. Ora, nel caso di specie l'istruttoria ha permesso di stabilire che nel settembre 2000 la posizione dell'attore, che a suo tempo era stato informato sulle modalità di investimento su divise e sulle garanzie necessarie (testimonianze __________ p. 6 e __________ p. 6; cfr. pure art. 12 del contratto quadro di cui al doc. _), ha cominciato a farsi precaria: il 12 settembre l'ufficio crediti ha segnalato alla succursale, e meglio ad __________ e al suo superiore __________, un sorpasso del limite (cfr. doc. _, testimonianza __________ p. 2 seg.); il 21 settembre, visto che la situazione non era migliorata (cfr. doc. _, testimonianza __________ p. 2; cfr. pure la telefonata 22 settembre, nel corso della quale al cliente è stato comunicato che con la quotazione raggiunta il giorno prima, di Lit. 2'270, il margine non era più rispettato, doc. _), __________ ha contattato l'attore chiedendogli di apportare garanzie supplementari, che sono state da lui quantificate, d'accordo con i suoi superiori (cfr. testimonianza __________ p. 4 seg. e __________ p. 2 seg.), in Lit. 250 / 255'000'000 (testimonianza __________ p. 6), ritenuto che per aumentare il valore di anticipabilità, d'accordo il cliente -il quale, per inciso, non aveva conferito alcun mandato di gestione alla banca (testimonianze __________ p. 4 e __________ p. 7)- si è nel contempo provveduto a smobilizzare alcuni investimenti azionari (testimonianza __________ p. 7; cfr. doc. _); il fatto che __________, che aveva parlato con il cliente il giorno dopo, non fosse a conoscenza del tenore della telefonata di __________ è assolutamente irrilevante, non risultando che egli avesse discusso in precedenza con il consulente; il 26 settembre, dopo che __________ nella telefonata del 22 settembre aveva avuto modo di comunicare al cliente un leggero miglioramento delle quotazioni (rimbalzate a Lit. 2'245), ciò che permetteva di riprendere un po' di fiato, pur rimanendo comunque "tirati" (cfr. doc. _), l'ufficio crediti è stato informato dei provvedimenti così adottati (doc. _); in seguito, fino a metà ottobre, la tendenza delle divise è rimasta estremamente negativa (conclusioni di parte attrice p. 6). Da quanto precede, si può senz'altro ritenere che l'attore, in data 21 settembre 2000, era stato effettivamente messo in mora circa l'insufficienza delle garanzie ed era inadempiente. Non avendo egli provveduto a sanare la sua inadempienza entro i cinque giorni lavorativi successivi, la convenuta, che in base alle disposizioni contrattuali non era tenuta ad assegnargli alcun termine per l'adempimento, era senz'altro legittimata a chiudere le operazioni -il teste __________ ha per altro escluso che la chiusura di una sola operazione potesse aumentare il margine (p. 6)- e quindi, a maggior ragione, ad adottare un provvedimento meno "invasivo" per il cliente, qual era l'inserimento di uno "stop-loss order", ciò che essa ha fatto il successivo 17 ottobre.
Ne discende la reiezione della petizione, del tutto infondata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La petizione 10 maggio 2001 di __________ è respinta.
II. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 7’800. --
b) testimoni fr. 120. --
c) spese fr. 80. --
Totale fr. 8’000. --
già anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 15’000.- per ripetibili.
III. Intimazione: - avv.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario