Incarto n. 11.2023.139

Lugano 12 dicembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2014.395 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 giugno 2014 da

IS 1 (ora patrocinata dall' . PA 1 )

contro

CO 1 (patrocinato dall' PA 2 ),

giudicando sull'istanza di rettifica, subordinatamente d'interpretazione, presentata il 20 ottobre 2023 da IS 1 riguardante il dispositivo n. 1 della sentenza emessa da questa Camera il 2 agosto 2017 (inc. 11.2015.50);

Ritenuto

in fatto: A. In parziale accoglimento di un appello presentato da IS 1 contro una sentenza a tutela dell'unione coniugale emessa l'11 giugno 2015 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con decisione del 2 agosto 2017 questa Camera ha così statuito:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:

CO 1 è condannato a versare a IS 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 7950.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al 30 aprile 2016 e

fr. 7200.– mensili dal 1° maggio 2016 in poi.

Per il resto il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato e l'appello è respinto.

B. Il 20 ottobre 2023 IS 1 ha introdotto a questa Camera un'istanza di rettifica, subordinatamente di interpretazione, nella quale fa valere che in seguito a un errore di calcolo nel considerando 6 della sentenza di questa Camera il contributo alimentare in suo favore dal 1° maggio 2016 dev'essere aumentato da fr. 7200.– a fr. 7485.–, modificando di conseguen­za il dispositivo n. 1. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica come quel­la chiesta da IS 1 con l'istanza del 20 ottobre 2023 mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di compu­to, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisio­ne. Essa non deve comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.64 del 29 marzo 2021 consid. 1). La richiesta non è vincolata ad alcun termine (DTF 139 III 379 consid. 2.1), fermo restando che l'istan­te deve vantare un interesse degno di protezione alla rettifica (Baston Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 17 ad art. 334 con rinvio; Brunner/Tanner in: Oberhammer/ Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 334), presupposto manifestamente adempiuto nella fattispecie.

  1. Secondo l'istante l'errore di calcolo in cui è incorsa questa Camera concerne il contributo alimentare in suo favore dal 1° maggio 2016. Al proposito essa rileva che nella sentenza del 2 agosto 2017 il suo fabbisogno effettivo calcolato dal Pretore in

fr. 8174.– mensili fino al 30 aprile 2016 è stato aumentato da questa Camera a fr. 8924.25 mensili con il riconoscimento delle spese effettuate con la carta di credito (negate dal primo giudice, ma ammesse in appello per fr. 400.– mensili) e con l'aumento dell'onere fiscale (da fr. 1200.– a fr. 1550.– mensili). Considerato che dal 1° maggio 2026 è stata stralciata la rata del leasing di fr. 465.– mensili, il suo fabbisogno effettivo ammontava così a fr. 8474.– mensili, onde un contributo alimentare, previa deduzione del suo reddito di fr. 975.– mensili, di fr. 7485.– mensili e non di fr. 7200.– mensili come figura invece nel dispositivo della sentenza di questa Camera.

  1. In concreto è pacifico che nella sentenza del 2 agosto 2017 questa Camera si è dipartita dal fabbisogno effettivo della moglie indicato dal Pretore in fr. 8174.– mensili. È vero altresì che, rispet­to ai calcoli del primo giudice, la Camera ha riconosciuto una spesa aggiuntiva di fr. 400.– mensili per il dispendio finanziato con la carta di credito (consid. 5d) e ha stralciato la rata del leasing di fr. 465.– mensili dal maggio del 2016 (consid. 5e). A torto l'istante ritiene invece che l'onere fiscale sia stato aumentato da fr. 1200.– mensili a fr. 1550.– mensili non solo fino all'apri­le 2016, ma anche in seguito. Risulta chiaramente dalla lettura del considerando n. 5f riportato in appresso che ciò non è il caso:

(…) In realtà l'istante si vede riconoscere nel fabbisogno effettivo, come si è appena visto, fr. 400.– mensili supplementari per le spese finanziate con la carta di credito, ciò che fa lievitare il contributo di mantenimento fino all'aprile del 2016 (quando viene meno la rata del leasing per l'automo­bile). Si giustifica perciò di rivalutare l'onere fiscale a suo carico con riferimento a quel periodo, dopo di che l'estinzione del leasing ristabilisce il fab­bisogno effettivo accertato dal Pretore. (…)

  1. In sintesi, l'intervento di questa Camera sul fabbisogno effettivo di IS 1 può essere così riassunto:

sentenza

emessa dal Pretore

sentenza di appello fino all'aprile 2016

sentenza di appello dal maggio 2016 in poi

spese carta di credito

--

fr. 400.–

fr. 400.–

rata del leasing

fr. 465.–

fr. 465.–

--

onere fiscale

fr. 1200.–

fr. 1550.–

fr. 1200.–

Ne discende che fino all'aprile del 2016 rispetto ai calcoli del primo giudice il fabbisogno effettivo della moglie è stato rivalutato da fr. 8174. – a fr. 8924.– mensili, di modo che con la deduzione del di lei reddito di fr. 975.– mensili è risultato un contributo alimentare di fr. 7949.– mensili (arrotondato a fr. 7950.– mensili). Dal maggio del 2016 in poi il fabbisogno effettivo è stato ricondotto a fr. 8109.– mensili, sicché il contributo alimentare per la moglie, previa deduzione del reddito proprio, sarebbe ammontato a fr. 7134.– mensili, onde la conferma del contributo alimentare di fr. 7200.– mensili stabilito dal Pretore (consid. 6 in fine). In definitiva non si ravvisano errori di calcolo che giustifichino una rettifica del contributo alimentare indicato nel dispositivo. Né questo va interpretato, nessuna contraddizione risultando con i considerandi della decisione. L'istanza vede pertanto la sua sorte segnata.

  1. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF determinante è il valore litigioso della sentenza di cui è chiesta la rettifica (sentenza del Tribunale federale 4A_656/2018 del 19 agosto 2019 consid. 1). E nel caso in rassegna il valore litigio­so supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: 1. La domanda di rettifica, subordinatamente d'interpretazione, è respinta.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di IS 1.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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