Incarto n. 11.2022.94

Lugano 15 giugno 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2022.2469 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2022 da

RE 1

nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4

nell'ambito della causa OR.2022.77 (divisione ereditaria) promossa con petizione del 14 aprile 2022 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

lo stesso RE 1 con G__________ e M__________ ,

così come nella causa SO.2022.2470 (ricusa) della medesima Pretura sempre promossa con istanza del 10 maggio 2022 da

RE 1

nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4

nell'ambito della causa OR.2022.78 (divisione ereditaria) promossa con petizione del 14 aprile 2022 dall'

avv. PA 1

contro

i medesimi RE 1, G__________ e M__________ __________,

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2022 presentato da RE 1nei confronti delle decisioni emesse dal Pretore il 20 maggio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di azioni di divisione dell'eredità fu G__________ __________ (1930-2019) promosse il 14 aprile 2022 da un lato da CO 1 (inc. OR.2022.77) e dall'altro lato dall'avv. PA 1 (inc. OR.2022.78) nei confronti di RE 1, G__________ e M__________ __________, con istanza del 10 maggio 2022 RE 1 ha chiesto la ricusazione della “Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4”. Con separate decisioni del 20 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha dichiarato inammissibili le due istanze di ricusa. Le spese processuali di fr. 100.– per ciascuna procedura sono state poste a carico di RE 1.

B. Contro le due decisioni appena citate AP 1è insorto a questa Camera con un reclamo unico del 6 giugno 2022 in cui chiede, sostanzialmente di accogliere le sue domande di ricusa. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b n. 1 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie del diritto successorio è la prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 30 maggio 2022 di modo che il reclamo in questione, datato 6 giugno 2022 ma impostato il giorno successivo, è tempestivo.

  1. Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 144 I 159 consid. 4.3). Gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2).

  2. Secondo il Pretore un'istanza di ricusa rivolta in modo generico contro tutti i membri di una Corte, o addirittura contro l’intero Tribunale, è inammissibile poiché i motivi di ricusazione vanno precisati e sostanziati nei confronti di ogni singola persona che ne è oggetto. Il reclamante riaffermate le sue precarie condizioni di salute e le difficoltà di ritirare gli invii raccomandati spediti a __________, lamenta la mancanza di una spiegazione della decisione (“un'esposizione che giustifiche la sentenza”). Egli riafferma i motivi della richiesta di ricusa (“cattiva gestione della giustizia da parte d'impiegati del potere giudiziario”), ribadendo in sostanza quanto esposto con l'istanza. Se non che, così argomentando, il reclamante non si confronta con la decisione impugnata. Detto altrimenti, in secondo grado non basta ripetere le argomentazioni esposte in prima sede, ma occorre confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice.

Nel caso concreto, quindi, non si tratta di sapere se i motivi addotti dal reclamante giustifichino una ricusa ma se la motivazione del Pretore viciniore, per il quale non esistono i presupposti per un'entrata in materia, è contraria al diritto. Premesso ciò, l'interessato non rimette in discussione la giurisprudenza citata dal primo giudice, ovvero che i motivi di ricusazione dell'art. 47 CPC si riferiscono al singolo membro dell'autorità, ovvero devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità e una determinata parte, e non all'autorità giudiziaria nel suo complesso. Così, qualora si richieda la ricusa in blocco di un Tribunale (nella fattispecie della “Pretura 4 di Lugano”) i motivi di ricusa vanno esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando, pena l'inammissibilità della domanda (sentenza del Tribunale federale 5A_533/2016 del 7 settembre 2016 consid. 1.2 con riferimenti in: RtiD I-2017 pag. 158; più di recente: 5A_1055/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 1). Il reclamante nemmeno pretende di avere discusso nella sua istanza del 10 maggio 2022 la posizione di ogni singolo membro della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, spiegando e motivando perché l'uno o l'altro dei membri sia in posizione di doversi ricusare o di dover essere ricusato. Ne segue che la decisione del Pretore di non entrare in materia sull'istanza di ricusa resiste alla critica. Il reclamo, manifestamente irricevibile (nel senso dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG), vede la sua sorte segnata.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella loro commisurazione si tiene conto del fatto nondimeno che l'attuale sindacato si esaurisce in una pronuncia di non entrata in materia. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

  2. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

  1. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione a .

Comunicazione a:

– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4; – avv. ; – ; – ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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