Incarto n. 11.2023.8
Lugano 20 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici e della giudice
Giani, presidente, e Jaques Giamboni
cancelliera
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2021.27 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 giugno 2021 dall'
avv. AP1, M______
(patrocinato dall'avv. PAT1, L______)
contro
AO1, nata AO1, ora A______ (patrocinata dall'avv. PAT2, C______),
giudicando sull'appello del 2 febbraio 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 gennaio 2023 e rettificato il 6 febbraio seguente;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1962) e AO1 (1973) si sono sposati a M______ il __ __ 1999, adottando, il __ ____ 2013, la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate G_____ (2000), e S__ (2004), ora maggiorenni. Il marito è avvocato indipendente. La moglie, impiegata di commercio, si è principalmente occupata del governo della casa e della cura delle figlie lavorando a tempo parziale con il marito fino al 2013 e in seguito esercitando l'attività di istruttrice di varie discipline ginniche per alcune ore settimanali. I coniugi vivono separati dal 1° aprile 2014, quando AO1 ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 8859 pari a 81/1000 della particella n. 759 RFD di M______, appartenente al marito) per trasferirsi con le figlie in un appartamento a T______ (proprietà per piani n. 16 815 pari a 155/1000 della particella n. 1958 RFD di T______ allora di sua pertinenza).
B. I coniugi hanno regolato la vita separata una prima volta il 24 marzo 2014 disponendo segnatamente l'affidamento delle figlie alla madre (riservato il diritto di visita paterno), l'impegno del marito di versare un contributo alimentare per moglie e figlie di complessivi fr. 4500.– mensili, così come l'assunzione da parte del medesimo degli oneri ipotecari dell'appartamento di T______, i premi della cassa malati di moglie e figlie, le rette scolastiche delle figlie, oltre a tutti i costi concernenti i loro bisogni straordinari. I coniugi hanno successivamente modificato l'intesa il 13 novembre 2015 nel senso che dal 1° gennaio 2016 il contributo alimentare per la moglie e le figlie è stato aumentato a complessivi fr. 6000.– mensili, i premi della cassa malati sono stati adattati e il pagamento diretto delle rette scolastiche è stato sostituito con il versamento di una “paghetta” durante il periodo scolastico (da settembre a giugno). L'omologazione di tali convenzioni non è stata richiesta.
C. Il 5 settembre 2019 AP1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna offrendo – in particolare – un contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.– mensili fino al 31 agosto 2020 e uno per S____di fr. 1035.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine della formazione, oltre all'assunzione dei costi della cassa malati per moglie e figlia e degli interessi ipotecari dell'appartamento di T______. Nella sua risposta del 20 gennaio 2020 AO1 ha preteso – segnatamente – un contributo alimentare per sé vita natural durante di fr. 13 300.– mensili, ridotto a fr. 12 770.– mensili dal momento in cui la figlia cadetta sarà indipendente, e ulteriormente ridotto a fr. 4500.– mensili da ottobre 2038, così come uno per S_____ di fr. 3620.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine della sua formazione. Il procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2019.78).
D. In pendenza di procedura, il 15 giugno 2021, AP1 ha chiesto in via cautelare di fissare il contributo alimentare per la figlia S______in fr. 1035.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età, assumendosi direttamente il premio della cassa malati e i costi della salute e versando fr. 500.– mensili direttamente alla figlia, e di sopprimere dal 1° giugno 2021 il contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2021 AO1 ha proposto di respingere l'istanza, rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 9242.50 mensili dal mese di giugno 2021 e uno per S______ di fr. 4564.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine della formazione, oltre alle spese della malattia di cui soffre la minore, così come l'assunzione di tutte le spese concernenti la figlia G______ fino al termine della sua formazione. Con replica e duplica cautelare del 1° settembre e del 18 ottobre 2021 le parti hanno ribadito i loro punti di vista. All'udienza del 14 marzo 2022, indetta par la discussione cautelare, le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove.
E. L'istruttoria cautelare è terminata il 21 novembre 2022 e alla discussione finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 dicembre 2022
l'istante ha reiterato le sue richieste. Nel proprio allegato di quel medesimo giorno la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza, riducendo la pretesa di contributo alimentare per sé a fr. 9126.– mensili e quello per S_____ a fr. 4248.– mensili (assegni familiari compresi). Quest'ultima, diventata nel frattempo maggiorenne, ha confermato dapprima per scritto e poi oralmente al Pretore di approvare l'operato della madre in relazione al contributo alimentare in suo favore. Il 28 ottobre 2022 AO1 ha sollecitato l'emanazione di una decisione “supercautelare” in merito ai contributi alimentari per sé e per la figlia (inc. CA.2022.42).
F. Statuendo con decreto cautelare del 20 gennaio 2023 (rettificato il 6 febbraio seguente), il Pretore ha obbligato AP1 a versare i seguenti i seguenti contributi alimentari:
per la moglie:
fr. 4420.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021,
fr. 4390.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022,
fr. 4490.– mensili dal 1° agosto 2022 al 30 settembre 2023,
fr. 1335.– mensili dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025,
fr. 300.– mensili dal 1° ottobre 2025,
per S______:
fr. 2530.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021,
fr. 2535.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022,
fr. 1690.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022,
fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio 2023,
assegni familiari non compresi, fino al termine di una formazione appropriata.
Il debitore è stato altresì autorizzato a dedurre dal dovuto quanto già corrisposto per moglie e figlia o pagato direttamente (oneri ipotecari e premi della cassa malati). Le spese processuali di fr. 2180.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 9600.– per ripetibili ridotte. Lo stesso giorno il Pretore ha stralciato dal ruolo, siccome priva d'interesse, la richiesta supercautelare della moglie. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste per tre quarti a carico di quest'ultima e di un quarto a carico del marito, al quale la moglie è stata tenuta a versare fr. 1000.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2022.42).
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 febbraio 2023 nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere dal 1° giugno 2021 il contributo alimentare per la moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 1160.– mensili dal 1° giugno 2021 al 31 luglio 2022, a fr. 1690.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 e a fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio 2023 fino al termine di una formazione appropriata. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in una causa di divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) ed erano impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC in vigore fino al 31 dicembre 2024). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla patrocinatrice dell'istante il 23 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio ..__.____, agli atti). Inoltrato il 2 febbraio 2023 (data della raccomandata, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello AP1 acclude le tabelle del 2020 dell'Ufficio federale di statistica dei salari per la Svizzera e la regione Ticino (tabelle T17). I dati pubblicati da tale Ufficio hanno carattere ufficiale, sono liberamente accessibili a chiunque e provengono da una fonte non controversa. Possono quindi essere reputati notori (art. 151 CPC; DTF 150 III 211 consid. 2.1) sicché non devono essere né allegati né provati (DTF 151 III 207 consid. 6.3). Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali atti.
Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che litigiosi restano solo i contributi alimentari dal 15 giugno 2021 per la moglie e la figlia S_____, diventata maggiorenne il 22 agosto 2022. Premesso ciò, per determinare i contributi di mantenimento egli ha applicato il metodo “a due fasi con suddivisione dell'eccedenza”, considerando che il limite superiore del contributo alimentare tra coniugi è il tenore di vita da loro raggiunto durante l'ultimo anno della vita in comune, precisando che ciò non vale per i figli minorenni, i quali hanno diritto di partecipare al tenore di vita attuale dei genitori. Il primo giudice ne ha dedotto che un coniuge ha diritto al massimo a un contributo che gli permetta di coprire il suo fabbisogno attuale (minimo o “allargato” a seconda delle circostanze), oltre alla quota di eccedenza che gli spettava durante l'ultimo periodo di vita in comune, quota che andrebbe a sua volta determinata in applicazione del metodo “a due fasi”, tenuto conto delle risorse e dei fabbisogni esistenti prima della separazione.
Il primo giudice ha accertato così, dapprima, che nel 2013 (ultimo anno di vita in comune) il reddito complessivo del marito ammontava a fr. 28 430.– mensili (inclusi gli assegni familiari) e quello della moglie a fr. 3365.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo della famiglia, egli ha calcolato quello dei coniugi in complessivi fr. 16 398.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, spese per l'abitazione fr. 1320.–, premio della cassa malati del marito fr. 701.–, premio della cassa malati della moglie fr. 582.60, assicurazione dell'automobile del marito fr. 264.–, assicurazione dell'automobile della moglie fr. 28.50, imposta di circolazione del marito fr. 189.–, imposta di circolazione della moglie fr. 50.–, spese di trasporto fr. 300.– [fr. 150.– ciascuno], forfait per telecomunicazioni fr. 300.–, terzo pilastro del marito fr. 2807.–, onere fiscale fr. 8156.– [media 2011-2013]). Il fabbisogno minimo di G______ (allora tredicenne) è stato determinato in fr. 1260.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 160.–, retta scolastica fr. 400.–, spese di trasporto fr. 80.–, forfait telecomunicazioni fr. 20.–), mentre quello di S____ (allora di 9 anni) in fr. 1340.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 160.–, retta scolastica fr. 680.–, spese di trasporto fr. 80.–, forfait telecomunicazioni fr. 20.–). Dall'eccedenza di fr. 12 795.– mensili è stata dedotta la quota di risparmio costante, corrispondente a più del 3% del reddito annuale netto della famiglia, calcolata in una media (anni 2011-2013) di fr. 9635.– mensili. L'eccedenza rimanente di fr. 3160.– mensili è stata suddivisa nella proporzione di due per i genitori a uno per le figlie, ovvero fr. 1053.– mensili arrotondati per ogni coniuge e fr. 527.– mensili per ciascuna figlia.
Quanto alla situazione al momento del giudizio, il Pretore ha determinato il reddito del marito in complessivi fr. 24 650.– mensili arrotondati (fr. 295 840.– annuali: fr. 3638.– dall'attività dipendente, fr. 10 000.– dall'attività di amministratore di persone giuridiche, fr. 238 300.– dall'attività indipendente [media tra il 2019 e il 2021], fr. 4542.– dal reddito dei titoli e capitali, fr. 39 360.– da locazioni nette incassate). Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 11 080.– mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per conviventi fr. 850.–, interessi ipotecari fr. 150.–, premi della cassa malati fr. 701.25, contributi condominiali fr. 685.–, assicurazione di abitazioni fr. 53.–, abbonamento allarme fr. 80.–, assicurazione dell'automobile fr. 264.40, imposta di circolazione fr. 163.60, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, terzo pilastro fr. 2808.–, onere fiscale fr. 5176.50), aumentato a fr. 11 155.– mensili dal 1° gennaio 2023 in seguito all'aumento del premio della cassa malati a fr. 774.– mensili.
Il Pretore ha di poi appurato un reddito della moglie dal 1° settembre 2021 di fr. 200.– mensili per l'attività di insegnamento (fr. 2000.– annui) e le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 3320.– mensili dal 1° ottobre 2023 aumentato a fr. 4355.– mensili dal 1° ottobre 2025. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice l'ha determinato in fr. 3530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, 80% degli interessi ipotecari fr. 282.30, premi della cassa malati fr. 591.45, spese mediche non coperte fr. 81.70, 80% dei contributi condominiali fr. 374.10, 80% dell'assicurazione di abitazioni fr. 27.05, assicurazione dell'automobile fr. 126.60, imposta di circolazione fr. 28.50, carburante e manutenzione dell'automobile fr. 150.–, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale fr. 370.40), ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (adeguamento dell'imposta di circolazione fr. 22.90, del premio della cassa malati fr. 600.70 e dell'assicurazione dell'automobile fr. 92.35) e successivamente aumentato a fr. 3600.– mensili dal 1° agosto 2022 (inserimento dell'intero onere fiscale, aumento del premio della cassa malati a fr. 678.40 e deduzione delle spese mediche non coperte).
Relativamente alle figlie, il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di S_____ in fr. 1410.– mensili arrotondati dal 1° giugno 2021 al 31 luglio 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 161.80, spese mediche non coperte fr. 76.90, 20% degli interessi ipotecari fr. 70.55, 20% dei contributi condominiali fr. 93.50, 20% dell'assicurazione delle abitazioni fr. 6.75, spese scolastiche fr. 25.–, spese di trasporto fr. 45.50, spese per la celiachia fr. 200.–, spese per telecomunicazioni fr. 39.–, 20% dell'onere fiscale fr. 92.60), aumentato a fr. 1940.– mensili arrotondati dal 1° agosto 2022 (incremento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a seguito della maggiore età, aumento del premio della cassa malati e deduzione della quota degli oneri fiscali) e successivamente dal 1° gennaio 2023 a fr. 2135.– mensili arrotondati (aumento della copertura assicurativa e deduzione delle spese mediche non coperte), mentre ha stabilito quello di G______ dal 1° giugno 2021 in fr. 2455.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premi della cassa malati fr. 394.20, spese mediche non coperte fr. 74.65, costo dell'alloggio fr. 560.–, retta universitaria fr. 135.–, AVS studenti fr. 41.90, forfait telecomunicazioni fr. 50.–), aumentato a fr. 2481.50 dal 1° agosto 2022 e a fr. 2520.65 dal 1° gennaio 2023 (aumento del premio della cassa malati).
Il Pretore ha pertanto constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 6840.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, di fr. 6870.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 6215.– dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, di fr. 5905.– mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, di fr. 9060.– mensili dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025 e infine di fr. 10 095.– mensili dal 1° ottobre 2025. In forza di ciò, il primo giudice ha stabilito il fabbisogno in denaro per S_____ in fr. 2530.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in fr. 2535.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, in fr. 1690.– mensili dal 1°agosto al 31 dicembre 2022 e in fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio 2023 fino al termine di una formazione appropriata (assegni familiari non compresi e dedotto quanto già versato dal padre). Egli ha invece respinto la richiesta della moglie relativa al mantenimento di G______ in quanto costei, già maggiorenne, non ha concesso alla madre il potere di rappresentarla in causa.
Per quel che riguarda il contributo alimentare per la moglie il primo giudice ha stabilito che essa ha diritto di vedere coperto il proprio fabbisogno “allargato”, oltre alla quota di eccedenza che le spettava durante l'ultimo periodo di convivenza (fr. 1055.–), ritenuto che questo importo è inferiore rispetto alla quota di due quinti dell'eccedenza risultante dai bilanci familiari dal 1° giugno 2021. Egli ha quindi posto a carico del marito un contributo alimentare per la moglie di fr. 4420.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3530.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 165.–) dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, di fr. 4390.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3500.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 165.–) dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 4490.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 165.–) dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2023 (poi rettificato fino al 30 settembre 2023), di fr. 1335.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 3320.–) dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2025 (poi rettificato fino al 30 settembre 2025) e di fr. 300.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./. reddito mensile fr. 4355.–) dal 1° ottobre 2025 in poi (dedotto quanto già versato dal marito; sentenza impugnata, pag. 20).
Nelle osservazioni all'appello AO1 sostiene che alla luce dell'elevata capacità contributiva del marito e dell'alto tenore di vita dei coniugi i loro fabbisogni debbano essere calcolati in base al metodo fondato sul “dispendio effettivo” (metodo a “una fase”), come da lei sostenuto nella procedura di merito. L'assunto, fatto valere per la prima volta in appello, non può essere condiviso. Il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari valevole a livello svizzero nel diritto di famiglia è ora quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va di regola ripartita tra coniugi e i figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265 consid. 6.6 e 7.3 pag. 284, 147 III 299 consid. 4.5 e 147 III 305 consid. 4.3). Il metodo di calcolo fondato sul “dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a) o a “una fase” (DTF 147 III 298 consid. 4.4) rimane valido solo nel caso di una situazione “eccezionalmente favorevole” (DTF 147 III 305 consid. 4.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.1), in particolare nell'ipotesi in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (RtiD II-2022 pag. 612 consid. 7). In concreto estremi del genere non si ravvisano.
Premesso ciò, il tenore di vita determinante per la definizione dei contributi alimentari è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica, non un livello più elevato, non dovendosi anticipare la liquidazione del regime dei beni (DTF 148 III 359 consid. 5, 147 III 296 consid. 4.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 13a). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 293 consid. 4.3 con riferimenti). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione (o dopo l'ultimo decreto cautelare), il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_945/2022 del 2 aprile 2024 consid. 8.2 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7).
Se risulta invece che durante la vita in comune i coniugi mettevano da parte risparmi per finalità specifiche, senza destinarlo al mantenimento della famiglia, tale quota va dedotta dall'eccedenza registrata dal bilancio familiare e lasciata al coniuge che la accantonava (DTF 147 III 285 consid. 7.3 con rimando; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 10b). Incombe a quest'ultimo allegare, quantificare e dimostrare l'esistenza (e la deducibilità) dei risparmi conseguiti prima della separazione (DTF 147 III 299 consid. 4.4; Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 36e e 44 ad art. 125; Stoudmann, Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de la prévoyance professionnelle, 3ª edizione, pag. 244).
fr. 9635.– mensili pari alla media degli accantonamenti degli ultimi tre anni prima della separazione, invece che in fr. 17 520.– mensili corrispondenti al risparmio del solo 2013 (ultimo anno prima della separazione). E siccome il primo giudice ha calcolato per quell'anno una disponibilità di fr. 12 795.– mensili, con una quota del genere non vi era alcuna eccedenza da suddividere. In linea di principio per valutare la quota di risparmio il periodo di riferimento determinante è l'ultimo anno prima della separazione. Tuttavia, se un solo anno non è rappresentativo, in particolare in presenza sensibili variazioni negli anni, non appare fuori luogo valutare tale quota sull'arco di più anni analogamente al criterio applicato quando si tratta di determinare il reddito di un coniuge soggetto a fluttuazioni (Stoudmann, op. cit., pag. 244; Arndt, Die Sparquote, Basis für die nacheheliche Unterhaltsberechnung, in: Fankhauser /Reusser/Schwander [curatori], Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 51; Meier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, n. 508-511, pagg. 130-131). E siccome in concreto il Pretore ha calcolato le entrate del marito sull'arco di tre anni precedenti la separazione (2011-2013), l'applicazione del medesimo periodo di riferimento considerato per determinare la quota di risparmio va esente da critiche (cfr. Jungo, Unterhaltsberechnung, Klärung der Berechnungsmethode mit neuen Problemen in: Revue de droit suisse, 2021 I pag. 553; Althaus/Mettler, Praxisfragen zur überschussverteilung in: FamPra.ch 2023 pagg. 877 seg.).
a) Se durante il matrimonio i coniugi hanno investito in un immobile, dopo aver determinato la natura e l'importo esatto degli investimenti e verificato l'origine dei fondi investiti (redditi o beni propri), occorre stabilire se gli investimenti sono risparmi che devono essere detratti dai mezzi disponibili o se gli stessi hanno contribuito a garantire o migliorare il tenore di vita delle parti, come ad esempio costi di manutenzione, decorazione o arredamento (sentenza del Tribunale federale 5A_979/2021 del 2 agosto 2022, consid. 4.2 in: FamPra.ch 2022 pag. 1024 segg.). Nella fattispecie, non è contestato che la quota della spesa per il risanamento delle facciate del condominio “P______ P______”, ove era situata l'abitazione coniugale, sia stata finanziata con redditi considerati per stabilire il tenore di vita della famiglia nel 2013. Nella misura in cui il risanamento riguardava anche unità appigionate a terzi, la spesa deve essere equiparata a un risparmio. Se con AO1 si conviene che lavori di semplice manutenzione non aumentano il valore del fondo (né quindi della sostanza), ma permettono solo di mantenerlo poiché i costi dell'intervento compensano il deprezzamento del fondo, essa trascura tuttavia che ai fini della determinazione del tenore di vita della famiglia prima della separazione, non si devono considerare solo i risparmi in senso stretto, ma tutte le spese la cui finalità è diversa dalla copertura delle necessità correnti della famiglia (sopra, consid. 5). Nella misura in cui, invece, la spesa riguardava anche l'abitazione della famiglia, la relativa quota risulta, quanto meno a un giudizio di verosimiglianza, contribuire al (mantenimento del) tenore di vita della famiglia. Tenuto conto delle quote di comproprietà (81/1000 per l'abitazione familiare [unità n. 8859], 29/1000 e 73/1000 per i locali locati a terzi [unità n. 8857 e ____]), l'investimento in esame va assimilato in definitiva a un risparmio per fr. 32 620.– (fr. 58 520.– x 102 : 183).
b) Posto ciò, in prima analisi si può ammettere che la riduzione dei debiti della ditta individuale (passati da fr. 294 562.– a fine 2010 a fr. 56 300.– a fine 2013), nella misura in cui non è compensata dalla riduzione dell'attivo aziendale (diminuito da fr. 316 767.– a fine 2010 a fr. 133 393.– a fine 2013), possa essere parificabile a un risparmio poiché è stata verosimilmente finanziata con i redditi del marito computati dal Pretore, non risultandone altri dai dati fiscali e la sostanza immobiliare essendo rimasta invariata dal 2011 al 2013. Per contro, nell'analisi dell'aumento dei “titoli e capitali”, il primo giudice non poteva accontentarsi delle sole decisioni di tassazione giacché per costituire un risparmio l'aumento del valore dei titoli e capitali deve essere dovuto all'acquisto di nuovi titoli o al bonifico di redditi sui conti del marito. Non sono invece nuovi accantonamenti il mero incremento del valore di titoli già detenuti dal debitore alimentare all'inizio del periodo considerato, poiché non sono la conseguenza dell'utilizzo dei redditi della famiglia (Stoudmann, op. cit., pag. 242; Schwizer/Oeri, “Neues” Unterhaltsrecht? in: PJA/AJP 2022 pag. 7). Dal momento che il marito non ha reso verosimile che gli aumenti della posizione “titoli e capitali” siano da ascrivere integralmente ad apporti suoi in denaro, omettendo in particolare di produrre gli elenchi dei titoli e di altri collocamenti di capitali, a un esame di verosimiglianza non si può escludere che gli incrementi siano dovuti a rialzi congiunturali di perlomeno fr. 32 620.– in tre anni. In circostanze siffatte, a un esame sommario, ciò pareggia sostanzialmente l'investimento per il risanamento delle facciate del condominio “P______ P______”. Nel risultato, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
a) Per l'appellante, già dalla fine del 2018 la moglie era consapevole di dovere trovare un'occupazione, la prassi imponendole la ripresa di un'attività lucrativa fin dalla separazione di fatto all'80% o quanto meno al 50%. Egli contesta di avere preteso dalla moglie la ripresa di un'attività lucrativa solo con la petizione di divorzio e ad ogni modo sostiene che esigere da lui una simile richiesta costituisce un'“inversione della logica e dell'onere probatorio”. A suo dire, i coniugi hanno vissuto secondo l'accordo del 13 novembre 2015 fino all'inoltro, il 15 giugno 2021, della sua istanza cautelare volta alla soppressione del contributo alimentare per la moglie. Quindi, egli soggiunge, “secondo quanto ammesso da controparte”, egli le ha concesso da fine del 2018 fino al 15 giugno 2021 il tempo per cercarsi un lavoro. L'appellante reputa pertanto “improponibile” il periodo di quattro anni (dal settembre del 2019 al settembre del 2023) concesso dal Pretore alla consorte per trovarsi un'attività lucrativa al 100%. Nemmeno la malattia di S____, egli allega, precludeva fin da subito una ripresa dell'attività lucrativa giacché la cura della figlia, dall'insorgenza della sua malattia nell'ottobre del 2020 alla sua stabilizzazione nel luglio 2021, non ha richiesto ricoveri, ma 14 visite mediche durante il 2021. Considerata la passività della moglie, l'appellante chiede d'imputarle un reddito ipotetico di fr. 4355.– mensili netti già dal 15 giugno 2021 e non solo dal 1° ottobre 2025.
b) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela dell'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato più volte che fino al passaggio in giudicato della relativa decisione continua a sussistere fra i coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con rinvio; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.108 dell'11 settembre 2025 consid. 8b). La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi una disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale – e a maggior ragione in pendenza di una causa di divorzio – si fa capo per analogia in materia di contributi alimentari ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Da quel coniuge, pertanto, si può pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025 consid. 7).
Il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa. Ciò può rendere necessaria una modifica dell'accordo sul ruolo assunto dalle parti durante la vita in comune. Non è ad ogni modo compito del giudice dei provvedimenti cautelari valutare, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza, se il matrimonio abbia o meno concretamente influenzato la vita del co-niuge creditore (DTF 148 III 360 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 4.3; analogamente: RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17c).
c) Nelle condizioni descritte, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio 2025 consid. 8).
Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). La giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussistano impedimenti, come in particolare la cura di bambini piccoli. Determinanti sono ancora una volta le circostanze del caso concreto, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, e 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.134 del 17 luglio 2025 consid. 8).
d) In linea di principio, ove si intenda obbligare un coniuge a riprendere o a estendere un'attività lucrativa deve essergli concesso un adeguato periodo per conformarsi alla nuova situazione; tale periodo deve essere fissato in funzione delle circostanze del caso concreto (DTF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_268/2025 del 12 agosto 2025 consid. 5.1). Oltre a verificare se il cambiamento fosse prevedibile per la parte interessata, occorre tenere conto del periodo durante il quale quel coniuge è rimasto lontano dal mercato del lavoro, della congiuntura economica, della situazione del mercato del lavoro, della situazione familiare, del tempo necessario per adattare la cura dei figli e delle esigenze di formazione e riorientamento necessarie per il reinserimento professionale (DTF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 e riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_221/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.1.2 in: FamPra.ch 2025 pag. 757).
Per quanto riguarda specificamente il reinserimento professionale, il periodo transitorio deve servire a creare le condizioni necessarie a tal fine. Il processo di riflessione interiore per reinventarsi in ambito lavorativo e quello di ricerca di una nuova occupazione sul mercato del lavoro in un nuovo settore possono richiedere del tempo. In questo contesto, e a seconda delle circostanze, anche lunghi periodi transitori possono risultare appropriati in particolare se correlati a un aumento significativo dell'indipendenza economica attraverso il completamento di un'ulteriore formazione, fermo restando che anche in questi casi deve trattarsi solo di un periodo transitorio (DTF 147 III 308 consid. 5.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_214/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 6.3.3 in: FamPra.ch 2025 pag. 397).
e) Nel caso concreto, la disunione dei coniugi, separati dal 1° aprile 2014, è ormai indubbiamente definitiva. D'altro lato, dopo la separazione i coniugi si erano accordati sulla vita separata sottoscrivendo un accordo il 24 marzo 2014, modificato il 13 novembre 2015, e in virtù del quale – in sintesi – la moglie continuava a occuparsi delle figlie mentre il marito le versava un contributo alimentare di complessivi fr. 4500.– mensili, poi aumentato a fr. 6000.– mensili, oltre ad assumersi altri costi puntuali (doc. B e E1 dell'inc. DM.2019.78). Sulla base di tale accordo, anche se non omologato dal Pretore, AO1 poteva ancora legittimamente supporre di non doversi attivare per trovare un impiego (a quel tempo al 50%), ma di poter continuare a fare affidamento sul riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica. Se non che il 5 settembre 2019, quando è stata promossa l'azione di divorzio, AP1 ha denunciato tale accordo e ha chiesto al Pretore di stabilire il contributo alimentare per la consorte in fr. 3000.– mensili solo fino al 31 agosto 2020. A quel momento la moglie aveva 46 anni (mentre S____ ne aveva 15) ed essendo venuta meno la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava (cfr. DTF 147 III 308), essa, debitamente patrocinata, non poteva più presupporre che da lei non ci si aspettasse un reinserimento professionale almeno all'80%, il modello fondato su livelli scolastici (DTF 144 III 481) essendo stato adottato il 27 marzo 2019 (sul momento dal quale un avvocato dovrebbe conoscere la nuova giurisprudenza: sentenza del Tribunale federale 4A_573/2021 del 17 maggio 2022 consid, 4 in: RSPC 2022 pag. 393). E dal 30 agosto 2020, quando S_____ ha compiuto 16 anni, e a maggior ragione dal 15 giugno 2021 quando il marito ha chiesto la soppressione già dal 1° giugno 2021 in via cautelare del contributo alimentare, l'attività lucrativa si sarebbe finanche dovuta estendere al 100%.
f) Premesso che AO1 non contesta di non essersi minimamente attivata nella ricerca di un'attività lucrativa, nel caso in esame non va trascurato che essa è assente dal mondo del lavoro dal 1999. Inoltre, come accertato dal Pretore, la patologia di S___ (colite ulcerosa), diagnosticata il 1° dicembre 2020, ha avuto con ogni verosimiglianza un importante impatto sulla vita della ragazza e di riflesso su quella della madre a cui era affidata. L'appellante tenta invero di minimizzare l'impegno della moglie nel seguire la figlia, ma questo non può semplicemente essere ricondotto al solo accompagnamento della minore dal medico. Trattandosi di una malattia cronica egli non può seriamente pretendere che la figlia adolescente, chiamata ad affrontare una patologia che le ha stravolto la vita e la quotidianità, non necessitasse della presenza giornaliera e assidua della madre affidataria. A un esame di verosimiglianza, in tali circostanze, si può ammettere che l'accudimento alla figlia da parte della madre eccedeva la misura usuale. Considerato nondimeno l'auspicio del medico curante, per il quale S_____ avrebbe dovuto e potuto sempre più gestire personalmente la sua condizione medica (deposizione di C______ G______ del 3 ottobre 2022, verbale pag. 3), come rilevato dal primo giudice, con il tempo un assiduo accudimento appariva sempre meno necessario e giustificato.
g) Nelle circostanze descritte, alla luce di quanto precede, quanto meno fino alla maggiore età della figlia (22 agosto 2022), si poteva ancora ammettere la sussistenza di ostacoli per un reinserimento professionale. Dopo di allora, sgravata dalla cura della figlia, AO1 avrebbe dovuto investire altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi. Debitamente patrocinata, essa non poteva più legittimamente credere che da lei non ci si aspettasse un reinserimento professionale e avrebbe così dovuto intraprendere (o quanto meno iniziare a cercare) un'occupazione. Come detto, tuttavia, nulla è stato intrapreso, né l'interessata ha reso verosimile l'improponibilità di riprendere un'attività lucrativa. Certo, nelle osservazioni all'appello la moglie ribadisce che il marito le aveva promesso di mantenerla a vita, ma nulla rende verosimile l'asserto, come già appurato dal Pretore. Essa fa altresì nuovamente valere l'esistenza di motivi di salute (“grave scoliosi”), ma con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato che i certificati medici prodotti dalla convenuta in parte redatti da medici curanti e generalisti non rendono verosimile un'incapacità lavorativa, non si confronta limitandosi a rilevare che la sua incapacità “verrà dimostrata tramite perizia nella procedura di merito”. In definitiva, dal 1° settembre 2022 non vi erano ragioni per esonerare AO1 dal procurarsi redditi propri. Né risorse economiche della famiglia, seppure molto favorevoli, ostano di per sé a una ripresa dell'attività lucrativa da parte del coniuge creditore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_538/2019 del 1° luglio 2020 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2020 pag. 1039).
h) Relativamente al lasso di tempo concesso alla convenuta per trovare un lavoro a tempo pieno, il Pretore le ha ascritto un reddito ipotetico dal 1° ottobre 2023 riconoscendole quindi un periodo transitorio di 8 mesi dall'emanazione del decreto cautelare. Nel caso in esame, alla maggiore età di S______, AO1 aveva 49 anni e non esercitava più alcuna attività lucrativa dal 1999. Né va trascurato che la lunga lontananza dal mondo del lavoro necessitava di un aggiornamento della formazione professionale e ciò anche se l'interessata è di madrelingua italiana, ha ottime conoscenze di tedesco, discrete conoscenze di francese e conoscenze almeno di base di inglese, come appurato dal Pretore. D'altro canto, essa sapeva, quanto meno dal 15 giugno 2021, che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non potendo più confidare sul modello di accudimento parentale anteriore alla separazione. Tutto ponderato, si fosse attivata per tempo è verosimile che dando prova di zelo essa avrebbe potuto trovare un'occupazione nel settore indicato in pochi mesi. Appare pertanto adeguato computare alla moglie un reddito ipotetico dal 1° gennaio 2023.
a) AP1 critica la stima del Pretore rimproverandogli in sintesi che le statistiche riferite al Cantone Ticino “non possono essere ulteriormente modificate per dei preconcetti quali il lavoro dei frontalieri, se questi fattori sono già stati considerati nelle risultanze statistiche” e che “confrontando il dato statistico svizzero con il dato statistico ticinese, si può desumere matematicamente che il salario in Ticino, per lo stesso impiego, è inferiore del 17.15% al resto della Svizzera”.
b) Ora, che per stimare un reddito ipotetico il giudice possa riferirsi a dati statistici o ad altre fonti è indubbio (DTF 137 III 122 consid. 3.2; più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid. 3.3.2 in: FamPra.ch 2024 pag. 198; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 10 agosto 2022 consid. 12). Ciò non è tuttavia obbligatorio, in particolare laddove si può considerare un reddito professionale concretamente esistente (sentenza del Tribunale federale 5A_489/2022 del 18 gennaio 2023 consid. 5.2.3 con rinvii). Premesso ciò, anche se fa capo a statistiche, il giudice può scostarsene (al rialzo o al ribasso), per tenere conto delle particolarità del caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_745/2023 del 31 gennaio 2023 consid. 3.2; v. anche Stoudmann, op. cit., pag. 94). In concreto, il Pretore ha spiegato perché non ha tenuto conto del dato statistico senza che l'appellante, su questo punto, si sia confrontato compiutamente.
c) Non si disconosce che riferirsi agli stipendi del settore pubblico possa apparire inusuale. Resta il fatto che, vista la lunga lontananza dal mercato del lavoro, a un sommario esame il salario stimato dal primo giudice non si scosta apprezzabilmente da quello che si sarebbe ottenuto facendo capo ai parametri del contratto normale di lavoro per un impiegato di commercio generico negli studi legali valevole fino al 31 luglio 2021 (fr. 19.85 orari lordi) o al salario minimo cantonale in vigore dal 1° gennaio 2021 (tra fr. 19.– e 19.50 orari lordi), ovvero un reddito di poco superiore ai fr. 3000.– mensili netti (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023 consid. 15). Considerata l'esperienza poi accumulata, e constatato che le parti per finire non discutono di per sé l'adeguamento salariale prospettato dal Pretore dopo due anni dalla ripresa dell'attività lucrativa, lo stipendio di fr. 4355.– mensili netti calcolati dal Pretore resiste alla critica, fermo restando che esso decorre dal 1° gennaio 2025. Ne segue che l'appello merita l'accoglimento entro questi limiti.
Controversi sono altresì i fabbisogni minimi di coniugi. In merito al proprio, AP1 chiede di aumentare di fr. 150.– mensili quello calcolato dal Pretore in fr. 11 080.– mensili fino al 31 dicembre 2022 e in fr. 11 155.– mensili dal 1° gennaio 2023, per tenere conto del costo del carburante per le trasferte private, importo finanche riconosciuto dalla moglie. Se non che, egli non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, il quale non ha ammesso l'esborso poiché la spesa è stata dedotta dal reddito del marito nel suo conto economico. Certo, la convenuta aveva riconosciuto tutte le spese dell'automobile (assicurazione, imposta di circolazione e carburante) ma solo in ragione di metà dell'importo indicato dal marito proprio perché tali spese erano già state dedotte fiscalmente dal conto economico dello studio legale (conclusioni, pag. 12). Contrariamente all'assunto dell'appellante, quindi, essa non ha ammesso l'intera spesa per il carburante. E siccome il primo giudice ha computato per intero le spese per l'assicurazione e l'imposta di circolazione, la pretesa dell'appellante non può essere ammessa.
Per quel che è del fabbisogno minimo di AO1, il Pretore lo ha accertato in fr. 3530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, 80% degli interessi ipotecari fr. 282.30, premi della cassa malati fr. 591.45, spese mediche non coperte fr. 81.70, 80% dei contributi condominiali fr. 374.10, 80% dell'assicurazione di abitazioni fr. 27.05, assicurazione dell'automobile fr. 126.60, imposta di circolazione fr. 28.50, carburante e manutenzione dell'automobile fr. 150.–, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale fr. 370.40), ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (adeguamento dell'imposta di circolazione fr. 22.90, del premio della cassa malati fr. 600.70 e dell'assicurazione dell'automobile fr. 92.35) e successivamente aumentato a fr. 3600.– mensili dal 1° agosto 2022 (inserimento dell'intero onere fiscale, aumento del premio della cassa malati a fr. 678.40 e deduzione delle spese mediche non coperte). L'appellante contesta l'inserimento delle poste riferite all'assicurazione dell'automobile, al minimo esistenziale del diritto esecutivo dal 1° agosto 2022 e all'onere fiscale. Le censure vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante si duole che il primo giudice abbia riconosciuto il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1350.–, sebbene S___ sia ormai maggiorenne. La doglianza non può essere seguita. Per prassi di questa Camera, al genitore che vive con un figlio maggiorenne in formazione privo di redditi, come in concreto la ragazza frequentando la Scuola di commercio, va riconosciuto l'importo base di fr. 1350.– mensili come a un genitore affidatario (RtiD II-2024 pag. 608 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.64 del 19 maggio 2025 consid. 5a con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_636/2023 del 19 marzo 2025 consid. 3.1 con rinvii). E sotto tale profilo la situazione di un diciottenne privo di redditi che vive con un genitore non si distingue sensibilmente da quella di un diciassettenne nella medesima situazione.
b) Riguardo al premio dell'assicurazione auto il Pretore l'ha computata per fr. 126.60 mensili poiché il marito aveva riconosciuto l'esborso con la replica. Per l'appellante, come già indicato nel memoriale conclusivo, un esborso di soli fr. 60.– mensili appare adeguato poiché il premio dell'assicurazione casco totale non si giustifica per un “veicolo vecchio”. Nelle osservazioni all'appello AO1 fa valere dal canto suo che la vetustà del veicolo era già nota al marito di modo che la contestazione in sede conclusiva era tardiva. Al di là dell'obiezione di natura formale, il marito non contesta che la spesa faceva parte del tenore di vita della famiglia, né che il bilancio familiare se la possa permettere. A un sommario esame non si giustifica un intervento al riguardo.
c) Per quanto attiene all'onere fiscale il Pretore l'ha stimato in fr. 370.40 mensili fino al mese di luglio 2022 (80% dell'onere fiscale annuale di fr. 5556.45 [imposta comunale fr. 2499.65, più imposta cantonale fr. 2687.80 e imposta federale diretta fr. 369.–] diviso per 12 mesi), sulla base delle decisioni di tassazione del 2020 tenendo conto del moltiplicatore al 93% e che circa il 20% dei redditi della madre è costituito dagli alimenti per la figlia S___. Dal mese di agosto 2022 il Pretore ha poi riconosciuto l'intero onere fiscale di fr. 463.– mensili. L'appellante ritiene che la moglie non subisca alcuna modifica in relazione all'onere fiscale dopo la maggiore età della figlia, poiché il 20% di riduzione accordatale sulla posta riferita alle imposte fino ad agosto 2022 è annullato dal minor reddito tassato. Se non che, egli non espone alcun calcolo concreto della situazione, a suo dire nuova, sicché insufficientemente motivata la censura si rivela inammissibile.
a) Preliminarmente, nella misura in cui crede che la quota di risparmio accumulata nel 2021 debba essere dedotta dall'eccedenza di quell'anno, l'appellante non può essere seguito. Dall'eccedenza registrata dal bilancio familiare si deduce l'accantonamento accumulato durante la vita in comune e non il risparmio successivo (DTF 147 III 285 consid. 7.3; Stoudmann, op. cit., pag. 246; Gloor/Spycher, op. cit., n. 36d ad art. 125; Aebi-Müller, Familienrechtlicher Unterhalt in der neusten Rechtsprechung, in: Jusletter 3 maggio 2021, pag. 10; Aeschlimann/ Bähler in: FamKommentar Scheidung, vol. II, 4ª edizione, n. 86 pag. 632).
b) Premesso ciò, in concreto, il Pretore dopo avere garantito alla figlia G______, maggiorenne, la copertura del suo fabbisogno ha ripartito l'eccedenza tra S____, nella misura di 1/5, la moglie, a concorrenza della quota di eccedenza di fr. 1055.– di cui essa beneficiava l'ultimo anno prima della separazione, e il marito, la rimanenza. Egli ha pertanto tenuto conto del risparmio medio conseguito negli anni dal 2011 al 2013 per limitare la partecipazione all'eccedenza solo della moglie e non di S____, ciò che l'appellante censura.
c) Nel metodo a “due fasi” qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei coniugi e dei figli minorenni (cioè i fabbisogni minimi del diritto di famiglia) rimangano ancora risorse, prima di ripartire l'eccedenza i genitori devono assicurare con le risorse residue il mantenimento dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è (pure per loro) quello minimo del diritto di famiglia, atto a garantire loro una formazione adeguata, mentre essi non partecipano più al riparto di un'eventuale eccedenza (DTF 147 III 283 consid. 7.1; v. anche DTF 151 III 268 consid 2.7; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2023.157 del 16 maggio 2025 consid. 10 e inc. 11.2022. 40 del 22 marzo 2024 consid. 10a). Se dopo aver adempiuto l'obbligo nei confronti del maggiorenne sussiste un'eccedenza, questa va suddivisa tra genitori e figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 151 III 262 consid. 2.4.1, 147 III 284 consid. 7.2 e 7.3; RtiD II-2024 n. 3c pag. 603 consid. 18; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 12b). In determinate circostanze il giudice può derogare a tale principio per tenere conto di tutte le particolarità del caso concreto in base al suo potere d'apprezzamento (DTF 151 III 262 consid. 2.4.1). Ad ogni modo, la parte di eccedenza destinata al coniuge creditore non deve superare quella di cui questi beneficiava durante la vita comune, la quale non comprende eventuali quote di risparmio (Stoudmann, op. cit., pag. 246).
Di principio, il figlio minorenne non può pretendere, nell'ambito della ripartizione dell'eccedenza, un tenore di vita superiore a quello dei genitori o a quello che aveva durante la vita comune (DTF 151 III 263 consid. 2.4.3, 147 III 285 consid. 7.3). Tuttavia, a differenza del contributo di mantenimento tra coniugi, quello per il figlio non è strettamente limitato al livello di vita dei genitori prima della separazione e se la situazione finanziaria del genitore debitore migliora dopo la separazione, il figlio ha in linea di principio diritto a partecipare a tale miglioramento (DTF 151 III 263 consid. 2.4.3). Per comune esperienza, le spese da finanziare con l'eccedenza (attività ricreative, hobby, vacanze, ecc.) aumentano con l'età del figlio e, di conseguenza, proprio in circostanze favorevoli, anche l'età del figlio può essere presa in considerazione per la limitazione discrezionale della quota di eccedenza a lui spettante (DTF 151 III 263 consid. 2.4.5.2, 149 III 448 consid. 2.6).
Per converso, in determinate circostanze il giudice può ridimensionare la quota di eccedenza spettante al figlio, tenendo conto di tutte le particolarità del caso concreto, in particolare del riparto nella custodia dei figli, degli “sforzi lavorativi superiori” di un coniuge o di altre esigenze specifiche, come ragioni educative o necessità particolari. La quota di eccedenza, inoltre, non deve servire a finanziare indirettamente il mantenimento del genitore affidatario (I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 11 con rinvii). Infine, indipendentemente dal tenore di vita dei genitori, il contributo alimentare per un figlio può essere limitato per motivi educativi e di necessità concrete (DTF 151 III 264 consid. 2.4.5.2;
I CCA, sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 14 con riferimenti).
d) Nel caso in esame, a sostegno della propria tesi, l'appellante cita due passaggi del Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, 4ª edizione (Büchler/Raveane, vol. I, n. 105 ad art. 125 e Aeschlimann/Bähler, vol. II, Anhang Unterhaltsberechnungen, n. 86) che tuttavia non trattano in modo specifico la questione della deduzione delle quote di risparmio dall'eccedenza spettante al figlio minorenne. Come si è visto in precedenza, anche se il giudice può ridimensionare la quota di eccedenza spettante al figlio, nulla esclude per converso di far beneficiare anche il minore del miglioramento del tenore di vita dei genitori dopo la separazione. Ciò detto, in concreto, il padre si limita ad assunti generici ma non spiega perché la figlia non dovrebbe partecipare al tenore di vita di lui al fine di permettersi le spese supplementari non ammesse dal Pretore nel fabbisogno minimo del diritto della famiglia (terapie alternative, corsi privati, abbonamenti per lo sci e la palestra o soggiorni all'estero). Né egli contesta in modo circostanziato le quote di eccedenza riconosciute alla figlia dal primo giudice (fr. 273.60 dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 e fr. 274.80 dal 1° gennaio al 31 luglio 2022). Il rischio poi che di tali importi, tutto sommato contenuti (fr. 3838.80 fino al 22 agosto 2022), profitti la moglie appare limitato. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
fr. 4390.– dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, in fr. 4490.– dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, in fr. 1335.– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 a fr. 300.– dal 1° gennaio 2025. Ne segue che l'appello va accolto entro questi limiti.
Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riduzione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2023, ma non la soppressione dal 1° giugno 2021 né tanto meno l'adeguamen-to del contributo alimentare per la figlia. Tutto considerato e ponderati i valori in gioco, si giustifica così che egli sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellata rivendica un'indennità (piena) di fr. 5923.50. Ora, nelle cause vertenti su provvedimenti cautelari in cause di divorzio (o misure a protezione dell'unione coniugale) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2024.138 del 9 gennaio 2025 consid. 12). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (12 pagine) nell'ambito di una causa già nota, senza particolari difficoltà giuridiche. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di 12 ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità piena per ripetibili di fr. 4000.– (arrotondati), onde un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 2400.–. L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato alla figlia S___.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
AP1 è condannato a versare a AO1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 4420.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021,
fr. 4390.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022,
fr. 4490.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022,
fr. 1335.– mensili dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e
fr. 300.– mensili dal 1° gennaio 2025 in poi.
§. invariato
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Le spese di appello di fr. 3000.– sono poste per quattro quinti a carico di AP1 e per un quinto a carico di AO1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2400.– per ripetibili ridotte.
Notificazione:
– avv. PAT1, L______; – avv. PAT2, C______.
Comunicazione:
– S____, A______ (in estratto: consid. 12 e parzialmente dispositivo n. 1); – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).