Incarto n. 11.2023.72

Lugano, 17 luglio 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° giugno 2018 da

PI 1 (già patrocinata dall'avv. , )

contro

AO 1 (Irlanda del Nord, GB)

(patrocinato dalle avvocate PA 2

e PA 2 ),

giudicando sull'appello del 29 dicembre 2019 presentato dalla

RE 1 (rappresentata dalla succursale di nelle persone degli avvocati ),

contro il decreto “supercautelare” emesso dal Pretore il 20 giugno 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 1° giugno 2018 da PI 1 (1964) nei confronti del marito PI 2

(1958) il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha decretato il 13 settembre 2022, come misura conser-vativa, il blocco cautelare di un conto intestato alla moglie presso la RE 1, con le seguenti eccezioni (dispositivo n. 1.3):

– PI 1 è stata autorizzata prelevare dal conto fr. 7405.– per sé ogni mese,

– PI 2 è stato autorizzato a prelevare dal conto fr. 5800.– per sé ogni mese e

– la banca è stata incaricata di versare alla figlia delle parti E__________ (2002), prelevandoli dal conto, fr. 1595.– ogni mese.

Su richiesta presentata il 6 aprile 2023 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, con decreto cautelare dell'11 maggio 2023 il Pretore ha poi modificato il blocco, autorizzando l'Ufficio di esecuzione a prelevare dal citato conto l'ammontare di fr. 4868.– mensili per estinguere debiti di PI 1 e riducen­do di conseguenza a fr. 2537.– mensili quanto essa può prelevare per sé (l'equivalente del suo fabbisogno minimo).

B. Il 16 giugno 2023 PI 2, temendo che la RE 1 deducesse dal conto anche eventuali sue spettanze verso la moglie (in specie per oneri ipotecari), si è rivolto al Pretore, chiedendogli di vietare alla banca – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – “di trattenere, compensare, trasferire o utilizzare altrimenti gli averi depositati sul suddetto conto al fine di soddisfare sue eventuali pretese creditizie nei confronti di PI 1”. Con decreto supercautelare del 20 giugno 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, decidendo che “gli ordini impartiti alla RE 1 con cifra 1 del decreto cautelare 11 maggio 2023 e con il secondo e terzo paragrafo di cifra 1.3 del decreto cautelare 13 settembre 2022 sono muniti della comminatoria penale dell'art. 292 CP”. Le spese del decreto sono state rinviate alla decisione finale. In calce al decreto il Pretore ha assegnato ad PI 1 un termine di 15 gior­ni per formulare eventuali osservazioni all'istanza cautelare del marito.

C. Contro il decreto supercautelare appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 giugno 2023 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il decreto in questione sia annullato. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore ha comminato alla banca l'applicazio­ne dell'art. 292 CP con un decreto supercautelare. Ora, i decreti cautelari presuppongono che il giudice dia modo alla controparte di presentare, oralmente o per scritto, le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Dandosi particolare urgen­za, “segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte” (decreti “superprovvisionali” o “supercautelari”: art. 265 cpv. 1 CPC). In tal caso, però, con il decreto supercautelare il giudice “convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull’istan­za” (art. 265 cpv. 2 CPC).

  1. Per quanto riguarda l'impugnabilità di decreti “superprovvisionali” o “supercautelari” (art. 265 cpv. 1 CPC), secondo giurisprudenza essi non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere solo il decreto cautelare che il Pretore avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere dato modo alla controparte di esprimersi per scritto (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1, 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). Sussiste invero qualche eccezione, ad esempio nel caso in cui con un decreto supercautelare il giudice rifiuti di sospendere un'esecuzio­ne

giusta l'art. 85a cpv. 2 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1) o rifiuti di iscrivere un'ipoteca legale in via provvisoria nel registro fondiario o rifiuti di ordinare un sequestro (senten­za del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35). In simili eventualità si può impugnare già il decreto supercautelare, senza che occorra attendere l'emanazione del decreto emesso dopo il contraddittorio.

Sussiste invero un'altra eccezione, qualora il giudice respinga un'istan­za cautelare senza nemmeno indire un contraddittorio (orale o scritto), poiché ritiene l'istanza già di primo acchito manifestamente infondata o irricevibile (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiamo a Bohnet in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 17 ad art. 265 e a Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 16 ad art. 265 con ulteriori riferimen­ti). In siffatta evenienza il decreto supercautelare è impugnabile. Tutte le eccezioni cui si è accennato riguardano nondimeno decreti supercautelari negativi, con cui il giudi­ce respinge un'istanza. Se il giudice intende accogliere un'istan­za ‒ in tutto o in parte ‒ con un decreto supercautelare, può procedere in tal modo, ma deve sempre indire un contraddittorio d'ufficio e pronunciare poi senza indugio sull'istanza.

  1. In concreto il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di PI 2 quando ha decretato senza contraddittorio, il 20 giugno 2023, che “gli ordini impartiti alla RE 1 con cifra 1 del decreto cautelare 11 maggio 2023 e con il secondo e terzo paragrafo di cifra 1.3 del decreto cautelare 13 settembre 2022 sono muniti della comminatoria penale del­l'art. 292 CP”. Il decreto supercautelare (esplicitamente indicato come tale sul frontespizio) non soggiaceva perciò ad alcun rimedio giuridico, tant'è che non reca alcuna indicazione dei mezzi di ricorso (art. 238 lett. f CPC). Contestato potrà essere soltanto il decreto cautelare che il Pretore emanerà dopo il contraddittorio. Diretto contro un atto non suscettivo di impugnazione, il reclamo della RE 1 si rivela di conseguenza irricevibile.

È vero che in calce al decreto supercautelare il Pretore ha impartito ad PI 1 un termine di 15 giorni per formulare osservazioni scritte, mentre analoga facoltà non è stata conferita alla RE 1 (la fissazione del termine all'interessata non figura sull'esemplare del decreto notificato alla banca). Nulla impediva tuttavia alla banca di inoltrare spontaneamente un memoriale di osservazioni al Pretore, dolendosi che – come essa fa valere nel reclamo (pag. 4 in basso) – il decreto in questione le impedisce, “con la comminatoria penale in caso di disobbedien­za, di addebitare ogni e qualunque spesa relativa alle relazioni bancarie intestate alla signo­ra PI 1 (…), come spese di tenuta conto, di gestio­ne, di esecuzione di bonifici bancari (…) ordinati dalla Pretura di Luga­no”. Comunque sia, indipendentemente dal fatto che non abbia inoltrato osservazioni spontanee, la RE 1 potrà ancora impugnare il decreto cautelare finale, come stabilisce l'art. 346 CPC. I suoi diritti rimangono dunque tutelati.

  1. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

  2. Le spese della decisione attuale seguono la soccombenza della RE 1, che ha presentato un reclamo inammissibile (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad PI 1 né a PI 2 per osservazioni.

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una comminatoria penale, provvedimento suscettibile di arrecare un pregiudizio difficilmente riparabile, non dipende da questioni di valore ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione:

– ; – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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