Incarto n. 11.2024.10
Lugano, 31 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
cancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2023.1284 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 22 dicembre 2023 da
AO 1 nata , (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
giudicando sull'appello del 19 gennaio 2024 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto l'11 gennaio 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 gennaio 2024 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla C__________, Locarno, di trattenere dall'indennità spettante a AP 1 (1972) la somma di fr. 2500.– mensili e di riversare tale importo su un conto postale intestato alla moglie AO 1 (1973). Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico del marito, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 800.– per ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 gennaio 2024 a questa Camera, chiedendo che il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere la dif-fida ai debitori ottenuta dalla moglie. Invitato a depositare un anticipo di fr. 500.– a titolo di garanzia per le spese processuali presunte, egli ha comunicato il 29 gennaio 2024 di ritirare l'appello “a causa di insufficienti mezzi finanziari”.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche nel caso in cui il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un
accordo giudiziale o stragiudiziale (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).