Incarto n. 10.1999.20
Lugano 31 agosto 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Giani (quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney Colombo, astenuta)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da
AT 1 rappr. da RA 2
contro
CV 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 110'000.- (pari a fr. 168'575.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________ LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l'istruttoria di causa;
citate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 28 gennaio 2004;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Alla fine del 1996 __________ AT 1, contattato da alcuni procacciatori d'affari che gli avevano proposto di investire in Svizzera, si recò presso la sede __________ della fiduciaria CV 1 ove, presenti tra gli altri il funzionario __________ TE 3 e __________ LI 1, gli vennero illustrati gli estremi di un investimento finanziario ad alto rendimento da effettuarsi negli Stati Uniti. Convinto dai suoi interlocutori della bontà dell'operazione, il 22 gennaio 1997, egli sottoscrisse presso quella società un contratto (doc. C) con LI 2 società panamense facente capo a __________ LI 1, liberando nel contempo una somma di US $ 100'000.-, che avrebbe dovuto creare, mensilmente, importanti guadagni. Sennonché, dopo il versamento delle prime tre rate mensili d'interessi per complessivi US $ 18'000.-, i versamenti tutt'a un tratto cessarono e il capitale investito, ivi compreso il supplemento del 10%, che in base al contratto sarebbe stato pure dovuto in caso di inadempienza, non venne più restituito all'investitore.
Con la petizione in rassegna __________ AT 1 ha convenuto in lite CV 1 nella sua veste di consulente, collettore per i capitali investiti ed organizzatrice dell'operazione, rimproverandole in particolare di non aver verificato la validità della garanzia (un atto di cessione secondario relativo a una quota di titoli del Tesoro USA), rivelatasi in seguito priva di valore, messa a suo tempo a disposizione da LI 2 nell'evenienza di una sua inadempienza. Egli ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di US $ 110'000.-, pari al 110% del capitale che avrebbe dovuto essere coperto dalla garanzia in questione.
La convenuta si è opposta alla petizione rilevando di aver in realtà svolto un ruolo del tutto marginale nell'operazione, avendo funto unicamente da collettore dei fondi dei clienti di __________ LI 1, che essa aveva poi trasferito, su incarico di questi ultimi, a LI 2, la quale, insieme al predetto __________ LI 1, era dunque l'unica responsabile della perdita subita dall'attore. In tale veste non le competeva alcun obbligo di controllo in merito alle garanzie fornite a tutela del capitale investito, tanto più che la controparte si era espressamente assunta la responsabilità dell'investimento, manifestamente di carattere speculativo, e le aveva rilasciato un'incondizionata manleva da ogni responsabilità sull'esito dell'operazione.
Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di controparte.
Prima di esaminare il merito della lite, occorre premettere due considerazioni, una di carattere eminentemente giuridico e l'altra di carattere più pratico.
Dal punto di vista giuridico, va rilevato che, per giurisprudenza invalsa, il giudice non è vincolato dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate in causa dalle parti ed è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87). Dal punto di vista pratico, occorre invece premettere, con riferimento alla presente causa, che l'attore, pur avendo richiamato le risultanze di altri incarti (inc. 10.1999.21-23), non può assolutamente prevalersi delle circostanze di fatto che sono emerse in occasione di incontri o colloqui che __________ TE 3 o chi per esso aveva avuto con altri investitori e i loro rispettivi accompagnatori: l'istruttoria ha in effetti pacificamente provato che egli non era presente agli stessi, tanto è vero che, per sua stessa ammissione, questi altri investitori sono stati da lui conosciuti per la prima volta solo nell'aprile 1998 (replica p. 9).
Come accennato, l'attore ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia messa a disposizione da LI 2 costituisca una chiara violazione contrattuale da parte della convenuta, tale da innescare la sua responsabilità. Non è così. In base al contratto di mandato, sottoscritto il 22 gennaio 1997(doc. 2), la convenuta era in effetti unicamente tenuta, per quanto qui interessa, a ricevere a suo nome la garanzia in questione (ovvero l'atto di cessione secondario), che in base al contratto d'investimento concluso il medesimo giorno sarebbe stata trasferita e consegnata all'attore (cfr. doc. C exhibit "B"), e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita.
Ancorché questa tesi giuridica non sia stata evocata dall'attore -il che, come accennato, non ne pregiudica comunque la ricevibilità (cfr. supra, consid. 5)- questa Camera ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia, assieme ad altre circostanze che verranno evidenziate qui di seguito, è in ogni caso tale da fondare una responsabilità extracontrattuale a carico della convenuta, se non già per il fatto che quest'ultima ha contribuito a creare nell'attore delle apparenze fallaci (sulla natura giuridica della responsabilità per apparenze fallaci: cfr. DTF 120 II 331 consid. 5a, 124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 5; NRCP 2003 p. 276) quanto meno nella misura in cui essa gli ha fornito informazioni o assicurazioni errate (anche qui si tratta in sostanza di un caso di applicazione della responsabilità per aspettative risvegliate rispettivamente della culpa in contrahendo: cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 4a; NRCP 2003 p. 275; II CCA 11 agosto 2003 inc. n. 12.2002.268).
7.1.1 Il solo fatto che gli incontri tra le parti avvennero presso la sede della convenuta alla presenza del suo funzionario __________ TE 3 e, almeno il primo di questi, alla presenza di __________ LI 1, rispettivamente che i vari contratti, di mandato (doc. 2) e di investimento (doc. C), vennero firmati presso la sede della convenuta (teste __________ TE 3 p. 6), non è innanzitutto sufficiente per potersi ammettere che quest'ultima avesse fatto credere all'attore, contrariamente al vero, che l'investimento in questione sarebbe in realtà avvenuto, se non proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo controllo o con il suo coinvolgimento, il che, trattandosi di un'importante fiduciaria svizzera, soggetta a seri controlli, presupponeva implicitamente la serietà e la fattibilità tecnica e operativa dell'operazione proposta, ivi comprese delle garanzie fornite; tanto più che il contratto di cui al doc. 2, sottoscritto dall'attore, indicava pur sempre che l'investimento era stato proposto da LI 2 nella persona del __________ LI 1.
7.1.2 Ad ogni buon conto l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la convenuta aveva sottaciuto all'attore o comunque non l'aveva reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti dell'operazione e sulle entità giuridiche che vi partecipavano, di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Lo stesso funzionario __________ TE 3, per atti concludenti, ha in effetti continuato a consigliare l'investimento in questione o comunque non l'ha sconsigliato -il che nelle particolari circostanze costituiva un'implicita conferma della serietà dell'operazione- ancorché non conoscesse sufficientemente i partner dell'operazione né i dettagli dell'investimento stesso: egli, in effetti, non aveva mai avuto a che fare in precedenza con __________ LI 1, che aveva superficialmente conosciuto nel 1995, ma della cui attività non aveva conoscenze particolari (teste __________ TE 3 p. 6 seg.); egli non sapeva verosimilmente nulla delle società implicate nell'operazione, la panamense LI 2 (firmataria del contratto di investimento di cui al doc. C), le americane __________ (società di revisione incaricata di ricevere i fondi investiti e di rimettere le garanzie all'attore rispettivamente alla convenuta stessa), __________ (società fiduciaria di LI 2) e __________ (società beneficiaria delle garanzie messe a disposizione); e neppure si era preoccupato di verificare (teste __________ TE 3 p. 7; cfr. risposta p. 10 e 12) -dando con ciò l'impressione che quanto veniva detto e/o documentato corrispondeva al vero- le referenze che __________ LI 1 gli aveva fornito in merito alla società __________ (doc. 3) rispettivamente le indicazioni, per altro vaghe, da questi rese avanti agli investitori in merito al tipo d'investimento (acquisizione e rivendita di titoli di stato americani), che pure in base alle previsioni avrebbe dovuto creare profitti a dir poco straordinari, dell'ordine del 10% mensile (cfr. doc. C).
7.2 Il comportamento tenuto nell'occasione dalla convenuta, tramite il suo funzionario __________ TE 3, è senz'altro costitutivo di colpa, anche nel caso in cui, come sembra, egli avesse ritenuto che l'investitore era stato in realtà indirizzato alla convenuta da collaboratori di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6). Questi, se avesse prestato la necessaria attenzione, avrebbe in effetti potuto e dovuto riconoscere che le sue dichiarazioni e i soprattutto suoi silenzi erano senz'altro tali da indurre l'attore, che fino a quel momento non aveva ancora preso una decisione definitiva in merito all'investimento (tanto è vero che la convenuta aveva garantito all'attore che fino alla firma del contratto d'investimento avrebbe tranquillamente potuto riavere la somma depositata presso di lei, cfr. teste __________ TE 3 p. 6), a ritenere serie le persone partecipanti allo stesso rispettivamente fattibile e non azzardata l'operazione proposta.
7.3 Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il danno che egli ha subito a seguito del comportamento illecito della convenuta, per definizione dato dalla differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il danno (Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; DTF 104 II 199; II CCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54), non corrisponde all'importo, pari al 110% del capitale, che la garanzia avrebbe dovuto coprire. In assenza di un formale impegno della convenuta a verificare la validità della garanzia, esso deve in effetti essere intravisto nella somma che, a seguito delle dichiarazioni e soprattutto dei silenzi della convenuta, l'attore era stato in definitiva indotto ad investire. In concreto esso deve dunque essere cifrato in US $ 100'000.-, pari al capitale andato perso.
7.4 Nel caso concreto non vi è dubbio che tra il comportamento illecito della convenuta e il danno subito dall'attore vi sia un nesso di causalità adeguata, condizione che è data qualora, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato come quello che si è realizzato, così che quest'ultimo appaia in modo generale favorito da tale fatto (DTF 123 III 110 consid. 3a, 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il fatto di indurre la controparte, sulla base di informazioni fallaci, a ritenere serie le persone partecipanti a un investimento rispettivamente fattibile e non azzardata un'operazione finanziaria, è in effetti in generale tale da causare le perdite che l'investimento in questione ha in seguito provocato.
8.1 All'attore va sicuramente rimproverata una certa colpa per aver dato seguito all'investimento in questione. Già negli anni precedenti egli aveva invero espresso il suo interesse per investimenti all'estero, ancorché vi avesse poi rinunciato in assenza di sufficienti garanzie (petizione p. 5). Confrontato ora con l'eventualità di un investimento in Svizzera tramite una fiduciaria affermata come la convenuta, egli si è subito dimostrato interessato, tant'è che si è ben presto recato a __________ per un incontro e in seguito, visto l'esito dei colloqui, ha provveduto a far affluire i capitali necessari su un conto fiduciario aperto presso la convenuta in attesa che si perfezionassero le relative pratiche. Egli avrebbe inoltre potuto intuire il rischio insito in un investimento come quello concretamente prospettato, che, nella misura in cui prevedeva profitti dell'ordine del 10% mensile rispettivamente, in caso di inadempienza dei mutuatari, un risarcimento pari al 110%, doveva senz'altro essere considerato di carattere speculativo. Oltretutto, a parte essersi informato sulla reputazione della convenuta (petizione p. 3), egli non conosceva né __________ LI 1 né le persone giuridiche che avrebbero partecipato all'operazione, né era al corrente, se non in modo vago, del genere di investimenti che sarebbero stati effettuati negli Stati Uniti. E ciononostante aveva sottoscritto un documento -della cui limitata portata si è comunque già detto- in cui si assumeva la piena responsabilità dell'investimento e aveva rilasciato all'indirizzo della convenuta un'incondizionata manleva da ogni responsabilità sull'esito dell'operazione (doc. 2).
8.2 Alla convenuta, come esposto in dettaglio nei considerandi che precedono (in particolare consid. 7.1.2), va invece rimproverato di aver sottaciuto all'attore o comunque non l'averlo reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti dell'operazione e sulle entità giuridiche che vi partecipavano, di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Nell'occasione essa ha agito con una leggerezza ed approssimazione estrema, assolutamente intollerabili per una società fiduciaria svizzera, tanto più che essa, per il suo intervento, aveva beneficiato delle commissioni per la gestione di apertura del conto fiduciario. Accettando di agire anche quale fiduciaria di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6), essa si è di fatto venuta a trovare nel mezzo di un conflitto di interessi, che ha in definitiva risolto a scapito dell'attore. Ad aggravare ulteriormente la sua posizione, va pure menzionato il fatto che il contratto d'investimento speculare da lei concluso successivamente -ma pur sempre prima che il denaro degli investitori fosse inviato negli Stati Uniti- con __________ (doc. A) prevedeva addirittura un'incredibile tasso d'interesse mensile del 40% mensile, di cui oltretutto una percentuale era a suo favore (teste __________ TE 3 p. 6 e 8; cfr. pure teste __________, inc. rich. 10.1999.22, p. 3), circostanza questa che certo avrebbe dovuto indurla a dubitare delle affermazioni fornite da __________ LI 1 rispettivamente ad effettuare ulteriori controlli o verifiche, che, se messi in atto -ciò che venne fatto, tardivamente, solo dopo la sospensione dei versamenti delle rate mensili, rivolgendosi a uno studio legale americano (cfr. doc. D)- avrebbero senz'altro permesso di smascherare l'inconsistenza, per altro facilmente riconoscibile (cfr. doc. D), del castello di carta costruito da __________ LI 1. Lo stesso __________ TE 3 ha del resto dovuto ammettere che, confrontato con un contratto che gli prospettava guadagni del 40% mensile, mai avrebbe messo a disposizione i suoi soldi (teste __________ TE 3 p. 8). E tuttavia ha fatto in modo che la convenuta lo sottoscrivesse (SIC!).
8.3 Esaminando le colpe che in concreto si contrappongono, occorre rilevare che quella della convenuta, grave, deve senz'altro essere considerata predominante, non solo perché è lei che, sfruttando la sua posizione di fiducia, ha contribuito a creare la situazione "di pericolo" per l'attore, ma anche perché con le sue dichiarazioni e con i suoi silenzi lo ha di fatto indotto a far venir meno ogni sua capacità critica. La leggerezza dimostrata nell'occasione da quest'ultimo assume però a sua volta i connotati di una colpa non indifferente, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a giudizio della scrivente Camera giustifica tutto sommato di ridurre la misura del risarcimento in ragione di 1/3.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La petizione 28 giugno 1999 è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza CV 1, __________, è condannata a pagare a __________ AT 1, __________, la somma di US $ 66'666.66 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997.
II. Le spese giudiziarie, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4'800. --
b) testimoni fr. 150.--
c) spese fr. 50.--
Totale fr. 5'000. --
già anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 2/5 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario