Incarto n. 11.2023.123
Lugano, 13 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello presentato il 22 settembre 2023 da
IS 1, , (ora patrocinata dall'avv. PA 1, )
contro la sentenza emessa il 22 agosto 2023 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2018.146 (divorzio su richiesta di un coniuge) promossa con petizione del 1° giugno 2018 dalla richiedente nei confronti di
CO 1,
(patrocinato dall'avv. PA 2PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1958), cittadino britannico, e IS 1 (1964), cittadina italiana, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dai coniugi in udienza il 21 agosto 2023. Le spese processuali di fr. 30 000.– sono state poste a carico delle parti, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2023 in cui rim-provera al Pretore di avere omologato una convenzione sugli effetti del divorzio a lei manifestamente sfavorevole quantunque essa fosse sprovvista di un avvocato, se ne fosse lamentata esplicitamente ancora in udienza e non fosse in grado di difendere in modo adeguato da sé sola i propri interessi. Essa chiede perciò che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, la sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore perché ripeta l'udienza. Preliminarmente essa postula inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 148 III 21 consid. 3.1; 143 III 624 consid. 7). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (in tal senso, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11).
dagli averi coniugali, ovvero nel minimo di esistenza, viste le procedure esecutive pendenti a suo carico. Se mai – continua la richiedente – lo Stato potrà rivalersi su di lei per quanto essa riceverà in liquidazione del regime matrimoniale. L'appellante afferma altresì che il suo appello non è senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), la mancanza di un patrocinatore all'udienza del 21 agosto 2023 avendole impedito di formare liberamente la propria volontà. Onde – essa sostiene – il suo diritto al beneficio del gratuito patrocinio.
Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone, come si è spiegato, che il richiedente non abbia la possibilità di ottenere una provvigione ad litem dall'altro coniuge (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11). Incombe al richiedente rendere verosimile tale circostanza. Ora, nell'appello IS 1 nemmeno accenna all'eventualità di una provvigione ad litem né pretende, tanto meno, che le sia impossibile ottenerla. Non risulta del resto, almeno a un sommario esame come quello che governa la procedura sommaria preposta al conferimento del gratuito patrocinio (art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), che CO 1 sia privo di mezzi o versi in difficoltà finanziarie. Non può dirsi dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà destinata a essere rimborsata in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esame la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna.
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IS 1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili correlate all'introduzione del suo appello.
Notificazione:
– avv. PA 1, ; – avv. PA 2, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).