Incarto n. 11.2023.52 11.2023.53
Lugano 23 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2023.301 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 19 aprile 2023 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello dell'8 maggio 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 5 maggio 2023 (inc. 11.2023.52) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2023.53);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 5 maggio 2023, emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 (1981) nei confronti di AO 1 (1984), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato i figli E__________ (10 novembre 2012), G__________ (13 agosto 2014) e A__________ (30 aprile 2019) alla custodia del padre con effetto immediato, ha regolato il diritto di visita della madre (senza porre contributi alimentari a carico di lei) e ha obbligato i coniugi a intraprendere una mediazione familiare a cura del Centro coppia e famiglia di __________. Infine egli ha delegato l'ascolto dei due figli maggiori a una psicologa-psicoterapeuta. Le spese giudiziarie sono state rinviate “al merito”.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2023 per ottenere che, concesso effetto sospensivo e conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il decreto in questione sia riformato affidandole i tre figli, disciplinando il diritto di visita del padre e condannando il medesimo a versare contributi alimentari di fr. 735.– mensili per E__________, di fr. 535.– mensili per G__________ e di fr. 465.– mensili per A__________, assegni familiari non compresi. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2023 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Con decreto del 6 giugno 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. In una replica spontanea del 7 giugno 2023 l'appellante ha ribadito la sua posizione.
C. Il 4 agosto 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto con il marito un accordo completo sulla vita separata, omologato dal Pretore a un'udienza del 3 agosto 2023, e di ritirare l'appello
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Le spese processuali, comprese quelle del decreto di effetto sospensivo, andrebbero pertanto poste a carico dell'appellante, ma viste le condizioni economiche difficili in cui essa versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, in esito all'accordo omologato dal Pretore, esse sono state compensate. Non v'è ragione, anche in appello, per scostarsi da tale ripartizione.
Rimane la questione legata al gratuito patrocinio da AP 1 davanti a questa Camera. A supporre che l'interessata versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello essa non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello e la causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).