Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.01.2002 10.1998.24

Incarto n. 10.1998.00024

Lugano 22 gennaio 2002/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 24 luglio 1998 da


rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 207'253.15 oltre interessi all'8% dal 1° dicembre 1995 su fr. 162'575.60 e dal 1° dicembre 1996 su fr. 44'677.55, oltre a fr. 300.-- di spese esecutive e fr. 723.35 di tasse d'incasso, come pure il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Lugano;

domande avversate dal convenuto che si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'149.45 oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 1997;

esperita l'istruttoria di causa, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento finale già indetto per il 5 febbraio 2001;

letti gli allegati conclusionali presentati il 19 gennaio rispettivamente il 2 febbraio 2001;

esaminati gli atti dell'incarto.

ritenuto

in fatto:

A. Tra il 1992 ed il 1993 __________ SA ha acquistato dall'importatore in Svizzera __________ 42 apparecchi americani di elettrochirurgia Ellman-Surgitron con i relativi accessori per un prezzo complessivo di fr. 154'072.25 (doc. C), rivendendoli in seguito a vari medici e ospedali in Romandia. A quel momento l'importatore aveva assicurato che l'omologazione in Svizzera delle apparecchiature da parte dell'Associazione Svizzera degli elettricisti (ASE), indispensabile in base alla legislazione di allora, non avrebbe tardato ad essere concessa (duplica p. 4 e conclusioni del convenuto p. 2; rogatoria __________ ad 4 e 8).

B. Nei mesi successivi, preso atto dei reclami di alcuni clienti, che dapprima si lamentavano unicamente per il ritardo nell'omologazione e in seguito erano giunti a sostenere, sulla base di un rapporto dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (doc. O), che gli apparecchi in questione non ossequiavano le condizioni di sicurezza internazionali/EC 601-1 (cfr. plico doc. H), ___________ SA ha sollecitato a più riprese l'importatore a chiarire la questione e in particolare a metterle a disposizione una copia della domanda d'omologazione (doc. E, L e M), senza tuttavia ottenere riscontri concreti.

Nella primavera del 1994 essa ha pertanto deciso unilateralmente di ritirare tutte le apparecchiature vendute ai clienti e di rimborsare loro quanto da essi versato; nel frattempo, il 27 aprile 1994, ha provveduto a rescindere i contratti di compravendita con l'importatore (doc. 18).

C. Con la petizione in rassegna ___________GmbH (recte: ___________ AG) - successore in diritto di ___________ SA (cfr. doc. A) - ha chiesto la condanna di ___________ al pagamento di fr. 207'253.15 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e 590581 dell'UEF di Lugano.

Essa evidenzia innanzitutto come alla fine del 1995 tra le parti sarebbe venuto in essere un accordo transattivo in base al quale il convenuto si era impegnato a rifonderle il danno di fr. 200'087.60 da lei subito a seguito della risoluzione dei contratti (fr. 174'647.60 rimborsati ai clienti, fr. 17'000.-- di spese legali e fr. 8'440.-- di interessi, cfr. doc. T), accordo che egli aveva tuttavia ossequiato solo in minima parte, versandole unicamente fr. 37'512.-- in 9 rate (doc. AA). Al saldo a suo favore, così risultante, di fr. 162'575.60 andavano aggiunti altri fr. 44'677.55 pari al prezzo di alcune forniture (doc. OO) che il convenuto non aveva provveduto a pagare.

D. Il convenuto si è opposto alla petizione. A suo giudizio, la rescissione dei contratti non era giustificata, l'attrice essendo ampiamente informata in merito al problema dell'omologazione e comunque non avendogli tempestivamente notificato la difettosità della merce, tanto più che ogni sua eventuale pretesa, già estinta per il fatto che il termine di prescrizione annuale non era stato nuovamente interrotto dopo l'inoltro di un PE nel 1994, in ogni caso già lo era almeno nella misura in cui si riferiva ai contratti conclusi prima del 27 aprile 1993. Quanto all'accordo transattivo, lo stesso non si era in realtà mai perfezionato, in quanto le parti non avevano raggiunto un'intesa sul pagamento rateale, sulla riconsegna immediata degli apparecchi e sulla ripresa dei rapporti commerciali segnatamente con riferimento alle placchette Ektachem: ne discendeva che le rate di complessivi fr. 37'512.--, da lui versate senza un valido titolo, dovevano essergli restituite. Ciò posto, atteso che l'attrice era sua creditrice per fr. 44'677.55 e che egli per i suoi sforzi pubblicitari aveva diritto al ristorno dell'1% della cifra d'affari netta, ovvero di altri fr. 17'315.--, ne risultava un credito complessivo a suo favore di fr. 10'149.45, che egli ha preteso in via riconvenzionale.

E. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di controparte.

Considerando

in diritto:

  1. A questo stadio della lite è del tutto pacifico che l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto di fr. 44'677.55 oltre agli interessi moratori dal 26 novembre 1996 (doc. OO), somma relativa alle forniture di merce da lei effettuate tra il settembre e l'ottobre 1996, rimaste impagate.

  2. Ben più complessa è la questione a sapere se tra le parti alla fine del 1995 sia venuto in essere un accordo transattivo in base al quale il convenuto si impegnava a rifondere alla controparte il danno da lei subito a seguito della rescissione dei contratti di compravendita (fr. 200'087.60): il convenuto lo contesta, rilevando come su alcuni punti essenziali (pagamento rateale, riconsegna immediata degli apparecchi, ripresa della fornitura delle placchette Ektachem) non era stato raggiunto un accordo, mentre l'attrice, reputando del tutto secondarie tali questioni, è di parere opposto.

2.1 Giusta gli art. 1 e 2 cpv. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali, ritenuto che secondo la dottrina maggioritaria ciò è il caso se essi si sono accordati sia sui punti oggettivamente essenziali, ovvero quelli che costituiscono il contenuto minimo ma indispensabile ("Geschäftskern") del contratto, sia sugli eventuali punti soggettivamente essenziali, ovvero su questioni secondarie da un punto di vista oggettivo ma che per una o entrambe le parti costituiscono nondimeno un aspetto determinante, la "condicio sine qua non", per la conclusione del contratto (Kramer, Berner Kommentar, N. 7 e segg. ad art. 2 CO; Bucher, Basler Kommentar, N. 3 ad art. 2 CO). Sempre giusta l'art. 2 cpv. 1 CO il mancato accordo sugli altri punti secondari riservati, come pure su quelli non riservati (Kramer, op. cit., N. 17 ad art. 2 CO con riferimento a DTF 103 II 190), non compromette per contro il perfezionamento del contratto, ritenuto che in tal caso, ai sensi del cpv. 2 della stessa norma, il giudice deciderà sui medesimi secondo la natura del negozio.

2.2 Nel caso di specie, le manifestazioni di volontà più importanti scambiate delle parti in merito al noto accordo transattivo risalgono ai mesi di novembre - dicembre 1995.

Con lettera 27 novembre 1995 (doc. V) il convenuto, per liquidare la vertenza attinente alle apparecchiature Surgitron, comunicava all'attrice tra l'altro quanto segue: "… allo scopo di raggiungere un accordo e solo a seguito della vostra azione di ritorsione, vi proponiamo il pagamento della somma di fr. 200'087.60 da voi richiesta in 48 rate mensili di fr. 4'168.--. Attendiamo pure la consegna dei 42 apparecchi da voi ritirati", concludendo il suo esposto con la frase "Vi chiediamo di considerare questa offerta come la più ragionevole possibile e vi invitiamo a non voler intralciare la nostra prossima ordinazione del materiale Ektachem".

Il 18 dicembre 1995 (doc. Z) l'attrice, per quanto qui interessa, rispondeva nei seguenti termini, accettando almeno parzialmente la proposta: "Ihren Vorschlag auf Abzahlung der Summe von fr. 200'087.60 innerhalb von 4 Jahren nehmen wir zur Kenntnis. Unser Vorschlag für die Rückerstattung lautet wie folgt: die Firma ___________ regelt die Rückerstattung des oben erwähnten Betrages, respektive dessen Abzahlung direkt über eine Schweizerbank. Als Gegenleistung und im Sinne der Verbesserung unserer Geschäftsbeziehungen wird ___________die Zinsen während der Abzahlungsphase (48 Monate) übernehmen", concludendo "dass wir gerne bereit sind, das weitere Vorgehen zu besprechen".

Nonostante un nutrito scambio di corrispondenza, le parti non sono riuscite ad evadere positivamente le divergenze, cosicché il convenuto il 17 dicembre 1996 ha dichiarato decaduto l'accordo transattivo (doc. MM).

2.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, è in definitiva solo sulle modalità di pagamento della somma di fr. 200'087.60 e non anche su altre questioni che a quel momento vi era ancora una divergenza d'opinione tra le parti (cfr. pure doc. MM): mentre la questione della riconsegna delle apparecchiature non era assolutamente litigiosa - dal doc. V non risultava per altro che la stessa dovesse avvenire immediatamente - tanto è vero che l'attrice nel doc. Z non aveva contestato su questo punto la proposta del convenuto, nemmeno risulta che la continuazione della fornitura delle placchette Ektachem o meglio la richiesta di non ostacolare la "prossima" fornitura rientrasse, stante la particolare formulazione del doc. V, tra le condizioni per il perfezionamento dell'accordo transattivo, fermo restando che tale richiesta è stata in ogni caso adempiuta dall'attrice, la quale ha in effetti continuato a rifornire la controparte fino al 25 settembre 1996.

Ciò premesso, si tratta ora di stabilire se nelle particolari circostanze il disaccordo tra le parti in merito alle modalità di pagamento della somma era tale da comportare il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo, in altre parole se la questione costituiva un punto essenziale del contratto. A giudizio della scrivente Camera, il quesito deve essere risolto per la negativa.

Innanzitutto si osserva che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che le condizioni di pagamento non rappresentano in linea di principio un elemento oggettivamente essenziale del contratto, bensì un punto secondario (Gauch/Aepli/Casanova, OR Allgemeiner Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 3. ed., Zurigo 1992 p. 14; cfr. pure Bucher, op. cit., N. 7 ad art. 2 CO). Con ciò il problema di fondo non è tuttavia risolto, essendo in effetti possibile che l'accordo sulla particolare questione fosse soggettivamente essenziale per una o entrambe le parti. Sennonché, nel caso di specie nulla, nemmeno il tenore del doc. V, permette di ritenere che il 27 novembre 1995, al momento della formulazione della proposta, il convenuto abbia lasciato intendere in modo riconoscibile per la controparte che l'accettazione delle modalità di pagamento da lui indicate costituisse una condizione per il perfezionamento dell'accordo transattivo (Kramer, op. cit., N. 11 ad art. 2 CO): il convenuto, iniziando a versare le rate previste dall'accordo transattivo e soprattutto continuando a corrisponderle anche dopo la ricezione del doc. DD, con cui la controparte gli aveva ribadito

  • ciò che egli, dopo aver frainteso il doc. Z, aveva ora finalmente capito - di non condividere le modalità di pagamento, ha anzi chiaramente fatto intendere che la particolare questione non era in ogni caso tale da compromettere la validità dell'accordo transattivo stesso (cfr. Kramer, op. cit., N. 12 ad art. 2 CO); oltretutto, accettando in epoca successiva di partecipare a un incontro finalizzato alla modifica delle condizioni di pagamento, modifica che inizialmente sembrava per altro soddisfarlo (cfr. doc. GG), e formulando a sua volta una nuova e diversa proposta di saldare l'intero debito, previa consegna degli apparecchi, entro il 31 gennaio 1997 (doc. GG), ha nuovamente lasciato intendere che quanto da lui proposto nel doc. V non fosse una condizione essenziale, la "condicio sine qua non", per concludere l'accordo (cfr. Bucher, op. cit., ibidem); il fatto infine che le due proposte si differenziassero in definitiva l'una dall'altra unicamente in alcuni piccoli dettagli tecnici (l'unica differenza consisteva in pratica nell'obbligo per il convenuto di farsi accordare l'intero credito da una banca, dietro prestazione di garanzie, e di versarlo subito all'attrice, fermo restando che da un punto di vista economico entrambe le soluzioni si equivalevano, visto e considerato che il convenuto in entrambi i casi avrebbe pagato solo le 48 rate, senza interessi di sorta) esclude a sua volta che la parte convenuta possa pretendere il mancato perfezionamento dell'intero accordo (Kramer, op. cit., N. 18 ad art. 2 CO; Bucher, op. cit., N. 3 in fondo).

2.2.2 Stabilito così che sui punti essenziali (ammontare della somma da restituire e riconsegna delle apparecchiature) le parti avevano raggiunto un accordo e che le modalità di pagamento costituivano nel caso concreto solo un punto secondario, se ne deve concludere, giusta l'art. 2 cpv. 1 e 2 CO, che il contratto è senz'altro venuto in essere, fermo restando che quest'ultimo dettaglio andrà regolato dal giudice secondo la natura del negozio. Egli in tal caso, se l'interpretazione del contratto non permette di chiarire la questione, colmerà la lacuna contrattuale facendo capo al diritto dispositivo oppure agli usi locali, subordinatamente adottando la soluzione che meglio tiene conto della situazione soggettiva delle parti oppure ancora, se non è il caso, la soluzione che riterrà oggettivamente migliore (Bucher, op. cit., N. 12 e segg.).

Nel caso di specie, visto il tenore delle contrapposte modalità di pagamento e considerato in particolare che la proposta dell'attrice di un versamento dell'intero capitale nel 1995 o 1996 - l'unica questione, come detto, su cui le opinioni delle parti divergevano - non è più attuale (Kramer, op. cit., N. 21 ad art. 2 CO), l'unica soluzione possibile è quella di prevedere un pagamento del debito in 48 rate, come previsto dal convenuto.

2.2.3 Da quanto precede, si ha che l'attrice è creditrice nei confronti del convenuto di fr. 200'087.60, somma ridotta a fr. 162'575.60 a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo di 9 rate di fr. 4'168.--, ritenuto che su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi moratori dalla data media del 1° febbraio 1998.

L'incasso di tale somma, ancorché ciò non sia stato previsto nel "petitum", potrà tuttavia avvenire solo dietro contestuale riconsegna da parte dell'attrice delle 42 apparecchiature, senza la quale l'accordo transattivo risulterebbe monco (Rep. 1996 p. 194). In tali circostanze, preso atto che il credito dell'attrice è in definitiva condizionato - e non risulta che essa abbia adempiuto o offerto di adempiere alla condizione - non è per il momento possibile rigettare l'opposizione interposta al PE N. 590580.

2.2.4 La pretesa attorea di fr. 162'575.60 essendo già stata accolta a seguito dell'accertata esistenza di un accordo transattivo, non torna conto esaminare se la stessa fosse eventualmente dovuta anche per il fatto che la rescissione dei contratti di compravendita era possibile in base alle norme relative ai difetti della cosa venduta (art. 197 e segg. CO) rispettivamente a seguito di un vizio di volontà (art. 24 e segg. CO). Lo stesso vale per l'eccezione di prescrizione, che il convenuto ha mantenuto in sede conclusionale solo nell'evenienza in cui l'attrice si fosse richiamata alle norme sui vizi di volontà.

  1. Il convenuto, evidenziando come contrattualmente gli era stato garantito il ristorno dell'1% della cifra d'affari netta, che negli anni 1994-1996 era stata di fr. 1'731'498.40, pretende dall'attrice la rifusione di complessivi fr. 17'315.--.

La richiesta è fondata.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'accordo contrattuale concluso il 20 dicembre 1993 "Ristourne: Afin de parteciper à vos efforts publicitaires, une ristourne de 1% sur le chiffre d'affaires net vous sera créditée à la fin de notre année commerciale, soit au 30 juin" (doc. QQ) non obbligava in alcun modo il convenuto ad effettuare una campagna pubblicitaria - di cui per altro nemmeno erano note le condizioni - a favore del prodotto Kodak Ektachem fornito dall'attrice, ma gli garantiva un ristorno senza alcuna controprestazione, anche se formalmente a titolo di partecipazione per i suoi sforzi pubblicitari. Il fatto che il teste __________, membro della direzione dell'attrice (rogatoria ad 1) - circostanza che impone di considerare con un certo riserbo la sua testimonianza - sia di diverso avviso (rogatoria ad 14), non può assolutamente modificare questo stato di fatto, tanto più che nell'occasione egli ha espresso unicamente una propria opinione personale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 237).

Essendo stata dimostrata l'esattezza della cifra d'affari indicata dal convenuto (doc. 14 e 27-29), quest'ultimo risulta creditore nei confronti della controparte della somma di fr. 17'315.--, come pure degli interessi moratori al tasso legale del 5% a far tempo dal 22 gennaio 1997 (doc. 15).

  1. In conclusione l'attrice risulta creditrice nei confronti del convenuto per fr. 189'938.15 (= fr. 44'677.55 + fr. 162'575.60 ./. fr. 17'315.--) - ritenuto che limitatamente a fr. 27'362.55 (= fr. 44'677.55./. fr. 17'315.--) può pure essere rigettata l'opposizione interposta al PE N. 590581 - oltre agli interessi, di cui resta da determinare il saggio: non avendo essa provato nel doc. HHH se ed eventualmente in quale misura il tasso di sconto bancario valevole dopo il 1996 fosse superiore al tasso di mora legale del 5% (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 26 e n. 673 ad art. 184), lo stesso, nonostante le parti siano commercianti, è dovuto unicamente in tale misura (art. 104 cpv. 3 CO). A ciò si aggiungono le spese esecutive di fr. 100.-- per l'emissione del PE, effettivamente pagate dall'attrice (doc. DDD), mentre le eventuali tasse d'incasso saranno a carico del convenuto solo se nei suoi confronti verrà proseguita la procedura forzata.

  2. Ne discende il parziale accoglimento della petizione e l'integrale reiezione della domanda riconvenzionale ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

I. La petizione 24 luglio 1998 di ___________ AG è parzialmente accolta e di conseguenza:

  1. Il signor ___________, Lugano, è condannato a versare a ___________ AG, ___________, la somma di fr. 27'362.55 oltre interessi al 5% dal 11 dicembre 1996 al 22 gennaio 1997 su fr. 44'677.55 e dal 22 gennaio 1997 su fr. 27'362.55 oltre alle spese esecutive di fr. 100.--.

Il signor ___________, Lugano, è pure condannato a versare a ___________ AG, ___________, la somma di fr. 162'575.60 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1998, dietro contestuale riconsegna delle 42 apparecchiature Ellman-Surgitron.

  1. L'opposizione interposta al PE n. 590580 dell'UEF di Lugano è confermata.

  2. L'opposizione interposta al PE n. 590581 dell'UEF di Lugano è rigettata limitatamente alla somma di fr. 27'362.55 oltre interessi al 5% dal 11 dicembre 1996 al 22 gennaio 1997 su fr. 44'677.55 e dal 22 gennaio 1997 su fr. 27'362.55.

II. Le spese relative alla petizione, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 8'000. --

b) testimoni fr. 40. --

c) rogatorie fr. 27. --

d) perizia fr. 5'868. --

e) spese varie fr. 100. --

Totale fr. 14'035.

==========

già anticipate dall'attrice in ragione di fr. 6'500.-- e dal convenuto in ragione di fr. 3'000.--, da anticiparsi per la rimanenza dall'attrice, restano a carico di quest'ultima in ragione di 1/10 e sono poste a carico del convenuto per 9/10, il quale rifonderà all'attrice fr. 12'500.-- a titolo di ripetibili parziali.

III. La domanda riconvenzionale 30 ottobre 1998 di ___________ è respinta.

IV. Le spese relative alla riconvenzione, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.--

b) spese fr. 50.--

Totale fr. 1'050.--

==========

già anticipate dall'attore riconvenzionale nella misura di fr. 500.--, rimangono integralmente a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.

V. Intimazione a: - avv. __________;

  • avv. __________;

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

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