Incarto n. 11.2022.99

Lugano 13 gennaio 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa SO.2020.485 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 17 giugno 2020 dalla

AO 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 17 giugno 2022 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 2 giugno 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Nel 2016 la AP 1 ha commissionato all'impresa generale __________ SA la ristrutturazione di un proprio edificio sulla particella n. 1110 RFD di __________. Il 16 settembre 2016 la __________ SA ha subappaltato alla AO 1 l'esecuzione di cartongessi interni ed esterni dello stabile, la rasatura, la gessatura e la tinteggiatura interna ed esterna, come pure i lavori di rifacimento di tutte le facciate per una mercede di complessivi fr. 390 000.– (IVA compresa). In corso d'opera la __________ SA ha versato alla AO 1 acconti per un totale di fr. 150 000.– (IVA compresa). Il 13 febbraio 2020 la AO 1 ha inviato alla AP 1 una terza fattura, di fr. 75 000.– (IVA compresa). In seguito, il 25 e il 26 febbraio successivo essa ha sollecitato alla AP 1 il pagamento del saldo entro il 2 mar­zo, avvertendo quest'ultima che in caso contrario “il contratto era da ritenersi rescisso”. Non essendo intervenuto alcun versamento, il 3 marzo 2020 la AO 1 ha sgomberato il cantie­re, prima di terminare le opere commissionate, e il 23 marzo 2020 ha emesso una liquidazione finale in funzione delle opere eseguite per fr. 135 000.–, somma che non è stata pagata.

B. Il 17 giugno 2020 la AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando l'iscrizione provvisoria – già in via “supercautelare” – di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sul fondo della AP 1 per fr. 135 000.– con interessi del 5% dal 12 maggio 2020. Mediante decreto cautelare emanato l'indomani senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta e ha fissato alla AP 1 un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte. In un memoriale del 9 luglio 2020 la AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio. Nel­l'ambito di un secondo scambio di atti scritti le parti hanno poi reiterato le loro domande e all'udienza del 22 ottobre 2020 han­no notificato prove.

C. Il 9 dicembre 2021 la AP 1 ha chiesto al Pretore di essere autorizzata a depositare l'importo di fr. 170 000.– in garanzia della spettanza avanzata dalla AO 1, instando perché fosse cancellata l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio, da sostituire con la somma depositata, e perché fosse attestato che il deposito avveniva “a titolo meramen­te provvisorio e nelle more di una decisione definitiva sul corrispondente diritto di AO 1 ex art. 839 cpv. 3 CC e sulla sua effettiva estensione”, riservata ogni contestazione delle pretese avversarie. Con decisione del 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto, accertato che la som­ma di fr. 170 000.– era stata versata, ha ammesso la sostituzione dell'ipoteca legale iscritta in via “supercautelare” con la somma depositata in garanzia del credito e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria, precisando che l'importo sarebbe rimasto depositato fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, senza fruttare interessi. L'ufficiale del registro fondiario ha ottemperato.

D. L'istruttoria relativa all'iscrizione provvisoria si è chiusa il 17 febbraio 2022 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 mag-gio 2022 la AO 1 ha ribadito la propria domanda, chiedendo di mantenere “in essere il deposito di fr. 170 000.– presso la Pretura a garanzia del credito che dovesse essere riconosciu­to a favore di AO 1 nella causa di merito” e di impartirle un termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “prorogabile dal giudice per promuovere la causa di accertamento definitivo del diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale, ora sostituita con il deposito, nei confronti della AP 1”. Nel suo allegato del 16 maggio 2022 la AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e di restituirle il deposito o, in subordi­ne, di limitare l'ammontare del deposito a fr. 64 500.–, liberando in suo favore la differenza di fr. 105 500.–.

E. Statuendo con sentenza del 2 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha confermato “il deposito effettuato dalla AP 1 per fr. 170 000.– a valere quale garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale a favore della AO 1, deposito che garantisce l'importo di fr. 135 000.– oltre interessi al 5% dal 12 maggio 2020” e che sarebbe rimasto valido fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere “il riconoscimento del diritto dell'ipoteca legale definitiva”. Alla AO 1 egli ha impartito un termine scadente il 30 settembre 2022 per promuovere “l'azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva”, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decor­so infruttuoso il deposito di fr. 170 000.– sarebbe stato liberato in favore della AP 1. Le spese processuali di fr. 3100.– sono state poste a carico della AP 1, tenuta a rifondere alla AO 1 fr. 6500.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 giugno 2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere respinta l'istanza di deposito e vederle rimborsare l'importo di fr. 170 000.–o, subordinatamente, l'importo di almeno fr. 105 500.–. Nelle sue osservazioni del 20 luglio 2022 la AO 1 ha proposto di respinge­re l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con replica spontanea del 3 agosto 2022 e duplica spontanea del 6 settembre seguente le parti hanno ribadito le rispettive domande.

G. La AO 1 non ha introdotto alcuna azione volta all'accertamento definitivo del deposito in garanzia. Il 10 ottobre 2022 la AP 1 ha sollecitato così il Pretore aggiunto a liberare il deposito, ma il 18 ottobre 2022 la AO 1 vi si è opposta, chieden­do in subordine al Pretore aggiunto di rettificare la sentenza appellata e di impartirle un nuovo termine per promuovere “un'azio­ne di convalida del deposito sostitutivo”. Su tale richiesta il Pretore aggiunto non ha statuito, limitandosi il 20 ottobre 2022 a trasmettere gli atti a questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza del Pretore aggiunto è stata impugnata soltanto dal­la AP 1 per vedere respinta (in tutto o almeno in parte) l'istanza della AO 1, accol­ta dal primo giudice, con cui la ditta chiedeva il 9 dicembre 2021 di essere autorizza­ta a prestare un deposito di fr. 170 000.– in luogo e vece dell'ipote­ca legale provvisoria decretata dal Pretore aggiunto senza contraddittorio il 18 giugno 2020 per fr. 135 000.– con interessi (dopo il contraddittorio il Pretore aggiunto non aveva ancora avuto modo di statuire). La AO 1 non ha appellato inve­ce, da parte sua, il termine scadente il 30 settembre 2022 per promuovere “l'azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva”, munita dell'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso il deposito di fr. 170 000.– sarebbe stato liberato. E quel termine è pacificamente decorso infruttuoso. Così la AP 1 propo­ne ora di stralcia­re l'appello dal ruolo siccome divenuto senza oggetto e di liberare in suo favore il deposito. La questione è di sapere se la richiesta sia fondata per non avere, la AO 1, rispettato la comminatoria del Pretore aggiunto.

  1. La AO 1 si oppone allo stralcio dell'appello dal ruolo. Eccepisce che il Pretore aggiunto le ha impartito un termine per intentare “l'azione giudiziaria di riconoscimento del diritto al­l'ipoteca legale definitiva”, mentre la possibilità di un'iscrizione definitiva era venuta meno fin dal momento in cui lo stesso Pretore aggiunto, accertato che la som­ma di fr. 170 000.– era stata versata, ha ammesso il 15 dicembre 2021 il deposito sostitutivo e ha ordinato la cancellazio­ne dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio. Il termine assegnatole non era dunque corretto. Essa soggiunge che la sentenza del 2 giugno 2022, appellata, non è nemmeno passata in giudicato e che, in ogni mo­do, il deposito di fr. 170 000.‒ è avvenuto d'intesa con la AP 1 “proprio allo scopo di evitare un'ulteriore causa giudiziaria tra le parti” ed era destinato a restare in essere finché non fosse passata in giudicato la sentenza di merito sull'esisten­za del credito in esito a un processo intentato separatamente dinanzi a un'altra sezione della Pretura. In subordine la AO 1 propone che il Pretore aggiunto rettifichi la sentenza appellata e le assegni un nuovo termine per promuovere “un'azio­­ne di convalida del deposito sostitutivo”.

  2. Nella misura in cui la AO 1 sostiene che il termine impartitole dal Pretore aggiunto riguardava erroneamente l'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca legale anziché l'ammontare del deposito destinato a sostituire l'ipoteca medesima, l'argomentazione non può essere condivisa. Il dispositivo in questione era così enunciato:

Alla parte istante è assegnato un termine fino al 30 settembre 2022 per promuovere l'azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva, con l'avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa del termine l'importo depositato di fr. 170 000.‒ verrà liberato in favore della parte convenuta.

Si conviene che la formulazione non è esemplare. Accertato che la somma depositata costituiva di per sé una “sufficiente garanzia per il credito preteso” (art. 839 cpv. 3 CC) e fissate le condizioni del deposito (ciò che ha fatto con decisione del 15 dicembre 2021), il Pretore aggiunto avrebbe dovuto:

‒ dichiarare senza oggetto l'istanza di iscrizione provvisoria del­l'ipoteca,

‒ revocare il decreto cautelare adottato senza contraddittorio il 18 giugno 2020,

‒ precisare che lo stralcio dell'istanza di iscrizione provvisoria e la revoca del decreto cautelare sarebbero divenuti esecutivi non appena fosse scaduto il termine per l'appello o, in caso di appello (art. 314 cpv. 1 CPC), ove non fosse stato conferito all'appello effetto sospensivo e infine

­ ‒ assegnare alla AO 1 il termine (con la comminatoria) per promuovere l'azione intesa a far valere i suoi diritti.

Sta di fatto che, come si vedrà senza indugio, in concreto gli intendimenti del Pretore aggiunto non potevano lasciare spazio al dubbio.

  1. Intanto lo stesso Pretore aggiunto ha ricordato a ragione nella sentenza impugnata ‒ con citazioni di dottrina e giurisprudenza ‒come, “anziché vertere sulla legittimità del­l'annotazione provvisoria a registro fondiario dell'ipoteca legale, in questo caso la lite [da promuovere] avrà per oggetto la questione di sapere se, e in quale misura, la garanzia prestata dalla parte convenuta dovrà rispondere dell'asserito credito dell'istan­te” (pag. 2 in alto). Inoltre nel menzionato dispositivo il Pretore aggiunto non ha impar-tito alla AO 1 un termine per chiedere l'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca legale, bensì un termine per chiedere “il riconoscimento del diritto” all'iscrizione definitiva, diritto da cui dipende appunto ‒ come detto ‒ la questione di sapere se e in che misura la garanzia prestata debba rispondere dell'asserito credi­to. Ma soprattutto la AO 1 non può pretendere seriamente, in buona fede, di essersi vista fissare dal Pretore aggiunto un termine improprio ove appena si consideri che nel suo memoriale conclusi­vo del 10 maggio 2022 essa medesima ave­va postulato l'assegnazione di un termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della decisione sull'iscrizione provvisoria proprio per “promuovere la causa di accertamento definitivo del diritto all'iscrizio­ne dell'ipoteca legale, ora sostituita con il deposito di fr. 170 000.–, nei confronti della AP 1” (pag. 2).

  2. La AO 1 asserisce che la sentenza impugnata non è passata in giudicato perché è oggetto di appello. Dimenti­ca tuttavia che la decisione del Pretore aggiunto è stata appella­ta soltanto dalla AP 1 per ottenere la reiezione ‒ totale o almeno parziale ‒ dell'istan­za di deposito (e la restituzione del­la garanzia già prestata), mentre la AO 1 non ha appellato il dispositivo con cui le è stato fissato il termine per avviare la causa di merito, termine che di conseguen­za è divenuto esecutivo. Riguardo all'affermazione secondo cui il deposito di fr. 170 000.‒ è avvenuto d'intesa con la AP 1 per restare in essere finché non fosse passata in giudicato la sentenza di merito sull'esisten­za del credito (causa pendente dinanzi a un'altra sezione della Pretura), ammesso e non concesso che ciò sia vero, un accordo in tal senso non esonerava la AO 1 dal promuovere causa, se non altro per far decidere dal Pretore aggiunto se e in che misura la garanzia prestata dovesse rispondere del credito. Anche in proposito le giustificazioni addotte dalla AO 1 si rivelano perciò prive di consistenza.

  3. Non è destinata a miglior sorte nemmeno la richiesta subordinata della AO 1 volta a ottenere che il Pretore aggiunto rettifichi la sentenza appellata e le assegni un nuovo termine per promuovere “un'azio­­ne di convalida del deposito sostitutivo”. A parte il fatto che una domanda di rettifica non è un espediente atto a conseguire la restituzione di un termine, quan­to una simile domanda può far correggere solo manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze formali chiaramente desumibili dal testo della sentenza, non errori di sostan­za o di apprezzamento (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid. 3.2, in: SJ 2019 I 57). La AO 1 chiede invece che il Pretore aggiunto rimedi a un preteso errore mate-riale nella formulazione del dispositivo sulla fissazione del termine. L'ipotesi di una rettifica cade dunque nel vuoto.

  4. Ne discende che, non avendo la AO 1 intentato l'azione di merito per far statuire il Pretore aggiunto sulla questio­ne di sapere se e in che misura la garanzia prestata debba rispondere del credito, il termine impartito dal Pretore aggiunto nella sentenza appellata è venuto a cadere. In condizioni del genere non ha più senso decidere se quella sentenza vada riformata respingendo in tutto o in parte l'istanza di deposito, oggetto dell'appello, come postulava la AP 1 che conclude per la liberazione della garanzia. E siccome l'appello è divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).

  5. Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza oggetto vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti di dottrina). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce in ogni modo al fatto che la AO 1 ha lasciato scadere il termine impartitole dal Pretore aggiunto per far decidere la questio­ne di sapere se e in che misura la garanzia prestata dovesse rispondere del credito. La caducità della lite non si deve dunque a circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo della AO 1, la quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La tassa di giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). LaAP 1, che ha presentato appello per il tramite di un legale (senza sapere che il ricorso sarebbe divenuto senza interes­se), ha diritto in ogni caso a un'adeguata indennità per ripetibili.

  6. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), contro la sentenza del Pretore aggiunto il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

  1. Non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricor­so, dopo una decisione negativa del Tribunale federale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna è invitato a liberare l'importo di fr. 170 000.– depositato sul conto corrente della Pretura in favore della AP 1 sul conto intestato al patrocinatore avv. PA 1, __________ presso la __________ SA, __________ (IBAN __________).

  2. Le spese di appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr. 2500.– per ripetibili.

  3. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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