Incarto n. 11.2023.164

Lugano 25 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa OR.2021.15 (esclusione dalla comunione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 1° giugno 2021 da

CO 2 e CO 1,

(patrocinati dall' PA 2 )

contro

RE 1 (patrocinata dall' PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2023 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 1303 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di 10 appartamenti (unità dalla n. 10 262 alla n. 10 271). CO 2 è titolare delle unità n. 10 262, n. 10 265 e n. 10 266 (per complessivi 272/1000), la sorella CO 1 è titolare delle unità n. 10 263, n. 10 268 e n. 10 269 (per complessivi 336/1000) e l'altra sorella RE 1 è titolare delle unità n. 10 264, n. 10 267, n. 10 270 e n. 10 271 (per complessivi 392/1000). Tranne l'appartamento occupato da RE 1 con la famiglia, tutte le unità sono locate a terzi.

B. All'assemblea generale ordinaria del 17 giugno 2020 CO 2 e CO 1 hanno deciso di escludere la sorella RE 1 dalla comunione dei comproprietari per il di lei contegno. Il 17 novembre 2020 essi si sono rivolti così al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione inteso a condannare RE 1 ad alienare le sue proprietà per piani entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza e, in caso di mancata alienazione entro tale termine, a ordinare la vendita degli immobili ai pubblici incanti e vietare alla convenuta e ai suoi stretti familiari di usare gli appartamenti. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti il 3 marzo 2021 l'autorizzazione ad agire, ponendo le spese processuali di fr. 450.– a loro carico, riservata una diversa ripartizione in esito al giudizio di merito (inc. CM.2020.94).

C. Con petizione del 1° giugno 2021 CO 2 e CO 1 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 25 agosto 2021 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 27 settembre 2021 e duplica del 28 ottobre 2021 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Alle prime arringhe del 25 aprile 2022 esse si sono confermate nelle loro posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante ed è terminata il 12 giugno 2023. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 13 ottobre 2023 gli attori hanno reiterato le domande di petizione. Nel proprio allegato del 16 ottobre 2023 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

D. Statuendo con sentenza del 17 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste per fr. 1000.– a carico degli attori in solido e per il resto a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.

E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2023 per ottenere che il dispositivo

impugnato sia riformato nel senso di addebitare tutte le spese processuali agli attori e obbligare questi ultimi a rifonderle fr. 15 000.– per ripetibili. Nelle loro osservazioni del 1° febbraio 2024 CO 2 e CO 1 concludono per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 20 novembre 2023 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto venerdì 5 gennaio 2024. Inoltrato il 20 dicembre 2023, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

  1. Litigioso in questa sede è unicamente il riparto delle spese giudiziarie e non il loro ammontare. Al proposito il Pretore aggiunto, dopo avere respinto la petizione perché il comportamento della convenuta non raggiungeva un'intensità e un'attualità tale da giustificare l'esclusione dalla comunione dei comproprietari, ha suddiviso tra le parti le spese processuali di fr. 3500.– (fr. 1000.– a carico degli attori, il resto a carico della convenuta), senza assegnare ripetibili. Richiamando gli art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC, egli ha ritenuto che gli attori avessero motivo in buona fede di agire in giudizio, viste “le ripetute e gravi intemperanze palesate nel recente passato dalla convenuta”. A suo parere, quindi, essi potevano ragionevolmente sentirsi indotti ad avviare un procedimento giudiziario a tutela dei loro interessi nei confronti dell'altra comproprietaria.

  2. La reclamante ricorda che la petizione è stata respinta e sostie­ne che non si giustifica di addebitarle parte delle spese processuali. A suo avviso il Pretore aggiunto ha arbitrariamente derogato al principio della soccombenza per ripartire gli oneri secondo equità. Fa valere che una suddivisione in virtù dell'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC costituisce un'eccezione al precetto dell'art. 106 cpv. 1 CPC e va applicato restrittivamente. Per la convenuta, il primo giudice ha dato di lei un'immagine distorta, omettendo di accertare fatti importanti ed elementi emersi dall'istruttoria che legittimavano il suo comportamento. Essa ribadisce che l'azione era manifestamente priva di esito favorevole, poiché per la dottrina e la giurisprudenza l'applicazione dell'art. 649b CC è molto restrittiva. Non avendo gli attori motivo di agire in giudizio, non sussistevano i presupposti per scostarsi dal principio generale sul riparto delle spese giudiziarie. In definitiva, per la reclamante le spese processuali vanno addebitate interamente agli attori, i quali vanno tenuti a rifonderle fr. 15 000.– per ripetibili.

  3. Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta, dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità, facendo capo al proprio ampio margine di apprezzamento (art. 107 cpv. 1 CPC; DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 con i rinvii).

a) Giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC una ripartizione secondo equità entra in linea di conto se “una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”, anche senza che tali motivi si identifichino necessariamente con la presunzione della buona fede sgorgante dall'art. 3 cpv. 1 CC (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107 CPC). Il comportamento di una parte che induce un'altra a piatire può costituire una giustificazione in proposito (sentenze del Tribunale federale 4A_444/2017 del 12 aprile 2018 consid. 6.1 e 5D_43/2007 del 3 ottobre 2007 in: RSPC 2008 pag. 29; v. anche Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 6 ad art. 107; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 11 ad art. 107; Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). Nel caso in esame è pacifico che gli attori sono risultati soccombenti, giacché l'azione da loro introdotta per escludere la convenuta dalla comunione dei comproprietari in forza del­l'art. 649b CC è stata respinta.

b) Ai fini dell'art. 106 cpv. 1 lett. b CPC non è tanto di rilievo sapere se il comportamento della parte convenuta fos­se giustificato, ma esaminare se la parte attrice avesse buoni motivi per promuovere causa. In concreto gli attori invocava­no a sostegno della richiesta di esclusione dalla comunione dei comproprietari – in particolare – contrasti tra la convenuta e alcu­ni inquilini dello stabile degenerati in aggressioni fisiche e verbali nei confronti di questi ultimi, in violazioni di domicilio, aggressioni fisiche e verbali in odio della cognata culminati in una querela, insulti e minacce verso il fratello, denunce penali infondate nei confronti del medesimo, comportamenti irrispettosi durante le assemblee condominiali, sistematiche contestazioni prive di fondamento di delibere assembleari, atti contrari al regolamento condominiale, ritardato pagamento delle spese comuni, comportamenti ostili e aggressivi verso gli amministratori, artigiani, agenti immobiliari e visitatori. Per gli attori, il contegno della convenuta era di una gravità tale da non potersi ragionevolmente esigere la continuazione della comunione. Da parte sua la convenuta aveva in parte contestato gli addebiti, ne aveva per altri relativizzato la portata e si era giustificata sostanzialmente per il fatto di trovarsi in minoranza e di dover subire quindi lo strapotere dei fratelli, facendo valere di essere finanche intervenuta per risolvere problemi di caratte­re edilizio alla luce delle sue perfette conoscenze tecniche dell'immobile, alla cui progettazione ed edificazione essa aveva collaborato.

c) Le prove documentali e l'istruttoria hanno confermato in parte le allegazioni degli attori, in specie i dissidi tra la convenuta e alcuni inquilini dello stabile (deposizioni di __________ e di __________, del 4 luglio 2022: verbali, pag. 3 a 11; v. anche i doc. C e V e la deposizione di __________, del 21 aprile 2023: verbali, pag. 5), i comportamenti inadeguati della convenuta durante le assemblee condominiali, la disattenzione di decisioni assembleari e interferenze nei compiti degli amministratori (deposizioni di __________ e di __________, del 21 aprile 2023: verbali, pag. 2 a 4, v. anche i doc. G, L, U e AA), atteggiamenti ostili verso artigiani (doc. L), agenti immobiliari (deposizione di

__________, del 12 giugno 2023: verbali, pag. 2; v. anche doc. Z) o visitatori interessati all'acquisto di un appartamento del fratello (deposizioni di __________, del 23 maggio 2023: verbali, pag. 2; v. anche il doc. P).

d) Ora, se gli antefatti che hanno portato allo squilibrio dei i rapporti di forze tra comproprietari può spiegare l'elevata conflittualità tra i fratelli, non fa dubbio che la convenuta ha dato prova, in talune circostanze, di un contegno inadeguato allo spirito comunitario e ha manifestato un'ostilità verso i fratelli, gli amministratori e vari inquilini dello stabile, oltre che di terzi. Inoltre, anche ammettendo che essa abbia una “perfet­ta conoscenza tecnica” dell'immobile, alla cui progettazione e edificazione aveva collaborato, essa ha interferito più volte nelle competenze dell'amministrazione, sovrapponendosi nella pianificazione e nella direzione dei lavori di manutenzione o di riparazione. Gli attori, inoltre, non hanno postulato l'esclusio­ne della comproprietaria dopo un singolo episodio, ma dopo anni di conflitti sin dal 2012. Essi hanno anche invi-tato la sorella a cambiare atteggiamento (doc. C, 8° foglio) ed è risultato infruttuoso anche un tentativo di una mediazione da parte del precedente patrocinatore di lei (doc. N, fogli 7 e 8). Nell'ambito di una querela promossa da un'inquilina per vie di fatto e violazione di domicilio, poi, in sede di conciliazione penale RE 1 si era impegnata a evitare ogni contatto con la querelante, salvo poi riprendere atteggiamenti minacciosi (doc. C e deposizione di __________, del 4 luglio 2022: verbali, pag. 9 seg.).

e) Visto quanto precede, anche se per finire la petizione è stata respinta perché il Pretore aggiunto, facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, ha ritenuto che la gravità del comportamento della convenuta non raggiungesse un livello di intensità e, soprattutto, un'attualità tale da giustificare ora un'esclusione dalla comproprietà, il comportamento della convenuta verso inquilini e altri ha effettivamente “più volte oltrepassato i limiti, con atti ingiustificati di violenza e di intimidazione”. In simili circostanze, fermo restando che in materia di spese e ripetibili il giudice gode di ampio margine d'apprezzamento censurabile solo per eccesso o per abuso (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio), la decisione del Pretore aggiunto di scostarsi dal riparto degli oneri processuali secondo la soccombenza e di suddividerli secondo equità può apparire opi­nabile, ma non manifestamente ingiusta o iniqua. Per contro, non è dato a divedere, né il primo giudice ha spiegato, perché alla convenuta sia stata addebitata una quota delle spe­se processuali maggiore della metà. Tale riparto non appare giustificato, di modo che equitativamente conviene attenersi a una suddivisione paritaria degli oneri con una compensazione delle ripetibili. La sentenza del Pretore aggiunto va quindi riformata in tal senso.

  1. Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante esce vittoriosa su una diversa ripartizione delle spese processuali di primo grado, ma non si vede esonerare completamente dalle medesi­me né ottiene un'indennità per ripetibili. Tutto ponderato, si giustifica così che essa sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda agli attori, i quali hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (metà dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali di complessivi fr. 3500.– sono poste per metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico della convenuta. Le ripetibili sono compensate.

  1. Le spese del reclamo di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per tre quarti a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 2 e CO 1 in solido, ai quali la reclamante rifonderà fr. 800.– complessivi per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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