Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.05.2004 10.1999.13

Incarto n. 10.1999.13 (Rinvio TF)

Lugano 4 maggio 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa -già inc. n. 10.95.15 (2652)- promossa direttamente in appello con petizione 29 ottobre 1993 da

AT 1 Lugano rappr. da RA 1

contro

CV 1 CV 2 entrambi rappr. da RA 2

con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 500'000.- oltre interessi al 12% dal 1° gennaio 1992 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. 296997 e 296998 dell'UE di Lugano, domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;

completato lo scambio degli allegati preliminari;

esperita l'istruttoria di causa;

preso atto che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 25 febbraio 2003;

richiamato il decreto 6 aprile 2001 con cui l'attore è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria a far tempo dal 15 luglio 1999;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nel dicembre AT 1, cittadino svizzero allora sessantaquattrenne, entrò in contatto con la società luganese CV 1, concessionaria per la Svizzera del marchio "" e dei diritti di distribuzione relativi ai corsi di lingua "__________" (cfr. doc. A9), che in precedenza aveva fatto pubblicare su un quotidiano un'inserzione volta alla ricerca di un "partner direttore" o di un "partner finanziario" per l'apertura di 3 nuove filiali in Ticino rispettivamente per la sua sede di Lugano (doc. A1).

A seguito dei colloqui intercorsi, condotti per CV 1 dai direttori __________ CV 2 (amministratore unico) e __________, le parti decisero di iniziare un rapporto di collaborazione.

  1. Nel febbraio 1987 __________ AT 1 acquistò pertanto, ad un prezzo di fr. 200'000.-, il 33.67% del capitale azionario della società __________ (doc. B), che in forza di un contratto di franchising gestiva la scuola __________ di Lugano, e contestualmente concluse con questa società un contratto di consulenza in qualità di direttore e consigliere d'amministrazione (doc. C), che ben presto venne però sostituito da un semplice accordo di collaborazione quale venditore esterno (doc. E1, E2).

Preso atto che __________ si trovava in una situazione assai diversa da quella che gli era stata prospettata, __________ AT 1, nella primavera del 1988, chiese a CV 1 la restituzione dell'investimento da lui effettuato.

  1. Per superare la situazione di empasse venutasi a creare per il fatto che CV 1 si diceva impossibilitata a restituire in contanti le somme investite, quest'ultima, nel settembre 1988, propose ad __________ AT 1 di cederle le azioni di __________ in cambio di un contratto di franchising per l'apertura di un nuovo centro __________ a Strasburgo. Fu così che nell'autunno 1988 le parti sottoscrissero una convenzione (doc. F1), in base alla quale __________ AT 1 si impegnava tra l'altro a cedere a CV 1 le azioni in questione ad un prezzo di fr. 150'000.- in cambio della cessione da parte della concessionaria francese , senza alcun corrispettivo, dei diritti di know-how e di marchio "" per la regione di Strasburgo, contratto questo che è stato poi effettivamente formalizzato a favore della neo-costituita società __________ (doc. F2), di cui __________ AT 1 era il principale azionista.

  2. L'attività della scuola di Strasburgo, curata da __________ AT 1 e, in qualità di formale gestore, dal figliastro __________, si è ben presto rivelata problematica, ciò che ha tra l'altro obbligato __________ AT 1 ad investirvi i suoi risparmi ed ulteriori importi mutuatigli da terze persone, per evitarne il fallimento.

Viste le persistenti difficoltà, nel settembre 1992 egli è stato tuttavia costretto a cedere la maggioranza del pacchetto azionario della società a __________ (doc. P) ed ha in pratica cessato di occuparsi della scuola.

  1. Con la petizione in rassegna, fondata sugli art. 41 segg. e 97 segg. CO, __________ AT 1 ha convenuto in lite CV 1 -che nel frattempo ha mutato la sua ragione sociale in CV 1 (doc. 5), ora CV 1 - e __________ CV 2, rimproverando loro di averlo in un primo momento indotto, sulla base di informazioni menzognere circa la situazione finanziaria di __________, ad investire, ad un prezzo oltretutto esorbitante, in quella società ed a prestare la sua consulenza presso la scuola di Lugano, quando il loro scopo era in realtà solo di procacciarsi nuovi capitali; in un secondo tempo essi lo avrebbero convinto a farsi rilasciare, in cambio dell'uscita dalla scuola di Lugano, una concessione franchising per Strasburgo, anche in questo caso, sulla base di informazioni totalmente inveritiere sui centri __________ in Francia e violando in tal modo anche specifiche norme francesi regolanti il contratto di franchising in quel Paese, in particolare mediante la fornitura di un know-how assolutamente inadatto alla clientela francese. A seguito di questi fatti egli pretende di aver subito un notevole pregiudizio economico, che individua segnatamente nel cospicuo montante inizialmente investito, nei prestiti personali effettuati a favore della società __________, nella mancata retribuzione delle prestazioni professionali da lui fornite a quest'ultima e nelle perdite subite in conseguenza del parziale inadempimento dell'accordo di cui al doc. P da parte di __________, rinviando per i dettagli alla distinta da lui redatta (doc. R1), concludente per un danno di complessivi fr. 920'561.-, di cui tuttavia, vista l'oggettiva impossibilità di documentare le singole poste, solo fr. 500'000.- sono stati fatti valere giudizialmente e meglio come indicato in ingresso.

  2. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando in particolare che l'attore fosse stato da loro condizionato nelle sue decisioni rispettivamente che il know-how, fornito oltretutto sulla base di un contratto di franchising stipulato da altre entità giuridiche, fosse inadatto alla realtà francese ed evidenziando in ogni caso che con la conclusione dell'accordo di cui al doc. P l'attore non poteva più pretendere alcunché nei loro confronti e in particolare da __________ CV 2, cui per altro non poteva essere ascritta alcuna responsabilità delittuale. Contestato era pure il fatto che il pregiudizio asseritamente subito dall'attore, tutto da dimostrare, potesse essere loro imputato. Pure contestata era infine l'asserita esistenza di un rapporto di solidarietà tra i convenuti.

  3. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e contestazioni. Con l'allegato conclusivo l'attore ha tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese a fr. 488'625.-, precisando inoltre che le stesse concernevano in dettaglio i diritti di know-how e di marchio addebitatigli dalla ditta convenuta (fr. 100'000.-), gli apporti da lui immessi nella __________ (fr. 240'000.-, doc. Q2), il riconoscimento di debito a suo favore sottoscritto da quest'ultima società (fr. 135'000.-, doc. H1 lett. c), nonché il prestito effettuato dalla società __________, da lui garantito, che __________ aveva mancato di rimborsare nonostante gli accordi di cui al doc. P (fr. 60'000.-, punto B2), fermo restando che da tali somme andavano dedotti alcuni rimborsi e pagamenti ottenuti dalla convenuta rispettivamente da __________ (per complessivi fr. 46'375.-).

  4. Preliminarmente ci si potrebbe chiedere se l'attore, omettendo negli allegati preliminari di indicare puntualmente quali fossero le singole posizioni di danno su cui fondava il suo diritto, limitandosi più che altro a una loro generica descrizione salvo poi far riferimento a quanto specificato nel doc. R1, abbia validamente adempiuto al suo obbligo di allegazione o non abbia piuttosto violato il disposto di cui all'art. 165 lett. d CPC (II CCA 30 novembre 1999 inc. n. 12.1999.117), ciò che imporrebbe di respingere la petizione (cfr. II CCA 14 gennaio 1998 inc. n. 10.95.64). Il quesito può tuttavia rimanere irrisolto, visto e considerato che la stessa -come vedremo- deve comunque essere respinta già per altri motivi.

  5. Le posizioni di danno di cui l'attore ha postulato il risarcimento in sede conclusionale (i diritti di know-how e di marchio a lui trattenuti per la scuola di Strasburgo [cfr. petizione p. 7 e 10, replica p. 10, conclusioni p. 7 e 8], i prestiti personali concessi ad __________, le prestazioni professionali effettuate a favore di questa società e il rimborso del prestito effettuato dalla società __________ sempre a favore di quest'ultima) si riferiscono pacificamente al rapporto contrattuale relativo all'apertura ed alla gestione della scuola di Strasburgo.

Questo dato di fatto consente di trarre le seguenti conclusioni. Innanzitutto sta a significare che le violazioni contrattuali o gli atti illeciti eventualmente commessi dai convenuti in relazione all'investimento da parte dell'attore nella società __________ e all'attività di consulenza da lui prestata presso la scuola di Lugano sono in realtà irrilevanti per l'esito della causa, non avendo causato alcun danno oggetto di risarcimento, per cui non necessitano di essere esaminati. D'altro canto impone di respingere la petizione in quanto rivolta nei confronti di __________ CV 2: contrariamente a quanto addotto dall'attore, nessuna prova agli atti permette in effetti di ritenere che quest'ultimo -nonostante quanto affermato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, ad 10 (in merito alla limitata valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, specie se le stesse, come in concreto, non sono suffragate da altre prove, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 271 e n. 764 ad art. 276)- abbia partecipato alle trattative per la conclusione della convenzione di cui al doc. F1 (in tal senso pure la testimonianza di __________, rogatoria 20 novembre 2001, ad 8, e l'interrogatorio formale di __________ CV 2, ad 9 e 10) e, soprattutto, che a quel momento questi abbia assicurato l'ottimo andamento degli affari dei centri __________ in Francia, tanto più che lo stesso attore aveva a suo tempo dichiarato che tali assicurazioni gli sarebbero state fornite da __________ e/o __________, gerente di __________ (cfr. doc. G1, H9, H11, H16, H18, N1, N2).

  1. Ma la petizione risulta in ogni caso infondata anche nella misura in cui è rivolta nei confronti di CV 1.

Oltre all'attore (cfr. doc. H9, H11, H16, H18, N1, N2), le cui dichiarazioni costituiscono una semplice allegazione di parte priva di qualsiasi valenza probatoria (II CCA 26 settembre 1994 inc. n. 94/94), nessun altro testimone o documento agli atti ha in effetti confermato che __________, organo della convenuta, gli avesse effettivamente fornito quelle garanzie (in sede di interrogatorio formale, ad 10, l'attore, confermando quanto riferito dalla teste __________, rogatoria 20 novembre 2001, ad 9, ha anzi negato di aver trattato con costui), mentre __________, neppure sentito in sede testimoniale e inoltre non del tutto disinteressato all'esito della lite per il suo rapporto di parentela con l'attore e per la sua partecipazione nella società __________, si è a sua volta limitato a dichiarare che tali garanzie gli sarebbero state fornite da __________ (cfr. doc. G6, H15, Q3 p. 3, Q3 p. 4), di cui non è stata per altro pretesa né tanto meno provata la qualità di ausiliario della convenuta. La circostanza che all'attore sia stata dissimulata la reale situazione di fatto è invece stata addotta da quest'ultimo per la prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC; cfr. sentenza inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 16 febbraio 2004, 4P.134/2003).

Il rimprovero di aver fornito un know-how assolutamente inadatto alla clientela francese non migliora la posizione processuale dell'attore, ma semmai la peggiora: intanto la fornitura non è avvenuta ad opera della convenuta, il cui campo d'azione era limitato al territorio elvetico, bensì della concessionaria per la Francia __________, per cui la violazione contrattuale in parola andava semmai rimproverata a quest'ultima, ritenuto oltretutto -e ciò è l'aspetto più grave- che la questione, vertendo sull'applicazione di un contratto di franchising concluso in Francia tra ditte francesi (cfr. pure l'ammissione dell'attore nel doc. G5), non può essere oggetto di un giudizio da parte di questa Camera, siccome in tal caso non è dato il requisito dell'appellabilità al Tribunale federale previsto dall'art. 302 cpv. 1 CPC, ciò che impone di respingere in ordine l'intera petizione. In ogni caso l'inidoneità del know-how fornito, oltretutto implicitamente smentita dal teste __________, il quale sulla base dello stesso è stato in grado di risollevare le sorti della scuola di Strasburgo (verbale 7 maggio 1996 p. 4), è stata pretesa dall'attore sulla base di una semplice opinione di __________ (doc. L2): sennonché neanche quest'ultimo aveva preteso l'assoluta inidoneità del know-how, ma solo che lo stesso era "quasi" totalmente inapplicabile in Francia, il che, in assenza di una prova peritale, non permette (ancora) di stabilire se ed eventualmente in quale misura l'importo trattenuto dalla convenuta fosse eccessivo.

  1. Tanto basta per respingere la petizione, in quanto ricevibile.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

I. La petizione 29 ottobre 1993 di __________ AT 1 è respinta in quanto ricevibile.

II. Gli oneri processuali consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 7’000. --

b) testimoni fr. 170. --

c) spese fr. 130. --

Totale fr. 7’300. --

sono a carico dell'attore per fr. 3'000 (anticipo già versato) e per la rimanenza, in quanto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.

L'attore rifonderà ai convenuti la somma di fr. 25’000.- per ripetibili.

III. Intimazione: -

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

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