Incarto n. 11.2024.146
Lugano 16 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2024.902 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'11 ottobre 2024 da
AP2, Lo______, in rappresentanza della figlia AP1 (2023) (patrocinata dall'avv. PA1, L______)
contro
AO1, Lo______ (patrocinato dall'avv. PA2, Lo______),
giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2024 in materia di spese giudiziarie presentato da
AP2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 ottobre 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 giugno 2023 AP2 (2002), cittadina i______, ha dato alla luce una figlia, AP1, che è stata riconosciuta da AO1 (1999), pure cittadino i_____. Con decisione cautelare del 22 marzo 2024 l'Autorità regionale di protezione 10 ha omologato un accordo concluso tra i genitori che prevedeva, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, la disciplina del diritto di visita paterno e l'impegno di AO1 di versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia, oltre gli assegni familiari.
B. Il 27 agosto 2024 AP2 si è rivolta, per conto della figlia, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse, già in via supercautelare, alla C______ SA di T______, presso cui lavora AO1, di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 500.– mensili più l'assegno familiare di fr. 200.– in favore della figlia AP1, oltre i medesimi importi per il contributo dell'agosto 2024 non versato. Contestualmente essa ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decreto cautelare del 29 agosto 2024, emesso senza contradditorio, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato alla datrice di lavoro del convenuto di trattenere fr. 700.– mensili per i contributi futuri, ma non per quello arretrato. Lo stesso giorno egli ha respinto la domanda di gratuito patrocinio poiché “per questo tipo di procedure vi è la possibilità di far capo alla consulenza gratuita dell'Ufficio rette, anticipi e incassi”.
D. Invitato a formulare osservazioni scritte, in una lettera del 18 settembre 2024 AO1 ha precisato di essersi trovato in difficoltà nel pagamento della mensilità di agosto 2024 e che di tale “situazione eccezionale e contingente” aveva tempestivamente informato l'istante, la quale contrariamente “alla buona fede e alla collaborazione che tra genitori dovrebbe esserci” ha ciò nonostante adito il Pretore senza che fossero dati i presupposti per una diffida. Egli, per finire, non si è comunque opposto alla trattenuta, ritenendo indifferente che il contributo venga detratto direttamente dal salario oppure versato da lui personalmente, non senza tuttavia proporre di accollare all'istante le spese processuali della procedura che “si sarebbe potuta evitare” e trovandosi egli oltretutto in una situazione economica precaria, postulando a sua volta il gratuito patrocinio.
E. Statuendo l'11 ottobre 2024 il Pretore aggiunto, preso atto dell'accordo del convenuto, ha ordinato alla C______ SA di trattenere dallo stipendio del convenuto la somma di fr. 500.–, oltre l'assegno familiari, riversando tale importo a AP2 in favore della figlia. Le spese processuali di
fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 800.– per ripetibili.
F. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato AP2 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2024 per ottenere che il dispositivo impugnato sia riformato nel senso di addebitare le spese processuali al convenuto e obbligare quest'ultimo a rifonderle fr. 1034.50 per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2025 AO1 ha proposto di respingere il reclamo, postulando il riconoscimento di ripetibili di fr. 700.– per la procedura di primo grado e di fr. 560.– per quella di reclamo o, in subordine, l'ammissione al gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 27 febbraio 2025 la reclamante ha mantenuto le proprie richieste. Il convenuto non ha duplicato.
Considerando
In diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 21 ottobre 2024 (traccia dell'invio ..__._ ___, agli atti). Inoltrato il 30 ottobre successivo, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamati i presupposti per ordinare una diffida ai debitori giusta l'art. 291 CC, ha accertato che il convenuto ha omesso di versare il contributo alimentare del mese di agosto 2024 a causa di una difficoltà di pagamento passeggera da ricondurre a un recupero delle imposte alla fonte detratto dal suo stipendio di luglio 2024. Egli ha constatato altresì che il convenuto ha informato senza indugio la controparte delle sue difficoltà senza mai aver dato l'impressione di non voler versare in futuro il contributo dovuto alla figlia. Pur non ravvisando gli estremi per decretare una trattenuta di stipendio, il primo giudice ha comunque confermato l'ordine già pronunciato in via supercautelare vista la volontà del convenuto di mantenerlo giacché “per costui non fa differenza che sia il datore di lavoro a versare direttamente il contributo, che sa di dover pagare e che vuole pagare”. Nelle circostanze descritte, non giustificandosi l'avvio della procedura di trattenuta, il Pretore aggiunto ha accollato le spese giudiziarie all'istante e considerato “decaduta” la domanda subordinata di assistenza giudiziaria del convenuto, visto il riconoscimento in suo favore di ripetibili quantificate in fr. 800.–.
La reclamante critica anzitutto il Pretore aggiunto per non aver convocato le parti a un'udienza come previsto dagli “art. 271 e ss. CPC”. Se non che la procedura di diffida ai debitori per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) avviata al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori – come quella in esame – è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Relativamente all'udienza, il giudice può rinunciare a tenerla, dando modo alle parti di esprimersi per scritto (art. 253 cpv. 1 e 256 CPC), ciò che è stato fatto in concreto. Peraltro l'art. 6 CEDU conferisce il diritto a un'udienza pubblica, ma l'interessata non risulta aver chiesto al Pretore aggiunto, nemmeno dopo aver ricevuto le osservazioni del convenuto, di citare le parti. Ne segue che al riguardo il reclamo è destituito di fondamento.
AP2 deplora poi che il primo giudice ha fondato la decisione riguardante le spese giudiziarie sul fatto che non replicando essa non ha contestato le circostanze addotte dal convenuto. Se non che, in una procedura sommaria il giudice decide in base agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC) e nulla impediva all'istante di inoltrare una replica spontanea qualora avesse voluto avversare le allegazioni del convenuto (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 253; Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2020 n. 8 ad art. 253). Essa non ha presentato nulla sicché il primo giudice poteva legittimamente concludere in una sua rinuncia.
Del resto, nemmeno in questa sede l'interessata confuta l'allegazione del convenuto secondo cui il mancato pagamento della mensilità di agosto 2024 fosse un fatto eccezionale comunicato tempestivamente. Sostenendo che l'informazione riguardante l'impossibilità di pagare la mensilità in questione è avvenuta “solo il 29 agosto 2024, cioè quasi un mese dopo dalla data in cui avrebbe dovuto effettuare il versamento” (reclamo, pag. 4 primo paragrafo) essa sorvola sul fatto che in un messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2024, ovvero subito dopo la ricezione del conteggio salariale di luglio, di medesima data, da cui emerge la deduzione dallo stipendio dell'imposta alla fonte di fr. 1232.70 (doc. 4), il convenuto, per il tramite della propria patrocinatrice, ha comunicato alla legale della controparte tale suo impedimento. Tale comunicazione è avvenuta dunque ancora prima dell'inizio del mese di agosto, quando il pagamento del contributo alimentare non era ancora esigibile. Certo, con la reclamante si conviene che da tale comunicazione si poteva arguire l'intenzione del convenuto di ridefinire il contributo. Siffatto proposito era tuttavia mitigato dall'uso dell'avverbio “magari”, faceva espresso riferimento a un eventuale futuro accordo da raggiungere in occasione di una “nuova udienza” e invitava l'avvocata dell'istante ad attendere il ritorno dalle ferie patrocinatrice del debitore.
La renitenza del convenuto, giustificata con l'eccezionale deduzione salaria, era comunque ben lungi dal legittimare l'iniziativa giudiziaria promossa dalla madre per conto della figlia. In effetti, una diffida ai debitori non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico. Determinante è che dal profilo oggettivo la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria e che sussistano indizi di reiterazione, sicché una singola trascuranza non basta da sé sola per ordinare una trattenuta di stipendio, a meno che il debitore alimentare lasci intendere di non voler adempiere i propri obblighi nemmeno in futuro (DTF 145 III 264 consid. 5.5.2 con rinvii; analogamente: RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.170 del 10 marzo 2022, consid. 8, con rinvii). Al proposito la reclamante sostiene di avere dimostrato sulla scorta di uno scambio di messaggi che il debitore alimentare “si stava rifiutando di versare l'importo dovuto, non solo e non certo per la trattenuta di imposta alla fonte” e che “i soldi per andare in vacanza in quel periodo (…) li ha trovati” (doc. G). Invano si cercherebbe tuttavia un simile riscontro alla lettura di tale documento. Nulla lasciando presagire che il convenuto non volesse rispettare il suo obbligo di mantenimento.
a) Le spese giudiziarie – costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto (art. 106 cpv. 1 seconda frase). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da chi le ha causate (DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello). Il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) – al punto che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare oneri processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2020 del 27 maggio 2020 consid. 4.1 con rinvii) – oppure quando circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto secondo equità, in ogni modo, va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5). In proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia relativamente alle deroghe alla regola generale dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.116 del 13 settembre 2023, consid. 4e).
b) Nella fattispecie, come si è detto, i presupposti per ordinare una trattenuta non ci sarebbero stati di per sé, ma il Pretore aggiunto ha nondimeno mantenuto la diffida ai debitori decretata inaudita parte solo perché il debitore alimentare non vi si è opposto. In altre parole, se il convenuto non avesse acconsentito alla trattenuta, l'istanza sarebbe stata respinta e l'istante sarebbe stata chiamata ad assumersi le spese giudiziarie in quanto soccombente. In siffatte circostanze, anche volendo considerare il convenuto acquiescente, l'accollo delle spese a suo carico – come vorrebbe la reclamante – dopo che questi ha aderito a una richiesta infondata, apparirebbe del tutto iniquo, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia. Ponendo le spese giudiziarie a carico dell'istante nonostante il fatto che quest'ultima sia per finire risultata vittoriosa, non si può ritenere che il Pretore aggiunto sia incorso in un eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento. Non sussistono così ragioni per scostarsi dalla sua decisione. Infondato il reclamo vede pertanto la sua sorte segnata.
Relativamente alle ripetibili di prima sede, nelle osservazioni al reclamo AO1 rivendica un'indennità di fr. 700.–. Egli perde tuttavia di vista che il Pretore aggiunto gli ha riconosciuto l'importo di fr. 800.–. Dovuta verosimilmente a una svista, sulla richiesta non occorre attardarsi.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 560.– per ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO1 con le osservazioni al reclamo è dichiarata senza oggetto.
Notificazione:
– avv. PA1, L______; – avv. PA2, Lo______.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).