Incarto n. 11.2023.71
Lugano 3 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul ricorso del 22 giugno 2023 presentato da
RI 1
contro la decisione emessa il 25 maggio 2023 dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile, Bellinzona sull'istanza di cambiamento di nome presentata il 7 luglio 2022 da PI 1 (2010), alla quale si è opposto il padre
CO 1 (NE) (patrocinato dall' PA 1 );
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra CO 1 (1964) e RI 1 (1976) è nata il 25 aprile 2010 la figlia O__________. Nel settembre del 2013 i rapporti tra i coniugi si sono incrinati in seguito a una denuncia della moglie nei confronti del marito per atti sessuali con la figlia, procedimento abbandonato poi dal Ministero pubblico del Canton Neuchâtel con decisione del 12 giugno 2014. Nel 2017 le relazioni tra padre e figlia si sono interrotte. Il 1° settembre 2021 RI 1 si è trasferita, con la figlia, da Neu-
châtel a Locarno. Mediante sentenza del 31 gennaio 2022 il
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha omologato una convenzione parziale in cui i coniugi ristabilivano un diritto di visita paterno in forma sorvegliata e ha confermato una curatela di sorveglianza delle relazioni personali. I rapporti tra padre e figlia non sono tuttavia ripresi. Il 16 agosto 2022 il Ministero pubblico del Canton Neuchâtel ha abbandonato un altro procedimento penale nei confronti di CO 1 per atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e trascuranza degli obblighi di mantenimento.
B. Nel frattempo, il 7 luglio 2022, PI 1 si è rivolta personalmente all'Ufficio cantonale dello stato civile, sottoscrivendo l'apposito formulario per ottenere il cambiamento del nome da “” in “”. L'istanza è stata firmata anche dalla madre. Nelle sue osservazioni del 23 e del 26 agosto 2022 CO 1 ha proposto di respingere la richiesta. In una replica del 23 ottobre 2022 l'istante ha riaffermato la propria domanda. Altrettando ha fatto il padre in una duplica del 2 dicembre 2022. Nel frattempo, il 20 ottobre 2022, il Servizio medico-psicologico di Locarno ha trasmesso all'Ufficio dello stato civile un rapporto sui disagi e i desideri della minore in relazione al cambiamento di nome. Statuendo con decisione del 25 maggio 2023, l'Ufficio dello stato civile ha respinto la domanda e ha posto la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico dell'istante.
C. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 22 giugno 2023 in cui chiede di accogliere l'istanza di cambiamento di nome della figlia. Nelle loro osservazioni del 25 settembre 2023 l'Ufficio dello stato civile e CO 1 concludono per la reiezione del ricorso. Mediante replica dell'8 novembre 2023 la ricorrente ha mantenuto la propria posizioneCO 1 e l'Ufficio dello stato civile hanno ribadito il loro punto di vista in dupliche del 28 novembre e dell'11 dicembre 2023.
Considerando
in diritto: 1. Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare il proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è stata delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare all'Ufficio dello stato civile (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile: RL 212.150). Il procedimento, di volontaria giurisdizione, è trattato secondo le
norme della procedura amministrativa cantonale (Bühler in:
Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 13 ad art. 30 con rinvii). La decisione dell'Ufficio dello stato civile è impugnabile entro 30 giorni a questa Camera (art. 15a cpv. 2 LAC e art. 48 lett. a n. 3 LOG; v. anche l'art. 98 cpv. 3 LPAmm). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta a RI 1 il 2 giugno 2023, di modo che il ricorso in esame, inoltrato il 22 giugno 2023, è tempestivo.
di discernimento) oppure se la figlia l'abbia autorizzata ad agire in tal senso o approvi il suo operato (cfr. DTF 140 III 580 consid. 3.1.2 con rinvii). Inoltre, si ammettesse la legittimazione di RI 1, andrebbe verificato se non sussista un conflitto d'interesse, la figlia assumendo il nome della detentrice dell'autorità parentale (DTF 140 III 579 consid. 3.1.1 con rinvii). Dato nondimeno che, come si vedrà oltre, il ricorso in esame appare senza possibilità di buon esito, simili questioni possono rimanere irrisolte.
Al ricorso e alla replica dell'8 novembre 2013 RI 1 acclude numerosi documenti. Nella misura in cui non figurano già nel fascicolo trasmesso a questa Camera dall'Ufficio dello stato civile, e risultano dunque superflui, tali documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa (art. 70 cpv. 2 LPAmm).
Nella decisione impugnata l'Ufficio dello stato civile, riassunti i presupposti per ottenere un cambiamento di nome in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 CC e appurato che in linea di principio PI 1, tredicenne, è legittimata ad agire, si è do-mandato se la volontà della ragazza fosse libera nonostante i numerosi interventi della madre nella procedura e le tensioni che oppongono i genitori. Secondo l'Ufficio dello stato civile, per vero, le motivazioni addotte dall'istante non escludono possibili influenze esterne. In effetti, prima O__________ ha sostenuto di non voler più portare il cognome del padre per le violenze che avrebbe da lui subìto, poi però ha motivato la richiesta davanti al Servizio medico-psicologico affermando che essa non intrattiene legami con il padre, che il suo unico riferimento genitoriale è la madre con cui vorrebbe condividere il cognome (sebbene a quel tempo costei si chiamasse ancora RI 1), che per gli italofoni il cognome ‟S__________lˮ è difficile da pronunciare e che in italiano il termine ‟S__________ˮ significa pecora. Per l'Ufficio dello stato civile, inoltre, visto che O__________ sta attraversando la delicata fase dell'adolescenza e sta costruendo la sua identità, nella ponderazione degli interessi della ragazza occorre dar prova di particolare cautela, “tanto più ponendo mente alle comprovate esacerbate relazioni genitoriali”. In definitiva, per l'autorità cantonale, l'istante non dispone attualmente di tutti gli elementi ai fini di una scelta informata e con piena cognizione di causa, sicché la richiesta di cambiamento di nome appare prematura. Onde la reiezione dell'istanza anche per tutelare i diritti della minore, “impregiudicata la facoltà di introdurre in futuro una nuova domandaˮ.
La ricorrente lamenta anzitutto una lesione della propria sfera privata e di quella della figlia, dolendosi che l'autorità prevede la notifica della decisione anche ad autorità (come l'Ufficio del controllo abitanti di Locarno, la Sezione della circolazione, la Polizia cantonale e l'Ufficio del casellario giudiziale) senza alcuna nesso con la procedura. In realtà, giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. b OSC (RS 211.112.2), per consentire la tenuta del registro del controllo degli abitanti l'Ufficio dello stato civile è obbligato a comunicare all'amministrazione comunale dell'attuale luogo di domicilio dell'interessato ogni modifica del cognome (cfr. anche l'art. 43a cpv. 4 n. 6 CC). Il diritto cantonale prevede inoltre che le decisioni di cambiamento del nome devono essere notificate ‟alla Polizia cantonale e al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, così come – “se del caso” – al Ministero pubblico, alla Sezione della circolazione, all'Ufficio di esecuzione e alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (art. 26 RSC). Le comunicazioni sono eseguite mediante invio di una copia completa della decisione o di un estratto, “a seconda delle necessità”. Nella fattispecie non “era il caso”, in realtà, di comunicare la decisione (per altro negativa) alla Sezione della circolazione. Verso quest'ultima nondimeno tale invio non esplica alcun effetto, già per la giovane età della ragazza. Non occorre dunque modificare per ciò soltanto il dispositivo della decisione impugnata.
Per RI 1 la richiesta della figlia non si inserisce in un generico contesto “di antecedenti fortemente conflittuali”, come rileva l'Ufficio dello stato civile, bensì in un contesto di “violenza infrafamiliale” in cui la sopraffazione si estende a tutti i membri della famiglia. La violenza costituisce così, per la ricorrente, un atto di distruzione della volontà, al punto che l'opposizione di CO 1 al cambiamento di nome costituisce una “grave lesione al libero arbitrio della figlia in quanto ne paralizza la capacità di agire”. La ricorrente invoca la dicotomia tra un sistema familiare basato sulla “patria potestà dell'uomo”, in cui
l'asimmetria di potere legittima l'uso di mezzi estremi di coercizione, e un sistema fondato sull'autorità parentale di entrambi i genitori, in cui il ricorso alla violenza per mezzo della coercizione è escluso per antonomasia. In concreto per la ricorrente “la violenza coniugale (leggi ‛controllo coercitivo post-separazione’) non è riconducibile a una patologia del legame (leggi ‛alienazione parentale’)”. Essa deplora quindi l'uso improprio della nozione di “alienazione parentale”, concetto che non figura nel manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali né in quello delle malattie pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità, sicché andrebbe bandito in contesti giudiziari ed extragiudiziari. Richiamando poi il pensiero di un pedopsichiatra, RI 1 assume che in caso di violenza intrafamiliare, come in concreto, un minore sente di non essere più “in legame” con il genitore che gli ha fatto del male e stabilisce un'alleanza con la figura di attaccamento principale. Tale distacco, nel caso di O____, diventa irreversibile alla luce delle “metodiche e sistemiche offensive nei confronti della minore e/o del genitore protettore”.
La ricorrente ricorda poi di avere ottenuto l'autorità parentale esclusiva in seguito ad atteggiamenti di controllo e di dominio dell'ex marito su di lei e la figlia, atteggiamenti che con il divorzio non sono cessati, come dimostrano a mente sua le varie “offensive” giudiziarie introdotte a Neuchâtel da CO 1 contro di lei e la figlia dopo l'introduzione della domanda di cambiamento del nome. Tant'è che l'ex marito l'ha nuovamente querelata per denuncia mendace nell'intento di relegare la figlia al silenzio “in merito al suo passato con il padre, precludendo un possibile affiancamento terapeutico per la durata delle nuove procedure, tuttora in corso, e paralizzando la procedura di cambiamento di nome”. La ricorrente fa valere altresì nuovi elementi addotti dalla figlia a sostegno della domanda di cambiamento di nome, e segnatamente quelli legati al vissuto alla scuola elementare di Münchenstein, frequentata da O____ dopo che lei è stata licenziata in seguito alle denunce sporte nei suoi confronti dall'ex marito. Iniziative giudiziarie, prosegue l'interessata, che le hanno cagionato anche un'ingente perdita finanziaria. A suo dire, le nuove “offensive” penali nei sui confronti “senza che ve ne sia la necessità”, paralizzano la psiche di O____ e ne minacciano la scolarità, oltre a minare l'equilibrio familiare e il suo futuro professionale. Elencate le condanne subìte dall'ex marito per trascuranza degli obblighi alimentari e sottolineata la situazione debitoria di lui verso le autorità ticinesi, la ricorrente comunica che il 22 marzo 2023, in seguito alla commutazione di pene pecuniarie inflittele, essa ha iniziato lavori di pubblica utilità. Tale misura ha avuto tuttavia effetti devastanti, poiché la figlia ha smesso di andare a scuola. La ricorrente soggiunge che in una lettera del 23 ottobre 2022 O____ ha chiarito la sua posizione nei confronti del padre in modo coerente e conciso. L'ex marito tenta invece di distruggerla, al punto da pregiudicare l'equilibrio della famiglia. In definitiva, mediante la richiesta di cambiamento di nome si restituirebbe alla figlia il suo ‟ruolo di soggettoˮ, riconosciutole per legge tramite la capacità di discernimento, la quale non può esserle negata per nessun motivo.
I presupposti per ottenere un cambiamento del nome in virtù dell'art. 30 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dall'autorità amministrativa. Al riguardo basti rammentare che il requisito del “motivo degno di rispetto” è più flessibile rispetto a quello dei “giusti motivi” previsto dall'art. 30 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2012. La domanda di cambiamento deve contenere in ogni modo motivi specifici che non possono essere illeciti, abusivi o contrari ai buoni costumi. La componente soggettiva o emotiva della motivazione, inoltre, va considerata, sempre che le ragioni addotte denotino una certa serietà e non siano futili. Il nome non deve infatti perdere la sua funzione identificativa e la procedura non è volta a eludere il principio della sua immutabilità (DTF 145 III 51 seg. consid. 3.2 con rinvii). Ove la richiesta sia avanzata da un minore o per suo conto, l'autorità terrà conto dei di lui interessi e dei motivi degni di rispetto addotti, esaminando in maniera approfondita le circostanze concrete del caso (loc. cit.; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_143/2023 del 7 giugno 2023 consid. 3.1 con rinvii).
Nella fattispecie la domanda di cambiamento di nome appare correlarsi a un contesto di cronica e insanabile conflittualità tra i genitori. Sposatisi il 26 febbraio 2010 e nata O__________ il 25 aprile di quell'anno, i coniugi si sono separati già il 1° aprile 2011. Dopo una procedura a tutela dell'unione coniugale, l'11 giugno 2014 la moglie ha introdotto azione di divorzio, protrattasi per otto anni durante i quali la questione delle relazioni personali tra padre e figlia si è rivelata particolarmente litigiosa, tanto che il diritto di visita non è più esercitato dal 2017 essenzialmente per le resistenze della madre. Oltre a ciò, ha avuto luogo un susseguirsi di denunce incrociate. Da un lato CO 1 è stato condannato più volte per trascuranza degli obblighi di mantenimento, mentre due denunce presentate dall'ex moglie nei confronti di lui per atti sessuali con la figlia sono stati abbandonati dalle autorità penali neocastellane. D'altro lato RI 1 è stata condannata più volte per sottrazione di minorenne, disobbedienza a decisioni dell'autorità e diffamazione nei confronti dell'ex marito, mentre un altro procedimento penale nei suoi confronti per denuncia mendace in seguito al secondo decreto d'abbandono per atti sessuali sulla figlia è tuttora pendente, l'Autorità di ricorso in materia penale del Canton Neuchâtel avendo annullato un decreto d'abbandono pronunciato dal Ministero pubblico di quel Cantone.
a) Posto ciò, nel caso in esame il tema non è tanto quello di determinare se ci si trovi confrontati a un caso di “conflitto tra ex coniugi” o a uno scenario di “violenza infrafamiliare”, né se la sindrome di alienazione parentale abbia fondamento scientifico o no. Determinante è sapere se, contrariamente alle conclusioni dell'Ufficio sullo stato civile, O__________, legittimata a chiedere da sé sola un cambiamento del proprio nome ma tuttora in fase adolescenziale, sia in grado di straniarsi da una situazione altamente conflittuale come quella testé descritta e disponga della necessaria capacità di agire liberamente a dispetto delle influenze esterne, segnatamente da parte del genitore detentore dell'autorità parentale. Al riguardo però la ricorrente sorvola. Per di più, essa non contesta il suo “costante intervento nella procedura” né il fatto di avere “ripetutamente veicolato il pensiero della figlia per il tramite di reiterate prese di posizione”, ciò che per altro emerge anche nel ricorso laddove adduce ulteriori motivazioni “riportate” dalla ragazza. La ricorrente non revoca in dubbio nemmeno che dagli atti si evincano elementi suscettibili di indiziare influenze esterne, come la modifica delle motivazioni alla base della domanda di cambiamento di nome rispetto alle motivazioni inizialmente addotte da O__________ e a quelle successivamente esposte agli operatori del Servizio medico-psicologico di Locarno.
b) Dal fascicolo processuale risulta dipoi che, nel motivare un giudizio di condanna per sottrazione di minorenni, la Corte penale del Canton Neuchâtel ha rilevato come RI 1, privando consapevolmente e in modo duraturo i contatti tra padre e figlia, abbia preso in ostaggio quest'ultima (“l'accusée a en quelque sort pris en otage sa fille”), tanto che in una perizia sulle capacità genitoriali rilasciata il 30 giugno 2018 nella causa di divorzio dallo psichiatra __________ il comportamento materno è stato qualificato alla stregua di un abuso psicologico (“maltraitance psychologique”: decisione del 17 giugno 2020, pag. 20: doc. 4 di ricorso). Sempre in quel referto lo specialista ha diagnosticato anche a RI 1 disturbi paranoici e anacastici della personalità, oltre a ravvisare limiti educativi di una madre proiettiva e invadente (decisione del 3 novembre 2022 emanata dall'Autorità di ricorso penale del Canton Neuchâtel, pag. 4 allegata al doc. 21).
Per altro, nel motivare l'abbandono della seconda denuncia per abusi sessuali, il Ministero pubblico ha notato l'impiego da parte della ragazza di termini appartenenti a un registro da adulti (“mots appartenent davantage à un registre d'adultes”) e ha riscontrato l'intervento diretto della madre nella procedura penale, al punto da nutrire seri dubbi sulla realtà dei fatti descritti nella denuncia (decreto del 16 agosto 2022 allegato al doc. 13). Anche il giudice del divorzio, nel valutare l'audizione di O____ del 21 aprile 2021, aveva avuto modo di osservare come la ragazza usasse “parole da adulti” (“son discours est entaché de mots d'adultes”) e si trovasse confrontata con questioni che non dovrebbero riguardarla (doc. 2). Le circostanze del caso specifico rendono altamente verosimile dunque l'influenza della madre nella formazione della volontà della figlia.
c) Non si disconosce che per O__________ la madre sia la persona di riferimento né che RI 1 pretenda di agire per proteggere il bene della figlia. Indiscutibile si distingue nondimeno la propensione della ricorrente ad allontanare la figlia dal padre, ove appena si pensi alle condanne da lei subìte per sottrazione di minorenne, disobbedienza a decisioni dell'autorità e denuncia mendace, come pure al fatto che la seconda denuncia contro l'ex marito del 18 dicembre 2021 per atti sessuali su fanciulli è stata introdotta anche “per evitare una ripresa delle visite tra O__________ e suo padre” (decisione del 3 novembre 2022 emanata dall'Autorità di ricorso penale del Canton Neuchâtel, pag. 16 allegata al doc. 21). Foss'anche in buona fede, RI 1 non può pretendere così di es-sere l'unica depositaria del bene della figlia. Che poi quest'ul-tima sia coinvolta nel conflitto familiare è manifesto ed è palese che tale situazione nuoccia alla ragazza, tant'è che le autorità scolastiche hanno registrato numerose assenze. Ciò ha poi indotto l'Autorità regionale di protezione 10 di Locarno a incaricare l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di valutare la situazione socio-ambientale di lei e del suo nucleo familiare. Che il malessere di O__________ sia causato esclusivamente dalle procedure civili e penali avviate da CO 1 è però una mera persuasione della ricorrente, il medico curante della ragazza avendo accennato anche a un lutto familiare, all'isolamento da parte dei familiari della madre e alle difficoltà economiche che sta affrontando la famiglia (certificato della dott. __________, dell'11 aprile 2023: doc. 18 della replica).
d) Nelle circostanze descritte, pur tenendo conto che O__________ ha espresso una chiara identificazione con la madre, con la famiglia materna e quindi con il cognome M____ (rapporto del Servizio medico-psicologico, del 20 ottobre 2023), dagli atti traspaiono elementi idonei a individuare chiaramente nella formazione dell'assoluto convincimento espresso da O__________ la predominante influenza della madre, tendenzialmente portata a oscurare la figura dell'ex marito. A ragione l'Autorità sullo stato civile ritiene quindi che la ragazza non disponga della sufficiente capacità per autodeterminarsi. Certo, la volontà di far corrispondere il nome del figlio con quello del detentore dell'autorità parentale esclusiva può costituire un motivo degno di rispetto. Il cambiamento di nome tuttavia può causare in un caso come quello in rassegna un'ulteriore separazione dall'altro genitore e pregiudicare in definitiva gli interessi del figlio (DTF 140 III 582 consid. 3.3.4). Ne segue, in ultima analisi, che la decisione impugnata merita conferma e che il ricorso vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si pone problema di ripetibili all'Ufficio dello stato civile, il quale è stato chiamato a stare in giudizio nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia). CO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto invece a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rifiuto di un cambiamento di nome da parte dell'ultima autorità cantona-
le può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 3 LTF). La presente decisione inoltre va notificata all'Ufficio federale dello stato civile, tramite l'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di RI 1, che rifonderà a CO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione a:
; ;
.
Comunicazione a:
– _____;
– Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).