Incarto n. 11.2023.35
Lugano, 4 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa DM.2013.27 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della gi
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2023 presentato da RE 1 per ritardata giustizia nei confronti del
Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio intentata il 7 giugno 2013 da RE 1 (1945) nei confronti di PI 1 (1948), cittadini germanici, con sentenza parziale del 3 giugno 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rinviando il giudizio sugli effetti del divorzio a una decisione successiva. La causa è poi proseguita, finché l'11 ottobre 2021 il Pretore ha chiuso l'istruttoria. Il 20 gennaio e 18 febbraio 2022 le parti hanno introdotto memo-riali conclusivi, cui sono seguiti memoriali spontanei dell'attore il 3 marzo e il 15 marzo 2022.
B. Il 23 giugno 2022 RE 1 ha chiesto al Pretore di emanare la sentenza finale nel corso dell'estate e il 28 novembre 2022 ha sollecitato l'emissione del giudizio entro la metà di gennaio del 2023, prospettando in caso contrario l'inoltro di un ricorso per denegata giustizia. Le due lettere sono rimaste senza risposta.
C. RE 1 ha presentato il 15 marzo 2023 un reclamo a questa Camera per ottenere che si accerti la ritardata giustizia da parte del Pretore e si fissi a quest'ultimo un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione per emanare la sentenza finale di divorzio. Invitato a esprimersi, il Pretore si scusa per non avere risposto ai due solleciti, lamenta l'insufficienza di organico a disposizione della Pretura e dichiara di impegnarsi a notificare la sentenza finale entro il 31 maggio 2023.
Considerando
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c consid. 5), un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura del diritto di famiglia rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 LOG).
In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.). L'autorità disattende simile garanzia qualora protragga in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza “ragionevole” impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globa-le. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1, 135 I 277 consid. 4.4).
Nella fattispecie poco giova la durata della causa a contare dalla sua introduzione, su cui insiste il reclamante. Decisivo è il lasso di tempo intercorso fra l'ultimo atto processuale compiuto nel caso specifico e la presentazione del reclamo, il periodo pregresso non essendo di rilievo per l'attuale giudizio. Ora, l'ultimo atto processuale compiuto in concreto risultano le osservazioni spontanee depositate dall'attore il 15 marzo 2022, dopo i memoriali conclusivi (sopra, lett. A). Da allora è trascorso quindi un anno. Perché si ravvisino estremi di ritardata giustizia occorre inoltre che la parte in causa abbia sollecitato l'emanazione del giudizio (sentenza del Tribunale federale 2C_218/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 4, in: RSPC 2019 pag. 131). E nell'anno intercorso l'attore ha sollecitato il Pretore due volte, il 23 giugno e il 28 novembre 2022. Che poi un anno di inattività dopo l'ultimo atto processuale sia eccessivo non può seriamente contestarsi, né è revocato in dubbio dal primo giudice.
Il Pretore giustifica il protrarsi del procedimento, nelle osservazioni al reclamo, con l'inconsueta complessità della causa di divorzio (10 scatole d'archivio e 6 classificatori) e con l'insufficiente organico del tribunale, ciò che gli ha impedito di far capo tempestivamente all'ausilio del Segretario assessore. Si tratta di argomentazioni sicuramente veritiere e comprensibili, ma che non ostano al soverchio protrarsi della giustizia, come riconosce anche il Pretore. Nelle condizioni descritte il primo giudice va invitato di conseguenza a notificare la sentenza finale senza indugio. Nelle osservazioni al reclamo il Pretore dichiara di impegnarsi a intimare la decisione entro il 31 maggio 2023. La scadenza è congrua, vista la ponderosità del carteggio processuale da esaminare e l'inevitabile necessità di trattare parallelamente anche altre questioni urgenti, come impone soprattutto il diritto di famiglia.
Data la fondatezza del reclamo, le spese processuali vanno addebitate all'ente pubblico (DTF 139 III 471). Le particolarità del caso inducono tuttavia a non prelevare oneri. Quanto alle ripetibili, il reclamante postula un'indennità di fr. 2000.‒, che tuttavia appare esagerata. Per motivare una ritardata giustizia sarebbe bastato indicare sinteticamente qual è la causa in discussione, quando è stato compiuto l'ultimo atto processuale e quando il Pretore è stato sollecitato a statuire. A tal fine sarebbero state sufficienti a un legale solerte poco più di due d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.‒ orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa e le ripetibili: RL 178.310) cui aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 800.‒ arrotondati.
Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via dell'azione principale. Nella fattispecie incomberà al reclamante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, nel senso che il Pretore della giurisdizione di Locarno Città è invitato a emanare la sentenza finale nell'inc. DM. 2013.27 entro il 31 maggio 2023.
Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.
Notificazione:
‒ ; ‒ Pretore della giurisdizione di Locarno Città; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 5 e intero dispositivo).
Comunicazione all'avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).